Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato)

Tredicesima e mensilità aggiuntive nel CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato

La tredicesima mensilità è l’unica gratifica contrattuale prevista a livello nazionale: viene erogata a Natale ed è pari a una mensilità completa della retribuzione globale di fatto. Non esiste la quattordicesima nel CCNL artigianato alimentare.

In sintesi

Il CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato prevede una sola mensilità aggiuntiva: la tredicesima, pagata a Natale. Non è prevista la quattordicesima. La tredicesima è calcolata sulla retribuzione globale di fatto e matura proporzionalmente. Premio di risultato assente a livello nazionale: rinviato alla contrattazione regionale.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · CLAAI · Flai-Cgil · Fai-Cisl · Uila-Uil
Rinnovo
6 giugno 2024 (CCNL base: 6 dicembre 2021)
Vigenza
1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
Mensilità aggiuntive
1 (tredicesima) — nessuna quattordicesima

La tredicesima: chi ha diritto e quando si paga

La tredicesima mensilità (o «gratifica natalizia») spetta a tutti i lavoratori dipendenti non in prova assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato. È erogata «in occasione della ricorrenza del Santo Natale» (art. 36 del CCNL): il contratto nazionale non fissa un giorno preciso di pagamento.

Il diritto alla tredicesima è un diritto acquisito per il lavoratore: non può essere escluso o ridotto unilateralmente dal datore. Al momento della cessazione del rapporto (per licenziamento, dimissioni o scadenza del contratto a termine), le quote di tredicesima maturate e non ancora pagate vengono liquidate proporzionalmente nel saldo finale.

Calcolo della tredicesima: base e proporzionalità

La tredicesima è calcolata sulla retribuzione globale di fatto, che comprende:

  • minimo tabellare;
  • scatti di anzianità maturati;
  • indennità di funzione (per il livello 1°S: 36,15 €);
  • Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR, 30 € lordi mensili per 13 mensilità) dovuto dalle imprese che non aderiscono alla bilateralità e non ne versano il contributo;
  • ogni altra voce retributiva fissa e continuativa.

Non rientrano nella base della tredicesima le voci variabili occasionali (straordinari, indennità di missione, rimborsi spese).

Per chi lavora meno di un anno intero, la tredicesima matura proporzionalmente: ogni mese intero di servizio dà diritto a 1/12 della tredicesima piena. Le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni contano come mese intero (art. 30 del CCNL); quelle inferiori si trascurano.

Nessuna quattordicesima: distinzione rispetto ad altri CCNL

A differenza di altri contratti collettivi (es. CCNL Commercio, CCNL Turismo, CCNL Metalmeccanici-PMI), il CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato non prevede la quattordicesima mensilità. Nella panificazione la vecchia quattordicesima è stata sostituita, dal 1° agosto 1995, dall’indennità speciale mensile dell’art. 33: da 68,69 € (livello B4) a 94,77 € (livello A1S) al mese, importi riportati nelle tabelle retributive. Un lavoratore che passa dal commercio alla pasticceria artigianale deve essere consapevole di questa differenza nella struttura retributiva annua.

Il divisore orario contrattuale è 173 (art. 31 del CCNL). Ciò significa che la retribuzione oraria si calcola dividendo la mensilità per 173.

Premio di risultato e contrattazione di secondo livello

Il CCNL nazionale non introduce un premio di risultato obbligatorio. Il rinnovo del 2024 ha tuttavia previsto che la contrattazione collettiva regionale si svolga a metà del quadriennio contrattuale (quindi intorno al 2025). È in quella sede che le organizzazioni datoriali regionali (Confartigianato regionale, CNA regionale) e le sigle sindacali di categoria possono definire premi di produttività o risultato, pacchetti welfare aggiuntivi e altri istituti economici di secondo livello.

I premi di produttività eventualmente concordati in sede regionale o aziendale possono beneficiare dell’imposta sostitutiva agevolata: per i premi erogati nel 2026 e nel 2027 è dell’1% fino a 5.000 € lordi l’anno (legge di bilancio 2026, L. 199/2025).

