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La guida

CCNL Stabilimenti Balneari

Ferie, permessi e ROL CCNL Stabilimenti Balneari: guida 2026

Il lavoro stagionale in spiaggia non comprime il diritto alle ferie: il lavoratore balneare matura 26 giorni annui pro quota, ROL crescenti con l’anzianità e permessi per ex festività. Ecco come funzionano nel dettaglio.

In sintesi

Il CCNL Turismo Confcommercio riconosce 26 giorni di ferie annue (art. 134) e 108 ore annue di riduzione dell’orario (ROL), comprensive delle 32 ore per le ex festività abolite (art. 114: per gli stabilimenti balneari 108 ore, non le 104 dei pubblici esercizi). Per i lavoratori stagionali questi istituti maturano a ratei: un dodicesimo per ogni 30 giorni di calendario di servizio, con le frazioni di almeno 15 giorni contate come mese.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie (datoriali)
FIPE-Confcommercio · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative · AGCI Servizi
Parti firmatarie (sindacali)
Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
Ultimo rinnovo
5 giugno 2024
Vigenza
1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027

Tabella riepilogativa

Ferie, ROL e permessi – CCNL Turismo Confcommercio (stabilimenti balneari)
Istituto Durata annua Maturazione stagionale (4 mesi)
Ferie 26 giorni lavorativi ~8,7 giorni (26 ÷ 12 × 4)
ROL e permessi ex festività (monte pieno) 108 ore (di cui 32 per le ex festività) ~36 ore (108 ÷ 12 × 4)
Assunti dopo il 1° gennaio 2018: primi due anni 32 ore (solo ex festività) Gradualità non prevista per i contratti a termine in aziende di stagione (art. 114, c. 5)
Assunti dopo il 1° gennaio 2018: dal terzo anno 70 ore (32 + 38) come sopra
Assunti dopo il 1° gennaio 2018: dal quinto anno 108 ore come sopra
Congedo matrimoniale (art. 138) 15 giorni di calendario Per intero (non pro quota)

Il computo pro quota si basa sui mesi di servizio effettivo nel corso dell’anno solare. I permessi non maturano nei periodi di assenza senza retribuzione, ma i periodi di congedo di maternità, paternità e parentale contano ai fini della maturazione (ipotesi di accordo del 5 giugno 2024, art. 114 c. 14). I permessi si fruiscono di norma entro il 30 giugno dell’anno successivo; quelli non goduti entro settembre dell’anno successivo sono pagati con la retribuzione in atto a quella scadenza (art. 114, c. 12).

Le ferie nel comparto balneare: diritto e fruizione

Le ferie sono un diritto irrinunciabile garantito dall’art. 36 della Costituzione e dall’art. 10 del D.Lgs. 66/2003. Il CCNL fissa in 26 giorni annui la durata delle ferie per tutto il personale (art. 134): la settimana lavorativa è considerata di sei giornate, dal computo sono escluse le domeniche e le festività, e il periodo si prolunga di un giorno per ogni riposo settimanale o festività che cada nelle ferie.

Per il lavoratore stagionale la maturazione è proporzionale ai mesi di servizio effettivo nell’anno solare. Un lavoratore che copre la stagione da giugno a settembre (4 mesi interi) matura circa 8,7 giorni di ferie. Questi giorni possono essere:

  • Goduti durante la stagione, previo accordo con il datore che tenga conto delle esigenze organizzative dello stabilimento;
  • Liquidati a fine rapporto come indennità sostitutiva delle ferie, calcolata sulla retribuzione giornaliera (retribuzione mensile divisa per 26, art. 159). Per i contratti a termine di stagione i ratei di ferie e mensilità aggiuntive si calcolano in ventiseiesimi (art. 127, c. 3).

Il mancato godimento e la mancata liquidazione delle ferie è una violazione contrattuale perseguibile. Il lavoratore stagionale ha diritto in ogni caso all’indennità sostitutiva, anche se il datore si è dimenticato di corrisponderla.

ROL: riduzione orario di lavoro

Il CCNL (art. 114) prevede per gli stabilimenti balneari una riduzione dell’orario annuale di 108 ore, che si fruisce con permessi individuali retribuiti di mezza giornata o di una giornata intera, di norma nei periodi di minore attività. Nelle 108 ore sono comprese le 32 ore per le festività religiose abolite dalla legge 54/1977: non sono un monte in più.

  • Assunti prima del 1° gennaio 2018: monte pieno di 108 ore.
  • Assunti dopo il 1° gennaio 2018: nei primi due anni 32 ore; dopo due anni altre 38 ore (70 in tutto); dopo quattro anni il monte pieno di 108 ore.
  • Contratti a termine in aziende di stagione: il comma 5 esclude questi rapporti dalla gradualità, quindi il riferimento è il monte pieno, a ratei.

Nei rapporti iniziati o conclusi in corso d’anno spetta un rateo mensile per ogni 30 giorni di calendario di servizio, più uno per l’eventuale frazione residua di almeno 15 giorni (art. 114, c. 13): per una stagione di quattro mesi sono circa 36 ore. Chi ha una stagione più lunga ha un monte proporzionalmente maggiore.

