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La guida
CCNL Lapidei ed Escavazione: periodo di prova per livello
Il periodo di prova nel CCNL Lapidei Industria si misura in giorni di effettiva prestazione e varia da 20 a 130 giorni a seconda del livello di inquadramento. Conoscerne le regole protegge sia il lavoratore sia il datore da contestazioni successive.
Il CCNL Lapidei Industria fissa il periodo di prova in giorni di effettiva prestazione: 20 giorni al livello F, fino a 130 giorni per i livelli A, AS e Quadri. Per i contratti a tempo determinato inferiori a 6 mesi la durata è dimezzata. Il recesso è libero per entrambe le parti senza obbligo di preavviso.
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Tabella riepilogativa
| Categoria | Durata ordinaria (giorni di effettiva prestazione) | Contratto a termine inferiore a 6 mesi (−50%) |
|---|---|---|
| F | 20 giorni | 10 giorni |
| E | 30 giorni | 15 giorni |
| D | 40 giorni | 20 giorni |
| C | 60 giorni | 30 giorni |
| CS | 70 giorni | 35 giorni |
| B | 80 giorni | 40 giorni |
| A | 130 giorni | 65 giorni |
| AS e quadri | 130 giorni | 65 giorni |
Fonte: art. 2 del testo completo del CCNL 2008, l’ultimo pubblicato in forma integrale. I giorni sono di effettiva prestazione lavorativa, non di calendario. Se la prova si interrompe per malattia o infortunio, il lavoratore può completarla se riprende servizio entro un mese.
Forma scritta obbligatoria
L’art. 2 del CCNL e l’art. 2096 c.c. richiedono che il periodo di prova sia concordato per iscritto nella lettera o nel contratto di assunzione. La clausola deve indicare:
- la durata in giorni del periodo di prova;
- il livello di inquadramento e le mansioni assegnate;
- la data di inizio del rapporto.
In assenza di forma scritta, il periodo di prova si considera come non pattuito e il lavoratore gode sin dall’inizio di tutte le tutele del contratto a tempo indeterminato, compreso il regime ordinario di licenziamento.
Come si calcolano i giorni di effettiva prestazione
La nozione di «giorni di effettiva prestazione» esclude dal computo:
- Giorni di malattia e infortunio (con o senza certificato);
- Periodi di astensione obbligatoria per maternità;
- Giorni di ferie fruite durante la prova (se autorizzate);
- Permessi retribuiti per eventi famigliari;
- Giornate di sospensione aziendale non imputabili al lavoratore (es. Cassa Integrazione).
Di converso, si computano i giorni ordinari di lavoro, incluse le giornate di formazione aziendale obbligatoria e i giorni festivi cadenti in orario di lavoro se il lavoratore era regolarmente in servizio.
Recesso durante il periodo di prova
Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione e senza preavviso né indennità sostitutiva. È sufficiente la comunicazione scritta (o anche verbale, anche se sempre preferibile la forma scritta).
Limiti al recesso del datore:
- Il recesso non può fondarsi su motivi discriminatori (genere, età, origini, opinioni politiche, appartenenza sindacale): sarebbe nullo ai sensi degli artt. 15 e 18 dello Statuto dei Lavoratori.
- Il recesso ritorsivo (per aver denunciato irregolarità o esercitato un diritto) è parimenti nullo.
- Se il lavoratore non ha potuto svolgere alcuna concreta attività per cause estranee alla sua volontà, la prova non si può considerare superata negativamente.
Cosa succede al termine della prova
Se nessuna delle parti recede entro il termine, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato. Non occorre alcuna comunicazione esplicita di conferma. Il periodo di prova si computa integralmente nell’anzianità di servizio ai fini di ferie, scatti biennali, comporto malattia, preavviso e TFR.
Casi pratici
Domande frequenti
Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Lapidei Industria?
Il periodo di prova deve essere scritto?
La malattia sospende il periodo di prova?
Il periodo di prova è dimezzato per i contratti a tempo determinato?
Cosa succede se vengo licenziato durante la prova senza motivo?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Lapidei ed Escavazione Industria vigente (rinnovo luglio 2025, art. 2). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, i sindacati (Fillea-CGIL, Filca-CISL, Feneal-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.