Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato)

Tredicesima e mensilità aggiuntive nel CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato

La tredicesima mensilità è l’unica gratifica contrattuale prevista a livello nazionale: viene erogata a Natale ed è pari a una mensilità completa della retribuzione globale di fatto. Non esiste la quattordicesima nel CCNL artigianato alimentare.

In sintesi

Il CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato prevede una sola mensilità aggiuntiva: la tredicesima, pagata a Natale. Non è prevista la quattordicesima. La tredicesima è calcolata sulla retribuzione globale di fatto e matura proporzionalmente. Premio di risultato assente a livello nazionale: rinviato alla contrattazione regionale.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · CLAAI · Flai-Cgil · Fai-Cisl · Uila-Uil
Rinnovo
6 giugno 2024 (CCNL base: 6 dicembre 2021)
Vigenza
1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
Mensilità aggiuntive
1 (tredicesima) — nessuna quattordicesima

Tabella riepilogativa: tredicesima per livello (apr. 2026)

Importo orientativo della tredicesima per livello a regime (aprile 2026) – Settore Alimentare Artigiano
Livello Minimo mensile Tredicesima (solo minimo) Con 3 scatti anzianità
1°S 2.506,56 € 2.506,56 € ~2.607 €
2.250,48 € 2.250,48 € ~2.337 €
2.060,22 € 2.060,22 € ~2.134 €
3°A 1.919,85 € 1.919,85 € ~1.985 €
1.815,90 € 1.815,90 € ~1.873 €
1.741,84 € 1.741,84 € ~1.794 €
1.661,41 € 1.661,41 € ~1.709 €
1.554,41 € 1.554,41 € ~1.597 €

Gli importi «con 3 scatti» sono indicativi (3 scatti biennali). La tredicesima si calcola sulla retribuzione globale di fatto dell’intero mese: comprende minimo tabellare, scatti di anzianità maturati e indennità fisse mensili (es. indennità di funzione quadri 36,15 €). Non si include l’EAR (che incide invece sulla tredicesima). Gli importi sono lordi.

La tredicesima: chi ha diritto e quando si paga

La tredicesima mensilità (o «gratifica natalizia») spetta a tutti i lavoratori dipendenti non in prova assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato. È erogata in occasione delle festività natalizie, entro il 24 dicembre di ciascun anno.

Il diritto alla tredicesima è un diritto acquisito per il lavoratore: non può essere escluso o ridotto unilateralmente dal datore. Al momento della cessazione del rapporto (per licenziamento, dimissioni o scadenza del contratto a termine), le quote di tredicesima maturate e non ancora pagate vengono liquidate proporzionalmente nel saldo finale.

Calcolo della tredicesima: base e proporzionalità

La tredicesima è calcolata sulla retribuzione globale di fatto, che comprende:

  • minimo tabellare;
  • scatti di anzianità maturati;
  • indennità di funzione (per il livello 1°S: 36,15 €);
  • Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR, 25 €/mese) se corrisposto in luogo della bilateralità;
  • ogni altra voce retributiva fissa e continuativa.

Non rientrano nella base della tredicesima le voci variabili occasionali (straordinari, indennità di missione, rimborsi spese).

Per chi lavora meno di un anno intero, la tredicesima matura proporzionalmente: ogni mese intero di servizio dà diritto a 1/12 della tredicesima piena. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si calcolano come mese intero; quelle inferiori si trascurano.

Nessuna quattordicesima: distinzione rispetto ad altri CCNL

A differenza di altri contratti collettivi (es. CCNL Commercio, CCNL Turismo, CCNL Metalmeccanici-PMI), il CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato non prevede la quattordicesima mensilità. Il documento CCNL riporta esplicitamente «quattordicesima: non prevista». Un lavoratore che passa dal commercio alla pasticceria artigianale deve essere consapevole di questa differenza nella struttura retributiva annua.

Il divisore orario contrattuale è 173 (non previsto divisore giornaliero per le imprese artigiane alimentari e della panificazione). Ciò significa che la retribuzione oraria si calcola dividendo la mensilità per 173.

Premio di risultato e contrattazione di secondo livello

Il CCNL nazionale non introduce un premio di risultato obbligatorio. Il rinnovo del 2024 ha tuttavia previsto che la contrattazione collettiva regionale si svolga a metà del quadriennio contrattuale (quindi intorno al 2025). È in quella sede che le organizzazioni datoriali regionali (Confartigianato regionale, CNA regionale) e le sigle sindacali di categoria possono definire premi di produttività o risultato, pacchetti welfare aggiuntivi e altri istituti economici di secondo livello.

I premi di produttività eventualmente concordati in sede regionale o aziendale possono beneficiare del regime fiscale agevolato (tassazione al 10%) nei limiti di legge (D.L. n. 50/2017 e successive modifiche).

