Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL RSA e Case di Riposo (ANASTE)

Orario di lavoro e straordinari nel CCNL ANASTE per RSA e case di riposo

Le strutture residenziali per anziani operano su ciclo continuo h24, sette giorni su sette. Il CCNL ANASTE disciplina l’orario ordinario, l’organizzazione dei turni, i limiti dello straordinario e le maggiorazioni retributive per il lavoro notturno e festivo, tenendo conto delle esigenze peculiari del settore socio-sanitario.

In sintesi

Il CCNL ANASTE fissa l’orario ordinario a 38 ore settimanali, organizzabili su turni anche notturni e festivi per la copertura h24 delle strutture. Lo straordinario diurno è maggiorato del 25%, il notturno del 40%, il festivo del 50%. Il lavoro notturno ordinario in turnazione porta una maggiorazione del 20%.

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
ANASTE (datoriale) · CIU-Unionquadri · SNALV-Confsal · Confsal · CSE · CSE Sanità · CSE Fulscam · Confelp
Ultimo rinnovo
23 luglio 2025 (verbale di accordo)
Vigenza
1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025
Ambito
Strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie-assistenziali aderenti ad ANASTE

Tabella riepilogativa: orario e maggiorazioni

Orario di lavoro e maggiorazioni retributive — CCNL ANASTE
Tipologia Regola Maggiorazione
Orario ordinario settimanale 38 ore
Straordinario diurno Oltre 38 h/settimana, di giorno +25%
Straordinario notturno Oltre 38 h/settimana, in fascia notturna +40%
Lavoro festivo (giornata intera) Nella giornata di riposo o festività nazionale +50%
Lavoro festivo part-time Ore aggiuntive in giorno festivo +15%
Turno notturno ordinario Ore notturne nell’ambito dell’orario ordinario (turnazione) +20%
Limite straordinario annuo Massimo per lavoratore 250 ore/anno

Le maggiorazioni si applicano sulla quota oraria ordinaria (minimo tabellare diviso il divisore orario contrattuale di 164). Non sono cumulabili tra loro: in caso di concorrenza si applica la maggiorazione più elevata.

L’orario ordinario: 38 ore settimanali

Il CCNL ANASTE stabilisce un orario contrattuale ordinario di 38 ore settimanali. Questo limite, inferiore alle 40 ore legali previste dal d.lgs. 66/2003, costituisce un miglioramento contrattuale rispetto alla legge. L’orario settimanale può essere articolato in modo diverso a seconda dell’unità produttiva:

  • Orario giornaliero fisso: per le figure amministrative e di coordinamento che non partecipano alla rotazione dei turni assistenziali;
  • Turni avvicendati: per il personale assistenziale, sanitario e ausiliario impegnato nella copertura continua degli ospiti. I turni tipici nelle RSA sono mattina (generalmente 07:00-14:00), pomeriggio (14:00-21:00) e notte (21:00-07:00).

Il piano dei turni deve essere reso noto ai lavoratori con congruo anticipo (di norma almeno una settimana) e deve garantire il rispetto delle norme sul riposo giornaliero (11 ore consecutive tra un turno e il successivo, ex art. 7 d.lgs. 66/2003).

I turni notturni: disciplina e indennità

La notte è la fascia oraria che il CCNL ANASTE definisce, in linea con il d.lgs. 66/2003, tra le 22:00 e le 06:00 del giorno successivo. Il lavoratore notturno — colui che svolge almeno tre ore del proprio orario di lavoro ordinario in fascia notturna per almeno 80 giorni all’anno — ha diritto a tutele specifiche:

  • Maggiorazione del 20% sulla quota oraria per ogni ora lavorata in fascia notturna nell’ambito dell’orario ordinario di turno;
  • Visita medica preventiva e periodica (annuale) a carico del datore di lavoro, per valutare l’idoneità al lavoro notturno;
  • Diritto al trasferimento al lavoro diurno in caso di accertate condizioni di salute incompatibili con il turno notturno, certificato dal medico competente;
  • Diritto alla non adibizione al turno notturno per le lavoratrici in gravidanza (dal momento della comunicazione della gravidanza al compimento del primo anno del figlio) e per alcune categorie di lavoratori con carichi familiari particolari (ex art. 11 d.lgs. 66/2003).

