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La guida

CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato)

Preavviso e licenziamento nel CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato

Il preavviso è il periodo durante il quale il rapporto di lavoro continua dopo la comunicazione di licenziamento o dimissioni. Nel CCNL artigianato alimentare la durata dipende dal livello di inquadramento e dalla qualifica (operai o impiegati).

In sintesi

Nel CCNL Alimentari Panificazione Artigianato il preavviso, dal 6 giugno 2024, varia da 15 giorni (operai di 5° e 6° livello, livelli B3 e B4 della panificazione) a 120 giorni (impiegati di livello 1°S); un panettiere A2 deve 30 giorni. Sia il licenziamento sia le dimissioni devono essere comunicati per iscritto. Chi non rispetta il preavviso deve pagare l’indennità sostitutiva.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · CLAAI · Flai-Cgil · Fai-Cisl · Uila-Uil
Rinnovo
6 giugno 2024 (CCNL base: 6 dicembre 2021)
Vigenza
1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
Fonte normativa
CCNL + L. n. 300/1970 (Statuto Lavoratori) + D.Lgs. n. 23/2015 per le tutele

Tabella riepilogativa: termini di preavviso

L’accordo di rinnovo del 6 giugno 2024 ha riscritto l’art. 56 del CCNL e allungato i termini, che ora sono espressi in giorni. Valgono sia per il licenziamento del lavoratore non in prova sia per le dimissioni.

Preavviso di licenziamento e dimissioni – settore alimentare (art. 56, dal 6 giugno 2024)
Livello Operai Impiegati
1°S — 120 giorni
1° — 90 giorni
2° — 45 giorni
3°A 45 giorni 45 giorni
3° 45 giorni 45 giorni
4° 30 giorni 30 giorni
5° 15 giorni 30 giorni
6° 15 giorni —
Preavviso di licenziamento e dimissioni – settore panificazione (art. 56, dal 6 giugno 2024)
Livelli Preavviso
A1S, A1 45 giorni
A2, A3, A4 30 giorni
B1, B2, B3S 45 giorni
B3, B4 15 giorni

Per gli impiegati i termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese; per gli operai il contratto non fissa una decorrenza particolare. Fino al 5 giugno 2024 valevano i termini del testo del 2021, più brevi: 3 mesi per gli impiegati 1°S, 2 mesi per il 1°, 1 mese per gli altri impiegati e per gli operai di 3°A e 3°, 15 giorni di calendario per gli operai di 4°-6° livello e per i livelli A2-A4, B3 e B4 della panificazione. In caso di cessazione o liquidazione dell’azienda (escluso il fallimento) il testo del 2021 prevede 4 settimane (art. 55). Fonti: accordo di rinnovo del 6 giugno 2024; testo del CCNL 6 dicembre 2021.

Come funziona il preavviso in pratica

Il preavviso è il periodo di «preavviso» che una parte deve dare all’altra prima di risolvere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato (salvo giusta causa). Durante il preavviso:

  • il rapporto di lavoro continua a tutti gli effetti: il lavoratore lavora normalmente e riceve la retribuzione;
  • continuano a maturare ferie, ROL, TFR;
  • il lavoratore può essere esonerato dal lavoro (con o senza retribuzione, secondo accordo) ma il preavviso decorre comunque.

Forma scritta: tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicati per iscritto. La comunicazione verbale non è sufficiente a produrre effetti giuridici certi.

Indennità sostitutiva del preavviso

La parte che risolve il rapporto senza osservare il preavviso deve corrispondere all’altra un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione globale di fatto per il periodo di mancato preavviso. L’importo corrisponde alla retribuzione che sarebbe spettata per i giorni di preavviso non lavorati (art. 56): per un preavviso di 30 giorni, in pratica, una mensilità.

La parte che riceve la disdetta ha la facoltà di troncare il rapporto, sia all’inizio sia nel corso del preavviso, senza obblighi di indennizzo per il periodo non compiuto. In pratica il datore può decidere di far smettere di lavorare il dipendente subito, pagandogli l’indennità per tutto il periodo di preavviso contrattuale.

