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Malattia e infortunio nel CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato
In un settore con ritmi fisici intensi come la panificazione e la produzione alimentare artigiana, malattia e infortuni non sono eventi rari. Il CCNL stabilisce le regole di comporto, integrazione economica e conservazione del posto.
Il CCNL garantisce la conservazione del posto per 186 giorni (fino a 5 anni di anzianità) o 365 giorni (oltre 5 anni). Il trattamento economico per malattia superiore a 6 giorni è al 100% dall’1° al 186° giorno. Per infortunio sul lavoro l’integrazione è al 100% fino alla guarigione clinica. Il comporto è esteso di 90 giorni per i disabili certificati (novità rinnovo 2024).
Tabella riepilogativa
| Caso | Anzianità | Conservazione posto | Trattamento economico |
|---|---|---|---|
| Malattia > 6 gg | Fino a 5 anni | 186 giorni calendario | 100% dall’1° al 186° giorno |
| Malattia > 6 gg | Oltre 5 anni | 365 giorni calendario | 100% dall’1° al 186° gg; 50% dal 187° al 365° |
| Malattia ≤ 6 gg | Qualsiasi | 12 mesi | 0% dal 1° al 3° giorno; 100% dal 4° al 180° giorno |
| Infortunio sul lavoro | Qualsiasi | Fino a guarigione clinica | 100% per tutto il periodo (integrazione INAIL) |
| Malattia professionale | Qualsiasi | Fino a guarigione clinica, max durata indennità INAIL | 100% per tutto il periodo |
| Disabilità certificata (L. 68/99) | Qualsiasi | +90 gg rispetto ai limiti ordinari | Nessuna retribuzione durante i 90 gg aggiuntivi |
Distinzione legge vs CCNL: l’indennità INPS di malattia è a carico dell’Istituto (circa 50-66% della retribuzione, a seconda dell’anzianità di malattia). L’integrazione aziendale di cui sopra porta il trattamento al 100% della retribuzione netta, come previsto dal CCNL quale condizione di miglior favore rispetto alla legge.
Il comporto: conservazione del posto e computo
Il comporto è il periodo durante il quale il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore per assenza dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro. È disciplinato dalla legge (art. 2110 cod. civ.) e integrato dal CCNL come segue:
- Anzianità fino a 5 anni compiuti: 186 giorni di calendario;
- Anzianità oltre 5 anni: 365 giorni di calendario.
Quando si verificano più assenze nel corso del rapporto di lavoro, i periodi di comporto si intendono cumulativamente riferiti a un arco temporale di 24 mesi. Ciò significa che malattie ripetute nel corso di due anni concorrono al raggiungimento del limite di comporto.
Almeno 48 ore prima del superamento del limite di conservazione del posto, l’azienda deve informare il lavoratore dell’imminente esaurimento del comporto e dell’eventuale risoluzione del rapporto, prima di adottare il provvedimento di licenziamento per superamento del comporto.
Trattamento economico durante la malattia
Il trattamento economico è la combinazione dell’indennità INPS (obbligatoria per legge) e dell’integrazione aziendale prevista dal CCNL. La distinzione fondamentale riguarda la durata dell’evento morboso:
Malattia di durata superiore a 6 giorni
Dal 1° al 186° giorno di calendario, il lavoratore non in prova percepisce il 100% della retribuzione di fatto (indennità INPS + integrazione aziendale). Per chi ha anzianità superiore a 5 anni, dal 187° al 365° giorno il trattamento è ridotto al 50%.
Malattia di durata pari o inferiore a 6 giorni
Per i brevi eventi morbosi:
- Dal 1° al 3° giorno: nessuna integrazione aziendale (i cosiddetti «giorni di carenza»); l’INPS non corrisponde indennità per i primi 3 giorni nelle malattie brevi;
- Dal 4° al 180° giorno: trattamento al 100%.
