Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Lapidei ed Escavazione (Marmo)

CCNL Lapidei ed Escavazione: ferie, permessi e ROL

Quanti giorni di ferie spettano a un cavatore o a un operaio di stabilimento lapideo? Come funzionano le ore di ROL e i permessi retribuiti? Questa guida illustra le regole del CCNL Lapidei Industria aggiornato al rinnovo 2025.

In sintesi

Nel CCNL Lapidei Industria le ferie sono di 4 settimane per gli operai; per intermedi e impiegati crescono con l’anzianità fino a 4 settimane e 4 giorni (intermedi) o 5 settimane (impiegati). Le ore di riduzione d’orario (ROL) sono 64 l’anno, a cui si aggiungono 4 gruppi di 8 ore per le ex festività. Ai permessi contrattuali si aggiungono quelli di legge per eventi famigliari, donazione sangue e diritto allo studio.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie (datoriali)
Confindustria Marmomacchine · Anepla
Parti firmatarie (sindacali)
Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
Vigenza
1° aprile 2025 – 31 marzo 2028
Riferimento normativo
Art. 36 Cost. · D.Lgs. 66/2003, art. 10 · Art. 4 l. 53/2000
Platea applicativa
Imprese industriali di escavazione e lavorazione lapidea

Le ferie annuali: durata e maturazione

Il CCNL Lapidei Industria fissa le ferie in settimane e le differenzia per qualifica (artt. 76, 83 e 93 del testo completo del CCNL 2008, l’ultimo testo integrale pubblicato dalla Fillea-CGIL):

  • operai: 4 settimane per ogni anno di servizio;
  • intermedi: 4 settimane fino a 15 anni di anzianità, 4 settimane e 1 giorno da oltre 15 a 19 anni, 4 settimane e 4 giorni oltre i 19 anni;
  • impiegati: 4 settimane fino a 5 anni, 4 settimane e 1 giorno da oltre 5 a 15 anni, 4 settimane e 4 giorni da oltre 15 a 18 anni, 5 settimane oltre i 18 anni.

La sintesi del contratto vigente pubblicata da ilCCNL riporta ancora le 4 settimane per gli operai.

In caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi goduti come ferie valgono una settimana: due settimane di assenza consumano quindi 10 giorni, non 14. Chi non ha maturato l’intero anno ha diritto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio; alla cessazione del rapporto la frazione di mese superiore a 15 giorni conta come mese intero. Le ferie si computano come effettivamente lavorate ai fini del TFR, della tredicesima e degli scatti biennali.

La legge (art. 10, d.lgs. 66/2003) impone che almeno 2 settimane consecutive siano godute nell’anno di maturazione; le restanti possono essere frazionate e comunque vanno fruite entro 18 mesi dall’anno di maturazione. Il CCNL non deroga in senso peggiorativo a questo minimo di legge.

Le ore di ROL (ex festività)

Le Ore di Riduzione dell’Orario di Lavoro (comunemente dette ROL o ex festività) sono permessi retribuiti che derivano dalla progressiva riduzione contrattuale dell’orario settimanale avvenuta tra il 1984 e il 1993. Nel CCNL Lapidei Industria (art. 12) la riduzione è di 64 ore annue (28 + 12 + 16 + 4 + 4 ore introdotte tra il 1984 e il 1993), usate in via prioritaria come permessi individuali nei periodi di minore attività. A parte, al posto delle 4 festività soppresse dalla legge 54/1977, spettano 4 gruppi di 8 ore di permesso retribuito. Chi lavora su tre turni avvicendati ha ore di riduzione in più (8 ore se i turni coprono 5 o 6 giorni, 12 ore se coprono 7 giorni).

Le modalità di godimento sono disciplinate a livello aziendale o di accordo integrativo. In assenza di programmazione collettiva, il lavoratore può richiedere i permessi ROL con un preavviso ragionevole; il datore può differire il godimento per comprovate esigenze organizzative, ma non può sopprimerlo. Le ore di ROL e di ex festività non godute nell’anno non si perdono: il 1° gennaio confluiscono nella banca ore individuale, si usano entro l’anno successivo con un preavviso di almeno 48 ore e quelle ancora accantonate al 31 dicembre di quell’anno vengono pagate con la retribuzione del momento.

Le ore ROL rientrano nella retribuzione globale di fatto ai fini del calcolo del TFR. In caso di cessazione del rapporto, le ore maturate e non godute vanno indennizzate.