Il lavoro straordinario: limiti e remunerazione

Per lavoro straordinario si intende ogni ora lavorata oltre le 38 settimanali. Il CCNL ANASTE ne disciplina i limiti e la remunerazione:

  • Il limite ordinario è di 250 ore annue. Il superamento è possibile solo con il consenso del lavoratore, salvo casi di emergenza.
  • Lo straordinario non può essere imposto unilateralmente dal datore in via stabile: se supera una soglia di ricorrenza, potrebbe configurare un ampliamento di fatto dell’orario che il lavoratore può contestare.
  • Il datore di lavoro è tenuto al registro delle presenze aggiornato, che deve consentire la verifica delle ore straordinarie effettuate.

In alternativa al pagamento delle maggiorazioni, il CCNL ANASTE prevede la possibilità di convertire le ore straordinarie in riposo compensativo, da fruire entro i successivi quattro mesi, previo accordo tra le parti. Questa soluzione è particolarmente diffusa nelle strutture con carenza di organico, come strumento per contenere i costi straordinari.

Le pause di lavoro e il riposo giornaliero

Ogni lavoratore che presta un orario giornaliero superiore a 6 ore ha diritto a una pausa di almeno 10 minuti, come previsto dall’art. 8 del d.lgs. 66/2003. Nelle RSA, per la natura del servizio (assistenza continuativa agli ospiti), le modalità di fruizione della pausa sono organizzate in accordo con il responsabile di turno, garantendo comunque che il lavoratore possa astenersi dall’attività per il tempo minimo previsto.

Tra la fine di un turno e l’inizio del successivo devono intercorrere almeno 11 ore di riposo consecutivo. La violazione di questo limite espone il datore di lavoro a sanzioni amministrative.

Part-time nelle RSA: ore aggiuntive e complementari

Il contratto part-time è molto diffuso nelle strutture per anziani, in particolare per le figure ausiliarie e per le lavoratrici con figli piccoli. Il CCNL ANASTE disciplina le ore aggiuntive (cioè le ore prestate oltre l’orario contrattuale individuale part-time, fino al limite dell’orario pieno di 38 ore) con una maggiorazione del 15% per il part-time orizzontale e del 35% per le ore rese in giornate non previste nel contratto individuale (part-time verticale o misto). Le ore eccedenti le 38 settimanali seguono le regole ordinarie sullo straordinario.

Casi pratici

Tizio — OSS con turno notturno, calcolo della busta paga
Tizio è inquadrato al livello 4 (minimo tabellare 1.562,10 €/mese). Nel mese di marzo 2026 effettua 8 turni notturni da 10 ore ciascuno, di cui 8 ore in fascia notturna (22:00-06:00). La quota oraria ordinaria è 1.562,10 ÷ 164 = 9,52 €. La maggiorazione del 20% per turno notturno ordinario è 9,52 × 0,20 = 1,90 €/ora. Per 64 ore notturne ordinarie (8 turni × 8 ore), la maggiorazione mensile è 64 × 1,90 = 121,60 € aggiuntivi sulla retribuzione base.
Caia — Infermiera chiamata a straordinario festivo
Caia (livello 8, minimo 1.769,59 €) è di riposo il 25 aprile 2026 (festività nazionale) ma viene chiamata a coprire un turno di 7 ore per assenza di un collega. La quota oraria è 1.769,59 ÷ 164 = 10,79 €. Con la maggiorazione del 50% per lavoro festivo, ogni ora vale 10,79 × 1,50 = 16,19 €. Per 7 ore Caia percepisce 113,30 € aggiuntivi rispetto alla normale retribuzione. Ha inoltre diritto a un riposo compensativo nella settimana successiva per la giornata lavorata nel giorno di riposo.
Sempronio — Part-time, ore aggiuntive al sabato
Sempronio è ausiliario part-time orizzontale (livello 2) con contratto di 25 ore settimanali distribuite dal lunedì al venerdì (5 ore al giorno). Il sabato viene chiamato per 5 ore aggiuntive non previste dal contratto individuale. Si tratta di ore rese in una giornata non lavorativa contrattualmente, quindi con maggiorazione del 35% (part-time verticale o su giornata non prevista). La quota oraria base è 1.390,12 ÷ 164 × (25/38) = circa 5,60 € nominali. Le 5 ore aggiuntive del sabato sono pagate a circa 7,56 €/ora.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni →

