Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL RSA e Case di Riposo (ANASTE)

TFR e fine rapporto CCNL ANASTE 2025: calcolo, anticipazione e scelta del fondo

Il Trattamento di Fine Rapporto per i lavoratori delle RSA e case di riposo ANASTE è disciplinato dall’art. 2120 c.c. e dal d.lgs. n. 252/2005: la scelta tra mantenimento aziendale e previdenza complementare va fatta entro 6 mesi dall’assunzione (entro 60 giorni, per rinunciare all’adesione automatica, per le prime assunzioni dal 1° luglio 2026) e ha effetti duraturi sulla pensione futura.

In sintesi

Il TFR nel CCNL ANASTE segue l’art. 2120 c.c.: quota annuale pari a un anno di retribuzione diviso 13,5, rivalutata all’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione. I lavoratori possono destinarlo a un fondo pensione complementare o lasciarlo in azienda/INPS. L’anticipazione è richiedibile dopo 8 anni di servizio.

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
ANASTE (datoriale) · CIU-Unionquadri · SNALV-Confsal · Confsal · CSE · CSE Sanità · CSE Fulscam · Confelp
Ultimo rinnovo
23 luglio 2025 (verbale); testo consolidato 3 novembre 2025
Vigenza
1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025 (scaduto). Il CCNL era stato firmato il 3 novembre 2025; la piattaforma per il rinnovo e’ stata presentata l’11 febbraio 2026 e la trattativa e’ in corso. Fino alla firma restano validi i minimi del contratto scaduto
Norma base TFR
Art. 2120 c.c.; d.lgs. n. 252/2005 (previdenza complementare)
Fondo TFR grandi aziende
Fondo di Tesoreria INPS (datori ≥50 dipendenti)

Come si forma il TFR: la quota annuale e la rivalutazione

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è una forma di retribuzione differita che il datore accantonaannualmente per ogni lavoratore e liquida alla cessazione del rapporto, per qualsiasi causa (licenziamento, dimissioni, pensionamento, decesso). La disciplina è integralmente legale (art. 2120 c.c.) e il CCNL ANASTE non la modifica nel merito, ma ne precisa la base retributiva.

La quota annuale accantonata si calcola dividendo la retribuzione utile annua per il coefficiente fisso di 13,5. La retribuzione utile comprende:

  • minimo tabellare mensile × 14 (per le 14 mensilità);
  • scatti di anzianità;
  • superminimi individuali o collettivi consolidati;
  • indennità di funzione (per i Quadri).

Sono invece escluse dalla base TFR: le maggiorazioni per straordinario, notturno e festivo; le indennità di trasferta e rimborso spese; l’una tantum da rinnovo contrattuale; le somme erogate a titolo di welfare aziendale non imponibili ai sensi dell’art. 51, comma 2, TUIR.

Al 31 dicembre di ogni anno la somma accantonata viene rivalutata con un coefficiente pari all’1,5% fisso più il 75% della variazione dell’indice ISTAT FOI (prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati) rilevata nel corso dell’anno. Questa rivalutazione è soggetta all’imposta sostitutiva dell’11% (a carico del datore) prevista dall’art. 11 del d.lgs. n. 47/2000.

Pubblicita

La scelta tra mantenimento in azienda e previdenza complementare

Per le prime assunzioni nel settore privato dal 1° luglio 2026 (esclusi i domestici) l’adesione alla previdenza complementare è automatica, salvo rinuncia entro 60 giorni dalla prima assunzione (art. 8, commi 7-7-quater, D.Lgs. 252/2005; L. 199/2025, art. 1, commi 202 e 205). Per chi è assunto fino al 30 giugno 2026, entro 6 mesi dall’assunzione (o dal 1° gennaio 2007 per i lavoratori già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 252/2005) il lavoratore deve scegliere dove destinare il TFR futuro:

  1. Fondo pensione complementare: il TFR è versato a un fondo pensione autorizzato (chiuso di categoria, aperto o PIP). Nel settore socio-sanitario/assistenziale non esiste un fondo chiuso di categoria esclusivamente dedicato alle strutture ANASTE; i lavoratori possono aderire a fondi aperti o PIP, oppure, se disponibile per la struttura specifica, a fondi collettivi del comparto. Il versamento al fondo genera un rendimento di mercato potenzialmente superiore alla rivalutazione legale del TFR.
  2. Mantenimento presso il datore / INPS: il TFR rimane accantonato secondo le regole dell’art. 2120 c.c. Per i datori con 50 o più dipendenti, il TFR non destinato a fondi pensione è obbligatoriamente versato mensilmente al Fondo di Tesoreria INPS (istituito dalla legge n. 296/2006); la liquidazione finale resta a carico del datore, con rivalsa sull’INPS. Per i datori con meno di 50 dipendenti, il TFR rimane in azienda.