Incidenza della tredicesima sugli altri istituti

L’importo della tredicesima incide su alcuni istituti di legge e contrattuali:

  • TFR: la tredicesima è inclusa nella retribuzione annua ai fini del calcolo del TFR (art. 2120 cod. civ.). Ciò significa che concorre ad aumentare il TFR accantonato annualmente (pari a retribuzione annua lorda / 13,5).
  • Indennità di preavviso: la tredicesima è inclusa nella retribuzione globale di fatto che costituisce la base per il calcolo dell’indennità sostitutiva del preavviso.
  • Una tantum: il rinnovo del 2024 precisa che l’importo una tantum (160 €) «è comprensivo dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale», ed è invece escluso dalla base di calcolo del TFR.

Casi pratici

Tizio – Panettiere (A2), tredicesima a dicembre 2026
Tizio ha lavorato tutto l’anno. Il suo minimo tabellare a dicembre 2026 è 1.843,54 € (a regime da aprile 2026). Ha 2 scatti di anzianità (2 × 17,56 = 35,12 €). La sua retribuzione globale di fatto è 1.843,54 + 35,12 = 1.878,66 €. La tredicesima è pari a 1.878,66 € lordi, da liquidarsi entro il 24 dicembre. Al netto, considerando un’aliquota media del 25%, Tizio incassa circa 1.409 € netti in più a dicembre.
Caia – Assunta a luglio 2026, tredicesima proporzionale
Caia viene assunta il 1° luglio 2026 in una pasticceria artigianale al livello 3° (minimo 1.815,90 €). A dicembre ha maturato 6 mesi di servizio (luglio-dicembre). La tredicesima proporzionale è 1.815,90 × 6/12 = 907,95 € lordi. Se Caia avesse lavorato anche una frazione di giugno superiore a 15 giorni, quel mese sarebbe contato come mese intero e la tredicesima sarebbe 7/12.
Sempronio – Confronto con ex datore in commercio
Sempronio lavorava in un supermercato (CCNL Commercio), dove percepiva tredicesima a dicembre e quattordicesima in estate. Viene assunto in un panificio artigianale. Alla consulenza del lavoro scopre che il CCNL Alimentari Artigianato non prevede la quattordicesima: perde quindi l’equivalente di circa 1-2 mensilità lordi all’anno di retribuzione annua. Può negoziare con il datore un superminimo non assorbibile per compensare, almeno parzialmente, questa differenza.

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Domande frequenti

È prevista la quattordicesima nel CCNL Alimentari Panificazione Artigianato?
No, il CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato prevede solo la tredicesima mensilità (gratifica natalizia). La quattordicesima non è prevista a livello nazionale. Potrebbe essere riconosciuta da accordi aziendali o territoriali di secondo livello.
Quando viene pagata la tredicesima?
La tredicesima è erogata in occasione delle festività natalizie, entro il 24 dicembre di ogni anno. Il termine preciso può essere concordato a livello aziendale, ma l’erogazione deve avvenire prima delle festività.
Su cosa si calcola la tredicesima nel CCNL Artigianato Alimentare?
La tredicesima si calcola sulla retribuzione globale di fatto del mese: minimo tabellare, scatti di anzianità, indennità di funzione e ogni altra voce retributiva continuativa. Non rientrano le voci variabili occasionali (straordinari, rimborsi spese).
Come si calcola la tredicesima per chi è assunto in corso d’anno?
La tredicesima matura proporzionalmente ai mesi di servizio nell’anno. Per ogni mese intero (o frazioni superiori a 15 giorni) di servizio matura 1/12 di mensilità. Chi viene assunto il 1° luglio e riceve la tredicesima a dicembre percepisce 6/12 della mensilità.
Esiste un premio di risultato nel CCNL Alimentari Artigianato?
Il CCNL nazionale non prevede un premio di risultato fisso. La contrattazione di secondo livello (regionale o aziendale) può prevedere premi variabili. Il rinnovo 2024 ha rinviato a tale sede la definizione di eventuali premi.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato del 6 dicembre 2021, rinnovato il 6 giugno 2024 (vigenza 2023-2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato prevede una sola mensilità aggiuntiva: la tredicesima, erogata in occasione delle festività natalizie.
  • La quattordicesima non è contemplata a livello nazionale per il comparto artigiano del settore.
  • La tredicesima è commisurata alla retribuzione globale di fatto e matura per ratei mensili in proporzione al servizio prestato.
  • L'eventuale premio di risultato non è fissato dal contratto nazionale ma rinviato alla contrattazione regionale o aziendale.
  • Gli importi vanno sempre letti sulle tabelle del CCNL vigente, distinte per livello di inquadramento.
Indice dei contenuti

La tredicesima mensilità rappresenta, nel CCNL Alimentari e Panificazione del comparto artigiano, l'unica gratifica aggiuntiva riconosciuta su base nazionale. Comprenderne la natura giuridica e il meccanismo di maturazione è utile sia al datore artigiano sia al lavoratore, perché incide sulla pianificazione della liquidità di fine anno e sulla corretta lettura della busta paga. Il punto di partenza è che la gratifica natalizia, pur affondando le radici in una prassi storica, è oggi un istituto pienamente contrattuale: la sua misura, la base di calcolo e i criteri di erogazione discendono dalle previsioni del contratto collettivo e non da una stima personale.

