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TFR e fine rapporto nel CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato
Il TFR è una forma di risparmio obbligatorio che si accumula nel corso del rapporto di lavoro e viene liquidato alla cessazione. Il CCNL artigianato alimentare prevede anche un’anticipazione specifica per i congedi parentali e la previdenza complementare tramite Fon.Te.
Il TFR è calcolato ai sensi dell’art. 2120 cod. civ. (retribuzione annua lorda divisa per 13,5, rivalutata). Dal 2025 la contribuzione aziendale a Fon.Te. è dell’1,50% della retribuzione TFR. Il CCNL prevede un’anticipazione del 30% per lavoratori con ≥8 anni di servizio in caso di congedo parentale. L’una tantum 2024 è esclusa dalla base TFR.
Tabella riepilogativa: TFR stimato per livello
| Livello | Retribuzione annua lorda (13 mens.) | TFR annuo accantonato (÷13,5) |
|---|---|---|
| 1°S | ~32.585 € | ~2.414 € |
| 1° | ~29.256 € | ~2.167 € |
| 2° | ~26.783 € | ~1.984 € |
| 3°A | ~24.958 € | ~1.849 € |
| 3° | ~23.607 € | ~1.749 € |
| 4° | ~22.644 € | ~1.677 € |
| 5° | ~21.598 € | ~1.600 € |
| 6° | ~20.207 € | ~1.497 € |
Il TFR annuo è calcolato sulla sola retribuzione tabellare (senza scatti di anzianità aggiuntivi), per il solo anno 2026 a regime. Il TFR effettivo comprende anche gli scatti maturati, l’indennità di funzione e ogni altra voce fissa. Gli importi sono lordi; al momento dell’erogazione il TFR è soggetto a tassazione separata.
Il calcolo del TFR: la regola dell’art. 2120 cod. civ.
Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 del codice civile, norma di legge che si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato indipendentemente dal CCNL. Il meccanismo di calcolo prevede:
- Accantonamento annuo: al termine di ogni anno di servizio si accantona un importo pari alla retribuzione annua lorda divisa per 13,5. Il divisore 13,5 è fisso per legge.
- Rivalutazione annua: il fondo TFR accantonato si rivaluta ogni anno del 1,5% fisso più il 75% dell’aumento ISTAT dei prezzi al consumo (indice per le famiglie di operai e impiegati).
- Tassazione: al momento dell’erogazione (cessazione del rapporto), il TFR è soggetto a tassazione separata con aliquota media degli ultimi 5 anni di reddito, ma almeno con l’aliquota del 23%.
La retribuzione utile ai fini TFR comprende tutte le voci retributive fisse e continuative: minimo tabellare, scatti di anzianità, indennità di funzione, tredicesima (rateo mensile). Sono escluse: una tantum e somme erogate a titolo di rimborso spese.
Destinazione del TFR: in azienda, Fon.Te. o INPS
Il lavoratore assunto dopo il 1° gennaio 2007 deve scegliere entro 6 mesi dall’assunzione dove destinare il TFR maturando:
- Fon.Te. (fondo pensione complementare negoziale del settore artigiano): il TFR maturando viene trasferito al fondo, dove si somma ai contributi aziendali (1,50% dal 2025) e del lavoratore (1%). La gestione finanziaria di Fon.Te. mira a una rivalutazione potenzialmente superiore a quella legale del TFR in azienda, con l’obiettivo di integrare la pensione pubblica.
- In azienda (per imprese con meno di 50 dipendenti): il TFR resta presso il datore di lavoro, rivalutato secondo le regole dell’art. 2120.
- Fondo di Tesoreria INPS (per imprese con 50 o più dipendenti): il TFR maturando è trasferito obbligatoriamente all’INPS, anche se il lavoratore non ha scelto Fon.Te.
Chi non esprime la scelta entro 6 mesi (silenzio-assenso) vede il proprio TFR trasferito automaticamente a Fon.Te. o al Fondo di Tesoreria INPS, a seconda della dimensione aziendale.
