Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Lapidei ed Escavazione (Marmo)

Dimissioni nel CCNL Lapidei ed Escavazione (Marmo): preavviso, modulo telematico, giusta causa

Dare le dimissioni non significa solo «andare via»: la legge impone una procedura precisa — il modulo telematico — e prevede un preavviso la cui durata è fissata dal CCNL in base a livello e anzianità. Conoscere regole e tempi evita di perdere l’indennità di mancato preavviso o, nei casi gravi, di rinunciare alla NASpI.

In sintesi

Le dimissioni sono il recesso del lavoratore (art. 2118 c.c.) e vanno comunicate con il modulo telematico obbligatorio (art. 26 D.Lgs. 151/2015), revocabile entro 7 giorni. Va rispettato il preavviso fissato dal CCNL per livello e anzianità: se non lo si lavora, si versa l’indennità sostitutiva. Per giusta causa (art. 2119 c.c.) niente preavviso e spetta la NASpI.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
Istituti trattati
Recesso con preavviso (art. 2118 c.c.) · Giusta causa (art. 2119 c.c.) · Dimissioni telematiche · Indennità di mancato preavviso
Riferimenti
Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Preavviso del CCNL
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Che cosa sono le dimissioni

Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

Come si fa

Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

Modalità Come
In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

La revoca

Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

Eccezioni alla forma telematica

Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

Il preavviso: a cosa serve e quanto dura

Chi recede dal contratto a tempo indeterminato deve dare un preavviso (art. 2118 c.c.): un periodo durante il quale il rapporto continua, per consentire all’azienda di organizzare la sostituzione. La durata non è uguale per tutti: il CCNL la fissa in base al livello di inquadramento e all’anzianità di servizio — di regola più lunga per i livelli alti e per chi ha più anni in azienda. Per le durate esatte si rinvia alle tabelle del contratto nazionale applicato.

Se non lavoro il preavviso

Il lavoratore può anche andarsene subito, ma in tal caso deve al datore un’indennità sostitutiva del preavviso pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo non lavorato. In pratica l’importo viene trattenuto dalle competenze di fine rapporto. Il datore, dal canto suo, può rinunciare a tutto o parte del preavviso.

Decorrenza

Molti contratti prevedono che il preavviso decorra dal 1° o dal 16 del mese: presentare le dimissioni il giorno giusto può accorciare di parecchio i tempi effettivi.

Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
Preavviso Dovuto, secondo il CCNL Non dovuto (recesso immediato)
Modulo telematico
NASpI Di regola no Sì, spetta
Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

  • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
  • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
  • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

Casi pratici

Tizio — dimissioni con preavviso lavorato
Tizio, operaio di IV livello, trova un nuovo impiego. Invia il modulo telematico di dimissioni e lavora il periodo di preavviso previsto dal CCNL per il suo livello: alla cessazione riceve TFR e competenze maturate, senza alcuna trattenuta per mancato preavviso.
Caia — uscita immediata e indennità
Caia deve iniziare subito altrove e non lavora il preavviso. L’azienda le trattiene dal saldo l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Avrebbe potuto chiedere al datore di rinunciare al preavviso, ma questi ha preferito l’indennità.

Domande frequenti

Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
Devo per forza lavorare il preavviso?
No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
Quanto dura il preavviso di dimissioni nel mio caso?
Dipende dal tuo livello di inquadramento e dalla tua anzianità di servizio: la durata esatta è nelle tabelle del CCNL applicato. In generale il preavviso è più lungo per i livelli più alti e per chi ha più anni in azienda.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi di risultato e malattia e infortunio.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso e le condizioni di dettaglio sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

In sintesi

  • Le dimissioni sono recesso unilaterale del lavoratore ex art. 2118 c.c.: efficaci anche senza accettazione del datore.
  • Vige l'obbligo di comunicazione esclusivamente telematica (art. 26 D.Lgs. 151/2015), revocabile entro 7 giorni.
  • La durata del preavviso e' fissata dalle tabelle del CCNL Lapidei ed Escavazione (Marmo) vigente, in base a livello e anzianita'.
  • Chi non rispetta il preavviso deve l'indennita' sostitutiva (art. 2118, co. 2 c.c.); chi recede per giusta causa (art. 2119) ne e' esonerato.
  • L'effetto sulla NASpI dipende dalla natura del recesso: le dimissioni ordinarie di regola non danno diritto, salvo eccezioni di legge.
Indice dei contenuti

Nel comparto lapideo e dell'escavazione del marmo la cessazione del rapporto per volonta' del lavoratore intreccia tre piani: la disciplina codicistica del recesso, la procedura telematica antifrode e le regole di preavviso che il contratto collettivo modula su una forza lavoro spesso specializzata e di lunga anzianita'. Comprendere il coordinamento tra questi piani evita errori costosi, dalla perdita dell'indennita' al rischio di un recesso inefficace.

