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La guida

CCNL Lapidei ed Escavazione (Marmo)

CCNL Lapidei ed Escavazione: preavviso e licenziamento

Quali sono i termini di preavviso che il datore deve rispettare quando licenzia un operaio lapideo o un impiegato di stabilimento? E quanti giorni deve dare un lavoratore che si dimette? Questa guida risponde con i termini del testo contrattuale 2008, l’ultimo integrale disponibile in fonte aperta.

In sintesi

Nel CCNL Lapidei Industria (testo 2008) il preavviso dipende dalla categoria: 1 settimana per gli operai (art. 78); da mezzo mese a 2 mesi per le qualifiche intermedie (art. 89); da 1 a 4 mesi per gli impiegati (art. 98). Chi si dimette deve la metà dei termini degli intermedi e degli impiegati. In caso di mancato preavviso si corrisponde l’indennità sostitutiva. Le tutele contro il licenziamento ingiustificato variano in base alla data di assunzione e alle dimensioni aziendali.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie (datoriali)
Confindustria Marmomacchine · Anepla
Parti firmatarie (sindacali)
Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
Vigenza
1° aprile 2025 – 31 marzo 2028
Riferimento legge
Art. 2118-2119 c.c. · L. 604/1966 · L. 300/1970, art. 18 · D.Lgs. 23/2015

Tabella riepilogativa dei termini di preavviso

Termini di preavviso di licenziamento – CCNL Lapidei Industria (testo 2008)
Categoria Anzianità fino a 5 anni Oltre 5 e fino a 10 anni Oltre 10 anni
Operai (art. 78) 1 settimana, qualunque anzianità
Intermedi B e CS (art. 89) 1 mese 1 mese e mezzo 2 mesi
Intermedi C e D (art. 89) mezzo mese 1 mese 1 mese e mezzo
Impiegati AS e A (art. 98) 2 mesi 3 mesi 4 mesi
Impiegati B (art. 98) 1 mese e mezzo 2 mesi 3 mesi
Impiegati C, D ed E (art. 98) 1 mese 1 mese e mezzo 2 mesi

Fonte: artt. 78, 89 e 98 del testo completo 2008 del CCNL Lapidei Industria (Fillea-CGIL). In caso di dimissioni i termini di intermedi e impiegati sono ridotti alla metà; per gli operai la settimana vale per licenziamento e dimissioni. I termini di disdetta di intermedi e impiegati decorrono dalla metà o dalla fine del mese e la comunicazione è scritta; chi riceve la disdetta può troncare il rapporto senza indennizzo del periodo non compiuto. Per gli operai l’azienda può esonerare dalla prestazione corrispondendo 40/174 della retribuzione mensile per le ore mancanti. Il preavviso non può coincidere con le ferie. I rinnovi successivi al 2008 (2013-2025) non sono disponibili in fonte aperta: potrebbero aver modificato questi termini.

Indennità sostitutiva del preavviso

Quando il datore di lavoro non intende far lavorare il dipendente durante il periodo di preavviso (o quando è il lavoratore a non volerlo rispettare in caso di dimissioni), viene corrisposta l’indennità sostitutiva. Il calcolo è il seguente:

  • per gli operai (art. 78) l’azienda che esonera dalla prestazione corrisponde 40/174 della retribuzione mensile per le ore mancanti al compimento della settimana di preavviso;
  • per intermedi e impiegati (artt. 89 e 98) la parte che risolve il rapporto senza rispettare i termini deve all’altra una somma pari alla retribuzione del periodo di mancato preavviso, che l’azienda può trattenere da quanto dovuto al dimissionario.

Esempio con una retribuzione ipotetica di 2.000 € al mese: un operaio esonerato per l’intera settimana riceve 2.000 × 40 ÷ 174 = 459,77 € lordi; un impiegato di categoria B con 8 anni di anzianità licenziato senza preavviso riceve 2 mesi di retribuzione, cioè 4.000 € lordi. L’indennità sostitutiva è imponibile a fini contributivi e fiscali come la normale retribuzione.

Le tipologie di licenziamento e le tutele applicabili

Il licenziamento individuale può essere:

  • Per giusta causa (art. 2119 c.c.): condotta grave che non consente la prosecuzione del rapporto nemmeno provvisoriamente — es. furto, insubordinazione grave, violenza. Non richiede preavviso.
  • Per giustificato motivo soggettivo (l. 604/1966): inadempimento degli obblighi contrattuali di minore gravità rispetto alla giusta causa — es. reiterata inosservanza dell’orario, scarso rendimento con previa contestazione disciplinare.
  • Per giustificato motivo oggettivo (l. 604/1966): ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento — es. soppressione della mansione, crisi aziendale. Richiede preavviso o indennità sostitutiva.
  • Per superamento del comporto di malattia: non è un licenziamento disciplinare; richiede comunque il preavviso contrattuale.

