Indice
La guida
CCNL Lapidei ed Escavazione: maternità, paternità e congedi parentali
Gravidanza, nascita di un figlio, adozione: quali tutele garantiscono la legge e il CCNL Lapidei ai lavoratori di cave e stabilimenti di lavorazione lapidea? Questa guida illustra diritti, durate e trattamenti economici aggiornati alla riforma del 2022 e al rinnovo contrattuale 2025.
La maternità obbligatoria è disciplinata dal d.lgs. 151/2001 (5 mesi con indennità INPS all’80%). Il CCNL Lapidei Industria integra al 100% per l’intera astensione obbligatoria. Il congedo di paternità obbligatorio è di 10 giorni lavorativi retribuiti al 100% (INPS). Il congedo parentale è indennizzato dall’INPS al 30%, con 3 mesi complessivi per la coppia all’80% se fruiti entro i 6 anni del figlio (art. 34 d.lgs. 151/2001).
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Maternità obbligatoria: durata e trattamento economico
Il d.lgs. 151/2001 vieta l’adibizione al lavoro delle lavoratrici nei 2 mesi precedenti il parto e nei 3 mesi successivi (periodo obbligatorio standard). In alternativa, su richiesta della lavoratrice e con parere favorevole del medico specialista e del medico competente aziendale, è possibile posticipare l’astensione a 1 mese prima del parto + 4 mesi dopo.
L’INPS eroga l’indennità di maternità pari all’80% della retribuzione media giornaliera per l’intera durata dei 5 mesi. Il CCNL Lapidei Industria integra la differenza fino al 100% della retribuzione globale di fatto per tutti i 5 mesi di astensione obbligatoria. Ciò significa che la lavoratrice del settore lapideo non subisce alcuna decurtazione del salario durante la maternità obbligatoria.
Per le lavoratrici adibite a mansioni usuranti o esposte a rischi specifici (polveri, vibrazioni, sostanze chimiche) durante la gravidanza, il d.lgs. 151/2001 prevede la possibilità di anticipare l’astensione obbligatoria o di essere adibite a mansioni compatibili. Il medico competente aziendale ha un ruolo chiave in questa valutazione.
Congedo di paternità obbligatorio
Il d.lgs. 105/2022 ha strutturato il congedo di paternità obbligatorio in 10 giorni lavorativi (non frazionabili in ore), da fruire entro i 5 mesi dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del bambino adottato. È un diritto autonomo del padre, non condizionato all’astensione della madre: si applica anche se la madre non lavora o non fruisce del congedo di maternità.
Il congedo di paternità obbligatorio è retribuito dall’INPS al 100% della retribuzione media. Il datore anticipa l’indennità e ne chiede il rimborso all’INPS tramite le procedure di conguaglio contributivo. Il periodo è computato ai fini dell’anzianità, delle ferie, degli scatti biennali e del TFR.
I 10 giorni si possono usare dai 2 mesi prima della data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi, anche non consecutivi; in caso di parto plurimo diventano 20 (art. 27-bis d.lgs. 151/2001). Il vecchio giorno facoltativo, sostitutivo di un giorno di maternità della madre, non è stato riprodotto dalla riforma del 2022.
Congedo parentale: durata e percentuali di indennizzo
Il congedo parentale («ex congedo facoltativo») è disciplinato dall’art. 32 del d.lgs. 151/2001, come modificato dal d.lgs. 105/2022. Ciascun genitore ha diritto a 6 mesi di congedo parentale, per un totale massimo di 11 mesi per la coppia (o 10 mesi se il padre non ha fruito di almeno 3 mesi). Il congedo può essere fruito continuativamente o frazionato su base mensile, settimanale o oraria, fino ai 14 anni del figlio.
Il trattamento economico INPS:
- 3 mesi per ciascun genitore, non trasferibili all’altro, indennizzati al 30% fino ai 14 anni del figlio;
- dentro questi periodi, 3 mesi complessivi per la coppia all’80%, se fruiti entro i 6 anni del figlio (un mese dal 2023, un secondo dal 2024, un terzo dal 2025, con le condizioni indicate dall’INPS);
- altri 3 mesi per la coppia, in alternativa tra i genitori, al 30% (art. 34 d.lgs. 151/2001);
- Periodi residui non indennizzati: il restante monte di congedo parentale non retribuito può comunque essere fruito come aspettativa non retribuita.