Giusta causa e giustificato motivo: distinzione con il preavviso

Il preavviso è dovuto solo quando il licenziamento avviene per giustificato motivo (oggettivo o soggettivo) ai sensi dell’art. 3 della L. n. 604/1966. In caso di giusta causa (art. 2119 cod. civ., es. furto, grave violazione degli obblighi contrattuali), il datore può risolvere il rapporto immediatamente, senza preavviso e senza indennità sostitutiva.

Attenzione: la valutazione della giusta causa è riservata ai giudici del lavoro. L’improprio utilizzo del licenziamento in tronco può portare all’obbligo di reintegra o indennizzo secondo le tutele previste dalla legge (D.Lgs. n. 23/2015 per le assunzioni successive al 7 marzo 2015, L. n. 300/1970 per le assunzioni precedenti nelle aziende con più di 15 dipendenti).

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Diritto di precedenza nelle riassunzioni

Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività per oltre 6 mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i 12 mesi successivi per le stesse mansioni. Questo diritto deve essere esercitato per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto.

Casi pratici

Tizio – Panettiere A2, dimissioni con preavviso di 30 giorni
Tizio decide di cambiare lavoro. Lavorando al livello A2 della panificazione, dal 6 giugno 2024 il suo preavviso è di 30 giorni. Trasmette le dimissioni con il modulo telematico il 3 giugno 2026 e il rapporto cessa il 3 luglio 2026. Durante il preavviso Tizio continua a lavorare, matura TFR e ratei e percepisce regolarmente la retribuzione. Se smettesse di presentarsi dal 4 giugno, il datore potrebbe trattenere dalla liquidazione finale l’indennità sostitutiva dei giorni di preavviso non lavorati.
Caia – Impiegata 1°S, licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Caia è una responsabile amministrativa di livello 1°S in una grande gelateria artigianale. L’azienda chiude il reparto di sua competenza per riorganizzazione (giustificato motivo oggettivo). Il preavviso per gli impiegati di livello 1°S è di 120 giorni (art. 56, dal 6 giugno 2024), con decorrenza dalla metà o dalla fine del mese: il datore comunica per iscritto il licenziamento e Caia lavora per il periodo di preavviso, oppure il datore le corrisponde l’indennità sostitutiva per i 120 giorni e la fa smettere subito.
Sempronio – Commesso B2 panificio, licenziamento durante malattia
Sempronio è in malattia da 2 mesi. Il datore vorrebbe licenziarlo a causa delle assenze. Non può farlo: nelle imprese artigiane il lavoratore non in prova conserva il posto per 12 mesi di malattia o infortunio non sul lavoro, calcolati in caso di più assenze nell’arco di 24 mesi (art. 46 del CCNL); dal 6 giugno 2024 il periodo è aumentato di 90 giorni per i lavoratori con disabilità certificata (L. 68/1999). Solo superato il comporto il licenziamento per malattia è possibile, con il preavviso del livello B2 (45 giorni) o la relativa indennità.
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Domande frequenti

Qual è il preavviso per un panettiere di livello A2?
Dal 6 giugno 2024 il preavviso per i livelli A2, A3 e A4 della panificazione è di 30 giorni, sia in caso di licenziamento sia di dimissioni (art. 56 del CCNL). Prima del rinnovo era di 15 giorni di calendario. La comunicazione deve avvenire per iscritto.
Il preavviso vale anche per le dimissioni?
Sì, i termini di preavviso si applicano sia al licenziamento sia alle dimissioni volontarie. Se il lavoratore si dimette senza rispettare il preavviso, deve corrispondere al datore un’indennità pari alla retribuzione del periodo di mancato preavviso.
Cosa succede se il datore non rispetta il preavviso?
Il datore che risolve il rapporto senza rispettare il preavviso deve corrispondere al lavoratore un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione globale di fatto per il periodo di mancato preavviso.
Il preavviso può essere sostituito con un’indennità?
Sì, è facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto in qualsiasi momento del preavviso. Il datore può far cessare subito il rapporto pagando l’indennità sostitutiva per tutto il periodo contrattuale.
Per gli impiegati da quando decorre il preavviso?
Per gli impiegati i termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. Per gli operai il CCNL non fissa una decorrenza particolare.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima e mensilità aggiuntive e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato del 6 dicembre 2021, rinnovato il 6 giugno 2024 (vigenza 2023-2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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