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La guida
Malattia e infortunio nel CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato
In un settore con ritmi fisici intensi come la panificazione e la produzione alimentare artigiana, malattia e infortuni non sono eventi rari. Il CCNL stabilisce le regole di comporto, integrazione economica e conservazione del posto.
Nelle imprese artigiane il CCNL garantisce al lavoratore non in prova la conservazione del posto per 12 mesi di malattia o infortunio non sul lavoro, calcolati in caso di più assenze nell’arco di 24 mesi (art. 46), senza differenze di anzianità. Per la malattia superiore a 6 giorni l’azienda integra fino al 100% dal 1° al 180° giorno; per quella di 6 giorni o meno, dal 4° giorno. Per infortunio sul lavoro l’integrazione è al 100% fino alla guarigione clinica. Il comporto è esteso di 90 giorni per i disabili certificati (rinnovo 2024).
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Tabella riepilogativa
| Caso | Anzianità | Conservazione posto | Trattamento economico |
|---|---|---|---|
| Malattia > 6 gg | Qualsiasi | 12 mesi (24 mesi di riferimento) | 100% dal 1° al 180° giorno |
| Malattia ≤ 6 gg | Qualsiasi | 12 mesi (24 mesi di riferimento) | 0% dal 1° al 3° giorno; 100% dal 4° giorno |
| Infortunio sul lavoro | Qualsiasi | Fino a guarigione clinica | 100% per tutto il periodo (integrazione INAIL) |
| Malattia professionale | Qualsiasi | Fino a guarigione clinica, max durata indennità INAIL | 100% per tutto il periodo |
| Disabilità certificata (L. 68/99) | Qualsiasi | +90 gg rispetto ai limiti ordinari (rinnovo 2024) | Il testo letto non indica il trattamento nei 90 giorni aggiuntivi |
Distinzione legge vs CCNL: l’indennità INPS di malattia è a carico dell’Istituto (circa 50-66% della retribuzione, a seconda dell’anzianità di malattia). L’integrazione aziendale di cui sopra porta il trattamento al 100% della normale retribuzione di fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore (art. 46), come condizione di miglior favore rispetto alla legge. Fonte: art. 46 del testo del CCNL 6 dicembre 2021 e accordo di rinnovo del 6 giugno 2024.
Il comporto: conservazione del posto e computo
Il comporto è il periodo durante il quale il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore per assenza dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro. È disciplinato dalla legge (art. 2110 cod. civ.) e integrato dal CCNL come segue:
- Per tutti, senza differenze di anzianità: 12 mesi di conservazione del posto per malattia o infortunio non sul lavoro;
- le assenze del lavoratore non in prova sono computate a tutti gli effetti contrattuali entro questi limiti.
Quando si verificano più assenze nel corso del rapporto di lavoro, i periodi di comporto si intendono cumulativamente riferiti a un arco temporale di 24 mesi. Ciò significa che malattie ripetute nel corso di due anni concorrono al raggiungimento del limite di comporto.
Almeno 48 ore prima del superamento del limite di conservazione del posto, l’azienda deve informare il lavoratore dell’imminente esaurimento del comporto e dell’eventuale risoluzione del rapporto, prima di adottare il provvedimento di licenziamento per superamento del comporto.
Trattamento economico durante la malattia
Il trattamento economico è la combinazione dell’indennità INPS (obbligatoria per legge) e dell’integrazione aziendale prevista dal CCNL. La distinzione fondamentale riguarda la durata dell’evento morboso:
Malattia di durata superiore a 6 giorni
Dal 1° al 180° giorno il lavoratore non in prova percepisce il 100% della normale retribuzione di fatto al netto delle ritenute (indennità INPS + integrazione aziendale), a prescindere dall’anzianità. Il testo letto non prevede un trattamento integrativo dopo il 180° giorno.
Malattia di durata pari o inferiore a 6 giorni
Per i brevi eventi morbosi:
- Dal 1° al 3° giorno: nessuna integrazione aziendale (i cosiddetti «giorni di carenza»); l’INPS non corrisponde indennità per i primi 3 giorni nelle malattie brevi;
- Dal 4° giorno: integrazione a carico dell’azienda fino al 100% della retribuzione.
Attenzione: la carenza (0% nei primi 3 giorni per malattia breve) è una regola contrattuale che può essere migliorata da accordi aziendali o individuali. Il consulente del lavoro può verificare se la specifica azienda ha una disciplina di miglior favore.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
In caso di infortunio sul lavoro il lavoratore conserva il posto fino alla guarigione clinica, senza limiti di tempo. L’integrazione aziendale all’indennità INAIL garantisce il 100% della retribuzione per tutto il periodo. L’INAIL eroga la propria indennità direttamente al lavoratore o al datore di lavoro (a seconda del caso); l’azienda versa la differenza per arrivare al 100%.
Per la malattia professionale (es. allergie alle farine nei panettieri, dermatiti da contatto negli operai alimentari), la tutela è la stessa: conservazione del posto fino alla guarigione clinica e comunque per un periodo non superiore a quello per il quale il lavoratore percepisce l’indennità INAIL per inabilità temporanea.
Aspettativa non retribuita e disabilità
In caso di malattie gravi e certificate l’azienda può concedere, su richiesta scritta del lavoratore, un periodo di aspettativa non superiore a 3 mesi, senza retribuzione e senza maturazione di alcun istituto contrattuale (art. 46). Si tratta di una facoltà dell’azienda, non di un diritto del lavoratore.
Per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della L. n. 68/1999, il rinnovo del 6 giugno 2024 (art. 46) ha elevato il periodo di conservazione del posto di ulteriori 90 giorni. Il testo letto non precisa il trattamento economico di questi 90 giorni.
Obblighi del lavoratore: certificazione e comunicazione
Il lavoratore è tenuto a:
- Comunicare tempestivamente l’assenza al datore di lavoro (preferibilmente entro l’orario di inizio turno);
- Trasmettere il certificato medico INPS in via telematica (il medico lo invia direttamente all’INPS; il lavoratore comunica al datore il numero del certificato);
- Essere reperibile durante le fasce orarie di controllo fiscale fissate dall’INPS (10-12 e 17-19).
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Quanto dura il comporto nel CCNL Alimentari Panificazione Artigianato?
Quale integrazione spetta durante la malattia?
Cosa succede per l’infortunio sul lavoro?
La malattia durante le ferie le interrompe?
I lavoratori con disabilità hanno un comporto più lungo?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima e mensilità aggiuntive.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato del 6 dicembre 2021, rinnovato il 6 giugno 2024 (vigenza 2023-2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.