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  2. Vedi anche

La guida

CCNL Lapidei ed Escavazione (Marmo)

CCNL Lapidei ed Escavazione: apprendistato professionalizzante

L’apprendistato è lo strumento privilegiato per formare un cavatore, un operaio di segagione o un tecnico lapideo di nuova generazione. Il CCNL Lapidei Industria ne regola la durata, la progressione retributiva e gli obblighi formativi del datore.

In sintesi

Il CCNL Lapidei Industria disciplina l’apprendistato professionalizzante (d.lgs. 81/2015): la legge fissa un massimo di 3 anni. Nell’ultimo testo integrale pubblicato del CCNL (2008) l’apprendista era inquadrato due livelli sotto quello di destinazione nella prima metà del periodo e un livello sotto nella seconda; le durate e le regole dei rinnovi successivi non sono pubblicate in un testo aperto. La formazione tecnico-professionale è a carico dell’azienda; quella di base e trasversale pubblica arriva fino a 120 ore nel triennio.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie (datoriali)
Confindustria Marmomacchine · Anepla
Parti firmatarie (sindacali)
Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
Vigenza
1° aprile 2025 – 31 marzo 2028
Riferimento legge
D.Lgs. 81/2015, artt. 41-47 (apprendistato professionalizzante)
Età apprendista
Da 18 a 29 anni (o da 17 anni se in possesso di qualifica IeFP)

Il quadro normativo: apprendistato professionalizzante nel settore lapideo

Il d.lgs. 81/2015 distingue tre tipologie di apprendistato. Quella più diffusa nelle imprese lapidee è l’apprendistato professionalizzante (art. 44), che consente di acquisire una qualifica contrattuale attraverso la formazione sul lavoro e la formazione trasversale. Può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni (o dai 17 anni se già in possesso di qualifica professionale IeFP).

Il contratto di apprendistato è un contratto a causa mista: da un lato la prestazione lavorativa, dall’altro l’obbligo del datore di formare l’apprendista attraverso la formazione interna (tecnico-professionale) e quella trasversale (diritti e doveri del lavoratore, sicurezza, competenze relazionali). L’apprendistato si conclude con l’attribuzione del livello di inquadramento contrattuale previsto nel piano formativo individuale.

Durata per livello di inquadramento

Il testo completo del CCNL 2008 fissava la durata in base alla qualifica da conseguire: 24 mesi per le categorie E e D, 34 mesi per la C, 38 per la CS, 46 per B e A, 52 per la AS. Dal 2015 però la legge pone un tetto di 3 anni all’apprendistato professionalizzante (5 solo per i profili artigiani individuati dalla contrattazione, art. 44 c. 2 d.lgs. 81/2015), quindi le durate superiori a 36 mesi non sono più applicabili. Le durate fissate dai rinnovi successivi non sono pubblicate in un testo aperto: la durata del singolo contratto risulta dal piano formativo individuale. La durata minima è di 6 mesi (art. 42 c. 2).

La retribuzione dell’apprendista: progressione per fasce

La retribuzione dell’apprendista è inferiore a quella del livello di destinazione e cresce nel corso del contratto. Nel testo del CCNL 2008 non si usavano percentuali, ma il sotto-inquadramento:

  • prima metà del periodo: inquadramento e retribuzione (scatti esclusi) di due livelli sotto quello di destinazione;
  • seconda metà: un livello sotto quello di destinazione;
  • premio di risultato, se previsto: 50% di quello del lavoratore di pari livello.

La legge consente di inquadrare l’apprendista fino a due livelli sotto quello di destinazione (art. 42 c. 5 d.lgs. 81/2015). Eventuali modifiche introdotte dai rinnovi successivi al 2008 non sono pubblicate in un testo aperto: il livello di inquadramento deve comunque risultare dal contratto e dal piano formativo.

La retribuzione dell’apprendista è pienamente imponibile ai fini contributivi e fiscali; concorre alla maturazione del TFR, degli scatti biennali (dal termine dell’apprendistato in avanti, ma il periodo è computato come anzianità) e della tredicesima mensilità.

Obblighi formativi: formazione trasversale e tecnico-professionale

Il d.lgs. 81/2015 e il CCNL Lapidei impongono al datore di garantire due componenti formative:

  • Formazione di base e trasversale: offerta pubblica disciplinata dalle Regioni, per un monte complessivo non superiore a 120 ore nel triennio (art. 44 c. 3 d.lgs. 81/2015). I contenuti riguardano i diritti e i doveri del lavoratore, la sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008: particolarmente rilevante nel settore lapideo per rischi da polveri di silice, rumore, vibrazioni), l’organizzazione aziendale;
  • Formazione tecnico-professionale: apprendimento delle specifiche competenze operative previste dal piano formativo individuale, effettuato direttamente sul posto di lavoro con l’affiancamento del tutor aziendale.

Il datore deve nominare un tutor aziendale con adeguata competenza ed esperienza nel settore lapideo, responsabile del percorso formativo e della redazione della relazione finale.