Permessi retribuiti per eventi famigliari e personali

Il CCNL si coordina con le disposizioni di legge in materia di permessi retribuiti. I principali istituti sono:

  • Congedo matrimoniale: 15 giorni di calendario retribuiti dalla legge (o da eventuali integrazione contrattuale) in caso di matrimonio civile o religioso, da fruire continuativamente.
  • Permessi per lutto o grave infermità: 3 giorni lavorativi retribuiti per decesso o documentata grave infermità di coniuge, convivente o parente entro il 2° grado (art. 4, l. 53/2000). Il CCNL non nega questo diritto e può migliorarlo in sede integrativa.
  • Donazione sangue e piastrine: giornata di riposo retribuita ai sensi della l. 584/1967.
  • Visite mediche: i permessi per visite mediche specialistiche sono disciplinati dalla contrattazione aziendale o, in assenza, dal codice civile in via interpretativa.
  • Diritto allo studio: il CCNL prevede permessi retribuiti per esami universitari e scolastici, nella misura e con le modalità stabilite dalle norme contrattuali di settore, coordinate con il d.lgs. 81/2015 e la l. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).
  • Permessi per caregiving: la l. 104/1992 garantisce 3 giorni mensili retribuiti per assistere il familiare con disabilità grave; questo diritto si applica anche ai lavoratori lapidei.

Tabella riepilogativa

Ferie, ROL e principali permessi – CCNL Lapidei Industria
Istituto Durata / Entità Fonte Note principali
Ferie operai 4 settimane CCNL, art. 76 5 giorni lavorativi di ferie frazionate = 1 settimana
Ferie intermedi e impiegati da 4 settimane a 4 settimane e 4 giorni (intermedi) o 5 settimane (impiegati) CCNL, artt. 83 e 93 Crescono con l’anzianità di servizio
ROL ed ex festività 64 ore annue + 4 gruppi di 8 ore CCNL, art. 12 Le ore non godute passano nella banca ore e, se non usate entro l’anno successivo, sono pagate
Congedo matrimoniale 15 giorni di calendario Legge Fruizione continuativa; retribuiti al 100%
Permesso lutto/grave infermità 3 giorni lavorativi L. 53/2000, art. 4 Parenti entro 2° grado o convivente; documentati
Donazione sangue 1 giornata per donazione L. 584/1967 Retribuita dal datore con rimborso INPS
Permessi L. 104/1992 3 giorni/mese L. 104/1992 Per assistenza familiare con disabilità grave
Permessi diritto allo studio Variabile (CCNL/legge) L. 300/1970, art. 10 150 ore triennali per corsi scolastici/universitari (esigenza dimostrata)

Nota: le ferie non godute per cause imputabili al datore (es. diniego ingiustificato) non si perdono e vanno comunque indennizzate. La rinuncia alle ferie da parte del lavoratore in cambio di retribuzione aggiuntiva durante il rapporto è nulla ai sensi dell’art. 10, d.lgs. 66/2003.

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Fruizione delle ferie: pianificazione e diniego

Il godimento delle ferie avviene secondo un calendario stabilito dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali e delle preferenze del lavoratore. Il CCNL prevede che le ferie siano programmate preferibilmente nel periodo estivo (luglio-agosto), ma consente la fruizione frazionata nel resto dell’anno previo accordo.

Il datore non può imporre la rinuncia alle ferie né convertirle in denaro durante il rapporto. Può però differire il godimento per sopravvenute esigenze produttive, purciò non in modo da pregiudicare irrimediabilmente il diritto del lavoratore. In caso di malattia sopravvenuta durante le ferie, se debitamente certificata, le ferie si sospendono e riprendono alla guarigione; la parte non goduta si aggiunge al monte ferie residuo.

Indennità sostitutiva delle ferie non godute

In caso di cessazione del rapporto di lavoro — per qualsiasi causa, incluso licenziamento, dimissioni o scadenza del termine — le ferie maturate e non godute si liquidano come indennità sostitutiva, calcolata sulla retribuzione globale di fatto (paga base + contingenza + EDR + scatti biennali + eventuali superminimi), divisa per 25 (giorni mensili) per ottenere il valore giornaliero, moltiplicata per i giorni di ferie residui.

Analogamente si liquidano le ore di ROL maturate e non godute. Questa voce compare nella liquidazione finale (il cosiddetto «saldo») insieme alla tredicesima proporzionale, agli scatti residui e al TFR.