Domande frequenti

Quante ore settimanali prevede il CCNL ANASTE?
Il CCNL ANASTE fissa l’orario ordinario di lavoro a 38 ore settimanali. Per le RSA che operano su ciclo continuo h24, l’orario è organizzato su turni avvicendati. Il limite delle 38 ore è migliorativo rispetto alle 40 ore previste dal d.lgs. 66/2003.
Quanto è pagato lo straordinario nel CCNL ANASTE?
Il CCNL ANASTE prevede: +25% per lo straordinario diurno, +40% per lo straordinario notturno, +50% per il lavoro nella giornata di riposo settimanale o in una festività nazionale. Le maggiorazioni si calcolano sulla quota oraria ordinaria (minimo tabellare diviso 164) e non sono cumulabili.
Il lavoro notturno in turno fisso dà diritto a una maggiorazione?
Sì. Il lavoratore che svolge il turno notturno ordinario (dalle 22:00 alle 06:00) nell’ambito della normale turnazione ha diritto a una maggiorazione del 20% sulla quota oraria. È distinta dallo straordinario notturno (+40%), che si applica solo alle ore oltre l’orario ordinario.
Un lavoratore part-time può fare straordinario nel CCNL ANASTE?
Il lavoratore part-time può essere chiamato a ore aggiuntive. Quelle fino al raggiungimento delle 38 ore settimanali sono ore aggiuntive (maggiorate del 15% per il part-time orizzontale o del 35% per giornate non previste). Le ore oltre le 38 settimanali sono straordinarie e seguono le regole ordinarie.
Come funziona il riposo settimanale nel CCNL ANASTE?
Il CCNL ANASTE garantisce un riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive, in conformità con il d.lgs. 66/2003. Per le strutture a ciclo continuo, la giornata di riposo può coincidere con un giorno diverso dalla domenica. Il lavoro nel giorno di riposo spetta come festivo con la maggiorazione del 50%.
Quante ore di straordinario si possono fare all’anno nel CCNL ANASTE?
Il CCNL ANASTE fissa un limite massimo di 250 ore di straordinario annue per lavoratore. Il superamento richiede il consenso del lavoratore. È possibile convertire le ore straordinarie in riposo compensativo da fruire entro quattro mesi, previo accordo.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2025, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi 2025.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al testo consolidato del CCNL Istituzioni Socio-Assistenziali ANASTE (vigenza 2023-2025). Le disposizioni di legge richiamate fanno riferimento al d.lgs. 66/2003 (organizzazione orario di lavoro). Per situazioni specifiche rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (SNALV-Confsal, Confsal, CIU-Unionquadri, CSE) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il CCNL ANASTE regola l'orario e i turni delle RSA e case di riposo, strutture a ciclo continuo h24 e sette giorni su sette.
  • L'orario ordinario settimanale e fissato in misura inferiore alle 40 ore legali del D.Lgs. 66/2003, configurando un miglioramento contrattuale.
  • Lo straordinario e ammesso entro un limite annuo per lavoratore ed e retribuito con maggiorazioni differenziate per fascia diurna, notturna e festiva.
  • Il lavoro notturno in turnazione ordinaria gode di una specifica maggiorazione; le maggiorazioni non sono cumulabili e si applica la piu elevata.
  • Le maggiorazioni si calcolano sulla quota oraria ordinaria secondo il divisore contrattuale, da leggere nel CCNL vigente.
Indice dei contenuti

Le strutture residenziali per anziani vivono di un'organizzazione del tempo di lavoro particolarmente complessa: l'assistenza non si interrompe mai, ne di notte ne nei giorni festivi. Il CCNL ANASTE costruisce attorno a questa esigenza un sistema di orario, turni e maggiorazioni che bilancia la continuita del servizio con la tutela della salute dei lavoratori del comparto socio-sanitario.

