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Ultimo aggiornamento: 3 Marzo 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Alimentari Panificazione Artigianato garantisce la conservazione del posto per 186 giorni (fino a 5 anni di anzianità) o 365 giorni (oltre 5 anni). Il trattamento economico per malattia superiore a 6 giorni è al 100% dall'1° al 186° giorno. Per infortunio sul lavoro l'integrazione è al 100% fino alla guarigione clinica. Il comporto è esteso di 90 giorni per i disabili certificati.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato)

Malattia e infortunio nel CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato

In un settore con ritmi fisici intensi come la panificazione e la produzione alimentare artigiana, malattia e infortuni non sono eventi rari. Il CCNL stabilisce le regole di comporto, integrazione economica e conservazione del posto.

In sintesi

Il CCNL garantisce la conservazione del posto per 186 giorni (fino a 5 anni di anzianità) o 365 giorni (oltre 5 anni). Il trattamento economico per malattia superiore a 6 giorni è al 100% dall’1° al 186° giorno. Per infortunio sul lavoro l’integrazione è al 100% fino alla guarigione clinica. Il comporto è esteso di 90 giorni per i disabili certificati (novità rinnovo 2024).

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · CLAAI · Flai-Cgil · Fai-Cisl · Uila-Uil
Rinnovo
6 giugno 2024 (CCNL base: 6 dicembre 2021)
Vigenza
1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
Comporto ordinario
186 gg (anzianità ≤5 anni) — 365 gg (anzianità >5 anni)

Tabella riepilogativa

Malattia e infortunio – Conservazione del posto e trattamento economico
Caso Anzianità Conservazione posto Trattamento economico
Malattia > 6 gg Fino a 5 anni 186 giorni calendario 100% dall’1° al 186° giorno
Malattia > 6 gg Oltre 5 anni 365 giorni calendario 100% dall’1° al 186° gg; 50% dal 187° al 365°
Malattia ≤ 6 gg Qualsiasi 12 mesi 0% dal 1° al 3° giorno; 100% dal 4° al 180° giorno
Infortunio sul lavoro Qualsiasi Fino a guarigione clinica 100% per tutto il periodo (integrazione INAIL)
Malattia professionale Qualsiasi Fino a guarigione clinica, max durata indennità INAIL 100% per tutto il periodo
Disabilità certificata (L. 68/99) Qualsiasi +90 gg rispetto ai limiti ordinari Nessuna retribuzione durante i 90 gg aggiuntivi

Distinzione legge vs CCNL: l’indennità INPS di malattia è a carico dell’Istituto (circa 50-66% della retribuzione, a seconda dell’anzianità di malattia). L’integrazione aziendale di cui sopra porta il trattamento al 100% della retribuzione netta, come previsto dal CCNL quale condizione di miglior favore rispetto alla legge.

Il comporto: conservazione del posto e computo

Il comporto è il periodo durante il quale il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore per assenza dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro. È disciplinato dalla legge (art. 2110 cod. civ.) e integrato dal CCNL come segue:

  • Anzianità fino a 5 anni compiuti: 186 giorni di calendario;
  • Anzianità oltre 5 anni: 365 giorni di calendario.

Quando si verificano più assenze nel corso del rapporto di lavoro, i periodi di comporto si intendono cumulativamente riferiti a un arco temporale di 24 mesi. Ciò significa che malattie ripetute nel corso di due anni concorrono al raggiungimento del limite di comporto.

Almeno 48 ore prima del superamento del limite di conservazione del posto, l’azienda deve informare il lavoratore dell’imminente esaurimento del comporto e dell’eventuale risoluzione del rapporto, prima di adottare il provvedimento di licenziamento per superamento del comporto.

