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Ultimo aggiornamento: 4 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Lapidei Industria fissa la durata del periodo di prova in giorni di effettiva prestazione: 20 giorni al livello F, fino a 130 giorni per i livelli A, AS e Quadri. Per i contratti a tempo determinato inferiori a 6 mesi la durata è dimezzata. Il recesso è libero per entrambe le parti senza obbligo di preavviso.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Lapidei ed Escavazione (Marmo)

CCNL Lapidei ed Escavazione: periodo di prova per livello

Il periodo di prova nel CCNL Lapidei Industria si misura in giorni di effettiva prestazione e varia da 20 a 130 giorni a seconda del livello di inquadramento. Conoscerne le regole protegge sia il lavoratore sia il datore da contestazioni successive.

In sintesi

Il CCNL Lapidei Industria fissa il periodo di prova in giorni di effettiva prestazione: 20 giorni al livello F, fino a 130 giorni per i livelli A, AS e Quadri. Per i contratti a tempo determinato inferiori a 6 mesi la durata è dimezzata. Il recesso è libero per entrambe le parti senza obbligo di preavviso.

Dati contrattuali

Parti firmatarie (datoriali)
Confindustria Marmomacchine · Anepla
Parti firmatarie (sindacali)
Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
Riferimento normativo CCNL
Art. 2 – Periodo di prova
Vigenza
1° aprile 2025 – 31 marzo 2028
Riferimento di legge
Art. 2096 Codice Civile

Tabella riepilogativa

Durata del periodo di prova per livello – CCNL Lapidei Industria
Livello Durata ordinaria (gg effettivi) Durata ridotta (contratto a termine <6 mesi) Profilo tipo
F 20 giorni 10 giorni Manovale, addetto al carico
E 30 giorni 15 giorni Operaio semi-qualificato
D 40 giorni 20 giorni Operaio qualificato di cava o segagione
C 60 giorni 30 giorni Operaio specializzato
CS 70 giorni 35 giorni Capo squadra, scalpellino
B 80 giorni 40 giorni Impiegato tecnico, contabile
A 130 giorni 65 giorni Tecnico specializzato, responsabile
AS – Quadri 130 giorni 65 giorni Alta specializzazione, funzioni direttive

I giorni si computano come giorni di effettiva prestazione lavorativa, non di calendario. Le assenze per malattia, infortunio, ferie o altri eventi sospensivi non entrano nel conteggio e allungano la prova di pari numero di giorni.

Forma scritta obbligatoria

L’art. 2 del CCNL e l’art. 2096 c.c. richiedono che il periodo di prova sia concordato per iscritto nella lettera o nel contratto di assunzione. La clausola deve indicare:

  • la durata in giorni del periodo di prova;
  • il livello di inquadramento e le mansioni assegnate;
  • la data di inizio del rapporto.

In assenza di forma scritta, il periodo di prova si considera come non pattuito e il lavoratore gode sin dall’inizio di tutte le tutele del contratto a tempo indeterminato, compreso il regime ordinario di licenziamento.

Come si calcolano i giorni di effettiva prestazione

La nozione di «giorni di effettiva prestazione» esclude dal computo:

  • Giorni di malattia e infortunio (con o senza certificato);
  • Periodi di astensione obbligatoria per maternità;
  • Giorni di ferie fruite durante la prova (se autorizzate);
  • Permessi retribuiti per eventi famigliari;
  • Giornate di sospensione aziendale non imputabili al lavoratore (es. Cassa Integrazione).

Di converso, si computano i giorni ordinari di lavoro, incluse le giornate di formazione aziendale obbligatoria e i giorni festivi cadenti in orario di lavoro se il lavoratore era regolarmente in servizio.

Recesso durante il periodo di prova

Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione e senza preavviso né indennità sostitutiva. È sufficiente la comunicazione scritta (o anche verbale, anche se sempre preferibile la forma scritta).

Limiti al recesso del datore:

  • Il recesso non può fondarsi su motivi discriminatori (genere, età, origini, opinioni politiche, appartenenza sindacale): sarebbe nullo ai sensi degli artt. 15 e 18 dello Statuto dei Lavoratori.
  • Il recesso ritorsivo (per aver denunciato irregolarità o esercitato un diritto) è parimenti nullo.
  • Se il lavoratore non ha potuto svolgere alcuna concreta attività per cause estranee alla sua volontà, la prova non si può considerare superata negativamente.

Cosa succede al termine della prova

Se nessuna delle parti recede entro il termine, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato. Non occorre alcuna comunicazione esplicita di conferma. Il periodo di prova si computa integralmente nell’anzianità di servizio ai fini di ferie, scatti biennali, comporto malattia, preavviso e TFR.