Natura e base di calcolo della gratifica natalizia

La tredicesima è parametrata alla cosiddetta retribuzione globale di fatto, cioè al complesso degli elementi retributivi fissi e continuativi spettanti al lavoratore. Per leggere correttamente l'importo dovuto occorre individuare il proprio livello di inquadramento sulle tabelle del CCNL vigente e considerare gli eventuali scatti di anzianità già maturati. Trattandosi di una mensilità piena, essa riflette la struttura della retribuzione mensile e segue le variazioni introdotte dai rinnovi contrattuali.

Maturazione per ratei e mese di erogazione

La gratifica matura per dodicesimi nel corso dell'anno solare: ogni mese di servizio, o frazione superiore a quindici giorni, dà diritto a un rateo. Chi viene assunto o cessa il rapporto in corso d'anno percepisce quindi una quota proporzionale al periodo effettivamente lavorato. L'erogazione si colloca tradizionalmente in prossimità delle festività natalizie, secondo la scadenza indicata dal contratto.

Periodi di sospensione e incidenza sui ratei

Alcuni periodi di assenza incidono sulla maturazione dei ratei. In linea generale, le assenze tutelate da specifiche norme di legge (ad esempio congedo di maternità o infortunio) seguono regole proprie, mentre le assenze non retribuite tendono a ridurre il rateo. Per i casi limite conviene verificare la disciplina del CCNL vigente e le indicazioni delle circolari INPS aggiornate, evitando calcoli approssimativi.

Assenza della quattordicesima nel comparto artigiano

A differenza di altri settori, il contratto artigiano dell'alimentazione e panificazione non prevede una quattordicesima mensilità. Questa scelta riflette l'assetto storico della contrattazione del comparto e va tenuta presente nel confronto con CCNL di settori affini, dove invece la quattordicesima può essere presente. La differenza non dipende dalla volontà del singolo datore ma dall'impianto del contratto nazionale.

Premio di risultato e secondo livello di contrattazione

Il premio di risultato non è disciplinato a livello nazionale: il contratto rinvia alla contrattazione di secondo livello, tipicamente regionale o territoriale, e in alcuni casi aziendale. Ciò significa che la presenza e la misura di un eventuale premio dipendono dagli accordi applicabili nel territorio di riferimento. Il lavoratore che desidera verificarne la spettanza deve quindi controllare gli accordi integrativi e non solo il testo nazionale.

Come leggere correttamente la propria posizione

In sintesi, per quantificare correttamente la tredicesima occorre incrociare tre informazioni: il livello di inquadramento, gli scatti maturati e il periodo di servizio nell'anno. Gli importi si ricavano esclusivamente dalle tabelle del CCNL vigente, che vanno consultate nella versione aggiornata all'ultimo rinnovo, perché gli adeguamenti retributivi modificano la base di calcolo della gratifica.

Domande frequenti

Quante mensilità aggiuntive prevede il CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato?

Una sola: la tredicesima, erogata in prossimità delle festività natalizie. La quattordicesima non è prevista a livello nazionale per il comparto artigiano.

Su cosa si calcola la tredicesima?

Sulla retribuzione globale di fatto corrispondente al proprio livello di inquadramento, comprensiva degli scatti di anzianità già maturati. Gli importi precisi si leggono sulle tabelle del CCNL vigente.

La tredicesima spetta anche a chi lavora solo parte dell'anno?

Sì, matura per ratei mensili in proporzione al periodo di servizio. Le frazioni di mese superiori a quindici giorni danno diritto al rateo intero.

Esiste un premio di risultato nel CCNL artigiano alimentare?

Non a livello nazionale: il contratto rinvia la materia alla contrattazione regionale o aziendale. Occorre quindi verificare gli accordi di secondo livello applicabili.

Le assenze riducono la tredicesima?

Dipende dal tipo di assenza. Quelle tutelate dalla legge seguono regole proprie, mentre le assenze non retribuite tendono a ridurre i ratei. Conviene verificare il CCNL vigente e le circolari INPS aggiornate.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.