Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: malattia e infortunio

Comporto, trattamento economico integrativo CCNL, regole per il lavoro stagionale e le specificità del rischio infortunistico nel settore ortofrutticolo e agrumario.

In sintesi

Il CCNL garantisce la conservazione del posto per 180 giorni. Il trattamento economico integra l’indennità INPS: 60% per i primi 3 giorni (fino a 4 eventi/anno), 75% dal 4° al 45° giorno, 100% per patologie gravi per un massimo di 180 giorni. Per l’infortunio sul lavoro: 75% giorni 1-90 e 100% giorni 91-180, con INAIL che subentra dal 4° giorno. I lavoratori stagionali beneficiano di queste tutele per il periodo contrattuale.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Fruitimprese · Flai-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Ultimo rinnovo
19 luglio 2024
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
Comporto
180 giorni (malattia e infortunio)

Tabella riepilogativa del trattamento economico

Trattamento economico durante malattia e infortunio – CCNL Ortofrutticoli e Agrumari
Evento Periodo % retribuzione Limite
Malattia ordinaria (carenza) Giorni 1-3 60% Max 4 eventi morbosi/anno
Malattia ordinaria Dal 4° al 45° giorno 75% Max 45 giorni integrabili
Patologie gravi certificate Fino a 180 giorni/anno 100% Richiede certificazione specialistica
Infortunio sul lavoro Giorni 1-3 (a carico datore) 75%
Infortunio sul lavoro (INAIL) Dal 4° al 90° giorno 75% (integrazione a carico datore)
Infortunio sul lavoro (INAIL) Dal 91° al 180° giorno 100% Conservazione posto: 180 gg

Il trattamento CCNL si aggiunge (o integra) l’indennità INPS per malattia o INAIL per infortunio. La somma dei due trattamenti non può superare il 100% della retribuzione. Per le patologie gravi, è necessaria la certificazione del medico specialista del SSN.

Obbligo di comunicazione e certificazione

In caso di malattia, il lavoratore è tenuto a:

  1. Comunicare immediatamente l’assenza al datore di lavoro (o al responsabile diretto), di norma prima dell’inizio del turno o entro la prima ora lavorativa.
  2. Inviare telematicamente il certificato medico all’INPS tramite il medico curante (il certificato online viene trasmesso automaticamente al datore tramite il sistema INPS).
  3. In caso di prolungamento della malattia, ogni nuovo certificato deve essere inviato prima della scadenza del precedente.

Il datore di lavoro ha il diritto di richiedere visite fiscali INPS per verificare lo stato di malattia. Il lavoratore è tenuto a essere reperibile nelle fasce orarie di reperibilità (10-12 e 17-19, salvo diversa indicazione normativa).

Il periodo di comporto

Il comporto è il periodo massimo durante il quale il lavoratore può assentarsi per malattia conservando il diritto al posto di lavoro. Nel CCNL Ortofrutticoli e Agrumari il comporto è fissato in 180 giorni, sia per malattia ordinaria che per infortunio. Alcune precisazioni:

  • Il computo del comporto può essere per sommatoria (si sommano tutte le assenze nell’arco di un periodo di riferimento, di norma l’anno solare o un arco più lungo fissato dal CCNL) o per evento.
  • Le assenze per infortunio sul lavoro o malattia professionale si computano nel comporto, ma alcuni CCNL le escludono: verificare la disciplina specifica.
  • Superato il comporto, il datore può recedere dal rapporto con il preavviso contrattuale, pagando anche il TFR e le spettanze maturate. Il licenziamento per superamento del comporto è un’ipotesi di giustificato motivo oggettivo (art. 3, L. 604/1966).

Infortunio sul lavoro: specificità del settore

Il settore ortofrutticolo e agrumario presenta rischi infortunistici specifici legati alle attività di:

  • Movimentazione manuale dei carichi (cassette, pallet) con rischio di lesioni muscolo-scheletriche;
  • Utilizzo di macchinari di lavorazione (calibratrici, selezionatrici ottiche, nastri trasportatori) con rischio di incidenti meccanici;
  • Esposizione a basse temperature nelle celle frigorifere (rischio ipotermia, geloni, patologie respiratorie);
  • Scivolamenti e cadute su superfici bagnate (merce fresca, lavaggi).

