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La guida
Welfare, sanità integrativa e bilateralità nel CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato
Il sistema di bilateralità artigiana è una specificità del settore: San.Arti., Fon.Te. ed EBNA formano un insieme di tutele integrative alla previdenza pubblica, finanziate da contributi contrattuali obbligatori per le imprese aderenti.
Il CCNL si inserisce nel sistema di bilateralità artigiana: EBNA (ente bilaterale nazionale), San.Arti. (fondo sanitario, 10,42 €/mese a carico datore), Fon.Te. (pensione complementare, 1,50% aziendale + 1% lavoratore dal 2025). Le aziende non aderenti devono versare un EAR di 25 €/mese per 13 mensilità per ciascun lavoratore.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa: il sistema di bilateralità artigiana
| Istituto | Contributo aziendale | Contributo lavoratore | Destinatari |
|---|---|---|---|
| San.Arti. (sanità integrativa) | 10,42 €/mese × 12 | Non previsto | Lavoratori T.I., apprendisti, T.D. ≥12 mesi |
| Fon.Te. (pensione complementare) | 1,50% retribuzione TFR (dal 1.1.2025) | 1,00% retribuzione TFR | Tutti i lavoratori (prime assunzioni dal 1/7/2026: adesione automatica; prima, silenzio-assenso) |
| EBNA (bilateralità nazionale) | Definita a livello territoriale | Definita a livello territoriale | Imprese aderenti |
| EAR (se non aderisce a bilateralità) | 25 €/mese × 13 | 0 | Alternativa obbligatoria a San.Arti. |
La quota una tantum di adesione a Fon.Te. è di 15,50 € (11,88 € azienda + 3,62 € lavoratore). I contributi ordinari Fon.Te. si calcolano sulla retribuzione tabellare, contingenza ed EDR. Le imprese non aderenti alla bilateralità (EBNA/San.Arti.) devono erogare l’EAR di 25 € lordi mensili per 13 mensilità a ciascun lavoratore, come elemento non assorbibile.
San.Arti.: il fondo sanitario integrativo dell’artigianato
San.Arti. è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa costituito il 23 luglio 2012 in attuazione dell’accordo interconfederale del 21 settembre 2010. È l’unico fondo sanitario italiano rivolto specificamente ai dipendenti dell’artigianato.
I soci fondatori di San.Arti. sono le stesse organizzazioni che firmano il CCNL: Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI (lato datoriale) e CGIL, CISL, UIL (lato sindacale).
Chi viene iscritto a San.Arti.
Sono iscritti obbligatoriamente:
- Lavoratori a tempo indeterminato;
- Apprendisti;
- Lavoratori a tempo determinato con contratto di almeno 12 mesi.
Il contributo mensile è di 10,42 euro per 12 mensilità, interamente a carico dell’azienda.
Prestazioni di San.Arti.
San.Arti. garantisce ai lavoratori iscritti:
- Rimborso dei ticket e compartecipazioni per visite specialistiche;
- Rimborso per diagnostica avanzata (TAC, risonanza, ecc.);
- Copertura chirurgica e ospedaliera;
- Programmi di prevenzione oncologica e cardiologica;
- Prestazioni odontoiatriche;
- Estensione volontaria ai familiari del lavoratore.
Dall’ottobre 2025 anche i titolari e soci di imprese artigiane del settore alimentare/panificazione che applicano il CCNL possono accedere su base volontaria all’assistenza sanitaria integrativa San.Arti.
Fon.Te.: la previdenza complementare
Fon.Te. è il fondo pensione complementare negoziale del settore artigiano. Ha l’obiettivo di integrare la pensione pubblica INPS con una rendita aggiuntiva costruita attraverso il versamento regolare di contributi.
La contribuzione aggiornata dal 2025
Il rinnovo del 6 giugno 2024 ha stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2025:
- Contributo aziendale: 1,50% della retribuzione assunta a base per la determinazione del TFR (aumento rispetto all’1% precedente);
- Contributo del lavoratore: 1,00% della medesima retribuzione.
Alla prima adesione è prevista una quota una tantum di 15,50 euro (11,88 euro a carico del datore di lavoro, 3,62 euro a carico del lavoratore). La contribuzione si calcola sulla retribuzione tabellare più contingenza ed EDR (per le imprese artigiane alimentari e della panificazione, gli elementi conglobati nel minimo tabellare).
Silenzio-assenso e scelta del lavoratore
Per i nuovi assunti fino al 30 giugno 2026, se entro 6 mesi dall’assunzione il lavoratore non esprime una scelta sulla destinazione del TFR, opera il meccanismo del silenzio-assenso: il TFR maturando viene destinato automaticamente a Fon.Te. (per le imprese con meno di 50 dipendenti) o al Fondo di Tesoreria INPS (per le imprese con 50 o più dipendenti). Per le prime assunzioni nel settore privato dal 1° luglio 2026 l’adesione è automatica alla forma collettiva prevista dagli accordi (qui Fon.Te.), salvo rinuncia entro 60 giorni dalla prima assunzione (art. 8, commi 7-7-quater, D.Lgs. 252/2005; L. 199/2025, art. 1, commi 202 e 205).
EBNA: l’ente bilaterale nazionale dell’artigianato
L’EBNA (Ente Bilaterale Nazionale dell’Artigianato) è l’organismo paritetico nazionale costituito da tutte le associazioni firmatarie degli accordi interconfederali artigiani. Per il settore alimentare e panificazione, EBNA svolge le seguenti funzioni:
- Osservatorio del mercato del lavoro: raccoglie dati sull’occupazione, i salari e le condizioni di lavoro nel settore;
- Formazione professionale: in raccordo con Fondartigianato, promuove piani formativi settoriali;
- Sostegno al reddito: in coordinamento con FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato), gestisce integrazioni al reddito durante periodi di crisi, sospensioni e riduzioni di attività;
- Coordinamento territoriale: lavora con gli enti bilaterali regionali e provinciali (EBAV in Veneto, EBAT in Toscana, ecc.).
L’EAR: la penale per la non aderenza
Le imprese che non aderiscono alla bilateralità (EBNA e San.Arti.) sono tenute a erogare a ciascun lavoratore un Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) di 25 euro lordi mensili per 13 mensilità annue. L’EAR:
- è non assorbibile da altri elementi retributivi;
- incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti (es. TFR, tredicesima, indennità di preavviso);
- ma è escluso dalla base di calcolo del TFR ai sensi dell’art. 2120 cod. civ.
L’EAR è da intendere come un costo aggiuntivo per le aziende non aderenti, che non possono compensarlo con riduzioni di altri elementi retributivi. In pratica, aderire alla bilateralità conviene economicamente all’azienda (10,42 euro vs 25 euro mensili + valore delle prestazioni per il lavoratore).
Casi pratici
Domande frequenti
Cos’è San.Arti. e chi ne beneficia?
Cosa copre San.Arti. per i lavoratori dei panifici?
Cos’è il fondo Fon.Te. e come si differenzia dal TFR?
Cosa succede se l’azienda non aderisce a San.Arti. e EBNA?
Cos’è EBNA e qual è il suo ruolo?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima e mensilità aggiuntive.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato del 6 dicembre 2021, rinnovato il 6 giugno 2024 (vigenza 2023-2026). I dettagli sulle prestazioni San.Arti. e le modalità operative di Fon.Te. sono soggetti ad aggiornamenti periodici: per informazioni aggiornate consultare i siti ufficiali sanarti.it e fon.te.it. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil), un ufficio territoriale di Confartigianato, CNA, Casartigiani o CLAAI, oppure l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.