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La guida

CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato)

Lavoro notturno, festivo e domenicale nel CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato): turni e maggiorazioni

Nei cicli produttivi su turni il lavoro di notte, di domenica e nei giorni festivi è spesso la regola. La legge fissa limiti e tutele (durata, riposi, sorveglianza sanitaria), mentre la maggiorazione economica di queste prestazioni è stabilita dal CCNL. Vediamo cosa spetta e quali sono i paletti invalicabili.

In sintesi

Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) è quello svolto nel periodo di almeno 7 ore tra le 24 e le 5; per i lavoratori notturni l’orario medio non supera le 8 ore nelle 24 e spetta la sorveglianza sanitaria. Restano fermi il riposo di 11 ore al giorno e di 24 ore a settimana, di regola di domenica. Le maggiorazioni le fissa il CCNL: nella panificazione il notturno (dalle 21 alle 4) vale +50%, la domenica di produzione e vendita del pane +75%, i festivi +20%, lo straordinario +30% (art. 24-bis); nel settore alimentare notturno +30%, festivo +40%, straordinario festivo e domenicale +60% (art. 24).

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · CLAAI · Flai-Cgil · Fai-Cisl · Uila-Uil
Istituti trattati
Lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) · Maggiorazioni di turno · Festività · Riposo settimanale
Riferimenti
D.Lgs. 66/2003 (orario, notturno, riposi) · Art. 2109 c.c. · D.Lgs. 151/2001 (tutela maternità) · Maggiorazioni del CCNL
Fonte
testo del CCNL 6 dicembre 2021 (artt. 24 e 24-bis), non modificati dall’accordo di rinnovo del 6 giugno 2024

Che cosa è il lavoro notturno per la legge

Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.

Limiti e tutele del lavoratore notturno

  • l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
  • il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
  • se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.

Le maggiorazioni del CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato

La legge non fissa l’importo della maggiorazione per il lavoro notturno, festivo o domenicale: lo fa il CCNL, che per le imprese artigiane distingue due tabelle. Nella panificazione vale l’art. 24-bis, con una fascia notturna propria (dalle 21 alle 4); nel settore alimentare vale l’art. 24. Le percentuali si applicano sulla retribuzione globale di fatto (panificazione) o sulla retribuzione normale (alimentare).

Maggiorazioni nelle imprese di panificazione (art. 24-bis)
Prestazione Maggiorazione
Lavoro straordinario (oltre 8 ore al giorno o 40 alla settimana, massimo 2 ore al giorno) 30%
Lavoro notturno (dalle ore 21 alle ore 4) 50%
Festività nazionali e infrasettimanali lavorate 20%
Domenica: produzione, confezionamento, distribuzione e vendita del pane (anche con riposo compensativo in altro giorno) 75% (non cumulabile)
Domenica: produzione e vendita di generi diversi dal pane 30%

Nella panificazione la maggiorazione domenicale del 75% non si cumula con altre; le altre maggiorazioni, a qualsiasi titolo, non si cumulano oltre il 55%. Lo straordinario è ammesso fino a 280 ore annue per lavoratore.

Maggiorazioni nel settore alimentare artigiano (art. 24)
Prestazione Maggiorazione
Lavoro straordinario diurno 30%
Lavoro straordinario notturno (anche in turni avvicendati) 50%
Lavoro nei giorni festivi 40%
Lavoro straordinario festivo e domenicale 60%
Lavoro domenicale con riposo compensativo 10%
Lavoro notturno 30%
Lavoro straordinario festivo notturno 60%
Lavoro a turni in ciclo continuo, in orario notturno 30%
Nel settore alimentare le percentuali non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore (art. 24). Fonte: testo del CCNL 6 dicembre 2021, artt. 24 e 24-bis.

Turni e rotazioni

Nei cicli continui il personale ruota su turni (mattina, pomeriggio, notte). Il CCNL artigiano non prevede un’indennità di turno separata: nel settore alimentare il lavoro a turni a ciclo continuo in orario notturno è maggiorato del 30% (art. 24); nella panificazione ogni ora resa tra le 21 e le 4 è maggiorata del 50% (art. 24-bis).

I riposi: i paletti che restano sempre

Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:

Riposo Durata minima di legge Fonte
Riposo giornaliero 11 ore consecutive ogni 24 ore Art. 7 D.Lgs. 66/2003
Riposo settimanale 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.

Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.

Casi pratici

Tizio — turno notturno abituale
Tizio lavora stabilmente sul turno di notte in un ciclo continuo. Se lavora in un panificio, ogni ora tra le 21 e le 4 gli viene pagata con la maggiorazione del 50% sulla retribuzione globale di fatto (art. 24-bis); la sua media oraria resta entro le 8 ore nelle 24 e viene sottoposto a sorveglianza sanitaria periodica.
Caia — festivo lavorato
Caia è chiamata a lavorare in un giorno festivo per un’urgenza di produzione. Se lavora nella panificazione, le ore della festività sono pagate con la maggiorazione del 20% (art. 24-bis); in un laboratorio del settore alimentare la maggiorazione del lavoro festivo è del 40% (art. 24).

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro festivo e domenicale: come va pagato →

Domande frequenti

Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
Il lavoro notturno è la singola prestazione resa nel periodo di almeno 7 ore che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le 5. Il lavoratore notturno è invece chi svolge il notturno in modo abituale (almeno 3 ore per una parte rilevante dell’anno, secondo il CCNL): solo per lui scattano tutele come il limite delle 8 ore medie e la sorveglianza sanitaria.
Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
Di regola sì (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — dove si lavora anche la domenica — il riposo può essere collocato in un altro giorno. Resta comunque il diritto a 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni, e per la domenica lavorata il CCNL riconosce una maggiorazione: nella panificazione il 75% per chi produce o vende il pane, il 30% per gli altri generi; nel settore alimentare il 10% se si gode il riposo compensativo in altro giorno.
Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
No. Nel settore alimentare le percentuali non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore, e per le combinazioni il CCNL prevede voci apposite (straordinario notturno 50%, straordinario festivo notturno 60%). Nella panificazione la maggiorazione domenicale del 75% non si cumula con altre e le restanti maggiorazioni non possono superare insieme il 55% (art. 24-bis).
Di quanto è la maggiorazione per il lavoro notturno?
Nella panificazione il lavoro svolto dalle 21 alle 4 è maggiorato del 50% sulla retribuzione globale di fatto (art. 24-bis). Nel settore alimentare il lavoro notturno è maggiorato del 30%, lo straordinario notturno del 50% (art. 24).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima e mensilità aggiuntive.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Le percentuali di maggiorazione e le regole di cumulo sono quelle degli artt. 24 e 24-bis del CCNL Area Alimentazione-Panificazione del 6 dicembre 2021, rinnovato il 6 giugno 2024.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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