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La guida

CCNL Formazione Professionale

Ferie, permessi e ROL nel CCNL Formazione Professionale Enti

Quanti giorni di ferie spettano, come funzionano i permessi retribuiti per eventi familiari e il diritto allo studio: la guida completa per i dipendenti degli enti di formazione professionale.

In sintesi

Il CCNL Formazione Professionale riconosce 32 giorni lavorativi di ferie l’anno (contati su una settimana di 6 giorni) più 4 giornate in sostituzione delle festività soppresse. Sono retribuiti il congedo matrimoniale (15 giorni di calendario), il lutto (3 giorni consecutivi per coniuge, parenti entro il secondo grado e affini di primo grado), i motivi personali o familiari compresa la nascita di un figlio (3 giorni l’anno) e gli esami (8 giorni l’anno). Il diritto allo studio vale 150 ore nel triennio; i permessi brevi arrivano a 36 ore l’anno, da recuperare. Il CCNL non prevede ROL: l’orario è già di 36 ore settimanali.

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Dati contrattuali

Parti datoriali
FORMA · CENFOP
Parti sindacali
FLC-CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola RUA · SNALS-CONFSAL
Ferie annue
32 giorni lavorativi
Permessi diritto allo studio
150 ore per triennio

Tabella riepilogativa

Ferie e permessi – CCNL Formazione Professionale 2024-2027
Istituto Durata Condizioni
Ferie annue 32 giorni lavorativi Settimana di 6 giorni; con orario su 5 giorni ogni giorno di ferie vale 1,2 giorni lavorativi. Frazioni d’anno in dodicesimi, oltre 15 giorni = mese intero (art. 43)
Festività soppresse 4 giornate di ferie In sostituzione di tutte le festività soppresse (art. 43)
Congedo matrimoniale 15 giorni di calendario Da una settimana prima a due mesi dopo il matrimonio; non frazionabile, non si computa nelle ferie (art. 53)
Lutto 3 giorni consecutivi per evento Coniuge, parenti entro il secondo grado, affini entro il primo grado (art. 44)
Motivi personali o familiari, compresa la nascita di figli 3 giorni l’anno Da documentare (art. 44)
Esami scolastici o universitari 8 giorni l’anno Solo i giorni delle prove (art. 44)
Permessi brevi Fino a 36 ore l’anno Massimo metà dell’orario giornaliero; da recuperare entro il mese successivo o con la Banca delle ore (art. 46)
Permessi non retribuiti Fino a 30 giorni per anno solare Per eccezionali motivi, se compatibili con il servizio (art. 45)
Diritto allo studio 150 ore nel triennio Anche in un solo anno; contemporaneamente non più di 1/10 del personale dell’istituzione formativa (art. 55)
Aspettativa non retribuita Fino a 1 anno Dopo almeno 3 anni di servizio a tempo indeterminato; di nuovo dopo altri 2 anni (art. 54)

Il CCNL non prevede ROL o permessi per riduzione d’orario: l’orario normale è già di 36 ore settimanali. I permessi dell’art. 44 si possono cumulare nell’anno solare e non riducono le ferie. Fonte: artt. 43-46, 53-55 del testo del CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (revisione del 18 dicembre 2023, pubblicato da CNOS-FAP).

Le ferie: maturazione, fruizione e scadenza

Il diritto alle ferie è garantito dalla Costituzione (art. 36) e dalla legge (d.lgs. 66/2003). Il CCNL Formazione Professionale riconosce 32 giorni lavorativi di ferie annue, superiori ai 4 settimane previste come minimo dalla normativa europea.

Le ferie maturano in proporzione ai mesi lavorati nell’anno: chi ha lavorato 6 mesi ha diritto a 16 giorni. La fruizione avviene di norma nel corso dell’anno di maturazione, tenendo conto delle esigenze organizzative dell’ente. Le ferie non fruite possono essere spostate all’anno successivo, ma devono essere godute entro i 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione (termine stabilito dalla normativa comunitaria, recepita dalla giurisprudenza italiana).

La mancata fruizione delle ferie entro il periodo consentito non determina automaticamente la perdita del diritto se dovuta a esigenze datoriali: il lavoratore può far valere il diritto all’indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto.