Attenzione: la carenza (0% nei primi 3 giorni per malattia breve) è una regola contrattuale che può essere migliorata da accordi aziendali o individuali. Il consulente del lavoro può verificare se la specifica azienda ha una disciplina di miglior favore.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
In caso di infortunio sul lavoro il lavoratore conserva il posto fino alla guarigione clinica, senza limiti di tempo. L’integrazione aziendale all’indennità INAIL garantisce il 100% della retribuzione per tutto il periodo. L’INAIL eroga la propria indennità direttamente al lavoratore o al datore di lavoro (a seconda del caso); l’azienda versa la differenza per arrivare al 100%.
Per la malattia professionale (es. allergie alle farine nei panettieri, dermatiti da contatto negli operai alimentari), la tutela è la stessa: conservazione del posto fino alla guarigione clinica e comunque per un periodo non superiore a quello per il quale il lavoratore percepisce l’indennità INAIL per inabilità temporanea.
Aspettativa non retribuita e disabilità
L’azienda può concedere, su richiesta scritta del lavoratore, un periodo di aspettativa non superiore a 3 mesi, senza retribuzione e senza maturazione di alcun istituto contrattuale. Si tratta di una facoltà dell’azienda (non un diritto del lavoratore) tipicamente attivata quando il comporto sta per esaurirsi.
Per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della L. n. 68/1999, il rinnovo del 2024 ha introdotto un’importante novità: il periodo di conservazione del posto è elevato di ulteriori 90 giorni. Tuttavia, durante questo periodo aggiuntivo non decorre retribuzione né anzianità per alcun istituto.
Obblighi del lavoratore: certificazione e comunicazione
Il lavoratore è tenuto a:
- Comunicare tempestivamente l’assenza al datore di lavoro (preferibilmente entro l’orario di inizio turno);
- Trasmettere il certificato medico INPS in via telematica (il medico lo invia direttamente all’INPS; il lavoratore comunica al datore il numero del certificato);
- Essere reperibile durante le fasce orarie di controllo fiscale fissate dall’INPS (10-12 e 17-19).
Casi pratici
Domande frequenti
Quanto dura il comporto nel CCNL Alimentari Panificazione Artigianato?
Quale integrazione spetta durante la malattia?
Cosa succede per l’infortunio sul lavoro?
La malattia durante le ferie le interrompe?
I lavoratori con disabilità hanno un comporto più lungo?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato del 6 dicembre 2021, rinnovato il 6 giugno 2024 (vigenza 2023-2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quanto dura il comporto nel CCNL Alimentari Panificazione Artigianato?
Il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per 186 giorni di calendario con anzianità fino a 5 anni, e per 365 giorni con anzianità superiore a 5 anni. In caso di più assenze, i periodi di comporto si intendono riferiti a un arco temporale di 24 mesi.
Quale integrazione spetta durante la malattia nel CCNL Artigianato Alimentare?
Per malattia superiore a 6 giorni, il trattamento economico (integrazione aziendale all'indennità INPS) garantisce il 100% della retribuzione dall'1° al 186° giorno. Per malattia di durata pari o inferiore a 6 giorni: dal 4° al 180° giorno il trattamento è al 100%; dal 1° al 3° giorno non è dovuta alcuna integrazione (carenza a carico del lavoratore).
Cosa succede per l'infortunio sul lavoro nel CCNL Alimentari Artigianato?
In caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore conserva il posto fino alla guarigione clinica. L'integrazione aziendale all'indennità INAIL garantisce il 100% della retribuzione per tutto il periodo di assenza.
La malattia durante le ferie le interrompe?
La questione è dibattuta in giurisprudenza. La legge di modifica del 2012 (D.Lgs. n. 66/2003) ha recepito la direttiva UE prevedendo che la malattia durante le ferie ne sospenda la decorrenza, ma l'applicazione pratica richiede una comunicazione tempestiva al datore e la certificazione medica. Il CCNL non deroga a questo principio.
I lavoratori con disabilità hanno un comporto più lungo?
Sì. Il rinnovo del 6 giugno 2024 ha introdotto un'estensione del comporto di ulteriori 90 giorni di calendario per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della L. n. 68/1999. Durante questo periodo aggiuntivo non decorrerà retribuzione né anzianità per alcun istituto.
Vedi anche