Contribuzione a Fon.Te.: novità dal 2025
Il rinnovo del 6 giugno 2024 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la contribuzione aziendale a Fon.Te. è elevata all’1,50% della retribuzione assunta a base per la determinazione del TFR (ovvero la retribuzione annua lorda divisa per 13,5 mensile). In precedenza la contribuzione aziendale era dell’1%.
La contribuzione ordinaria del lavoratore è dell’1% sia per i lavoratori già occupati al 28 aprile 1993 sia per quelli assunti successivamente. All’atto della prima adesione è dovuta una quota una tantum di 15,50 € (11,88 € a carico del datore, 3,62 € a carico del lavoratore). La quota ordinaria si calcola sulla retribuzione tabellare più contingenza ed EDR.
Anticipazione del TFR: le regole del CCNL
Oltre alle anticipazioni previste dalla legge (art. 2120 cod. civ.: acquisto o ristrutturazione prima casa, spese mediche straordinarie), il CCNL introduce una causale aggiuntiva:
- lavoratrici e lavoratori con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore;
- durante i periodi di astensione facoltativa per maternità/paternità (congedo parentale);
- possono richiedere l’anticipazione nella misura del 30% del TFR maturato;
- è concessa una sola volta nel corso del rapporto lavorativo.
Casi pratici
Domande frequenti
Come si calcola il TFR nel CCNL Alimentari Panificazione Artigianato?
Il TFR viene destinato a Fon.Te. o rimane in azienda?
Qual è la contribuzione a Fon.Te.?
Quando è possibile chiedere l’anticipazione del TFR?
L’una tantum del rinnovo 2024 entra nel calcolo del TFR?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato del 6 dicembre 2021, rinnovato il 6 giugno 2024 (vigenza 2023-2026), e alle norme dell’art. 2120 cod. civ. in vigore. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Come si calcola il TFR nel CCNL Alimentari Panificazione Artigianato?
Il TFR è calcolato secondo l'art. 2120 del codice civile: ogni anno si accantona un importo pari alla retribuzione annua lorda divisa per 13,5. La retribuzione utile ai fini TFR comprende tutti gli elementi retributivi fissi (minimo, scatti, indennità) e la tredicesima, ma esclude l'una tantum e l'EAR (Elemento Aggiuntivo della Retribuzione).
Il TFR viene destinato a Fon.Te. o rimane in azienda?
La scelta spetta al lavoratore. Se non esprime una preferenza entro 6 mesi dall'assunzione (silenzio-assenso per i nuovi assunti), il TFR maturando viene trasferito al fondo pensione negoziale Fon.Te. (il fondo complementare del settore artigiano). Chi sceglie di tenerlo in azienda, nelle PMI con meno di 50 dipendenti lo lascia all'azienda; nelle imprese con 50 o più dipendenti viene trasferito al Fondo di Tesoreria INPS.
Qual è la contribuzione a Fon.Te. nel CCNL Artigianato Alimentare?
Dal 1° gennaio 2025 la contribuzione aziendale a Fon.Te. è dell'1,50% della retribuzione assunta a base per la determinazione del TFR. La contribuzione del lavoratore è dell'1% (per i lavoratori già occupati al 28 aprile 1993) o dell'1% (per i lavoratori occupati dopo tale data). Alla prima adesione è dovuta una quota una tantum di 15,50 euro (11,88 a carico del datore, 3,62 a carico del lavoratore).
Quando è possibile chiedere l'anticipazione del TFR nel CCNL Artigianato Alimentare?
Oltre alle anticipazioni previste dalla legge (acquisto prima casa, spese mediche straordinarie per sé, coniuge, figli), il CCNL prevede una specifica anticipazione del 30% per le lavoratrici/i lavoratori con almeno 8 anni di servizio, durante i periodi di astensione facoltativa per maternità/paternità. Questa anticipazione è concessa una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.
L'una tantum del rinnovo 2024 entra nel calcolo del TFR?
No, l'una tantum di 160 euro erogata a copertura della carenza contrattuale 2023-2024 è esplicitamente esclusa dalla base di calcolo del TFR, come indicato nell'accordo di rinnovo del 6 giugno 2024.
Vedi anche