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Il recesso al termine dell’apprendistato

L’art. 42, d.lgs. 81/2015 prevede che al termine dell’apprendistato:

  • ciascuna parte può recedere con il preavviso dell’art. 2118 c.c., che decorre dal termine del periodo di apprendistato; durante il preavviso continua ad applicarsi la disciplina dell’apprendistato;
  • se nessuno recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto a tempo indeterminato (art. 42 c. 4 d.lgs. 81/2015). Durante l’apprendistato si applicano invece le normali tutele contro il licenziamento illegittimo (art. 42 c. 3).

Il periodo di apprendistato è computato integralmente nell’anzianità aziendale se il rapporto viene confermato. Ciò ha rilevanza per il calcolo del comporto malattia, del periodo di preavviso e della maturazione degli scatti biennali.

Tabella riepilogativa

Apprendistato professionalizzante – CCNL Lapidei Industria: cosa dice il testo 2008 e cosa dice oggi la legge
Categoria di destinazione Durata nel testo 2008 Applicabile oggi
E e D 24 mesi Sì (sotto il tetto di 36 mesi)
C 34 mesi Sì (sotto il tetto di 36 mesi)
CS 38 mesi No: massimo 36 mesi
B e A 46 mesi No: massimo 36 mesi
AS 52 mesi No: massimo 36 mesi

Retribuzione nel testo 2008: due livelli sotto la destinazione nella prima metà del periodo, un livello sotto nella seconda, scatti esclusi. Le durate e le regole dei rinnovi successivi non sono pubblicate in un testo aperto.

Casi pratici

Tizio – Giovane apprendista cavatore, livello D, primo anno
Tizio, 20 anni, viene assunto il 3 settembre 2025 come apprendista per la categoria D (operaio qualificato di cava). Con lo schema del testo 2008 è pagato come categoria F nella prima metà del periodo e come categoria E nella seconda. Segue la formazione di base e trasversale offerta dalla Regione (sicurezza, normativa sul lavoro) e viene affiancato dal tutor della cava per imparare le tecniche di taglio e brillamento. Al termine del periodo, se nessuno recede, il rapporto prosegue a tempo indeterminato con la categoria D piena.
Caia – Apprendista impiegata CAD, livello B, conferma a tempo indeterminato
Caia, 24 anni, completa tre anni di apprendistato (livello B, disegnatrice CAD). Con lo schema del testo 2008, nella seconda metà del periodo è pagata come categoria CS, un livello sotto la B. Alla scadenza del contratto, il 2 settembre 2028, nessuna delle parti dà il preavviso: il rapporto prosegue a tempo indeterminato con la categoria B piena (2.277,09 €/mese con la tabella di luglio 2025). I 3 anni di apprendistato sono computati nell’anzianità e concorrono al primo scatto biennale.
Sempronio – Datore, ratio costi e agevolazioni contributive
Sempronio gestisce una segheria con 8 dipendenti (meno di 10). Assume un apprendista al livello E (2 anni). I vantaggi economici sono il sotto-inquadramento dell’apprendista e la contribuzione agevolata prevista dalla legge per l’apprendistato, più bassa nei primi anni per le imprese fino a 9 addetti. Sempronio nomina un tutor e cura la formazione prevista dal piano formativo. Se al termine del periodo decide di non proseguire, dà il preavviso dell’art. 2118 c.c. dalla scadenza e liquida TFR, ferie e tredicesima.
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Domande frequenti

Quanti anni dura l’apprendistato nel CCNL Lapidei Industria?
Il testo integrale del 2008 prevedeva 24 mesi per le categorie E e D, 34 per la C, 38 per la CS, 46 per B e A, 52 per la AS. Oggi però l’apprendistato professionalizzante non può superare 3 anni (art. 44 d.lgs. 81/2015): le durate oltre 36 mesi non sono più applicabili. La durata del singolo contratto risulta dal piano formativo.
Quanto guadagna un apprendista lapideo?
Nel testo del CCNL 2008 la retribuzione non è una percentuale: nella prima metà del periodo l’apprendista prende il minimo della categoria di due livelli sotto quella di destinazione, nella seconda metà quello di un livello sotto (scatti esclusi). I minimi per categoria sono nella scheda sulle tabelle retributive.
Il datore deve formare l’apprendista?
Sì. La formazione tecnico-professionale è a carico dell’azienda, con un tutor; quella di base e trasversale è offerta dalle Regioni fino a 120 ore nel triennio (art. 44 c. 3 d.lgs. 81/2015).
Cosa succede se il datore non licenzia l’apprendista alla scadenza?
Se nessuna delle parti recede con il preavviso dell’art. 2118 c.c. decorrente dalla scadenza, il rapporto prosegue come ordinario rapporto a tempo indeterminato (art. 42 c. 4 d.lgs. 81/2015). Non serve una comunicazione di conferma.
Il periodo di apprendistato conta per l’anzianità aziendale?
Sì, se il rapporto viene confermato dopo l’apprendistato, il periodo è computato nell’anzianità aziendale a tutti gli effetti: comporto malattia, preavviso, scatti biennali, ferie.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima e premi di risultato.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Lapidei ed Escavazione Industria (rinnovo luglio 2025) e alle disposizioni di legge vigenti (d.lgs. 81/2015). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Fillea-CGIL, Filca-CISL, Feneal-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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