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Incidenza della tredicesima sugli altri istituti

L’importo della tredicesima incide su alcuni istituti di legge e contrattuali:

  • TFR: la tredicesima è inclusa nella retribuzione annua ai fini del calcolo del TFR (art. 2120 cod. civ.). Ciò significa che concorre ad aumentare il TFR accantonato annualmente (pari a retribuzione annua lorda / 13,5).
  • Indennità di preavviso: la tredicesima è inclusa nella retribuzione globale di fatto che costituisce la base per il calcolo dell’indennità sostitutiva del preavviso.
  • Una tantum: il rinnovo del 2024 precisa che l’importo una tantum (160 €) «è comprensivo dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale», ed è invece escluso dalla base di calcolo del TFR.

Casi pratici

Tizio – Panettiere (A2), tredicesima a dicembre 2026
Tizio ha lavorato tutto l’anno. Il suo minimo tabellare a dicembre 2026 è 1.843,54 € (a regime da aprile 2026). Ha 2 scatti di anzianità (2 × 17,56 = 35,12 €). La sua retribuzione globale di fatto è 1.843,54 + 35,12 = 1.878,66 €. Ogni mese riceve anche l’indennità speciale del livello A2 (82,63 €), che nella panificazione sostituisce la quattordicesima. La tredicesima è pari alla retribuzione mensile di fatto (art. 36): con questi elementi almeno 1.878,66 € lordi, pagata in occasione del Natale. Il netto dipende da contributi e IRPEF personali, che il contratto non fissa.
Caia – Assunta a luglio 2026, tredicesima proporzionale
Caia viene assunta il 1° luglio 2026 in una pasticceria artigianale al livello 3° (minimo 1.815,90 €). A dicembre ha maturato 6 mesi di servizio (luglio-dicembre). La tredicesima proporzionale è 1.815,90 × 6/12 = 907,95 € lordi. Se Caia avesse lavorato anche una frazione di giugno superiore a 15 giorni, quel mese sarebbe contato come mese intero e la tredicesima sarebbe 7/12.
Sempronio – Confronto con ex datore in commercio
Sempronio lavorava in un supermercato (CCNL Commercio), dove percepiva tredicesima a dicembre e quattordicesima in estate. Viene assunto in un panificio artigianale. Scopre che il CCNL Alimentari Artigianato non prevede la quattordicesima: nella panificazione al suo posto c’è l’indennità speciale mensile dell’art. 33 (per un commesso di livello B2, 76,44 € al mese, cioè 917,28 € l’anno su 12 mesi). Se la differenza rispetto al vecchio impiego resta, può negoziare con il datore un superminimo non assorbibile.

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Domande frequenti

È prevista la quattordicesima nel CCNL Alimentari Panificazione Artigianato?
No, il CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato prevede solo la tredicesima mensilità (gratifica natalizia). La quattordicesima non è prevista a livello nazionale; nella panificazione, dal 1° agosto 1995, è sostituita dall’indennità speciale mensile dell’art. 33 (da 68,69 € a 94,77 € secondo il livello). Accordi aziendali o territoriali possono prevedere trattamenti ulteriori.
Quando viene pagata la tredicesima?
In occasione della ricorrenza del Santo Natale (art. 36 del CCNL), di norma con la retribuzione di dicembre. Il contratto nazionale non indica un giorno preciso: la data effettiva dipende dalla prassi aziendale.
Su cosa si calcola la tredicesima nel CCNL Artigianato Alimentare?
La tredicesima si calcola sulla retribuzione globale di fatto del mese: minimo tabellare, scatti di anzianità, indennità di funzione e ogni altra voce retributiva continuativa. Non rientrano le voci variabili occasionali (straordinari, rimborsi spese).
Come si calcola la tredicesima per chi è assunto in corso d’anno?
La tredicesima matura proporzionalmente ai mesi di servizio nell’anno. Per ogni mese intero (o frazione pari o superiore a 15 giorni, art. 30) di servizio matura 1/12 di mensilità. Chi viene assunto il 1° luglio e riceve la tredicesima a dicembre percepisce 6/12 della mensilità.
Esiste un premio di risultato nel CCNL Alimentari Artigianato?
Il CCNL nazionale non prevede un premio di risultato fisso. La contrattazione di secondo livello (regionale o aziendale) può prevedere premi variabili. Il rinnovo 2024 ha rinviato a tale sede la definizione di eventuali premi.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato del 6 dicembre 2021, rinnovato il 6 giugno 2024 (vigenza 2023-2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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