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La guida

CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato)

Contratto a termine e lavoro stagionale nel CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato)

Nei settori a forte stagionalità il contratto a tempo determinato è lo strumento ordinario per coprire i picchi di attività. Il lavoro stagionale gode di regole proprie — esenzione dagli intervalli e dal tetto di legge, diritto di precedenza alla riassunzione — che conviene conoscere con precisione.

In sintesi

Nel CCNL artigiano il contratto a termine può durare fino a 36 mesi (art. 38, in deroga ai 24 mesi di legge) e, oltre i 12, richiede una causale, comprese quelle fissate dal contratto. Il lavoro stagionale è però esente dagli intervalli tra un contratto e l’altro e dal tetto di contingentamento, e dà diritto di precedenza nelle riassunzioni stagionali. L’art. 39 amplia i casi di stagionalità e limita ogni contratto stagionale a 8 mesi.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · CLAAI · Flai-Cgil · Fai-Cisl · Uila-Uil
Istituti trattati
Contratto a termine · Lavoro stagionale · Proroghe e precedenza
Riferimenti
D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL per causali e contingentamento
Fonte
accordo di rinnovo del 6 giugno 2024 (art. 38); testo del CCNL 6 dicembre 2021 (art. 39)

I limiti in sintesi

La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

Contratto a termine — legge e CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato
Aspetto Regola di legge (D.Lgs. 81/2015) CCNL (Parte I, imprese artigiane)
Durata massima 24 mesi tra gli stessi soggetti per mansioni di pari livello, salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi (art. 19) 36 mesi comprese proroghe e rinnovi; un ulteriore contratto, una sola volta, fino a 12 mesi stipulato presso l’Ispettorato territoriale (art. 38)
Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi: casi dei contratti collettivi, esigenze tecniche, organizzative o produttive individuate dalle parti (fino al 31 dicembre 2026), sostituzione (art. 19) Punte di più intensa attività non evadibili con il normale potenziale produttivo; incrementi di produzione, confezionamento e spedizione per commesse eccezionali o consegne tassative; collocazione sul mercato di prodotti non presenti nella normale produzione
Tetto di contingentamento 20% dei lavoratori stabili al 1° gennaio, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi (art. 23) Fino a 5 dipendenti: 3 lavoratori a termine; oltre 5: uno ogni 2 dipendenti in forza. Esclusi i sostituti e, per 18 mesi, le nuove attività
Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi (art. 21) —
Intervalli (stop&go) 10 giorni (contratto fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre 6 mesi), non per stagionali e ipotesi dei contratti collettivi (art. 21) Non si applicano ai contratti stipulati ai sensi dell’art. 38
Diritto di precedenza Oltre 6 mesi di lavoro: precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato dei 12 mesi successivi, volontà scritta entro 6 mesi (art. 24) Si estingue un anno dopo la cessazione; il congedo di maternità conta per raggiungere i 6 mesi
Affiancamento — Fino a 90 giorni tra sostituto e sostituito
Fonti: art. 38 del CCNL nel testo dell’accordo di rinnovo del 6 giugno 2024 e art. 39 del testo del CCNL 6 dicembre 2021; D.Lgs. 81/2015, artt. 19, 21, 23 e 24 (testo vigente su Normattiva).

Il lavoro stagionale: regole speciali

La stagionalità è una deroga rilevante alla disciplina ordinaria del contratto a termine, pensata per le attività legate a cicli stagionali.

Esenzioni dai limiti generali

I contratti per attività stagionali sono esenti dagli intervalli (stop&go) tra un contratto e l’altro, dal tetto di contingentamento e, in larga parte, dall’obbligo di causale legato alla durata. È ciò che consente la riassunzione dello stesso lavoratore stagione dopo stagione.

Quali attività sono stagionali

Sono stagionali le attività del D.P.R. 1525/1963 e quelle ulteriori definite dai contratti collettivi. L’art. 39 del CCNL vi aggiunge, a titolo di esempio, le produzioni legate a ricorrenze, eventi e manifestazioni (civili, religiose, tradizionali, sportive), ai consumi concentrati in alcuni periodi dell’anno, ai flussi turistici e alle iniziative promozionali, oltre alle unità locali aperte solo in certi periodi. Riguarda addetti alla produzione, al confezionamento, alla movimentazione, all’amministrazione e alla vendita. Nello stesso ciclo stagionale ogni contratto dura al massimo 8 mesi, proroghe e rinnovi compresi.

Il diritto di precedenza stagionale

Il lavoratore stagionale ha diritto di precedenza nelle assunzioni stagionali successive per le medesime attività, purché manifesti per iscritto la propria volontà entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto; il diritto si estingue un anno dopo la cessazione (art. 39 del CCNL). È una tutela diversa dalla precedenza verso il tempo indeterminato.

Diritto di precedenza e conversione

Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

Casi pratici

Tizio — riassunto ogni stagione
Tizio è assunto a termine per la stagione estiva da tre anni consecutivi. Trattandosi di attività stagionale, non si applicano gli intervalli di stop&go né il tetto di contingentamento: la successione dei contratti stagionali è legittima. Se ha manifestato per tempo la volontà, ha diritto di precedenza nella riassunzione della stagione successiva.
Caia — contratto oltre la stagione
Caia, assunta come stagionale, viene trattenuta per un’attività non stagionale ben oltre il picco. In quel caso il rapporto esce dal regime di favore della stagionalità e rientra nei limiti ordinari (durata, causali, intervalli): il loro mancato rispetto può portare alla conversione a tempo indeterminato.

Domande frequenti

Il contratto a termine deve indicare una causale?
Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — esigenze di sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le causali individuate dal CCNL.
Quante proroghe sono ammesse?
Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Ne sono esenti le attività stagionali e, nel CCNL artigiano, tutti i contratti a termine stipulati ai sensi dell’art. 38.
Il lavoratore stagionale deve rispettare gli intervalli tra un contratto e l’altro?
No: i contratti per attività stagionali sono esenti dagli intervalli di stop&go e dal tetto di contingentamento. Lo stagionale ha inoltre diritto di precedenza nelle riassunzioni stagionali successive per le stesse attività.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima e mensilità aggiuntive.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Causali, limiti quantitativi e stagionalità sono quelli degli artt. 38 e 39 del CCNL Area Alimentazione-Panificazione (testo 2021, art. 38 come riscritto dall’accordo del 6 giugno 2024).

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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