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CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: malattia e infortunio
Comporto, trattamento economico integrativo CCNL, regole per il lavoro stagionale e le specificità del rischio infortunistico nel settore ortofrutticolo e agrumario.
Il CCNL garantisce la conservazione del posto per 180 giorni. Il trattamento economico integra l’indennità INPS: 60% per i primi 3 giorni (fino a 4 eventi/anno), 75% dal 4° al 45° giorno, 100% per patologie gravi per un massimo di 180 giorni. Per l’infortunio sul lavoro: 75% giorni 1-90 e 100% giorni 91-180, con INAIL che subentra dal 4° giorno. I lavoratori stagionali beneficiano di queste tutele per il periodo contrattuale.
Tabella riepilogativa del trattamento economico
| Evento | Periodo | % retribuzione | Limite |
|---|---|---|---|
| Malattia ordinaria (carenza) | Giorni 1-3 | 60% | Max 4 eventi morbosi/anno |
| Malattia ordinaria | Dal 4° al 45° giorno | 75% | Max 45 giorni integrabili |
| Patologie gravi certificate | Fino a 180 giorni/anno | 100% | Richiede certificazione specialistica |
| Infortunio sul lavoro | Giorni 1-3 (a carico datore) | 75% | – |
| Infortunio sul lavoro (INAIL) | Dal 4° al 90° giorno | 75% (integrazione a carico datore) | – |
| Infortunio sul lavoro (INAIL) | Dal 91° al 180° giorno | 100% | Conservazione posto: 180 gg |
Il trattamento CCNL si aggiunge (o integra) l’indennità INPS per malattia o INAIL per infortunio. La somma dei due trattamenti non può superare il 100% della retribuzione. Per le patologie gravi, è necessaria la certificazione del medico specialista del SSN.
Obbligo di comunicazione e certificazione
In caso di malattia, il lavoratore è tenuto a:
- Comunicare immediatamente l’assenza al datore di lavoro (o al responsabile diretto), di norma prima dell’inizio del turno o entro la prima ora lavorativa.
- Inviare telematicamente il certificato medico all’INPS tramite il medico curante (il certificato online viene trasmesso automaticamente al datore tramite il sistema INPS).
- In caso di prolungamento della malattia, ogni nuovo certificato deve essere inviato prima della scadenza del precedente.
Il datore di lavoro ha il diritto di richiedere visite fiscali INPS per verificare lo stato di malattia. Il lavoratore è tenuto a essere reperibile nelle fasce orarie di reperibilità (10-12 e 17-19, salvo diversa indicazione normativa).
Il periodo di comporto
Il comporto è il periodo massimo durante il quale il lavoratore può assentarsi per malattia conservando il diritto al posto di lavoro. Nel CCNL Ortofrutticoli e Agrumari il comporto è fissato in 180 giorni, sia per malattia ordinaria che per infortunio. Alcune precisazioni:
- Il computo del comporto può essere per sommatoria (si sommano tutte le assenze nell’arco di un periodo di riferimento, di norma l’anno solare o un arco più lungo fissato dal CCNL) o per evento.
- Le assenze per infortunio sul lavoro o malattia professionale si computano nel comporto, ma alcuni CCNL le escludono: verificare la disciplina specifica.
- Superato il comporto, il datore può recedere dal rapporto con il preavviso contrattuale, pagando anche il TFR e le spettanze maturate. Il licenziamento per superamento del comporto è un’ipotesi di giustificato motivo oggettivo (art. 3, L. 604/1966).
Infortunio sul lavoro: specificità del settore
Il settore ortofrutticolo e agrumario presenta rischi infortunistici specifici legati alle attività di:
- Movimentazione manuale dei carichi (cassette, pallet) con rischio di lesioni muscolo-scheletriche;
- Utilizzo di macchinari di lavorazione (calibratrici, selezionatrici ottiche, nastri trasportatori) con rischio di incidenti meccanici;
- Esposizione a basse temperature nelle celle frigorifere (rischio ipotermia, geloni, patologie respiratorie);
- Scivolamenti e cadute su superfici bagnate (merce fresca, lavaggi).
In tutti questi casi, l’infortunio sul lavoro è coperto dall’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), al quale il datore deve denunciare ogni infortunio con prognosi superiore a 3 giorni. Il trattamento CCNL integra la rendita INAIL per garantire i livelli percentuali sopra indicati.
Malattia e infortunio per i lavoratori stagionali
I lavoratori stagionali a tempo determinato godono delle stesse tutele durante il contratto:
- L’integrazione economica CCNL si applica per il periodo di malattia compreso nella durata del contratto.
- La malattia non prolunga automaticamente il contratto a termine: alla sua scadenza il rapporto cessa, salvo accordo tra le parti.
- In caso di infortunio sul lavoro durante il contratto stagionale, il lavoratore mantiene il diritto INAIL anche dopo la scadenza del contratto, per la durata dell’inabilità temporanea riconosciuta.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Per quanti giorni si conserva il posto durante la malattia?
Quanto prende un lavoratore ortofrutticolo durante la malattia?
Un lavoratore stagionale ha diritto all’integrazione di malattia?
Cosa succede in caso di infortunio sul lavoro?
Il datore può fare visita fiscale durante la malattia?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie del 19 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027), siglato da Fruitimprese, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
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