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La guida
Apprendistato nel CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato
L’apprendistato professionalizzante è lo strumento con cui le piccole imprese artigiane alimentari e i panifici formano i nuovi addetti, con una retribuzione graduale che sale di semestre in semestre fino al minimo pieno del livello di arrivo.
Il CCNL prevede l’apprendistato professionalizzante per livelli dal 1°S al 5° (alimentare) e dal A1S al B3 (panificazione), con durata da 3,5 a 5 anni. La retribuzione parte dal 70% e sale per semestri. Dal 1° gennaio 2025 gli apprendisti maturano scatti di anzianità di 10 euro. Formazione minima 80 ore annue. Per i cicli stagionali è prevista un’indennità mensile di 60 euro.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa: durata e gruppi nell’apprendistato
| Gruppo | Livelli | Durata massima |
|---|---|---|
| 1° gruppo | 1°S – 1° | 5 anni (10 semestri) |
| 2° gruppo | 2° – 3°A – 3° – 4° | 5 anni (10 semestri) |
| 3° gruppo | 5° | 3 anni e 6 mesi (7 semestri) |
| Livello | Durata massima |
|---|---|
| A1S – A1 | 5 anni |
| A2 | 4 anni e 6 mesi |
| A3 | 4 anni |
| B1 (gerente) | 3 anni |
| B2 | 3 anni |
| B3S | 4 anni e 6 mesi |
| B3 | 3 anni |
La progressione retributiva per semestri
La retribuzione dell’apprendista è una percentuale crescente del minimo tabellare del livello di qualificazione finale. La progressione si articola per semestri. Nel settore alimentare artigiano:
| Semestre | 1° gruppo (1°S, 1°) – 5 anni | 2° gruppo (2°, 3°A, 3°, 4°) – 5 anni | 3° gruppo (5°) – 3 anni e 6 mesi |
|---|---|---|---|
| I | 70% | 70% | 70% |
| II | 70% | 70% | 70% |
| III | 75% | 75% | 75% |
| IV | 75% | 75% | 95% |
| V | 84% | 90% | 95% |
| VI | 84% | 95% | 95% |
| VII | 84% | 95% | 100% |
| VIII | 91% | 95% | — |
| IX | 91% | 100% | — |
| X | 100% | 100% | — |
| Semestre | A1S, A1 – 5 anni | A2 – 4 anni e 6 mesi | A3 – 4 anni |
|---|---|---|---|
| I | 70% | 70% | 70% |
| II | 70% | 70% | 70% |
| III | 75% | 75% | 75% |
| IV | 75% | 75% | 95% |
| V | 84% | 88% | 95% |
| VI | 84% | 88% | 95% |
| VII | 90% | 93% | 100% |
| VIII | 90% | 100% | 100% |
| IX | 100% | 100% | — |
| X | 100% | — | — |
| Semestre | B1 – 3 anni | B2 – 3 anni | B3S – 4 anni e 6 mesi | B3 – 3 anni |
|---|---|---|---|---|
| I | 70% | 70% | 70% | 70% |
| II | 70% | 70% | 70% | 70% |
| III | 75% | 75% | 75% | 75% |
| IV | 75% | 75% | 75% | 95% |
| V | 84% | 88% | 88% | 95% |
| VI | 84% | 88% | 88% | 100% |
| VII | — | — | 93% | — |
| VIII | — | — | 95% | — |
| IX | — | — | 100% | — |
Percentuali dell’art. 58 del testo del CCNL 6 dicembre 2021, da applicare alla retribuzione tabellare del livello in cui l’apprendista sarà inquadrato al termine del percorso. La retribuzione dell’apprendista non può superare, per effetto delle minori trattenute contributive, il netto del lavoratore non apprendista di pari livello. Chi ha già svolto apprendistato presso altre imprese riparte dal semestre in cui il periodo precedente si è interrotto.
Scatti di anzianità per gli apprendisti: novità 2025
Il rinnovo del 6 giugno 2024 ha introdotto una significativa novità: a decorrere dal 1° gennaio 2025, gli apprendisti (anche quelli assunti precedentemente) hanno diritto agli scatti di anzianità, con le stesse modalità dei lavoratori non apprendisti.
Caratteristiche dello scatto di anzianità durante l’apprendistato:
- Importo: 10 euro per ogni scatto maturato, indipendentemente dal livello;
- Non è rapportato alla percentuale di progressione retributiva dell’apprendista;
- Al termine del periodo formativo, gli importi già maturati vengono rivalutati ai valori previsti per il livello finale di inquadramento;
- La frazione di biennio in corso al momento del passaggio in qualifica è utile per la maturazione del successivo scatto.
Obblighi di formazione e Fondartigianato
L’impresa che assume in apprendistato è responsabile della formazione tecnico-professionale e deve garantire all’apprendista almeno 80 ore medie annue di formazione retribuita. Questa formazione comprende obbligatoriamente la formazione in materia di sicurezza sul lavoro (Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011). La formazione trasversale può essere integrata dall’offerta formativa pubblica.
Il CCNL sottolinea il ruolo fondamentale di Fondartigianato, il fondo interprofessionale per la formazione continua nell’artigianato, per l’aggiornamento delle competenze dei lavoratori del settore. Il rinnovo del 2024 ha avviato la revisione dei piani formativi settoriali.
Apprendistato in cicli stagionali
Una specificità del settore alimentare artigiano è la possibilità di articolare l’apprendistato in cicli stagionali (es. apprendistato in gelateria, pasticceria stagionale, produzione di panettoni). Le regole principali:
- Si applicano per qualifiche dei livelli 4° e 5° (alimentare) e A2, A3, B1, B2, B3S, B3 (panificazione);
- L’ultimo ciclo deve avere inizio entro 48 mesi (durata ≤3,5 anni) o 60 mesi (durata >3,5 anni) dalla prima assunzione;
- Ogni ciclo deve avere durata non inferiore a 14 settimane di attività lavorativa per 12 mesi;
- All’apprendista stagionale spetta un’indennità mensile aggiuntiva di 60 euro a titolo di «indennità apprendistato cicli stagionali», che incide su tutti gli istituti indiretti e differiti incluso il TFR.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quali livelli rientrano nell’apprendistato del CCNL Alimentari Artigianato?
Quante ore di formazione deve garantire l’azienda?
Come è strutturata la progressione retributiva?
Gli apprendisti maturano scatti di anzianità?
È possibile fare l’apprendistato stagionale?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima e mensilità aggiuntive.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato del 6 dicembre 2021, rinnovato il 6 giugno 2024 (vigenza 2023-2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.