Casi pratici

Tizio – Operaio con 8 anni di anzianità, pianificazione ferie estive
Tizio è un operaio di cave di marmo bianco inquadrato al livello C, con 8 anni di anzianità aziendale. Come operaio ha diritto a 4 settimane di ferie (20 giorni lavorativi): ne chiede 3 consecutive in agosto e la quarta a Natale. Ha poi le 64 ore di ROL e le 32 ore di ex festività, che chiede a giornate intere da 8 ore. Le 5 giornate di permesso che non riesce a usare entro il 31 dicembre non si perdono: passano nella banca ore e potrà usarle l’anno dopo; quelle ancora residue alla fine di quell’anno gli saranno pagate.
Caia – Impiegata assunta a marzo, calcolo ferie proporzionali
Caia viene assunta il 3 marzo 2025 come addetta tecnica CAD (livello B, qualifica impiegatizia, nei primi 5 anni ha 4 settimane di ferie, cioè 20 giorni lavorativi). Al 31 dicembre ha lavorato 10 mesi interi (marzo-dicembre). Il suo monte ferie 2025 è: 20 ÷ 12 × 10 = 16,7 giorni. Le ROL maturano proporzionalmente: 64 ÷ 12 × 10 = 53 ore circa. Se Caia gode tutte le ferie e le ROL entro l’anno, non residua nulla. Se a fine rapporto (ipotesi dimissioni al 31 gennaio 2026) avesse 5 giorni di ferie e 16 ore ROL non godute, riceverà indennità sostitutiva calcolata sulla retribuzione di fatto.
Sempronio – Malattia durante le ferie
Sempronio, cavatore di livello D con 12 anni di anzianità (4 settimane di ferie, come tutti gli operai), si ammala l’8 agosto durante le ferie estive programmate (10 giorni lavorativi). Presenta certificato medico il giorno stesso. I giorni di malattia (dal 8 al 15 agosto = 6 giorni lavorativi) sospendono le ferie: Sempronio ha 6 giorni di ferie residue da programmare, a cui il datore non può opporsi senza giustificato motivo organizzativo. L’INPS eroga l’indennità di malattia per i giorni di ricovero/certificazione; la differenza eventuale è a carico del datore secondo le norme del CCNL sull’integrazione di malattia.

Approfondisci con la guida pratica

Permessi ROL ed ex festivita: come maturano →

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Domande frequenti

Quanti giorni di ferie spettano nel CCNL Lapidei Industria?
Gli operai hanno 4 settimane l’anno. Gli intermedi hanno 4 settimane fino a 15 anni di anzianità, poi 4 settimane e 1 giorno e, oltre i 19 anni, 4 settimane e 4 giorni. Gli impiegati partono da 4 settimane e arrivano a 5 settimane oltre i 18 anni di anzianità. Chi non ha un anno intero matura un dodicesimo per ogni mese di servizio.
Cosa sono le ore di ROL nel CCNL Lapidei?
Le ore di riduzione dell’orario di lavoro (ROL) sono 64 l’anno e derivano dalle riduzioni contrattuali dell’orario introdotte tra il 1984 e il 1993. Le ex festività sono un istituto distinto: 4 gruppi di 8 ore di permesso. Le ore non godute nell’anno passano nella banca ore individuale e, se non usate entro l’anno successivo, vengono pagate.
Le ferie possono essere monetizzate durante il rapporto?
No. Il d.lgs. 66/2003 vieta la sostituzione delle ferie con un’indennità durante il rapporto di lavoro. L’indennità sostitutiva è dovuta solo alla cessazione del rapporto, per le ferie maturate e non godute.
Se mi ammalo durante le ferie, cosa succede?
La malattia sopravvenuta durante le ferie, debitamente certificata, sospende le ferie. I giorni di malattia non vengono scalati dal monte ferie e il lavoratore può recuperare i giorni di ferie non fruiti una volta guarito, concordando la data con il datore.
Come si calcolano le ferie per chi è assunto nel corso dell’anno?
Matura 1/12 del monte ferie per ogni mese lavorato o frazione superiore a 15 giorni. Un operaio assunto il 1° aprile matura nel primo anno 9/12 di 4 settimane: 9/12 di 20 giorni lavorativi, cioè 15 giorni.
Il datore può rifiutare le ferie?
Il datore può differire il godimento per comprovate esigenze organizzative, ma non può negarlo indefinitamente. L’art. 36 Cost. e il d.lgs. 66/2003 impongono che almeno 2 settimane siano godute nell’anno di maturazione; le rimanenti entro 18 mesi.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi di risultato e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Lapidei ed Escavazione Industria (rinnovo luglio 2025) e alle disposizioni di legge vigenti (d.lgs. 66/2003, l. 53/2000). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Fillea-CGIL, Filca-CISL, Feneal-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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