Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: maternità e congedi

Le tutele per la maternità, la paternità e i congedi parentali nel settore ortofrutticolo e agrumario: l’integrazione contrattuale alla legge e la posizione delle lavoratrici stagionali.

In sintesi

Il CCNL integra il D.Lgs. 151/2001: durante il congedo obbligatorio di maternità (5 mesi) l’azienda integra l’indennità INPS dell’80% fino al 100% della retribuzione lorda (art. 27) e per i mesi di congedo tredicesima e quattordicesima spettano nella misura del 20% (artt. 77 e 78). Le percentuali del congedo parentale sono fissate dalla legge e dall’INPS; il CCNL aggiunge preavviso di 15 giorni, congedo a ore e anticipo del TFR (art. 26). Le lavoratrici stagionali sono protette dal divieto di licenziamento per gravidanza.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Fruitimprese · Flai-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Ultimo rinnovo
19 luglio 2024
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
Norma di legge di riferimento
D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico Maternità/Paternità); D.Lgs. 105/2022

Tabella riepilogativa maternità e congedi

Maternità, paternità e congedi – CCNL Ortofrutticoli e Agrumari + legge
Istituto Durata Trattamento economico Fonte
Congedo obbligatorio di maternità 5 mesi (2 pre-parto + 3 post-parto, oppure 1+4) 80% retribuzione (INPS) + integrazione del datore fino al 100% della retribuzione lorda (art. 27); 13ª e 14ª al 20% per i mesi di congedo (artt. 77-78) D.Lgs. 151/2001 + CCNL
Congedo di paternità obbligatorio 10 giorni da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto 100% (INPS) D.Lgs. 105/2022
Congedo parentale (madre o padre) 6 mesi per genitore (max 10-11 mesi totali) Indennità INPS con percentuali fissate dalla legge (aumentate dalle leggi di bilancio per i primi mesi); il CCNL consente l’anticipo del TFR anche senza i requisiti di legge D.Lgs. 151/2001 + CCNL art. 26
Adozione / affidamento 5 mesi di congedo per l’adozione; fino a 3 mesi per l’affidamento Stesso trattamento della maternità (indennità INPS all’80%) CCNL art. 26
Part-time dopo la maternità Conversione del full-time in part-time fino ai 3 anni del figlio (imprese con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato; richiesta scritta 60 giorni prima) Retribuzione riproporzionata all’orario CCNL art. 26

Il congedo obbligatorio di maternità: la base legale

Il congedo obbligatorio di maternità è regolato dal D.Lgs. 151/2001. La lavoratrice è obbligata ad astenersi dal lavoro nei 5 mesi distribuiti tra i 2 mesi precedenti il parto e i 3 successivi (distribuzione standard), oppure 1 mese prima e 4 dopo (c.d. flessibilità anticipata del parto, previo parere medico). Durante questo periodo:

  • L’INPS eroga l’indennità di maternità pari all’80% della retribuzione media giornaliera degli ultimi 12 mesi.
  • Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari aggiunge, a carico del datore di lavoro, un’integrazione dell’indennità INPS fino al 100% della retribuzione lorda per i 5 mesi di congedo obbligatorio (art. 27). Per i mesi di congedo, tredicesima e quattordicesima spettano dal datore nella misura del 20% (artt. 77 e 78). Per le lavoratrici a termine e stagionali l’integrazione vale nei limiti di scadenza del contratto.
  • Il posto di lavoro è protetto: non si può essere licenziate dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di vita del bambino.

Il congedo di paternità obbligatorio (legge)

Il D.Lgs. 105/2022, attuativo della Direttiva UE 2019/1158, ha portato il congedo di paternità obbligatorio a 10 giorni lavorativi retribuiti al 100% dall’INPS, da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento). Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari non modifica questo istituto di legge, che si applica quindi nella sua integralità anche nel settore.

Il congedo parentale (facoltativo)

Dopo il congedo obbligatorio, madre e padre possono fruire del congedo parentale facoltativo. Le regole vigenti (D.Lgs. 151/2001 aggiornato dal D.Lgs. 105/2022) prevedono:

  • Ciascun genitore ha diritto a un congedo parentale di 6 mesi (massimo 10 o 11 mesi totali tra i due genitori, elevati a 11 se il padre usa almeno 3 mesi).
  • I periodi di congedo possono essere fruiti continuativamente o a giornate o ore.
  • L’indennità è a carico dell’INPS e la sua percentuale è fissata dalla legge, che negli ultimi anni l’ha aumentata per i primi mesi: l’aliquota in vigore si legge nella circolare INPS dell’anno. Il CCNL richiede un preavviso al datore di almeno 15 giorni (2 giorni per il congedo a ore con orario ridotto al 50%).
  • Il CCNL consente di chiedere l’anticipo del TFR in caso di congedo facoltativo anche senza i requisiti di legge. Per la malattia del figlio: sotto i 3 anni uno dei genitori può assentarsi senza limite; tra i 3 e i 14 anni ciascun genitore ha 10 giorni lavorativi l’anno, non retribuiti (art. 47 D.Lgs. 151/2001 dal 2026; riferimento contrattuale: art. 26).
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Tutele per le lavoratrici stagionali