Trattamento economico durante la malattia

Il trattamento economico è la combinazione dell’indennità INPS (obbligatoria per legge) e dell’integrazione aziendale prevista dal CCNL. La distinzione fondamentale riguarda la durata dell’evento morboso:

Malattia di durata superiore a 6 giorni

Dal 1° al 186° giorno di calendario, il lavoratore non in prova percepisce il 100% della retribuzione di fatto (indennità INPS + integrazione aziendale). Per chi ha anzianità superiore a 5 anni, dal 187° al 365° giorno il trattamento è ridotto al 50%.

Malattia di durata pari o inferiore a 6 giorni

Per i brevi eventi morbosi:

  • Dal 1° al 3° giorno: nessuna integrazione aziendale (i cosiddetti «giorni di carenza»); l’INPS non corrisponde indennità per i primi 3 giorni nelle malattie brevi;
  • Dal 4° al 180° giorno: trattamento al 100%.

Attenzione: la carenza (0% nei primi 3 giorni per malattia breve) è una regola contrattuale che può essere migliorata da accordi aziendali o individuali. Il consulente del lavoro può verificare se la specifica azienda ha una disciplina di miglior favore.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale

In caso di infortunio sul lavoro il lavoratore conserva il posto fino alla guarigione clinica, senza limiti di tempo. L’integrazione aziendale all’indennità INAIL garantisce il 100% della retribuzione per tutto il periodo. L’INAIL eroga la propria indennità direttamente al lavoratore o al datore di lavoro (a seconda del caso); l’azienda versa la differenza per arrivare al 100%.

Per la malattia professionale (es. allergie alle farine nei panettieri, dermatiti da contatto negli operai alimentari), la tutela è la stessa: conservazione del posto fino alla guarigione clinica e comunque per un periodo non superiore a quello per il quale il lavoratore percepisce l’indennità INAIL per inabilità temporanea.

Aspettativa non retribuita e disabilità

L’azienda può concedere, su richiesta scritta del lavoratore, un periodo di aspettativa non superiore a 3 mesi, senza retribuzione e senza maturazione di alcun istituto contrattuale. Si tratta di una facoltà dell’azienda (non un diritto del lavoratore) tipicamente attivata quando il comporto sta per esaurirsi.

Per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della L. n. 68/1999, il rinnovo del 2024 ha introdotto un’importante novità: il periodo di conservazione del posto è elevato di ulteriori 90 giorni. Tuttavia, durante questo periodo aggiuntivo non decorre retribuzione né anzianità per alcun istituto.

Obblighi del lavoratore: certificazione e comunicazione

Il lavoratore è tenuto a:

  • Comunicare tempestivamente l’assenza al datore di lavoro (preferibilmente entro l’orario di inizio turno);
  • Trasmettere il certificato medico INPS in via telematica (il medico lo invia direttamente all’INPS; il lavoratore comunica al datore il numero del certificato);
  • Essere reperibile durante le fasce orarie di controllo fiscale fissate dall’INPS (10-12 e 17-19).

Casi pratici

Tizio – Panettiere con 3 anni di anzianità, malattia lunga
Tizio si ammala per un problema alla schiena (tipico del settore) e resta assente 5 mesi (circa 150 giorni). Ha 3 anni di anzianità: il suo limite di comporto è 186 giorni. Essendo la malattia superiore a 6 giorni, dall’1° al 150° giorno percepisce il 100% della retribuzione (INPS + integrazione aziendale). Al rientro, il contatore del comporto riparte: ha ancora circa 36 giorni di «franchigia» nei successivi 24 mesi.
Caia – Pasticciera con oltre 5 anni di servizio
Caia è dipendente da 7 anni. Si assenta per malattia 8 mesi (circa 240 giorni). Il suo comporto è 365 giorni. Nei primi 186 giorni percepisce il 100% della retribuzione; dal 187° al 240° giorno il trattamento scende al 50%. Ha ancora 125 giorni di comporto residui (nei successivi 24 mesi) prima di un’eventuale risoluzione del rapporto per superamento del comporto.
Sempronio – Addetto alla distribuzione, infortunio con incarico
Sempronio scivola scaricando sacchi di farina e si frattura un polso. L’INAIL riconosce l’infortunio sul lavoro. Il datore di lavoro è obbligato a integrare l’indennità INAIL fino al 100% della retribuzione. Sempronio conserva il posto senza limiti di tempo fino alla guarigione clinica certificata dall’INAIL. Il periodo di assenza si computa nell’anzianità a tutti gli effetti.