In tutti questi casi, l’infortunio sul lavoro è coperto dall’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), al quale il datore deve denunciare ogni infortunio con prognosi superiore a 3 giorni. Il trattamento CCNL integra la rendita INAIL per garantire i livelli percentuali sopra indicati.

Malattia e infortunio per i lavoratori stagionali

I lavoratori stagionali a tempo determinato godono delle stesse tutele durante il contratto:

  • L’integrazione economica CCNL si applica per il periodo di malattia compreso nella durata del contratto.
  • La malattia non prolunga automaticamente il contratto a termine: alla sua scadenza il rapporto cessa, salvo accordo tra le parti.
  • In caso di infortunio sul lavoro durante il contratto stagionale, il lavoratore mantiene il diritto INAIL anche dopo la scadenza del contratto, per la durata dell’inabilità temporanea riconosciuta.

Casi pratici

Tizio – Influenza di 5 giorni: calcolo del trattamento
Tizio (livello 5, 1.674,95 € mensili, quota giornaliera ≈ 79,52 €) si assenta 5 giorni per influenza. Non è il primo evento morboso dell’anno. Giorni 1-3: indennità INPS pari a circa il 50% + integrazione CCNL per arrivare al 60% = circa 47,71 €/giorno. Giorni 4-5: integrazione CCNL all’75% = circa 59,64 €/giorno. Totale giorni 1-5 circa 262,13 € lordi (vs 397,60 € di retribuzione piena).
Caia – Infortunio su nastro trasportatore
Caia (livello 6) si infortuna alla mano su un nastro trasportatore. Prognosi 20 giorni. I primi 3 giorni sono a carico del datore al 75%. Dal 4° giorno interviene l’INAIL con l’indennità temporanea (60% della retribuzione media giornaliera), integrata dal datore tramite CCNL fino al 75%. Il datore deve denunciare l’infortunio all’INAIL entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico.
Sempronio – Patologia cronica grave, trattamento al 100%
Sempronio (livello 3, tempo indeterminato) è colpito da una patologia oncologica certificata da specialista del SSN. Il CCNL gli garantisce il 100% della retribuzione per un massimo di 180 giorni all’anno, grazie all’integrazione per patologie gravi. Se le assenze superano i 180 giorni, il datore potrà valutare il recesso per superamento del comporto, con preavviso e liquidazione delle spettanze.

Domande frequenti

Per quanti giorni si conserva il posto durante la malattia?
Il CCNL garantisce la conservazione del posto per 180 giorni (comporto). Superato questo limite, il datore può recedere con il preavviso contrattuale.
Quanto prende un lavoratore ortofrutticolo durante la malattia?
60% per i primi 3 giorni (fino a 4 eventi/anno), 75% dal 4° al 45° giorno, 100% per patologie gravi certificate fino a 180 giorni/anno.
Un lavoratore stagionale ha diritto all’integrazione di malattia?
Sì, durante il contratto stagionale. La malattia non prolunga il contratto a termine: alla scadenza il rapporto cessa naturalmente.
Cosa succede in caso di infortunio sul lavoro?
INAIL copre dal 4° giorno; il datore integra al 75% per i giorni 1-90 e al 100% per i giorni 91-180. La conservazione del posto è garantita per 180 giorni.
Il datore può fare visita fiscale durante la malattia?
Sì, il datore può richiedere all’INPS la visita fiscale. Il lavoratore deve essere reperibile nelle fasce orarie di reperibilità (10-12 e 17-19).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie del 19 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027), siglato da Fruitimprese, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

In sintesi

  • Malattia e infortunio nel CCNL Ortofrutticoli e Agrumari si reggono sull'art. 2110 c.c.: sospensione del rapporto e conservazione del posto.
  • Il periodo di conservazione del posto - il comporto - e fissato dalle tabelle del CCNL vigente e varia per anzianita.
  • Durante l'assenza spettano l'indennita di malattia INPS e l'integrazione contrattuale, secondo le circolari aggiornate.
  • L'infortunio sul lavoro e la malattia professionale rientrano nella tutela INAIL, con regole proprie di indennizzo.
  • Il superamento del comporto puo legittimare il licenziamento; obblighi di comunicazione e certificazione restano a carico del lavoratore.
Indice dei contenuti

