Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: malattia e infortunio

Comporto, trattamento economico integrativo CCNL, regole per il lavoro stagionale e le specificità del rischio infortunistico nel settore ortofrutticolo e agrumario.

In sintesi

Il CCNL garantisce la conservazione del posto per 180 giorni in un anno solare (art. 25). Il datore integra l’indennità INPS: 100% della retribuzione nei primi 3 giorni, 75% dal 4° al 20° giorno, 100% dal 21° al 180° giorno (art. 22). Per l’infortunio sul lavoro l’integrazione all’indennità INAIL porta il trattamento al 100% nei giorni di carenza e dal 5° al 21° giorno e al 75% dal 22° al 90° (art. 24). Ai lavoratori a termine e stagionali spetta solo l’integrazione dei primi 3 giorni di malattia, entro la scadenza del contratto.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Fruitimprese · Flai-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Ultimo rinnovo
19 luglio 2024
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
Comporto
180 giorni in un anno solare, prolungabili su richiesta di altri 180 non retribuiti (art. 25)

Tabella riepilogativa del trattamento economico

Trattamento economico durante malattia e infortunio – CCNL Ortofrutticoli e Agrumari
Evento Periodo % retribuzione Limite
Malattia (carenza) Giorni 1-3 100% (a carico del datore) Tempo indeterminato, a termine e stagionali
Malattia Dal 4° al 20° giorno 75% (INPS 50% + integrazione del datore) Solo tempo indeterminato
Malattia Dal 21° al 180° giorno 100% (INPS 2/3 + integrazione del datore) Solo tempo indeterminato; conservazione del posto 180 giorni in un anno solare
Infortunio sul lavoro Giorno dell’infortunio e primi 3 giorni di carenza 100% (a carico del datore) –
Infortunio sul lavoro (INAIL + integrazione) Dal 5° al 21° giorno 100% –
Infortunio sul lavoro (INAIL + integrazione) Dal 22° al 90° giorno 75% Dopo il 90° giorno non è prevista integrazione

Il trattamento CCNL si aggiunge (o integra) l’indennità INPS per malattia o INAIL per infortunio. La somma dei due trattamenti non può superare il 100% della retribuzione. Le integrazioni a carico del datore non sono dovute se l’INPS (o l’INAIL) non paga l’indennità. Per i lavoratori a termine e stagionali le integrazioni dei giorni 4-20 e 21-180 non spettano (art. 22).

Obbligo di comunicazione e certificazione

In caso di malattia, il lavoratore è tenuto a:

  1. Comunicare immediatamente l’assenza al datore di lavoro prima dell’inizio del proprio turno; la comunicazione tardiva o mancata può essere sanzionata disciplinarmente (art. 21).
  2. Comunicare il numero di protocollo del certificato trasmesso online dal medico entro 48 ore, anche per e-mail o SMS; il certificato cartaceo va inoltrato entro 48 ore se emesso da specialista privato non convenzionato, dal Pronto Soccorso o in caso di ricovero.
  3. In caso di prosecuzione della malattia, dare immediata notizia all’azienda: senza comunicazione, trascorso un giorno, l’assenza è considerata ingiustificata.

Il datore di lavoro ha il diritto di richiedere visite fiscali INPS per verificare lo stato di malattia. Il lavoratore è tenuto a trovarsi al domicilio dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 (art. 21). Chi lavora in aziende che preparano, manipolano o vendono sostanze alimentari deve presentare al rientro un certificato che escluda il pericolo di contagio, se la malattia dura più di cinque giorni.

Il periodo di comporto

Il comporto è il periodo massimo durante il quale il lavoratore può assentarsi per malattia conservando il diritto al posto di lavoro. Nel CCNL Ortofrutticoli e Agrumari (art. 25) il lavoratore a tempo indeterminato non in prova ha diritto alla conservazione del posto per 180 giorni in un anno solare. Alcune precisazioni:

  • L’anno solare è di 365 giorni, contati dalla data del primo episodio morboso; il computo è quindi per sommatoria degli episodi in quell’arco. Al raggiungimento del 150° giorno l’azienda deve comunicare per iscritto al lavoratore che ha raggiunto quel limite.
  • Il periodo di malattia è distinto da quello di infortunio. Su richiesta del lavoratore il posto può essere prolungato di altri 180 giorni, in aspettativa senza retribuzione, se la malattia non è cronica o psichica, con certificati regolari e richiesta per raccomandata prima del 180° giorno.
  • Chi è infortunato in occasione di lavoro, o ha gravi patologie e terapie anche salvavita, non può essere licenziato nemmeno oltre il comporto: il periodo eccedente è aspettativa senza retribuzione.
  • Superato il comporto (e l’eventuale aspettativa), il datore può recedere dal rapporto con il preavviso contrattuale, pagando anche il TFR e le spettanze maturate (artt. 94 e 95). Il licenziamento per superamento del comporto è un’ipotesi di giustificato motivo oggettivo (art. 3, L. 604/1966).