Permessi per ex festività e congedo matrimoniale

Le 32 ore di permessi retribuiti per le ex festività (le festività soppresse dalla legge 54/1977) sono comprese nelle 108 ore dell’art. 114 e maturano a ratei come gli altri permessi nei contratti stagionali. L’Epifania, reintrodotta nel 1985, è esclusa da questo conteggio.

Il congedo matrimoniale di 15 giorni di calendario è previsto dall’art. 138 del CCNL (anche per l’unione civile) e non si calcola pro quota: spetta per intero al personale che non sia in periodo di prova, con richiesta almeno dieci giorni prima e decorrenza dal terzo giorno antecedente la celebrazione. Alla fine va esibita la documentazione dell’avvenuta celebrazione; si può chiedere una proroga di cinque giorni senza retribuzione.

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Maturazione ferie e ROL durante maternità e paternità (novità 2024)

Il rinnovo del 5 giugno 2024 ha introdotto un’importante novità: l’ipotesi di accordo del 5 giugno 2024 prevede che i periodi di congedo di maternità e di paternità («alternativo» e «obbligatorio») e quelli di congedo parentale siano computati ai fini dell’integrale maturazione di ferie e permessi dell’art. 114 (art. 135 c. 11, art. 199 e art. 114 c. 14). La lavoratrice in maternità continua quindi a maturare ferie e ROL come se fosse al lavoro. La sola data differita, il 1° dicembre 2027, riguarda la quattordicesima per il congedo parentale.

Casi pratici

Tizio – bagnino stagionale 4 mesi, ferie a fine contratto
Tizio lavora da giugno a settembre (4 mesi). Matura 8,7 giorni di ferie. Alla fine del contratto stagionale non ha preso nessun giorno di ferie. Il datore è tenuto a liquidargli l’indennità sostitutiva: circa 8,7 × retribuzione giornaliera. Se Tizio è di livello 6 (1.491,57 € lordi al mese dal giugno 2026), la retribuzione giornaliera è 1.491,57 ÷ 26 = 57,37 € lordi e l’indennità è circa 499 € lordi, che devono comparire nel cedolino di liquidazione.
Caia – assistente ai bagnanti da 5 anni, ROL a ratei
Caia lavora ogni estate allo stesso stabilimento da 5 stagioni. Il monte di riferimento è di 108 ore annue (comprese le 32 di ex festività). Per una stagione di 5 mesi, i ROL a ratei sono circa 45 ore (108 ÷ 12 × 5). Il titolare le dice che i ROL non spettano ai «stagionali». Caia si rivolge a Uiltucs: il CCNL non distingue tra stagionali e fissi ai fini dei ROL; li matura come tutti gli altri. Ottiene le ore di permesso nel mese di settembre.
Sempronio – sposa durante la stagione, congedo matrimoniale
Sempronio, assunto da maggio a ottobre come operaio di livello 5, si sposa ad agosto. Superato il periodo di prova, ha diritto a 15 giorni di calendario di congedo matrimoniale retribuito (art. 138 CCNL). Il datore non può ridurre il congedo perché il contratto è stagionale. I 15 giorni vanno inclusi nella retribuzione del mese di agosto.

Approfondisci con la guida pratica

Permessi ROL ed ex festivita: come maturano →

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Domande frequenti

Quante ferie spettano a un lavoratore stagionale degli stabilimenti balneari?
Il CCNL riconosce 26 giorni di ferie annue. Il lavoratore stagionale matura le ferie pro quota in proporzione ai mesi lavorati: per una stagione di 4 mesi spettano circa 8,7 giorni. Le ferie non godute vengono liquidate come indennità sostitutiva a fine rapporto.
Il lavoratore stagionale può fruire delle ferie durante la stagione?
Sì, ma la fruizione deve essere concordata con il datore in modo da non pregiudicare l’attività dello stabilimento. In alternativa, le ferie non godute vengono liquidate in busta paga a fine rapporto. Non è possibile rinunciarvi.
Cosa sono i ROL e come maturano per i lavoratori stagionali?
I ROL sono permessi retribuiti per la riduzione dell’orario: 108 ore annue negli stabilimenti balneari, comprese le 32 ore di ex festività (art. 114). Per chi è stato assunto dopo il 1° gennaio 2018 il monte è graduale (32 ore nei primi due anni, 70 dopo due, 108 dopo quattro), ma il comma 5 esclude da questa gradualità i contratti a termine in aziende di stagione. Maturano a ratei: circa 9 ore per ogni mese di servizio.
Il congedo matrimoniale spetta anche ai lavoratori stagionali?
Sì, se non è in periodo di prova. Il congedo matrimoniale di 15 giorni di calendario è previsto dall’art. 138 del CCNL, va richiesto almeno dieci giorni prima e spetta anche ai lavoratori a termine, purché il matrimonio avvenga durante il periodo coperto dal contratto.
Cosa succede alle ferie maturate se il contratto stagionale finisce prima che siano state godute?
A fine rapporto stagionale, le ferie maturate e non godute vengono liquidate come indennità sostitutiva delle ferie. Il datore è obbligato a pagarle: non è possibile che si perdano.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2026, maternità e congedi 2026, tredicesima, quattordicesima e premi 2026 e malattia e infortunio 2026.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Turismo-Confcommercio del 5 giugno 2024 (vigenza 2024-2027). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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