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TFR e fine rapporto nel CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato
Il TFR è una forma di risparmio obbligatorio che si accumula nel corso del rapporto di lavoro e viene liquidato alla cessazione. Il CCNL artigianato alimentare prevede anche un’anticipazione specifica per i congedi parentali e la previdenza complementare tramite Fon.Te.
Il TFR è calcolato ai sensi dell’art. 2120 cod. civ. (retribuzione annua lorda divisa per 13,5, rivalutata). Dal 2025 la contribuzione aziendale a Fon.Te. è dell’1,50% della retribuzione TFR. Il CCNL prevede un’anticipazione del 30% per lavoratori con ≥8 anni di servizio in caso di congedo parentale. L’una tantum 2024 è esclusa dalla base TFR.
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Tabella riepilogativa: TFR stimato per livello
| Livello | Retribuzione annua lorda (13 mens.) | TFR annuo accantonato (÷13,5) |
|---|---|---|
| 1°S | ~32.585 € | ~2.414 € |
| 1° | ~29.256 € | ~2.167 € |
| 2° | ~26.783 € | ~1.984 € |
| 3°A | ~24.958 € | ~1.849 € |
| 3° | ~23.607 € | ~1.749 € |
| 4° | ~22.644 € | ~1.677 € |
| 5° | ~21.598 € | ~1.600 € |
| 6° | ~20.207 € | ~1.497 € |
Il TFR annuo è calcolato sulla sola retribuzione tabellare (senza scatti di anzianità aggiuntivi), per il solo anno 2026 a regime. Il TFR effettivo comprende anche gli scatti maturati, l’indennità di funzione e ogni altra voce fissa. Gli importi sono lordi; al momento dell’erogazione il TFR è soggetto a tassazione separata.
Il calcolo del TFR: la regola dell’art. 2120 cod. civ.
Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 del codice civile, norma di legge che si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato indipendentemente dal CCNL. Il meccanismo di calcolo prevede:
- Accantonamento annuo: al termine di ogni anno di servizio si accantona un importo pari alla retribuzione annua lorda divisa per 13,5. Il divisore 13,5 è fisso per legge.
- Rivalutazione annua: il fondo TFR accantonato si rivaluta ogni anno del 1,5% fisso più il 75% dell’aumento ISTAT dei prezzi al consumo (indice per le famiglie di operai e impiegati).
- Tassazione: al momento dell’erogazione (cessazione del rapporto), il TFR è soggetto a tassazione separata con aliquota media degli ultimi 5 anni di reddito, ma almeno con l’aliquota del 23%.
La retribuzione utile ai fini TFR comprende tutte le voci retributive fisse e continuative: minimo tabellare, scatti di anzianità, indennità di funzione, tredicesima (rateo mensile). Sono escluse: una tantum e somme erogate a titolo di rimborso spese.
Destinazione del TFR: in azienda, Fon.Te. o INPS
Il lavoratore assunto dopo il 1° gennaio 2007 deve scegliere entro 6 mesi dall’assunzione dove destinare il TFR maturando:
- Fon.Te. (fondo pensione complementare negoziale del settore artigiano): il TFR maturando viene trasferito al fondo, dove si somma ai contributi aziendali (1,50% dal 2025) e del lavoratore (1%). La gestione finanziaria di Fon.Te. mira a una rivalutazione potenzialmente superiore a quella legale del TFR in azienda, con l’obiettivo di integrare la pensione pubblica.
- In azienda (per imprese con meno di 50 dipendenti): il TFR resta presso il datore di lavoro, rivalutato secondo le regole dell’art. 2120.
- Fondo di Tesoreria INPS (per imprese con 50 o più dipendenti): il TFR maturando è trasferito obbligatoriamente all’INPS, anche se il lavoratore non ha scelto Fon.Te.
Chi non esprime la scelta entro 6 mesi (silenzio-assenso) vede il proprio TFR trasferito automaticamente a Fon.Te. o al Fondo di Tesoreria INPS, a seconda della dimensione aziendale.
Contribuzione a Fon.Te.: novità dal 2025
Il rinnovo del 6 giugno 2024 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la contribuzione aziendale a Fon.Te. è elevata all’1,50% della retribuzione assunta a base per la determinazione del TFR (ovvero la retribuzione annua lorda divisa per 13,5 mensile). In precedenza la contribuzione aziendale era dell’1%.
La contribuzione ordinaria del lavoratore è dell’1% sia per i lavoratori già occupati al 28 aprile 1993 sia per quelli assunti successivamente. All’atto della prima adesione è dovuta una quota una tantum di 15,50 € (11,88 € a carico del datore, 3,62 € a carico del lavoratore). La quota ordinaria si calcola sulla retribuzione tabellare più contingenza ed EDR.
Anticipazione del TFR: le regole del CCNL
Oltre alle anticipazioni previste dalla legge (art. 2120 cod. civ.: acquisto o ristrutturazione prima casa, spese mediche straordinarie), il CCNL introduce una causale aggiuntiva:
- lavoratrici e lavoratori con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore;
- durante i periodi di astensione facoltativa per maternità/paternità (congedo parentale);
- possono richiedere l’anticipazione nella misura del 30% del TFR maturato;
- è concessa una sola volta nel corso del rapporto lavorativo.