Il CCNL Lapidei Industria, nel rinnovo 2025, non prevede integrazioni ulteriori all’indennità legale di congedo parentale oltre a quanto già stabilito dalla normativa nazionale. La contrattazione aziendale di secondo livello può tuttavia prevedere miglioramenti.
Divieto di licenziamento durante gravidanza e maternità
L’art. 54 del d.lgs. 151/2001 stabilisce il divieto assoluto di licenziamento della lavoratrice:
- Dall’inizio della gravidanza (anche se non ancora comunicata al datore) fino al compimento di un anno di vita del bambino;
- Durante il congedo di paternità obbligatorio e per un anno dalla nascita, anche per il padre.
Il divieto si applica qualunque sia la motivazione addotta per il licenziamento, inclusa la giusta causa o il giustificato motivo oggettivo, salvo le eccezioni tassative di legge (cessazione dell’attività aziendale, scadenza del contratto a termine, esito negativo del periodo di prova). Il licenziamento illegittimo è nullo e la lavoratrice ha diritto alla reintegrazione e al risarcimento del danno.
Adozione e affido
I diritti di maternità, paternità e congedo parentale si estendono con le stesse modalità in caso di adozione (nazionale o internazionale) e affido. I 5 mesi di astensione obbligatoria decorrono dall’ingresso del minore in famiglia; il congedo di paternità obbligatorio (10 giorni) si calcola dall’ingresso del bambino. L’integrazione CCNL al 100% si applica anche per l’adozione.
Tabella riepilogativa
| Istituto | Durata | Trattamento INPS | Integrazione CCNL |
|---|---|---|---|
| Maternità obbligatoria | 5 mesi (2+3 o 1+4) | 80% retribuzione media | Integrazione al 100% per tutti i 5 mesi |
| Congedo paternità obbligatorio | 10 giorni lavorativi da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto | 100% retribuzione media | Nessuna integrazione aggiuntiva (già al 100%) |
| Congedo parentale – mesi all’80% | 3 mesi complessivi per la coppia, entro i 6 anni del figlio | 80% retribuzione media (art. 34 d.lgs. 151/2001) | Nessuna integrazione aggiuntiva da CCNL 2025 |
| Congedo parentale – altri mesi indennizzati | Fino a 9 mesi complessivi indennizzati per la coppia, entro i 14 anni | 30% retribuzione media | Nessuna integrazione aggiuntiva da CCNL 2025 |
| Riposi giornalieri (allattamento) | 2 ore/giorno nel 1° anno di vita | 100% retribuzione (INPS) | Nessuna integrazione aggiuntiva |
| Congedo per malattia del figlio | Senza limiti fino a 3 anni; 10 giorni lavorativi l’anno per genitore tra 3 e 14 anni (art. 47) | Nessuna indennità INPS: periodo non retribuito, utile per l’anzianità (art. 48) | Nessuna integrazione aggiuntiva da CCNL 2025 |
I periodi di maternità obbligatoria, congedo di paternità e congedo parentale (per la quota indennizzata) sono computati nell’anzianità aziendale ai fini di ferie, scatti biennali e TFR.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Quanti mesi di maternità obbligatoria spettano nel CCNL Lapidei?
Il padre lavoratore lapideo ha diritto al congedo di paternità?
Quanto dura il congedo parentale e come è retribuito?
Durante la maternità maturano ferie e scatti di anzianità?
Una lavoratrice lapidea può essere licenziata durante la gravidanza?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, tredicesima e premi di risultato e malattia e infortunio.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al d.lgs. 151/2001, al d.lgs. 105/2022 e al CCNL Lapidei ed Escavazione Industria (rinnovo luglio 2025). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Fillea-CGIL, Filca-CISL, Feneal-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.