Le tutele contro il licenziamento illegittimo

Le tutele variano in base alla data di assunzione e alle dimensioni aziendali:

  • Tutela reale forte (art. 18 Stat. Lav.): per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 in aziende con più di 15 dipendenti. In caso di licenziamento discriminatorio, nullo o ingiustificato in determinate fattispecie: reintegrazione nel posto di lavoro + risarcimento danno (min. 5 mensilità fino all’effettiva reintegra).
  • Tutela indennitaria crescente (d.lgs. 23/2015): per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 in poi. In caso di licenziamento ingiustificato: indennità da 3 a 36 mensilità (2 mensilità per anno di servizio, minimo 6 — salvo modifiche legislative successive alla data di aggiornamento di questa guida).

Il licenziamento va impugnato entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta, a pena di decadenza, con qualsiasi atto scritto che dimostri la volontà di contestarlo (lettera raccomandata, PEC). Entro i successivi 180 giorni va depositato ricorso giudiziale al Tribunale del Lavoro.

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Le dimissioni: procedura telematica obbligatoria

Dal 12 marzo 2016, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro devono essere comunicate esclusivamente tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro (ex art. 26, d.lgs. 151/2015). Il lavoratore compila il modulo online su servizi.lavoro.gov.it con le proprie credenziali SPID o CIE. In caso di difficoltà tecniche, può avvalersi dei Centri per l’Impiego, dei patronati o di altri soggetti abilitati.

Le dimissioni rassegnate in violazione della procedura telematica non sono efficaci e non sciolgono il rapporto. Il lavoratore che abbandona il lavoro senza rispettare la procedura potrebbe incorrere in procedimento disciplinare.

Casi pratici

Tizio – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un operaio
Tizio è un operaio di cava con 8 anni di anzianità. L’azienda sopprime il suo reparto di taglio e lo licenzia per GMO; il preavviso degli operai è di una settimana (art. 78), senza scaglioni di anzianità. Non volendolo far lavorare, l’azienda gli corrisponde 40/174 della retribuzione mensile. A questa somma si aggiungono TFR, tredicesima proporzionale, ferie e ROL non godute.
Caia – Dimissioni volontarie, preavviso non rispettato
Caia è un’impiegata di categoria B con 3 anni di anzianità: il preavviso di licenziamento sarebbe di 1 mese e mezzo (art. 98), quindi per le dimissioni è la metà, tre quarti di mese. Si dimette con decorrenza immediata tramite portale telematico senza rispettarlo. L’azienda può trattenere dalla liquidazione la retribuzione corrispondente ai tre quarti di mese non dati; Caia riceve il TFR maturato, la tredicesima proporzionale e le ferie/ROL residue, al netto della trattenuta.
Sempronio – Quadro, licenziamento impugnato
Sempronio è un responsabile di produzione (categoria AS, 12 anni di anzianità, preavviso di 4 mesi, art. 98). Riceve lettera di licenziamento per asserito GMO. Entro 60 giorni dalla ricezione invia PEC di impugnazione stragiudiziale al datore. Entro i successivi 180 giorni deposita ricorso al Tribunale del Lavoro. Essendo stato assunto nel 2011 (ante d.lgs. 23/2015) e lavorando in un’azienda con oltre 15 dipendenti, si applica l’art. 18 Stat. Lav. e potrebbe ottenere la reintegrazione o una tutela indennitaria forfettaria.
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Domande frequenti

Quali sono i termini di preavviso nel CCNL Lapidei Industria?
Nel testo 2008: 1 settimana per gli operai (art. 78); da mezzo mese a 2 mesi per le qualifiche intermedie (art. 89); da 1 a 4 mesi per gli impiegati (art. 98), secondo categoria e anzianità. Le dimissioni di intermedi e impiegati hanno termini dimezzati.
Come si calcola l’indennità sostitutiva del preavviso?
Per gli operai esonerati dalla prestazione, 40/174 della retribuzione mensile per le ore mancanti (art. 78); per intermedi e impiegati, la retribuzione del periodo di mancato preavviso (artt. 89 e 98). È imponibile a fini contributivi e fiscali.
Come si rassegnano le dimissioni nel settore lapideo?
Le dimissioni devono essere comunicate tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro (servizi.lavoro.gov.it) con SPID o CIE. Senza questa procedura, le dimissioni non sono efficaci.
Entro quando va impugnato un licenziamento?
Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta, con qualsiasi atto scritto (raccomandata, PEC). Entro i successivi 180 giorni va depositato il ricorso al Tribunale del Lavoro.
Il preavviso scorre durante la malattia?
Sì, il preavviso decorre durante la malattia. Fa eccezione la situazione in cui il preavviso dovesse scadere durante il periodo di comporto: in tal caso il datore deve attendere la scadenza del comporto per procedere al licenziamento.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi di risultato e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Lapidei ed Escavazione Industria (rinnovo luglio 2025; i termini di preavviso riportati sono quelli del testo 2008) e alle disposizioni di legge vigenti (artt. 2118-2119 c.c., l. 604/1966, l. 300/1970, d.lgs. 23/2015, d.lgs. 151/2015). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Fillea-CGIL, Filca-CISL, Feneal-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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