Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Stabilimenti Balneari

Malattia e infortunio nel CCNL Stabilimenti Balneari: comporto, integrazioni e tutele 2026

Ammalarsi durante la stagione balneare ha conseguenze concrete su retribuzione e durata del contratto. Il CCNL e la legge garantiscono tutele precise, inclusa l’integrazione datoriale fino al 100% della retribuzione per l’infortunio sul lavoro.

In sintesi

Il CCNL Turismo Confcommercio fissa un periodo di comporto di 180 giorni di calendario in un anno solare. Per i primi 3 giorni di malattia il datore paga la normale retribuzione; dal 4° al 20° giorno l’INPS paga il 50% e dal 21° i due terzi, e il datore aggiunge un’integrazione del 28% della retribuzione (art. 250). In caso di infortunio sul lavoro il datore integra fino al 100% fin dal primo giorno (art. 251). La conservazione del posto di un lavoratore a termine è limitata alla durata del contratto: la malattia non sposta la scadenza (art. 194).

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Dati contrattuali

Parti firmatarie (datoriali)
FIPE-Confcommercio · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative · AGCI Servizi
Parti firmatarie (sindacali)
Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
Ultimo rinnovo
5 giugno 2024
Vigenza
1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027
Fonte specifica
Art. 250-251 Titolo XII CCNL (malattia e infortunio stabilimenti balneari)

Tabella riepilogativa

Trattamento economico di malattia e infortunio – Stabilimenti Balneari
Periodo di assenza Malattia – Prestazione INPS Integrazione datoriale Totale a carico
Giorni 1-3 (carenza) Nessuna (carenza INPS) Normale retribuzione, se la malattia è denunciata nei termini (art. 188) 100% (a carico datore)
Giorni 4-20 50% della retribuzione 28% della retribuzione 78% (INPS + datore)
Dal 21° giorno Due terzi (66,67%) della retribuzione 28% della retribuzione circa 94,7% (INPS + datore)
Infortunio sul lavoro (dal 1° giorno) Dal 4° giorno: INAIL eroga Integrazione fino al 100% fin dal 1° giorno 100% (INAIL + datore)

Le percentuali derivano dagli artt. 250 e 251 del Titolo XII del CCNL (testo dell’8 febbraio 2018). L’integrazione del 28% non è dovuta se l’INPS non riconosce l’indennità, e se questa è ridotta il datore non integra la parte non corrisposta (art. 250, c. 3). Per i lavoratori a termine l’INPS paga direttamente l’indennità: l’anticipo del datore è previsto solo per i contratti a tempo indeterminato. Sui ratei di tredicesima e quattordicesima non si fanno detrazioni per i periodi di malattia (art. 250, c. 2).

Il comporto: quanto dura e cosa succede alla scadenza

Il periodo di comporto è il lasso di tempo durante il quale il lavoratore ha diritto a conservare il proprio posto di lavoro nonostante la malattia. Il CCNL Turismo Confcommercio fissa il comporto in 180 giorni di calendario nell’arco di un anno solare.

Il comporto è fissato dall’art. 194 del CCNL: 180 giorni per anno, cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre, e non spetta a chi è in periodo di prova o di preavviso. Il conteggio comprende tutte le assenze per malattia o infortunio nell’anno, anche non consecutive. Su richiesta del lavoratore, prima del 180° giorno e con raccomandata, la conservazione del posto può essere prolungata di altri 120 giorni (aspettativa generica, art. 195), a certe condizioni, e per le malattie oncologiche accertate oltre i 120 giorni (art. 196). Se alla scadenza il lavoratore non riprende servizio, il rapporto si intende risolto con diritto all’intero TFR e a quanto altro dovuto, esclusa l’indennità sostitutiva di preavviso (art. 194, c. 4):

  • niente preavviso né indennità sostitutiva;
  • liquidazione del TFR;
  • ferie e ratei di tredicesima e quattordicesima maturati.

Tutele specifiche per i contratti stagionali

Il lavoratore stagionale gode delle medesime tutele in caso di malattia, ma con alcune specificità pratiche:

  • Nessuna proroga: per il personale assunto a termine la conservazione del posto è limitata al periodo di stagione o di ingaggio, o alla durata del contratto (art. 194, c. 3). La malattia non sposta la scadenza.
  • Comporto limitato alla durata residua: se il contratto stagionale ha una durata inferiore a 180 giorni, il comporto è limitato alla durata residua del contratto. Ad esempio, se il contratto scade tra 60 giorni e il lavoratore si ammala, il comporto è di 60 giorni al massimo.
  • Obbligo di certificazione: il lavoratore deve dare immediata notizia della malattia al datore; il certificato è di norma trasmesso per via telematica dal medico all’INPS, e se è cartaceo va recapitato entro 2 giorni dal rilascio (art. 188). Senza certificazione l’assenza è ingiustificata, e la normale retribuzione dei primi 3 giorni è dovuta solo se la malattia è stata denunciata nei termini (art. 250, c. 1, lett. c).