Infortunio sul lavoro: specificità del settore

Il settore ortofrutticolo e agrumario presenta rischi infortunistici specifici legati alle attività di:

  • Movimentazione manuale dei carichi (cassette, pallet) con rischio di lesioni muscolo-scheletriche;
  • Utilizzo di macchinari di lavorazione (calibratrici, selezionatrici ottiche, nastri trasportatori) con rischio di incidenti meccanici;
  • Esposizione a basse temperature nelle celle frigorifere (rischio ipotermia, geloni, patologie respiratorie);
  • Scivolamenti e cadute su superfici bagnate (merce fresca, lavaggi).

In tutti questi casi, l’infortunio sul lavoro è coperto dall’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), al quale il datore deve denunciare ogni infortunio con prognosi superiore a 3 giorni. Il trattamento CCNL integra l’indennità temporanea INAIL per garantire i livelli percentuali sopra indicati (art. 24); per la conservazione del posto valgono le stesse norme dell’art. 25.

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Malattia e infortunio per i lavoratori stagionali

I lavoratori stagionali a tempo determinato godono delle stesse tutele durante il contratto:

  • Per malattia e infortunio le norme su conservazione del posto e trattamento economico valgono nei limiti di scadenza del contratto; per i lavoratori a termine e stagionali è prevista solo l’integrazione dei primi tre giorni di malattia (art. 22).
  • La malattia non prolunga automaticamente il contratto a termine: alla sua scadenza il rapporto cessa, salvo accordo tra le parti.
  • In caso di infortunio sul lavoro durante il contratto stagionale, il lavoratore mantiene il diritto INAIL anche dopo la scadenza del contratto, per la durata dell’inabilità temporanea riconosciuta.

Casi pratici

Tizio – Influenza di 5 giorni: calcolo del trattamento
Tizio (livello 5, 1.674,65 € mensili dal 1° giugno 2026, quota giornaliera 1.674,65 ÷ 26 = circa 64,41 €) si assenta 5 giorni per influenza. Giorni 1-3 (carenza): il datore paga il 100%, cioè 64,41 € al giorno. Giorni 4-5: l’INPS paga il 50% e il datore integra fino al 75%, cioè circa 48,31 € al giorno. Totale dei 5 giorni circa 289,85 € lordi (contro 322,05 € di retribuzione piena).
Caia – Infortunio su nastro trasportatore
Caia (livello 6, retribuzione giornaliera 1.599,53 ÷ 26 = circa 61,52 €) si infortuna alla mano su un nastro trasportatore. Prognosi 20 giorni. La giornata dell’infortunio e i 3 giorni di carenza sono a carico del datore. Per il resto della prognosi interviene l’INAIL con l’indennità temporanea (60% della retribuzione media giornaliera), che il datore integra per arrivare al 100% dal 5° al 21° giorno (art. 24). Il datore deve denunciare l’infortunio all’INAIL entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico.
Sempronio – Patologia cronica grave, trattamento al 100%
Sempronio (livello 3, tempo indeterminato) è colpito da una patologia oncologica e fa 200 giorni di assenza in 12 mesi. Per i giorni dal 21° al 180° il datore integra l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione (art. 22). Superati i 180 giorni, per le gravi patologie e per le terapie anche salvavita il CCNL esclude il licenziamento: il periodo eccedente è aspettativa senza retribuzione (art. 25).
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Domande frequenti

Per quanti giorni si conserva il posto durante la malattia?
Il CCNL garantisce la conservazione del posto per 180 giorni in un anno solare (comporto), prolungabili su richiesta di altri 180 non retribuiti. Superato il limite, il datore può recedere con il preavviso contrattuale, salvo gravi patologie e infortunio sul lavoro.
Quanto prende un lavoratore ortofrutticolo durante la malattia?
Con l’integrazione del datore: 100% nei primi 3 giorni, 75% dal 4° al 20° giorno, 100% dal 21° al 180° giorno (art. 22). Dal 4° giorno l’indennità INPS vale il 50% fino al 20° giorno e i 2/3 dopo; l’integrazione dal 4° giorno spetta solo ai lavoratori a tempo indeterminato.
Un lavoratore stagionale ha diritto all’integrazione di malattia?
Sì, ma limitata ai primi 3 giorni di malattia (100%) e solo entro la scadenza del contratto. La malattia non prolunga il contratto a termine: alla scadenza il rapporto cessa naturalmente.
Cosa succede in caso di infortunio sul lavoro?
Il datore paga il giorno dell’infortunio e i 3 giorni di carenza; poi l’INAIL paga l’indennità temporanea e il datore integra fino al 100% dal 5° al 21° giorno e fino al 75% dal 22° al 90° (art. 24). Per la conservazione del posto valgono le norme dell’art. 25.
Il datore può fare visita fiscale durante la malattia?
Sì, il datore può richiedere all’INPS la visita fiscale. Il lavoratore deve trovarsi al domicilio dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie del 19 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027), siglato da Fruitimprese, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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