Nel settore ortofrutticolo la componente femminile è molto rilevante nelle fasi di selezione, calibratura e confezionamento del prodotto. Le lavoratrici stagionali godono di specifiche tutele:

  • Divieto di licenziamento per gravidanza: si applica anche durante il contratto a tempo determinato, dall’inizio della gravidanza fino a un anno di vita del bambino (D.Lgs. 151/2001). Ciò non impedisce la naturale scadenza del contratto a termine.
  • Diritto di precedenza (art. 35): i lavoratori stagionali hanno la precedenza nella riassunzione presso la stessa azienda e per le stesse lavorazioni, se inviano la comunicazione entro 45 giorni dall’ultima cessazione. Il diritto si perde con la mancata presenza al lavoro, salvo giustificato impedimento per gravi motivi familiari o di salute.
  • Se il contratto stagionale scade prima del congedo, l’indennità di maternità INPS spetta se il congedo inizia entro 60 giorni dalla fine del rapporto; oltre i 60 giorni e fino a 180 serve, nei due anni precedenti, il versamento di almeno 26 contributi settimanali (art. 24 D.Lgs. 151/2001, testo su Normattiva).

Casi pratici

Caia – Maternità a tempo indeterminato, integrazione quattordicesima
Caia (livello 4, retribuzione mensile 1.750,01 € dal 1° giugno 2026) inizia il congedo obbligatorio di maternità a maggio. L’INPS le paga l’80%; il datore integra fino al 100% della retribuzione lorda (art. 27), cioè il 20%: circa 350,00 € al mese, per i 5 mesi circa 1.750 €. Per ogni mese di congedo il rateo di quattordicesima è 1.750,01 ÷ 12 = circa 145,83 €, che il datore paga nella misura del 20%, cioè circa 29,17 € (art. 78).
Tizio – Congedo di paternità obbligatorio durante la campagna estiva
Tizio (livello 5, stagionale) viene richiamato per la campagna pesca giugno-settembre. La compagna partorisce a luglio: Tizio ha diritto ai 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio retribuiti al 100% dall’INPS, anche in corso di contratto stagionale. Il datore non può negarglieli né computarli come assenza ingiustificata.
Sempronia – Stagionale incinta, scadenza contratto durante la gravidanza
Sempronia è assunta con contratto stagionale fino al 31 ottobre. Scopre di essere incinta a settembre. Il contratto scade regolarmente il 31 ottobre, ma Sempronia non può essere licenziata anticipatamente per gravidanza. Alla scadenza il contratto cessa naturalmente; Sempronia ha diritto all’indennità di maternità INPS per i 5 mesi di congedo obbligatorio se il congedo inizia entro 60 giorni dalla fine del contratto; se inizia dopo (fino a 180 giorni) servono 26 contributi settimanali nei due anni precedenti (art. 24 D.Lgs. 151/2001). L’integrazione del datore prevista dal CCNL, invece, vale solo nei limiti di scadenza del contratto (art. 27).

Approfondisci con la guida pratica

Permessi Legge 104: requisiti, domanda e casi →

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Domande frequenti

Quanto spetta di quattordicesima durante la maternità obbligatoria?
Per i mesi di congedo obbligatorio la quattordicesima (e la tredicesima) spetta dal datore nella misura del 20% (artt. 77 e 78). In più, l’art. 27 impone di integrare l’indennità INPS dell’80% fino al 100% della retribuzione lorda per i 5 mesi.
Una lavoratrice stagionale può essere licenziata perché incinta?
No. Il D.Lgs. 151/2001 vieta il licenziamento per gravidanza dall’inizio della gestazione fino a un anno del bambino, anche per le stagionali. Il contratto a termine può però scadere naturalmente.
Il congedo parentale spetta anche ai padri?
Sì. Il D.Lgs. 105/2022 garantisce il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni al 100% INPS e il congedo parentale facoltativo con le stesse modalità della madre.
Cosa succede se una stagionale è incinta alla scadenza del contratto?
Il contratto cessa naturalmente alla scadenza; la lavoratrice non può essere licenziata anticipatamente. L’indennità INPS spetta se il congedo inizia entro 60 giorni dalla fine del contratto; oltre i 60 giorni e fino a 180 servono 26 contributi settimanali nel biennio precedente (art. 24 D.Lgs. 151/2001).
Quanto dura il congedo parentale?
6 mesi per ciascun genitore (max 10-11 tra i due, art. 26 del CCNL), nei primi 14 anni del bambino. L’indennità INPS ha percentuali fissate dalla legge e aumentate dalle leggi di bilancio per i primi mesi: l’aliquota in vigore è nella circolare INPS dell’anno.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie del 19 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027), siglato da Fruitimprese, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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