Silenzio-assenso: se il lavoratore assunto fino al 30 giugno 2026 non esprime alcuna scelta entro 6 mesi, il TFR viene automaticamente destinato al fondo pensione collettivo di settore indicato dagli accordi collettivi, oppure, in assenza di fondo collettivo applicabile, al Fondo Residuale INPS (FondINPS). La scelta è definitiva per il TFR futuro; il TFR pregresso rimane dove si trovava. Per le prime assunzioni dal 1° luglio 2026 il TFR va invece alla forma collettiva (o al fondo residuale) fin dall’inizio, con rinuncia possibile entro 60 giorni.

Tabella riepilogativa: TFR in azienda vs fondo pensione

Confronto tra le destinazioni del TFR — principali caratteristiche
Aspetto TFR in azienda / INPS Fondo pensione complementare
Rivalutazione annua 1,5% fisso + 75% inflazione FOI Rendimento del fondo (variabile, legato ai mercati)
Rischio Praticamente nullo (garantito dalla legge) Variabile in base al comparto di investimento scelto
Tassazione alla liquidazione Tassazione separata (aliquota media IRPEF 5 anni) Aliquota sostitutiva 9-15% (decresce con gli anni di iscrizione)
Anticipazione Fino al 70% dopo 8 anni (art. 2120 c.c.) Regole del fondo (di norma 70-75% dopo 8 anni, con causali più ampie)
Portabilità Liquidata integralmente alla cessazione Trasferibile a altro fondo, riscattabile o mantenuta per la rendita

L’anticipazione del TFR: requisiti e causali

L’art. 2120, quinto comma, c.c. consente al lavoratore di richiedere un’anticipazione del TFR nel corso del rapporto di lavoro, a condizione che:

  • abbia maturato almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore;
  • l’anticipazione non superi il 70% del TFR maturato fino alla richiesta;
  • la richiesta rientri in una delle causali previste dalla legge.

Le causali ammesse per l’anticipazione sono:

  • spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche;
  • acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
  • periodi di congedo parentale, formativo o per malattia grave (l’anticipazione è consentita anche prima degli 8 anni in quest’ultimo caso, secondo la legge n. 53/2000).

Il datore può limitare le anticipazioni annuali al 10% degli aventi titolo e al 4% del totale dei dipendenti. Il lavoratore può ottenere un’unica anticipazione nel corso del rapporto, salvo accordo diverso. L’anticipazione è tassata con le stesse regole del TFR finale.

Pubblicita

La liquidazione finale: tempistica e tassazione

All’atto della cessazione del rapporto per qualsiasi causa, il datore è tenuto a liquidare il TFR maturato. Non esiste un termine perentorio di legge per il pagamento, ma l’orientamento prevalente della giurisprudenza ritiene esigibile il TFR immediatamente alla cessazione; ritardi ingiustificati possono dar luogo a interessi ex art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria.

La tassazione separata del TFR si applica automaticamente: il sostituto d’imposta (datore di lavoro o INPS, nel caso del Fondo di Tesoreria) applica in via provvisoria un’aliquota pari all’aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni, su una base imponibile pari al TFR diviso gli anni di servizio moltiplicato per 12 (cosiddetto «reddito di riferimento»). L’Agenzia delle Entrate riliquida l’imposta definitiva entro i termini di decadenza.

