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Apprendistato nel CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato
L’apprendistato professionalizzante è lo strumento con cui le piccole imprese artigiane alimentari e i panifici formano i nuovi addetti, con una retribuzione graduale che sale di semestre in semestre fino al minimo pieno del livello di arrivo.
Il CCNL prevede l’apprendistato professionalizzante per livelli dal 1°S al 5° (alimentare) e dal A1S al B3 (panificazione), con durata da 3,5 a 5 anni. La retribuzione parte dal 70% e sale per semestri. Dal 1° gennaio 2025 gli apprendisti maturano scatti di anzianità di 10 euro. Formazione minima 80 ore annue. Per i cicli stagionali è prevista un’indennità mensile di 60 euro.
Tabella riepilogativa: durata e gruppi nell’apprendistato
| Gruppo | Livelli | Durata massima |
|---|---|---|
| 1° gruppo | 1°S – 1° | 5 anni (10 semestri) |
| 2° gruppo | 2° – 3°A – 3° – 4° | 5 anni (10 semestri) |
| 3° gruppo | 5° | 3 anni e 6 mesi (7 semestri) |
| Livello | Durata massima |
|---|---|
| A1S – A1 | 5 anni |
| A2 | 4 anni e 6 mesi |
| A3 | 4 anni |
| B1 (gerente) | 3 anni |
| B2 | 3 anni |
| B3S | 4 anni e 6 mesi |
| B3 | 3 anni |
La progressione retributiva per semestri
La retribuzione dell’apprendista è una percentuale crescente del minimo tabellare del livello di qualificazione finale. La progressione si articola per semestri. Nel settore alimentare artigiano:
| Semestre | 1° e 2° gruppo (5 anni) | 3° gruppo (3,5 anni) |
|---|---|---|
| I | 70% | 70% |
| II | 70% | 70% |
| III | 75% | 75% |
| IV | 75% | 95% |
| V | 84% | 95% |
| VI | 84% | 95% |
| VII | 84% / 95% | 100% |
| VIII | 91% / 95% | — |
| IX | 91% / 100% | — |
| X | 100% | — |
Le percentuali del 2° gruppo (livelli 2°-4°) differiscono leggermente da quelle del 1° gruppo (1°S-1°) nella progressione finale. Verificare le tavole complete nell’accordo ufficiale. Nel settore panificazione la progressione è analoga con specifiche per i Gruppi A e B.
Scatti di anzianità per gli apprendisti: novità 2025
Il rinnovo del 6 giugno 2024 ha introdotto una significativa novità: a decorrere dal 1° gennaio 2025, gli apprendisti (anche quelli assunti precedentemente) hanno diritto agli scatti di anzianità, con le stesse modalità dei lavoratori non apprendisti.
Caratteristiche dello scatto di anzianità durante l’apprendistato:
- Importo: 10 euro per ogni scatto maturato, indipendentemente dal livello;
- Non è rapportato alla percentuale di progressione retributiva dell’apprendista;
- Al termine del periodo formativo, gli importi già maturati vengono rivalutati ai valori previsti per il livello finale di inquadramento;
- La frazione di biennio in corso al momento del passaggio in qualifica è utile per la maturazione del successivo scatto.
Obblighi di formazione e Fondartigianato
L’impresa che assume in apprendistato è responsabile della formazione tecnico-professionale e deve garantire all’apprendista almeno 80 ore medie annue di formazione retribuita. Questa formazione comprende obbligatoriamente la formazione in materia di sicurezza sul lavoro (Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011). La formazione trasversale può essere integrata dall’offerta formativa pubblica.
Il CCNL sottolinea il ruolo fondamentale di Fondartigianato, il fondo interprofessionale per la formazione continua nell’artigianato, per l’aggiornamento delle competenze dei lavoratori del settore. Il rinnovo del 2024 ha avviato la revisione dei piani formativi settoriali.
Apprendistato in cicli stagionali
Una specificità del settore alimentare artigiano è la possibilità di articolare l’apprendistato in cicli stagionali (es. apprendistato in gelateria, pasticceria stagionale, produzione di panettoni). Le regole principali:
- Si applicano per qualifiche dei livelli 4° e 5° (alimentare) e A2, A3, B1, B2, B3S, B3 (panificazione);
- L’ultimo ciclo deve avere inizio entro 48 mesi (durata ≤3,5 anni) o 60 mesi (durata >3,5 anni) dalla prima assunzione;
- Ogni ciclo deve avere durata non inferiore a 14 settimane di attività lavorativa per 12 mesi;
- All’apprendista stagionale spetta un’indennità mensile aggiuntiva di 60 euro a titolo di «indennità apprendistato cicli stagionali», che incide su tutti gli istituti indiretti e differiti incluso il TFR.
Casi pratici
Domande frequenti
Quali livelli rientrano nell’apprendistato del CCNL Alimentari Artigianato?
Quante ore di formazione deve garantire l’azienda?
Come è strutturata la progressione retributiva?
Gli apprendisti maturano scatti di anzianità?
È possibile fare l’apprendistato stagionale?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato del 6 dicembre 2021, rinnovato il 6 giugno 2024 (vigenza 2023-2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quali livelli rientrano nell'apprendistato del CCNL Alimentari Artigianato?
Per il settore alimentare artigiano: livelli da 1°S a 5°. Per il settore panificazione: livelli A1S, A1, A2, A3 (Gruppo A produzione) e B1, B2, B3S, B3 (Gruppo B vendita/amministrazione). Il livello 6° nel settore alimentare e i livelli A4, B4 nel settore panificazione non rientrano nell'apprendistato professionalizzante.
Quante ore di formazione deve garantire l'azienda all'apprendista?
L'impresa deve erogare all'apprendista almeno 80 ore medie annue di formazione tecnico-professionale retribuita, comprensive della formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro (Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011). Ulteriore formazione trasversale o di base può essere integrata dall'offerta formativa pubblica.
Come è strutturata la progressione retributiva nell'apprendistato alimentare?
La retribuzione dell'apprendista è una percentuale del minimo tabellare del livello finale, espressa per semestri. Per il 1° gruppo (livelli 1°S e 1°): partenza al 70%, poi 70%, 75%, 75%, 84%, 84%, 84%, 91%, 91%, 100% (5 anni = 10 semestri). Per gli altri gruppi le percentuali sono simili ma con durata inferiore.
Gli apprendisti maturano scatti di anzianità?
Dal 1° gennaio 2025 sì. Il rinnovo del 2024 ha introdotto il diritto agli scatti di anzianità anche per gli apprendisti, con le stesse modalità dei lavoratori non apprendisti. L'importo dello scatto maturato durante il periodo di apprendistato è di 10 euro, non rapportato alla percentuale di progressione retributiva.
È possibile fare l'apprendistato in cicli stagionali nel settore alimentare?
Sì, il CCNL prevede l'apprendistato in cicli stagionali, che può articolarsi in più stagioni anche nello stesso anno. L'ultimo ciclo deve iniziare entro 48 mesi (per qualifiche con durata ≤3,5 anni) o 60 mesi (per durate superiori) dalla prima assunzione. Agli apprendisti stagionali spetta anche un'indennità mensile di 60 euro.
Vedi anche