L'orario ordinario e il D.Lgs. 66/2003

Il CCNL fissa un orario contrattuale ordinario inferiore alle quaranta ore settimanali previste come limite generale dal D.Lgs. 66/2003. Si tratta di un miglioramento in favore del lavoratore: la contrattazione collettiva puo derogare in melius alla disciplina legale dell'orario, riducendo la soglia ordinaria. La normativa di legge resta il parametro per riposi, pause e durata massima.

L'organizzazione dei turni nel ciclo continuo

La copertura h24 impone un'articolazione su turni avvicendati per il personale assistenziale, sanitario e ausiliario, mentre le figure amministrative e di coordinamento seguono di norma un orario giornaliero fisso. La programmazione dei turni deve rispettare i vincoli legali su riposo giornaliero e settimanale, che il D.Lgs. 66/2003 pone a tutela del recupero psico-fisico.

Lo straordinario e i suoi limiti

Il lavoro straordinario - quello prestato oltre l'orario ordinario - e ammesso entro un tetto annuo per lavoratore fissato dal contratto. Non e uno strumento ordinario di organizzazione ma una risposta a esigenze eccezionali. Il rispetto del limite e importante anche sul piano della sicurezza, perche un ricorso sistematico allo straordinario in un settore di cura espone a rischi per operatori e assistiti.

Le maggiorazioni: diurno, notturno, festivo

Le maggiorazioni retributive differenziano lo straordinario in base alla fascia: piu contenuta per il diurno, crescente per il notturno e per il festivo, in coerenza con il maggior disagio. Esiste poi una maggiorazione specifica per il lavoro notturno prestato nell'ambito dell'orario ordinario in turnazione. Le percentuali puntuali sono fissate dal CCNL vigente.

Il calcolo e la regola di non cumulo

Le maggiorazioni si applicano sulla quota oraria ordinaria, ottenuta dividendo il minimo tabellare per il divisore orario contrattuale. Un principio operativo decisivo e quello del non cumulo: quando piu maggiorazioni concorrerebbero sulla stessa ora, non si sommano ma si applica soltanto la piu elevata. E un punto su cui si concentrano molti errori in busta paga.

Perche leggere il divisore contrattuale

Per verificare la correttezza delle maggiorazioni il dato chiave non e l'importo ma il divisore orario: solo individuandolo nel CCNL vigente si puo ricostruire la quota oraria su cui calcolare le percentuali. La verifica va sempre condotta sul testo contrattuale aggiornato, evitando stime che non tengano conto del divisore e dei minimi tabellari in vigore.

Domande frequenti

Qual e l'orario ordinario nel CCNL ANASTE?

Il CCNL fissa un orario settimanale ordinario inferiore alle quaranta ore legali del D.Lgs. 66/2003, configurando un miglioramento contrattuale. Il valore preciso e indicato nel CCNL vigente.

Come funzionano le maggiorazioni per lo straordinario?

Sono differenziate per fascia: piu contenuta per il diurno, crescente per il notturno e il festivo. Esiste anche una maggiorazione per il notturno in turnazione ordinaria. Le percentuali sono nel CCNL vigente.

Le maggiorazioni si sommano tra loro?

No: vige la regola del non cumulo. Quando piu maggiorazioni concorrerebbero sulla stessa ora, si applica soltanto la piu elevata, non la somma.

C'e un limite allo straordinario?

Si, il CCNL fissa un tetto annuo di ore di straordinario per lavoratore. Lo straordinario risponde a esigenze eccezionali e non puo diventare strumento ordinario di organizzazione.

Come si calcola la quota oraria su cui applicare le maggiorazioni?

Si divide il minimo tabellare per il divisore orario contrattuale indicato nel CCNL vigente. Su quella quota oraria ordinaria si applicano poi le percentuali di maggiorazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.