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La guida
Tredicesima e mensilità aggiuntive nel CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato
La tredicesima mensilità è l’unica gratifica contrattuale prevista a livello nazionale: viene erogata a Natale ed è pari a una mensilità completa della retribuzione globale di fatto. Non esiste la quattordicesima nel CCNL artigianato alimentare.
Il CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato prevede una sola mensilità aggiuntiva: la tredicesima, pagata a Natale. Non è prevista la quattordicesima. La tredicesima è calcolata sulla retribuzione globale di fatto e matura proporzionalmente. Premio di risultato assente a livello nazionale: rinviato alla contrattazione regionale.
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La tredicesima: chi ha diritto e quando si paga
La tredicesima mensilità (o «gratifica natalizia») spetta a tutti i lavoratori dipendenti non in prova assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato. È erogata «in occasione della ricorrenza del Santo Natale» (art. 36 del CCNL): il contratto nazionale non fissa un giorno preciso di pagamento.
Il diritto alla tredicesima è un diritto acquisito per il lavoratore: non può essere escluso o ridotto unilateralmente dal datore. Al momento della cessazione del rapporto (per licenziamento, dimissioni o scadenza del contratto a termine), le quote di tredicesima maturate e non ancora pagate vengono liquidate proporzionalmente nel saldo finale.
Calcolo della tredicesima: base e proporzionalità
La tredicesima è calcolata sulla retribuzione globale di fatto, che comprende:
- minimo tabellare;
- scatti di anzianità maturati;
- indennità di funzione (per il livello 1°S: 36,15 €);
- Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR, 30 € lordi mensili per 13 mensilità) dovuto dalle imprese che non aderiscono alla bilateralità e non ne versano il contributo;
- ogni altra voce retributiva fissa e continuativa.
Non rientrano nella base della tredicesima le voci variabili occasionali (straordinari, indennità di missione, rimborsi spese).
Per chi lavora meno di un anno intero, la tredicesima matura proporzionalmente: ogni mese intero di servizio dà diritto a 1/12 della tredicesima piena. Le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni contano come mese intero (art. 30 del CCNL); quelle inferiori si trascurano.
Nessuna quattordicesima: distinzione rispetto ad altri CCNL
A differenza di altri contratti collettivi (es. CCNL Commercio, CCNL Turismo, CCNL Metalmeccanici-PMI), il CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato non prevede la quattordicesima mensilità. Nella panificazione la vecchia quattordicesima è stata sostituita, dal 1° agosto 1995, dall’indennità speciale mensile dell’art. 33: da 68,69 € (livello B4) a 94,77 € (livello A1S) al mese, importi riportati nelle tabelle retributive. Un lavoratore che passa dal commercio alla pasticceria artigianale deve essere consapevole di questa differenza nella struttura retributiva annua.
Il divisore orario contrattuale è 173 (art. 31 del CCNL). Ciò significa che la retribuzione oraria si calcola dividendo la mensilità per 173.
Premio di risultato e contrattazione di secondo livello
Il CCNL nazionale non introduce un premio di risultato obbligatorio. Il rinnovo del 2024 ha tuttavia previsto che la contrattazione collettiva regionale si svolga a metà del quadriennio contrattuale (quindi intorno al 2025). È in quella sede che le organizzazioni datoriali regionali (Confartigianato regionale, CNA regionale) e le sigle sindacali di categoria possono definire premi di produttività o risultato, pacchetti welfare aggiuntivi e altri istituti economici di secondo livello.
I premi di produttività eventualmente concordati in sede regionale o aziendale possono beneficiare dell’imposta sostitutiva agevolata: per i premi erogati nel 2026 e nel 2027 è dell’1% fino a 5.000 € lordi l’anno (legge di bilancio 2026, L. 199/2025).
Incidenza della tredicesima sugli altri istituti
L’importo della tredicesima incide su alcuni istituti di legge e contrattuali:
- TFR: la tredicesima è inclusa nella retribuzione annua ai fini del calcolo del TFR (art. 2120 cod. civ.). Ciò significa che concorre ad aumentare il TFR accantonato annualmente (pari a retribuzione annua lorda / 13,5).
- Indennità di preavviso: la tredicesima è inclusa nella retribuzione globale di fatto che costituisce la base per il calcolo dell’indennità sostitutiva del preavviso.
- Una tantum: il rinnovo del 2024 precisa che l’importo una tantum (160 €) «è comprensivo dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale», ed è invece escluso dalla base di calcolo del TFR.
Casi pratici
Quanta tredicesima ti spetta?
Calcola il rateo di tredicesima maturato in base ai mesi lavorati e alla retribuzione.
Domande frequenti
È prevista la quattordicesima nel CCNL Alimentari Panificazione Artigianato?
Quando viene pagata la tredicesima?
Su cosa si calcola la tredicesima nel CCNL Artigianato Alimentare?
Come si calcola la tredicesima per chi è assunto in corso d’anno?
Esiste un premio di risultato nel CCNL Alimentari Artigianato?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e malattia e infortunio.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato del 6 dicembre 2021, rinnovato il 6 giugno 2024 (vigenza 2023-2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.