Domande frequenti

Quanto dura il comporto nel CCNL Alimentari Panificazione Artigianato?
Il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per 186 giorni di calendario con anzianità fino a 5 anni, e per 365 giorni con anzianità superiore a 5 anni. In caso di più assenze, i periodi si intendono riferiti a un arco temporale di 24 mesi.
Quale integrazione spetta durante la malattia?
Per malattia superiore a 6 giorni, il trattamento garantisce il 100% della retribuzione dall’1° al 186° giorno. Per malattia breve (≤6 giorni): nessuna integrazione dal 1° al 3° giorno (carenza); 100% dal 4° al 180° giorno.
Cosa succede per l’infortunio sul lavoro?
In caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore conserva il posto fino alla guarigione clinica. L’integrazione aziendale all’indennità INAIL garantisce il 100% della retribuzione per tutto il periodo di assenza, senza limiti di tempo.
La malattia durante le ferie le interrompe?
La direttiva UE e la giurisprudenza prevalente stabiliscono che la malattia durante le ferie ne sospenda la decorrenza. Il lavoratore deve comunicare tempestivamente la malattia al datore e presentare certificazione medica. Le ferie non godute vengono recuperate in un periodo successivo da concordare.
I lavoratori con disabilità hanno un comporto più lungo?
Sì. Il rinnovo del 2024 ha introdotto un’estensione del comporto di ulteriori 90 giorni per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della L. n. 68/1999. Durante questo periodo aggiuntivo non decorre retribuzione né anzianità per alcun istituto.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato del 6 dicembre 2021, rinnovato il 6 giugno 2024 (vigenza 2023-2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quanto dura il comporto nel CCNL Alimentari Panificazione Artigianato?

Il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per 186 giorni di calendario con anzianità fino a 5 anni, e per 365 giorni con anzianità superiore a 5 anni. In caso di più assenze, i periodi di comporto si intendono riferiti a un arco temporale di 24 mesi.

Quale integrazione spetta durante la malattia nel CCNL Artigianato Alimentare?

Per malattia superiore a 6 giorni, il trattamento economico (integrazione aziendale all'indennità INPS) garantisce il 100% della retribuzione dall'1° al 186° giorno. Per malattia di durata pari o inferiore a 6 giorni: dal 4° al 180° giorno il trattamento è al 100%; dal 1° al 3° giorno non è dovuta alcuna integrazione (carenza a carico del lavoratore).

Cosa succede per l'infortunio sul lavoro nel CCNL Alimentari Artigianato?

In caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore conserva il posto fino alla guarigione clinica. L'integrazione aziendale all'indennità INAIL garantisce il 100% della retribuzione per tutto il periodo di assenza.

La malattia durante le ferie le interrompe?

La questione è dibattuta in giurisprudenza. La legge di modifica del 2012 (D.Lgs. n. 66/2003) ha recepito la direttiva UE prevedendo che la malattia durante le ferie ne sospenda la decorrenza, ma l'applicazione pratica richiede una comunicazione tempestiva al datore e la certificazione medica. Il CCNL non deroga a questo principio.

I lavoratori con disabilità hanno un comporto più lungo?

Sì. Il rinnovo del 6 giugno 2024 ha introdotto un'estensione del comporto di ulteriori 90 giorni di calendario per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della L. n. 68/1999. Durante questo periodo aggiuntivo non decorrerà retribuzione né anzianità per alcun istituto.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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