Il recesso del lavoratore come atto unilaterale

Le dimissioni sono manifestazione del diritto di recesso dal contratto a tempo indeterminato sancito dall'art. 2118 c.c. Si tratta di un atto unilaterale recettizio: produce effetto nel momento in cui giunge a conoscenza del datore e non richiede accettazione. Da questa natura discende che, una volta perfezionato e decorso il termine di ripensamento, il rapporto si scioglie a prescindere dalla volonta' aziendale. Nel settore lapideo, dove la professionalita' del cavatore o del segagiatore e' difficilmente sostituibile, la corretta gestione dei tempi e' decisiva per entrambe le parti.

La procedura telematica obbligatoria

Dal 2016 le dimissioni sono valide solo se rese con il modulo telematico previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 151/2015, trasmesso tramite la piattaforma ministeriale o un soggetto abilitato (patronato, sindacato, consulente). La forma e' requisito di validita': una lettera cartacea, da sola, non produce effetto. La norma riconosce al lavoratore la facolta' di revoca entro sette giorni dalla trasmissione, finestra pensata per neutralizzare le dimissioni estorte o emotive.

Il preavviso: misura e funzione

Il preavviso assolve la funzione di consentire all'azienda di organizzare la sostituzione e al lavoratore di cercare nuova occupazione. La sua durata non e' fissata dalla legge ma dalle tabelle del CCNL Lapidei ed Escavazione (Marmo) vigente, che la graduano per livello di inquadramento e anzianita' di servizio. Per il computo si guarda al contratto applicato al momento del recesso: e' quindi essenziale verificare l'edizione aggiornata e non affidarsi a importi o termini ricordati a memoria.

Indennita' di mancato preavviso

Se il lavoratore cessa senza rispettare il termine, l'art. 2118, co. 2 c.c. impone l'indennita' sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo non lavorato. In pratica il datore può trattenerla dalle competenze di fine rapporto. Specularmente, se e' l'azienda a rinunciare alla prestazione nel periodo, resta tenuta a corrispondere la retribuzione. Le voci che compongono la base di calcolo seguono il CCNL e vanno lette sulle tabelle vigenti.

La giusta causa che esonera dal preavviso

L'art. 2119 c.c. consente di recedere senza preavviso quando si verifica una causa che non consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto: tipicamente il reiterato mancato pagamento della retribuzione o gravi violazioni datoriali in materia di sicurezza, tema sensibile in un settore esposto a rischi come l'escavazione. In questi casi le dimissioni per giusta causa esonerano dall'indennita' e possono aprire, nei limiti di legge, l'accesso agli ammortizzatori.

Effetti previdenziali e cautele pratiche

Le dimissioni ordinarie di norma non danno accesso alla NASpI, che presuppone la perdita involontaria dell'occupazione; fanno eccezione le ipotesi tipizzate dalla legge, tra cui le dimissioni per giusta causa e quelle rese nel periodo tutelato della genitorialita'. Prima di recedere conviene quindi verificare il proprio profilo sulle circolari INPS aggiornate, conservare la ricevuta telematica e calcolare con precisione il preavviso sulle tabelle contrattuali, evitando trattenute o contestazioni in sede di liquidazione.

Domande frequenti

Le dimissioni nel CCNL Lapidei devono essere telematiche?

Si'. La validita' delle dimissioni e' subordinata alla comunicazione con il modulo telematico previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 151/2015. Una semplice lettera cartacea non e' sufficiente a sciogliere il rapporto.

Quanto dura il preavviso?

La durata non e' fissata dalla legge ma dalle tabelle del CCNL Lapidei ed Escavazione (Marmo) vigente, graduata per livello e anzianita'. Va verificata sull'edizione aggiornata del contratto applicato.

Posso revocare le dimissioni?

Si', entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo telematico, secondo l'art. 26 del D.Lgs. 151/2015. Decorso il termine il recesso diventa definitivo.

Cosa succede se non rispetto il preavviso?

Il datore puo' trattenere l'indennita' sostitutiva del preavviso ex art. 2118, co. 2 c.c., pari alla retribuzione del periodo non lavorato, dalle competenze di fine rapporto.

Le dimissioni mi danno diritto alla NASpI?

Di regola no. La NASpI presuppone la perdita involontaria del lavoro; fanno eccezione le dimissioni per giusta causa e quelle nel periodo tutelato di maternita'/paternita'. Verificare le circolari INPS aggiornate.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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