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La guida
CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: malattia e infortunio
Comporto, trattamento economico integrativo CCNL, regole per il lavoro stagionale e le specificità del rischio infortunistico nel settore ortofrutticolo e agrumario.
Il CCNL garantisce la conservazione del posto per 180 giorni in un anno solare (art. 25). Il datore integra l’indennità INPS: 100% della retribuzione nei primi 3 giorni, 75% dal 4° al 20° giorno, 100% dal 21° al 180° giorno (art. 22). Per l’infortunio sul lavoro l’integrazione all’indennità INAIL porta il trattamento al 100% nei giorni di carenza e dal 5° al 21° giorno e al 75% dal 22° al 90° (art. 24). Ai lavoratori a termine e stagionali spetta solo l’integrazione dei primi 3 giorni di malattia, entro la scadenza del contratto.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa del trattamento economico
| Evento | Periodo | % retribuzione | Limite |
|---|---|---|---|
| Malattia (carenza) | Giorni 1-3 | 100% (a carico del datore) | Tempo indeterminato, a termine e stagionali |
| Malattia | Dal 4° al 20° giorno | 75% (INPS 50% + integrazione del datore) | Solo tempo indeterminato |
| Malattia | Dal 21° al 180° giorno | 100% (INPS 2/3 + integrazione del datore) | Solo tempo indeterminato; conservazione del posto 180 giorni in un anno solare |
| Infortunio sul lavoro | Giorno dell’infortunio e primi 3 giorni di carenza | 100% (a carico del datore) | – |
| Infortunio sul lavoro (INAIL + integrazione) | Dal 5° al 21° giorno | 100% | – |
| Infortunio sul lavoro (INAIL + integrazione) | Dal 22° al 90° giorno | 75% | Dopo il 90° giorno non è prevista integrazione |
Il trattamento CCNL si aggiunge (o integra) l’indennità INPS per malattia o INAIL per infortunio. La somma dei due trattamenti non può superare il 100% della retribuzione. Le integrazioni a carico del datore non sono dovute se l’INPS (o l’INAIL) non paga l’indennità. Per i lavoratori a termine e stagionali le integrazioni dei giorni 4-20 e 21-180 non spettano (art. 22).
Obbligo di comunicazione e certificazione
In caso di malattia, il lavoratore è tenuto a:
- Comunicare immediatamente l’assenza al datore di lavoro prima dell’inizio del proprio turno; la comunicazione tardiva o mancata può essere sanzionata disciplinarmente (art. 21).
- Comunicare il numero di protocollo del certificato trasmesso online dal medico entro 48 ore, anche per e-mail o SMS; il certificato cartaceo va inoltrato entro 48 ore se emesso da specialista privato non convenzionato, dal Pronto Soccorso o in caso di ricovero.
- In caso di prosecuzione della malattia, dare immediata notizia all’azienda: senza comunicazione, trascorso un giorno, l’assenza è considerata ingiustificata.
Il datore di lavoro ha il diritto di richiedere visite fiscali INPS per verificare lo stato di malattia. Il lavoratore è tenuto a trovarsi al domicilio dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 (art. 21). Chi lavora in aziende che preparano, manipolano o vendono sostanze alimentari deve presentare al rientro un certificato che escluda il pericolo di contagio, se la malattia dura più di cinque giorni.
Il periodo di comporto
Il comporto è il periodo massimo durante il quale il lavoratore può assentarsi per malattia conservando il diritto al posto di lavoro. Nel CCNL Ortofrutticoli e Agrumari (art. 25) il lavoratore a tempo indeterminato non in prova ha diritto alla conservazione del posto per 180 giorni in un anno solare. Alcune precisazioni:
- L’anno solare è di 365 giorni, contati dalla data del primo episodio morboso; il computo è quindi per sommatoria degli episodi in quell’arco. Al raggiungimento del 150° giorno l’azienda deve comunicare per iscritto al lavoratore che ha raggiunto quel limite.
- Il periodo di malattia è distinto da quello di infortunio. Su richiesta del lavoratore il posto può essere prolungato di altri 180 giorni, in aspettativa senza retribuzione, se la malattia non è cronica o psichica, con certificati regolari e richiesta per raccomandata prima del 180° giorno.
- Chi è infortunato in occasione di lavoro, o ha gravi patologie e terapie anche salvavita, non può essere licenziato nemmeno oltre il comporto: il periodo eccedente è aspettativa senza retribuzione.
- Superato il comporto (e l’eventuale aspettativa), il datore può recedere dal rapporto con il preavviso contrattuale, pagando anche il TFR e le spettanze maturate (artt. 94 e 95). Il licenziamento per superamento del comporto è un’ipotesi di giustificato motivo oggettivo (art. 3, L. 604/1966).
Infortunio sul lavoro: specificità del settore
Il settore ortofrutticolo e agrumario presenta rischi infortunistici specifici legati alle attività di:
- Movimentazione manuale dei carichi (cassette, pallet) con rischio di lesioni muscolo-scheletriche;
- Utilizzo di macchinari di lavorazione (calibratrici, selezionatrici ottiche, nastri trasportatori) con rischio di incidenti meccanici;
- Esposizione a basse temperature nelle celle frigorifere (rischio ipotermia, geloni, patologie respiratorie);
- Scivolamenti e cadute su superfici bagnate (merce fresca, lavaggi).
In tutti questi casi, l’infortunio sul lavoro è coperto dall’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), al quale il datore deve denunciare ogni infortunio con prognosi superiore a 3 giorni. Il trattamento CCNL integra l’indennità temporanea INAIL per garantire i livelli percentuali sopra indicati (art. 24); per la conservazione del posto valgono le stesse norme dell’art. 25.
Malattia e infortunio per i lavoratori stagionali
I lavoratori stagionali a tempo determinato godono delle stesse tutele durante il contratto:
- Per malattia e infortunio le norme su conservazione del posto e trattamento economico valgono nei limiti di scadenza del contratto; per i lavoratori a termine e stagionali è prevista solo l’integrazione dei primi tre giorni di malattia (art. 22).
- La malattia non prolunga automaticamente il contratto a termine: alla sua scadenza il rapporto cessa, salvo accordo tra le parti.
- In caso di infortunio sul lavoro durante il contratto stagionale, il lavoratore mantiene il diritto INAIL anche dopo la scadenza del contratto, per la durata dell’inabilità temporanea riconosciuta.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Per quanti giorni si conserva il posto durante la malattia?
Quanto prende un lavoratore ortofrutticolo durante la malattia?
Un lavoratore stagionale ha diritto all’integrazione di malattia?
Cosa succede in caso di infortunio sul lavoro?
Il datore può fare visita fiscale durante la malattia?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie del 19 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027), siglato da Fruitimprese, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.