Casi pratici

Tizio — OSS al livello 4, calcolo del TFR dopo 10 anni
Tizio, OSS al livello 4, percepisce una retribuzione annua lorda (comprensiva di tredicesima e quattordicesima) di circa 21.869 € (1.562,10 € × 14). La quota annuale di TFR accantonata è: 21.869 / 13,5 = circa 1.620 €. Dopo 10 anni, senza rivalutazioni e senza variazioni retributive, il TFR maturato sarebbe di circa 16.200 €. Con le rivalutazioni annuali (ipotizzando un’inflazione media del 2%), il montante effettivo sarebbe superiore. Al termine del rapporto, Tizio riceve questa somma con tassazione separata.
Caia — Infermiera che sceglie il fondo pensione aperto
Caia, infermiera al livello 8, al momento dell’assunzione decide di destinare il TFR futuro a un fondo pensione aperto. Il datore versa ogni mese la quota di TFR maturata direttamente al fondo. Caia sceglie un comparto bilanciato. Dopo 20 anni di versamenti, al momento del pensionamento potrà optare per una rendita vitalizia (tassata al 9% se ha mantenuto l’iscrizione per oltre 35 anni) o per un riscatto parziale del 50% in capitale. Il vantaggio fiscale rispetto al TFR in azienda è tanto maggiore quanto più lunga è l’anzianità di iscrizione al fondo.
Sempronio — Coordinatore con anticipazione per acquisto prima casa
Sempronio, coordinatore al livello 7, ha maturato 9 anni di servizio e ha accantonato circa 15.000 € di TFR in azienda (datore con meno di 50 dipendenti). Vuole comprare la prima casa. Può richiedere l’anticipazione del 70% del TFR maturato, pari a circa 10.500 €. Presenta la richiesta documentando l’atto preliminare di compravendita. Il datore, verificata la disponibilità entro i limiti del 10% degli aventi diritto, eroga l’anticipazione con la busta paga del mese successivo, applicando la tassazione separata. Il TFR residuo di circa 4.500 € continua a maturare e sarà liquidato alla cessazione del rapporto.

Quanto TFR hai maturato?

Calcola il TFR netto: accantonamento annuo, rivalutazione ISTAT e tassazione separata, partendo dalla retribuzione del tuo CCNL.

Apri il calcolatore del TFR →

Domande frequenti

Come si calcola il TFR per un lavoratore in una RSA ANASTE?
Il TFR si calcola ai sensi dell’art. 2120 c.c.: ogni anno si accantona una quota pari alla retribuzione annua lorda (comprensiva di tredicesima e quattordicesima) divisa per 13,5. La quota viene rivalutata al 31 dicembre con un coefficiente pari all’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione FOI.
Cosa succede al TFR se cambio lavoro o vengo licenziato?
All’atto della cessazione del rapporto, il datore è tenuto a liquidare l’intero TFR maturato. Se il TFR è stato destinato a un fondo pensione, la posizione individuale rimane nel fondo e può essere riscattata, trasferita o lasciata in accumulo per la pensione complementare, secondo le regole del fondo.
Posso richiedere un’anticipazione del TFR mentre sono ancora in servizio?
Sì. L’art. 2120 c.c. consente di richiedere un’anticipazione del TFR (fino al 70% del maturato) dopo almeno 8 anni di servizio continuativo. L’anticipazione è concessa per spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa o congedi per formazione/maternità/paternità.
Dove posso destinare il TFR: in azienda, all’INPS o al fondo pensione?
Per gli assunti fino al 30 giugno 2026, entro 6 mesi dall’assunzione il lavoratore può scegliere di destinare il TFR a un fondo pensione complementare oppure di mantenerlo in azienda. Per i datori con 50 o più dipendenti, il TFR non destinato a fondi confluisce nel Fondo di Tesoreria INPS. In assenza di scelta, si applica il silenzio-assenso verso il fondo collettivo di settore o il Fondo Residuale INPS; per le prime assunzioni nel settore privato dal 1° luglio 2026 l’adesione è automatica, con rinuncia possibile entro 60 giorni.
Qual è la tassazione del TFR al momento della liquidazione?
Il TFR è soggetto a tassazione separata. Il fisco calcola l’aliquota media IRPEF applicata ai redditi degli ultimi 5 anni del lavoratore su una base imponibile pari al TFR diviso gli anni di servizio moltiplicato per 12. Se il TFR è stato destinato a un fondo pensione, la prestazione è tassata con aliquote ridotte (9-15%) decrescenti con gli anni di iscrizione.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2025, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi 2025.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al testo consolidato del CCNL Istituzioni Socio-Assistenziali ANASTE del 3 novembre 2025 (vigenza 2023-2025). La disciplina del TFR è di fonte legale (art. 2120 c.c.; d.lgs. n. 252/2005); le indicazioni sui fondi pensione sono di carattere generale e non costituiscono consulenza previdenziale individuale. Per scelte specifiche sulla destinazione del TFR e sulla previdenza complementare è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (SNALV-Confsal, Confsal, CIU-Unionquadri, CSE) o a un consulente previdenziale abilitato.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.