Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Stabilimenti Balneari

Buoni pasto e indennità sostitutiva di mensa nel CCNL Stabilimenti Balneari

Dove il lavoro si svolge in cantiere, in mobilità o in luoghi privi di strutture di ristorazione, al posto della mensa o del buono pasto può essere riconosciuta un’indennità sostitutiva di mensa. Il suo trattamento fiscale è particolare e va conosciuto per non confonderlo con quello del buono pasto.

In sintesi

L’indennità sostitutiva di mensa è una somma in denaro erogata in alternativa al servizio mensa. È di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per gli addetti a cantieri e a unità produttive in zone prive di strutture di ristorazione. I buoni pasto seguono invece le soglie di 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico).

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
Istituti trattati
Indennità sostitutiva di mensa · Buoni pasto · Regime fiscale
Riferimenti
Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Le forme del servizio pasto a confronto

Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
Forma In che cosa consiste Regime fiscale
Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile
Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

Indennità sostitutiva di mensa: quando e quanto

Dove il servizio mensa non è praticabile — cantieri, lavoro itinerante, sedi isolate — al lavoratore può essere riconosciuta una somma in denaro in sostituzione del pasto.

Il regime fiscale

L’indennità sostitutiva di mensa è in linea generale imponibile, perché erogata in denaro. La legge prevede però un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per gli addetti a cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone prive di strutture di ristorazione (art. 51, comma 2, TUIR).

La differenza con il buono pasto

È importante non confondere le due voci: il buono pasto gode delle soglie di 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico); l’indennità sostitutiva in denaro segue invece il regime sopra descritto. Anche la mensa aziendale, dove presente, resta integralmente esente.

Un diritto contrattuale

Spettanza, importo e condizioni dell’indennità sostitutiva derivano dal CCNL o dall’accordo aziendale: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale.

Un diritto contrattuale, non di legge

È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

Casi pratici

Tizio — indennità sostitutiva in cantiere isolato
Tizio lavora a tempo pieno in un cantiere in zona priva di ristoranti e percepisce un’indennità sostitutiva di mensa. Ricorrendo i presupposti dell’art. 51 TUIR, l’indennità è esente fino a 5,29 €/giorno; oltre tale soglia diventa imponibile.
Caia — buono pasto al posto dell’indennità
Per alcune giornate in sede, a Caia viene dato un buono pasto cartaceo da 5 €. Non si applica la soglia dei 5,29 € dell’indennità sostitutiva: il buono cartaceo è esente fino a 4 €, quindi 1 € concorre al reddito. Le due voci seguono regole distinte.

Domande frequenti

Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
L’indennità sostitutiva di mensa è esente come il buono pasto?
No. È di regola imponibile perché in denaro, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per addetti a cantieri e a zone prive di ristorazione. Il buono pasto segue invece le soglie di 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico).

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Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

In sintesi

  • Negli stabilimenti balneari il lavoro itinerante o in sedi prive di ristorazione rende centrale l'indennita sostitutiva di mensa.
  • L'indennita sostitutiva e una somma in denaro: e di regola imponibile (art. 51 TUIR).
  • Resta esente fino a 5,29 euro/giorno solo per addetti a cantieri e unita produttive in zone prive di strutture di ristorazione.
  • I buoni pasto seguono invece le soglie di 4 euro (cartaceo) e 8 euro (elettronico); mensa e convenzioni non concorrono al reddito.
  • Spettanza e importi sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali; le soglie di esenzione sono fissate dalla legge.
Indice dei contenuti

Negli stabilimenti balneari il pasto si presta raramente alla mensa tradizionale: il lavoro e spesso stagionale, frammentato e svolto in strutture leggere o all'aperto. Per questo la forma piu ricorrente del beneficio e l'indennita sostitutiva di mensa, il cui trattamento fiscale e particolare e va tenuto distinto da quello del buono pasto.

Perche l'indennita sostitutiva e la regola del settore

Dove non esistono mense ne esercizi convenzionati raggiungibili, il datore puo riconoscere una somma in denaro in luogo del servizio. E una scelta organizzativa coerente con la natura del lavoro balneare, ma che ha conseguenze fiscali precise.

Il regime fiscale dell'indennita

L'indennita sostitutiva e, in linea generale, imponibile: essendo denaro, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente. La legge prevede una sola esenzione, fino a 5,29 euro/giorno, riservata agli addetti a cantieri o a unita produttive ubicate in zone prive di strutture di ristorazione. Si tratta di una soglia certa, fissata dalla norma, mentre l'importo concretamente erogato dipende dal contratto.

Il confronto con il buono pasto

Il buono pasto segue soglie diverse: esente fino a 4 euro/giorno se cartaceo e 8 euro/giorno se elettronico. La mensa aziendale e le convenzioni, infine, non concorrono affatto al reddito, senza limiti di importo (art. 51, comma 2, TUIR). Conoscere queste differenze evita di trattare l'indennita come fosse un buono, con il rischio di errori in busta paga.

Spettanza e presenza effettiva

Anche qui vale il principio del collegamento alla giornata lavorativa: il beneficio matura, di norma, in funzione dell'effettiva presenza. Nelle giornate di ferie, malattia o altra assenza tipicamente non spetta, salvo diversa previsione contrattuale. La logica e coerente con la natura del beneficio, che e legato al pasto della giornata lavorata e non a una quota fissa della retribuzione.

Stagionalita e organizzazione del lavoro

Il settore balneare e fortemente stagionale: i rapporti di lavoro si concentrano nei mesi estivi e l'organizzazione e flessibile. Questo incide sulla forma del beneficio scelta dal datore, spesso orientata verso l'indennita proprio per la difficolta di istituire mense o convenzioni stabili. Per il lavoratore stagionale e quindi frequente trovare in busta paga l'indennita sostitutiva piu che il buono o la mensa, con le relative conseguenze fiscali da verificare giornata per giornata.

Cosa verificare

Il lavoratore stagionale dovrebbe controllare la forma adottata, l'importo riconosciuto dal contratto e la corretta applicazione della soglia di 5,29 euro in busta paga. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale vigente.

Domande frequenti

L'indennita sostitutiva di mensa e tassata?

In linea generale si, perche e una somma in denaro. Resta esente fino a 5,29 euro/giorno solo per addetti a cantieri e a unita produttive in zone prive di strutture di ristorazione.

Perche l'indennita e cosi diffusa negli stabilimenti balneari?

Perche il lavoro e spesso stagionale e svolto in sedi prive di mensa o convenzioni: in mancanza del servizio, il datore puo riconoscere una somma in denaro in sostituzione del pasto.

Buono pasto e indennita hanno la stessa soglia di esenzione?

No. Il buono e esente fino a 4 euro (cartaceo) o 8 euro (elettronico) al giorno; l'indennita sostitutiva fino a 5,29 euro/giorno e solo in presenza dei presupposti previsti dalla legge.

L'indennita spetta anche nei giorni di assenza?

Di regola no: il beneficio e collegato alla giornata di effettiva presenza al lavoro, salvo diversa previsione del CCNL o dell'accordo aziendale.

Dove trovo l'importo dell'indennita previsto dal contratto?

L'importo e fissato dal CCNL e dagli accordi aziendali. La soglia di 5,29 euro e solo il limite di esenzione fiscale: per il valore effettivo occorre consultare il testo contrattuale vigente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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