Il lavoro nel settore ortofrutticolo e agrumario e fisicamente impegnativo e fortemente stagionale: raccolta, lavorazione, confezionamento espongono a fatica, sbalzi termici e rischio infortunistico. La disciplina di malattia e infortunio assume qui un rilievo concreto, perche l'assenza del lavoratore incrocia i picchi di campagna. Il riferimento e l'art. 2110 c.c., che protegge il lavoratore assente per malattia o infortunio sospendendo il rapporto e conservandone il posto per un periodo determinato.

La sospensione del rapporto

Durante la malattia o l'infortunio il rapporto non si estingue: si sospende. Il lavoratore e temporaneamente esonerato dalla prestazione e il datore non puo licenziarlo per la sola assenza, purche questa rientri nel periodo di conservazione del posto. E la traduzione concreta del principio per cui la malattia non e colpa del lavoratore e non puo, di per se, costargli il posto.

Il periodo di comporto

Il comporto e il tetto massimo di assenza per malattia entro cui il posto resta garantito. La sua durata e fissata dalle tabelle del CCNL vigente e varia in funzione dell'anzianita di servizio; il contratto puo distinguere tra comporto "secco" - una singola assenza continuativa - e comporto "per sommatoria", che cumula piu episodi entro un arco temporale. Conoscere quale regime si applica e decisivo per capire quando il posto e ancora protetto.

Trattamento economico

Durante la malattia spettano l'indennita a carico INPS e l'integrazione prevista dal contratto, nelle misure e per i periodi indicati dalle circolari aggiornate. Resta a carico del lavoratore l'obbligo di comunicare tempestivamente l'assenza e di trasmettere la certificazione medica nei termini, pena le conseguenze previste per l'assenza ingiustificata.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale

L'infortunio occorso in occasione di lavoro e la malattia professionale rientrano nella tutela INAIL, distinta da quella della malattia comune: prevede indennizzi e prestazioni proprie e una specifica procedura di denuncia. In un settore con uso di macchine, scale e movimentazione, questa tutela ha un peso pratico notevole, e il datore e tenuto agli obblighi di sicurezza dell'art. 2087 c.c.

Il superamento del comporto

Esaurito il periodo di comporto senza che il lavoratore sia rientrato, il datore puo recedere. Si tratta di un licenziamento legato al superamento del limite, non un atto disciplinare. Prima di procedere e buona regola verificare con esattezza il computo dei giorni, soprattutto nei regimi per sommatoria, dove un errore di conteggio puo rendere illegittimo il recesso.

Domande frequenti

Posso essere licenziato perche sono in malattia?

No, finche l'assenza rientra nel periodo di comporto. L'art. 2110 c.c. sospende il rapporto e conserva il posto: il datore non puo licenziare per la sola assenza per malattia o infortunio entro il limite fissato dal CCNL vigente.

Quanto dura la conservazione del posto?

La durata del comporto e fissata dalle tabelle del CCNL vigente e varia in base all'anzianita. Il contratto puo prevedere un comporto secco per una singola assenza continuativa o per sommatoria, che cumula piu episodi entro un arco temporale.

Cosa percepisco durante la malattia?

Durante la malattia spettano l'indennita a carico INPS e l'integrazione prevista dal contratto, nelle misure e per i periodi indicati dalle circolari aggiornate. Resta l'obbligo di comunicare l'assenza e trasmettere la certificazione nei termini.

L'infortunio sul lavoro segue le stesse regole della malattia?

No. L'infortunio in occasione di lavoro e la malattia professionale rientrano nella tutela INAIL, con indennizzi e prestazioni proprie e una specifica procedura di denuncia, distinta dalla disciplina della malattia comune.

Cosa succede se supero il comporto?

Superato il periodo di comporto senza rientro, il datore puo recedere con un licenziamento legato al superamento del limite, non disciplinare. E essenziale verificare il computo dei giorni, soprattutto nei regimi per sommatoria.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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