Infortunio sul lavoro: tutele rinforzate

L’infortunio sul lavoro gode di una tutela aggiuntiva rispetto alla malattia ordinaria. L’art. 251 del Titolo XII del CCNL prevede che il datore di lavoro integri la prestazione INAIL fino al 100% della retribuzione fin dal primo giorno dell’infortunio.

Gli obblighi pratici in caso di infortunio sono:

  1. Il lavoratore deve segnalare immediatamente l’infortunio al datore di lavoro.
  2. Il datore deve denunciare l’infortunio all’INAIL entro 2 giorni dalla conoscenza del fatto (se l’assenza supera 3 giorni).
  3. Il lavoratore deve recarsi dal medico che redige il certificato INAIL.

Nel comparto balneare gli infortuni più frequenti riguardano scivolate sul bagnasciuga o sulle pedane bagnate, colpi di calore e traumi durante le operazioni di salvataggio. Per i bagnini, la sorveglianza sanitaria periodica prevista dal D.Lgs. 81/2008 contribuisce a prevenire questi rischi.

Pubblicita

Casi pratici

Tizio – si ammala durante la stagione (contratto giugno-settembre)
Tizio è assunto dal 1° giugno al 30 settembre. Il 15 luglio si ammala per influenza e rimane assente per 8 giorni. La scadenza del 30 settembre non cambia (art. 194, c. 3). Nei primi 3 giorni di carenza Tizio riceve la normale retribuzione dal datore, se ha denunciato la malattia nei termini. Dal 4° all’8° giorno riceve l’indennità INPS del 50% della retribuzione, pagata direttamente dall’INPS perché il contratto è a termine, più l’integrazione datoriale del 28%.
Caia – infortunio durante un’operazione di salvataggio
Caia, assistente bagnanti al livello 5, si infortuna al ginocchio durante un salvataggio. L’infortunio è sul lavoro. L’INAIL eroga l’indennità temporanea dal 4° giorno. Il datore, ai sensi dell’art. 251 del Titolo XII, è tenuto a integrare la prestazione INAIL fino al 100% della retribuzione fin dal primo giorno. Caia non subisce alcuna decurtazione nemmeno nei primi tre giorni, a differenza della malattia comune.
Sempronio – assenza prolungata e comporto
Sempronio è assunto a tempo indeterminato come operaio al livello 6. Nel corso del 2026 si ammala in tre episodi distinti per un totale di 185 giorni di calendario. Ha superato il periodo di comporto di 180 giorni. Alla scadenza dei 180 giorni, se non riprende servizio, il rapporto si intende risolto con diritto a TFR, ratei di tredicesima e quattordicesima e ferie maturate, senza indennità sostitutiva di preavviso (art. 194, c. 4). Prima del 180° giorno Sempronio può chiedere per raccomandata l’aspettativa generica fino a 120 giorni (art. 195).

Domande frequenti

Quanto dura il periodo di comporto per malattia negli stabilimenti balneari?
Il CCNL fissa il comporto in 180 giorni per anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre (art. 194). Superati i 180 giorni senza riprendere il lavoro, il rapporto si intende risolto con diritto a TFR e competenze, senza indennità di preavviso; su richiesta si può avere l’aspettativa generica di altri 120 giorni (art. 195).
Come viene integrata la retribuzione durante la malattia?
Nei primi 3 giorni (carenza INPS) il datore corrisponde la normale retribuzione. Dal 4° al 20° giorno l’INPS eroga il 50% della retribuzione e dal 21° i due terzi; il datore aggiunge in entrambi i casi un’integrazione del 28% della retribuzione, come previsto dall’art. 250 del Titolo XII.
Il lavoratore stagionale ha diritto al trattamento di malattia?
Sì. Il lavoratore stagionale ha diritto sia all’indennità INPS sia all’integrazione datoriale. L’assenza per malattia non sposta la scadenza del contratto, perché la conservazione del posto è limitata alla durata del contratto (art. 194).
In caso di infortunio sul lavoro cosa spetta al lavoratore?
L’INAIL eroga l’indennità temporanea dal 4° giorno. Il datore deve integrare la prestazione INAIL fino al 100% della retribuzione fin dal primo giorno dell’infortunio (art. 251 Titolo XII CCNL), senza carenza.
Cosa succede se il lavoratore si ammala durante il periodo di prova?
Il diritto alla conservazione del posto spetta solo a chi non è in periodo di prova o di preavviso (art. 194, c. 1), e durante la prova ciascuna parte può recedere senza preavviso (art. 110). Nella prova a tempo indeterminato contano solo le giornate di lavoro effettivo, quindi i giorni di malattia non si computano.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Turismo-Confcommercio del 5 giugno 2024 (vigenza 2024-2027). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.