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La guida

CCNL Lapidei ed Escavazione (Marmo)

Lavoro notturno, festivo e domenicale nel CCNL Lapidei ed Escavazione (Marmo): turni e maggiorazioni

Nei cicli produttivi su turni il lavoro di notte, di domenica e nei giorni festivi è spesso la regola. La legge fissa limiti e tutele (durata, riposi, sorveglianza sanitaria), mentre la maggiorazione economica di queste prestazioni è stabilita dal CCNL. Vediamo cosa spetta e quali sono i paletti invalicabili.

In sintesi

Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) è quello svolto nel periodo di almeno 7 ore tra le 24 e le 5; per i lavoratori notturni l’orario medio non supera le 8 ore nelle 24 e spetta la sorveglianza sanitaria. Restano fermi il riposo di 11 ore al giorno e di 24 ore a settimana, di regola di domenica. Nel CCNL Lapidei Industria (art. 17) il notturno in turni avvicendati è maggiorato del 18%, quello non in turni del 50%, il festivo del 50% (12% se c’è il riposo compensativo); le maggiorazioni non si cumulano.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confindustria Marmomacchine · Anepla / Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
Istituti trattati
Lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) · Maggiorazioni di turno · Festività · Riposo settimanale
Riferimenti
D.Lgs. 66/2003 (orario, notturno, riposi) · Art. 2109 c.c. · D.Lgs. 151/2001 (tutela maternità) · Maggiorazioni del CCNL
Fonte
Art. 17 del testo completo del CCNL 2008; sintesi del contratto vigente su ilCCNL

Che cosa è il lavoro notturno per la legge

Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.

Limiti e tutele del lavoratore notturno

  • l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
  • il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
  • se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.
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Le maggiorazioni: come ragionano i contratti

La legge non fissa l’importo della maggiorazione: lo fa il CCNL. Nel CCNL Lapidei Industria (art. 17) è notturno, ai fini delle maggiorazioni, il lavoro tra le 22 e le 6; è festivo quello svolto di domenica, nel giorno di riposo compensativo e nelle festività dell’art. 18. Le percentuali si calcolano sulla retribuzione oraria (paga base, superminimi, contingenza, terzo elemento, eventuale minimo di cottimo):

Maggiorazioni – CCNL Lapidei Industria, art. 17
Tipo di prestazione Maggiorazione
Lavoro straordinario (oltre 8 ore al giorno o 40 alla settimana, fino a 48) 30%
Straordinario nel 6° giorno 40%
Lavoro festivo e straordinario festivo 50%
Lavoro festivo con riposo compensativo 12%
Lavoro notturno in turni avvicendati 18%
Lavoro notturno non in turni avvicendati 50%
Straordinario notturno 50%
Le percentuali non si cumulano: la maggiore assorbe la minore. Fonte: art. 17 del testo completo 2008; la sintesi del contratto vigente pubblicata da ilCCNL riporta le stesse percentuali per straordinario (30%), sesto giorno (40%), straordinario festivo (50%) e straordinario notturno (50%). Il rinnovo del 2022 ha equiparato operai e intermedi per lo straordinario festivo e notturno. Accordi aziendali possono prevedere trattamenti migliori.

Turni e rotazioni

Nei cicli continui il personale ruota su turni (mattina, pomeriggio, notte). Il CCNL può prevedere un’indennità di turno distinta dalla maggiorazione del singolo notturno; le due voci vanno lette insieme in busta paga.

I riposi: i paletti che restano sempre

Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:

Riposo Durata minima di legge Fonte
Riposo giornaliero 11 ore consecutive ogni 24 ore Art. 7 D.Lgs. 66/2003
Riposo settimanale 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.

Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.

Casi pratici

Tizio — turno notturno abituale
Tizio lavora stabilmente sul turno di notte in un ciclo continuo. Oltre alla maggiorazione oraria per il notturno prevista dal CCNL, l’azienda gli riconosce l’indennità di turno; la sua media oraria resta entro le 8 ore nelle 24 e viene sottoposto a sorveglianza sanitaria periodica.
Caia — festivo lavorato
Caia è chiamata a lavorare in un giorno festivo per un’urgenza di produzione. In busta paga compaiono la maggiorazione per il festivo prevista dal contratto e, secondo il CCNL, un riposo compensativo da fruire nei giorni successivi.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro festivo e domenicale: come va pagato →

Domande frequenti

Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
Il lavoro notturno è la singola prestazione resa nel periodo di almeno 7 ore che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le 5. Il lavoratore notturno è invece chi svolge il notturno in modo abituale (almeno 3 ore per una parte rilevante dell’anno, secondo il CCNL): solo per lui scattano tutele come il limite delle 8 ore medie e la sorveglianza sanitaria.
Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
Di regola sì (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — dove si lavora anche la domenica — il riposo può essere collocato in un altro giorno. Resta comunque il diritto a 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni, e per la domenica lavorata il CCNL riconosce di norma una maggiorazione.
Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
No. Nel CCNL Lapidei Industria le percentuali dell’art. 17 non sono cumulabili: si applica la più alta. Per esempio lo straordinario notturno è pagato con il 50%, non con 30% + 50%.
Di quanto è la maggiorazione per il lavoro notturno?
Nel CCNL Lapidei Industria il lavoro notturno (tra le 22 e le 6) è maggiorato del 18% se svolto in turni avvicendati e del 50% se non è in turni; lo straordinario notturno del 50% (art. 17).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima e premi di risultato.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Percentuali di maggiorazione e regola del non cumulo: art. 17 del CCNL Lapidei Industria (testo completo 2008).

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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