Permessi retribuiti per eventi familiari

Il CCNL prevede una serie di permessi retribuiti per eventi della vita familiare del lavoratore. Questi permessi non si decurtano dalle ferie e non incidono sul TFR:

  • Matrimonio del lavoratore: 15 giorni di calendario di congedo matrimoniale, retribuito al 100%.
  • Motivi personali o familiari, compresa la nascita di figli: 3 giorni l’anno di permesso retribuito (in aggiunta al congedo di paternità obbligatorio previsto dalla legge).
  • Lutto: 3 giorni consecutivi per ogni decesso di coniuge, parenti entro il secondo grado (genitori, figli, fratelli, nonni, nipoti figli dei figli) o affini entro il primo grado (suoceri, generi e nuore).
  • Esami: 8 giorni l’anno per esami scolastici o universitari, limitati ai giorni delle prove.
  • Gravi motivi familiari: il CCNL rinvia alla legge 53/2000 per i congedi per gravi motivi familiari (malattia grave di un familiare, invalidità ecc.).

Diritto allo studio

Il CCNL garantisce ai lavoratori il diritto di frequentare corsi di studio riconoscendo permessi retribuiti per 150 ore nel triennio. Possono usufruirne i lavoratori che frequentano regolarmente corsi scolastici, di formazione professionale o universitari finalizzati al conseguimento di un titolo di studio. Le ore si possono concentrare anche in un solo anno. Nello stesso anno solare possono usarle al massimo 1/10 dei dipendenti dell’istituzione formativa; a parità di condizioni ha precedenza chi non ne ha mai fruito (art. 55).

La richiesta va presentata con congruo anticipo, documentando l’iscrizione al corso e, al termine, l’effettiva frequenza. L’istituto tutela in modo specifico i lavoratori del settore che vogliano aggiornare le proprie qualifiche.

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Casi pratici

Tizio – Formatore che non ha fruito di tutte le ferie
Tizio ha accumulato 10 giorni di ferie residue al 31 dicembre 2025 a causa di un periodo intenso di attività formative richiesto dall’ente. L’ente gli comunica che le ferie residue devono essere fruite entro il 30 giugno 2027 (18 mesi dal termine dell’anno di maturazione). Tizio le programma per aprile 2026, in un periodo di minor attività didattica.
Caia – Coordinatrice che si sposa
Caia si sposa il 12 luglio 2026. Ha diritto a 15 giorni di calendario di congedo matrimoniale retribuito. Presenta domanda all’ente con un mese di anticipo allegando la data di matrimonio; al rientro porta il certificato di matrimonio. Il congedo matrimoniale non incide sul conteggio delle ferie annue e viene retribuito normalmente nel cedolino di luglio.
Sempronio – Impiegato che vuole conseguire la laurea triennale
Sempronio è impiegato amministrativo al livello III e si è iscritto a un corso di laurea triennale in Scienze dell’Educazione. Presenta domanda per usufruire del diritto allo studio: 150 ore per triennio, distribuite su tre anni accademici. L’ente verifica che il limite di 1/10 del personale non sia già raggiunto e approva la richiesta. Sempronio utilizza i permessi per sostenere gli esami universitari.

Approfondisci con la guida pratica

Permessi ROL ed ex festivita: come maturano →

Domande frequenti

Quanti giorni di ferie spettano nel CCNL Formazione Professionale?
32 giorni lavorativi annui, superiori ai 4 settimane di minimo previste dalla legge. Per i lavoratori assunti nel corso dell’anno le ferie maturano in proporzione ai mesi lavorati.
Ci sono ROL o permessi per ex festività?
Non ci sono ROL: l’orario è già di 36 ore settimanali. Al posto delle festività soppresse il CCNL riconosce 4 giornate di ferie in più (art. 43). Per le assenze di poche ore ci sono i permessi brevi, fino a 36 ore l’anno, da recuperare (art. 46).
Quanti giorni di permesso retribuito si hanno per lutto familiare?
3 giorni consecutivi per ogni decesso di coniuge, parenti entro il secondo grado (compresi nonni e fratelli) o affini entro il primo grado (compresi i suoceri), da documentare (art. 44).
Il diritto allo studio è previsto nel CCNL Formazione Professionale?
Sì, il CCNL prevede 150 ore di permesso retribuito per triennio per la frequenza di corsi scolastici o universitari finalizzati al conseguimento di titoli di studio. Nello stesso anno possono usarle al massimo 1/10 dei dipendenti dell’istituzione formativa.
Le ferie non fruite possono essere monetizzate?
In linea generale no: l’indennità sostitutiva delle ferie è consentita solo alla cessazione del rapporto. Il lavoratore ha il diritto-dovere di fruire delle ferie durante il rapporto, entro 18 mesi dall’anno di maturazione.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, premi e fondo incentivi e malattia e infortunio sul lavoro.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (firma del 1° marzo 2024). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS-CONFSAL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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