Casi pratici
Quanto TFR hai maturato?
Calcola il TFR netto: accantonamento annuo, rivalutazione ISTAT e tassazione separata, partendo dalla retribuzione del tuo CCNL.
Domande frequenti
Come si calcola il TFR nel CCNL Alimentari Panificazione Artigianato?
Il TFR viene destinato a Fon.Te. o rimane in azienda?
Qual è la contribuzione a Fon.Te.?
Quando è possibile chiedere l’anticipazione del TFR?
L’una tantum del rinnovo 2024 entra nel calcolo del TFR?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima e mensilità aggiuntive.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato del 6 dicembre 2021, rinnovato il 6 giugno 2024 (vigenza 2023-2026), e alle norme dell’art. 2120 cod. civ. in vigore. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il trattamento di fine rapporto è una delle componenti più rilevanti del rapporto di lavoro nel settore alimentare e della panificazione artigianale, perché costituisce un risparmio obbligatorio che si accumula nel tempo e si liquida alla cessazione. La sua disciplina di base è interamente dettata dall'art. 2120 del codice civile, che il CCNL integra con la previdenza complementare e con specifiche anticipazioni. Questa scheda spiega il meccanismo, senza riportare importi soggetti ad aggiornamento.
Il meccanismo dell'art. 2120 c.c.
Per ogni anno di servizio si accantona una quota pari alla retribuzione annua utile divisa per 13,5. La nozione di retribuzione utile comprende, salvo diversa previsione contrattuale, tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto a titolo non occasionale; ne restano fuori, di regola, i rimborsi spese e le erogazioni occasionali. Individuare correttamente la base è il primo passo per stimare l'accantonamento.
La rivalutazione annuale
Il TFR accantonato negli anni precedenti si rivaluta al 31 dicembre con un coefficiente composto: una parte fissa pari all'1,5% e una parte variabile pari al 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Questo meccanismo protegge in parte il capitale dall'inflazione e distingue il TFR da un semplice accantonamento nominale.
La previdenza complementare di settore
Il CCNL incentiva la destinazione del TFR alla previdenza complementare tramite il fondo negoziale dell'artigianato. Aderendo, il lavoratore versa il proprio TFR maturando al fondo e beneficia del contributo aggiuntivo del datore, secondo le aliquote contrattuali. La scelta tra TFR in azienda e TFR al fondo è del lavoratore e ha effetti rilevanti sul montante e sul regime fiscale.
Le anticipazioni del TFR
L'art. 2120 c.c. consente, a chi abbia almeno otto anni di servizio, di chiedere un'anticipazione fino al 70% del maturato per spese sanitarie straordinarie o per l'acquisto della prima casa, con limiti percentuali annui sul numero dei richiedenti. Il CCNL può ampliare le causali, ad esempio per i periodi di congedo parentale, agevolando l'utilizzo del risparmio in momenti di bisogno.
Il trattamento fiscale alla liquidazione
Alla cessazione il TFR è assoggettato a tassazione separata, con un'aliquota collegata alla media dei redditi degli anni di formazione del trattamento: un regime di favore rispetto alla tassazione ordinaria, che evita di concentrare l'imposizione in un solo anno. Le quote destinate alla previdenza complementare seguono invece il regime fiscale proprio dei fondi pensione.
Voci escluse e rinvio alle fonti
Le erogazioni una tantum previste dai rinnovi sono di norma escluse dalla base di calcolo del TFR, salvo diversa previsione espressa. Per le percentuali di contribuzione al fondo, le causali di anticipazione e gli aspetti di dettaglio, sempre soggetti ad aggiornamento, la fonte affidabile è il testo del CCNL vigente; per il coefficiente di rivalutazione annuo e gli aspetti contributivi si consultano i comunicati ISTAT e le circolari INPS aggiornate.
Domande frequenti
Come si calcola il TFR?
Ai sensi dell'art. 2120 c.c., accantonando ogni anno la retribuzione annua utile divisa per 13,5. Il maturato si rivaluta annualmente con un coefficiente fisso dell'1,5% più il 75% dell'indice ISTAT.
Posso chiedere un anticipo del TFR?
Sì. L'art. 2120 c.c. consente, con almeno otto anni di servizio, un'anticipazione fino al 70% per spese sanitarie o prima casa. Il CCNL può aggiungere causali come i congedi parentali.
Conviene lasciare il TFR in azienda o versarlo al fondo?
Dipende. Destinandolo al fondo negoziale di settore si ottiene il contributo aggiuntivo del datore e un diverso regime fiscale. La scelta spetta al lavoratore e incide sul montante finale.
Come è tassato il TFR alla fine del rapporto?
Con tassazione separata, ad aliquota collegata alla media dei redditi del periodo di formazione del trattamento: un regime di favore che evita di concentrare l'imposta in un solo anno.
Le somme una tantum entrano nel calcolo del TFR?
Di norma no: le erogazioni una tantum dei rinnovi sono escluse dalla base TFR, salvo diversa previsione contrattuale espressa. Per il dettaglio si consulta il testo del CCNL vigente.