Casi pratici

Tizio – Operaio di cava, prova senza forma scritta
Tizio viene assunto verbalmente per lavorare in una cava di marmo bianco a Carrara. Dopo 15 giorni il datore lo chiama e gli comunica che «non è adatto». Tizio è inquadrato al livello E (operaio semi-qualificato, prova di 30 giorni). Il problema è che nel modulo di assunzione manca qualsiasi riferimento al periodo di prova. In assenza di patto scritto, il recesso è privo di effetto come recesso in prova e il datore dovrà trattarlo come licenziamento ordinario, con preavviso o indennità sostitutiva.
Caia – Impiegata tecnica, malattia durante la prova
Caia (livello B, prova di 80 giorni effettivi) si assenta per 12 giorni di malattia al 50° giorno di effettiva prestazione. I 12 giorni di malattia non entrano nel computo: la prova si estende fino al completamento degli 80 giorni effettivi. Il datore non può recessare adducendo «mancato superamento» proprio a causa delle assenze per malattia, salvo che vi sia una ragione tecnica concreta relativa alla valutazione della prestazione nelle giornate effettive.
Sempronio – Contratto a termine, prova ridotta
Sempronio viene assunto con contratto a tempo determinato di 4 mesi come addetto al taglio di granito (livello D). La durata ordinaria del periodo di prova per il livello D è 40 giorni. Trattandosi di contratto inferiore a 6 mesi, il CCNL riduce la prova a 20 giorni effettivi. Il datore lo inserisce in una squadra di lavoro dal primo giorno: i 20 giorni effettivi si raggiungono rapidamente (circa 4 settimane lavorative) e, superata la prova senza recessi, Sempronio gode delle tutele contrattuali per la durata del contratto a termine.

Domande frequenti

Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Lapidei Industria?
La durata varia per livello: 20 giorni di effettiva prestazione per il livello F, 30 per il livello E, 40 per il livello D, 60 per il livello C, 70 per il livello CS, 80 per il livello B, 130 giorni per i livelli A, AS e Quadri.
Il periodo di prova deve essere scritto?
Sì, è obbligatorio. In mancanza di forma scritta il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova, con piena applicazione delle tutele ordinarie sin dal primo giorno.
La malattia sospende il periodo di prova?
Sì. I giorni di malattia, infortunio, maternità e ogni evento sospensivo non entrano nel computo dei giorni di effettiva prestazione. La prova si prolunga di pari numero di giorni.
Il periodo di prova è dimezzato per i contratti a tempo determinato?
Sì. Per i contratti a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi la prova è ridotta del 50%. Esempio: livello C su contratto da 4 mesi ha prova di 30 giorni invece di 60.
Cosa succede se vengo licenziato durante la prova senza motivo?
Il recesso in prova è libero e senza motivazione. Restano vietati i recessi discriminatori e ritorsivi, che sono nulli. In caso di sospetto, è consigliabile rivolgersi al sindacato (Fillea-CGIL, Filca-CISL o Feneal-UIL) o a un consulente del lavoro.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Lapidei ed Escavazione Industria vigente (rinnovo luglio 2025, art. 2). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, i sindacati (Fillea-CGIL, Filca-CISL, Feneal-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Lapidei Industria?

La durata varia per livello: 20 giorni di effettiva prestazione per il livello F, 30 per il livello E, 40 per il livello D, 60 per il livello C, 70 per il livello CS, 80 per il livello B, 130 giorni per i livelli A, AS e Quadri.

Il periodo di prova deve essere scritto?

Sì, è obbligatorio che risulti da atto scritto nel contratto di assunzione, con indicazione del livello, delle mansioni e della durata. In mancanza di forma scritta, il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova.

La malattia sospende il periodo di prova?

Sì. Malattia, infortunio, maternità e ogni altro evento che sospende la prestazione lavorativa non vengono computati nel periodo di prova. I giorni di assenza prolungano la durata della prova di pari numero.

Il periodo di prova è dimezzato per i contratti a tempo determinato?

Sì. Il CCNL Lapidei Industria prevede che per i contratti a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi la prova sia ridotta del 50%. Esempio: livello C su contratto a termine da 4 mesi ha prova di 30 giorni invece di 60.

Cosa succede se il datore licenzia durante la prova?

Il recesso durante la prova è libero e senza obbligo di preavviso né motivazione. Restano tuttavia vietati i recessi discriminatori (per sesso, opinioni politiche, appartenenza sindacale) e quelli ritorsivi, che sono nulli e impugnabili davanti al Giudice del Lavoro.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.