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La guida

CCNL Formazione Professionale

Apprendistato professionalizzante nel CCNL Formazione Professionale Enti

Durata, retribuzione, piano formativo individuale e quote di conferma per l’apprendistato negli enti di formazione professionale accreditati: tutto quello che serve sapere prima di assumere o essere assunti.

In sintesi

Il CCNL Formazione Professionale 2024-2027 ammette l’apprendistato professionalizzante come contratto a tempo indeterminato (art. 7) e affida all’ente bilaterale EBiNFoP la definizione dei profili per i piani formativi: nel testo non ci sono durate, percentuali retributive o quote di conferma proprie. Valgono quindi le regole del D.Lgs. 81/2015: età 18-29 anni, durata da 6 mesi a 3 anni, retribuzione fino a due livelli sotto quello di destinazione o in percentuale crescente, piano formativo individuale nel contratto scritto, 3 apprendisti ogni 2 qualificati.

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Dati contrattuali

Parti datoriali
FORMA · CENFOP
Parti sindacali
FLC-CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola RUA · SNALS-CONFSAL
Tipologia
Apprendistato professionalizzante (art. 44 d.lgs. 81/2015)
Disciplina nel CCNL
Art. 7: profili e piani formativi affidati a EBiNFoP
Durata
Da 6 mesi a 3 anni (D.Lgs. 81/2015)

Apprendistato nel CCNL Formazione Professionale: le regole in tabella

Apprendistato professionalizzante negli enti di formazione: CCNL e legge
Regola Cosa prevede Fonte
Tipo di contratto Apprendistato professionalizzante, a tempo indeterminato, stipulato direttamente dall’ente art. 7 CCNL
Profili e piani formativi Da definire tramite l’ente bilaterale nazionale EBiNFoP; il testo non fissa durate né percentuali art. 7, c. 3 CCNL
Età Da 18 a 29 anni; da 17 anni con una qualifica professionale art. 44 D.Lgs. 81/2015
Durata Minimo 6 mesi, massimo 3 anni artt. 42 e 44 D.Lgs. 81/2015
Retribuzione Fino a due livelli sotto quello di destinazione, oppure in percentuale crescente con l’anzianità; vietato il cottimo art. 42, c. 5 D.Lgs. 81/2015
Forma e piano formativo Contratto scritto con il piano formativo individuale in forma sintetica; tutor o referente aziendale art. 42, cc. 1 e 5 D.Lgs. 81/2015
Formazione di base e trasversale Offerta pubblica regionale, fino a 120 ore nel triennio art. 44, c. 3 D.Lgs. 81/2015
Quanti apprendisti Al massimo 3 ogni 2 qualificati o specializzati; non oltre il 100% sotto i 10 dipendenti; fino a 3 se i qualificati sono meno di 3 art. 42, c. 7 D.Lgs. 81/2015
Conferma in servizio Solo per chi ha almeno 50 dipendenti: per nuovi apprendisti va confermato il 20% di quelli dei 36 mesi precedenti art. 42, c. 8 D.Lgs. 81/2015
Fine dell’apprendistato Recesso con preavviso (art. 2118 c.c.); senza recesso il rapporto prosegue a tempo indeterminato art. 42, c. 4 D.Lgs. 81/2015

Il testo del CCNL 2024-2027 non contiene una scala retributiva per gli apprendisti né durate per livello: non riportiamo percentuali che non abbiamo trovato in una fonte aperta. Fonti: art. 7 del testo del CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (revisione del 18 dicembre 2023, pubblicato da CNOS-FAP) e art. 42 D.Lgs. 81/2015.

L’apprendistato professionalizzante nel settore

L’apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all’acquisizione delle qualifiche e competenze professionali richieste dal CCNL. Nel settore della formazione professionale può servire a inserire giovani in ruoli di formatore, tutor, operatore di segreteria e coordinamento.

Il contratto è disciplinato dal d.lgs. 81/2015 (artt. 41-47) e, per la formazione di base, dalla normativa regionale. Il CCNL Formazione Professionale (art. 7) lo riconosce come strumento di occupazione giovanile e affida all’EBiNFoP la proposta dei profili cui riferire i piani formativi individuali.

Il piano formativo individuale (PFI)

Il piano formativo individuale (PFI) è il documento che definisce il percorso di formazione dell’apprendista. Per legge il contratto di apprendistato si stipula per iscritto e contiene il PFI in forma sintetica, anche sulla base di moduli della contrattazione collettiva o degli enti bilaterali (art. 42, c. 1 D.Lgs. 81/2015). Di norma indica:

  • Le competenze tecnico-professionali da acquisire (formazione professionalizzante);
  • Le competenze di base e trasversali (sicurezza sul lavoro, organizzazione del lavoro, comunicazione);
  • L’alternanza tra formazione interna e attività lavorativa;
  • Il tutor o referente aziendale.

La formazione di base e trasversale è offerta dalle Regioni, fino a 120 ore nel triennio, e può differire da Regione a Regione.

Limiti quantitativi: quanti apprendisti si possono assumere

Il testo del CCNL non fissa limiti propri, quindi valgono quelli di legge (art. 42, cc. 7-8 D.Lgs. 81/2015):

  • al massimo 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati e specializzati in servizio;
  • per gli enti con meno di 10 dipendenti non oltre il 100% dei qualificati; chi ne ha meno di 3 può assumere fino a 3 apprendisti;
  • solo per gli enti con almeno 50 dipendenti: per assumere nuovi apprendisti va confermato a tempo indeterminato almeno il 20% degli apprendisti terminati nei 36 mesi precedenti (esclusi recessi in prova, dimissioni e licenziamenti per giusta causa); se la quota manca, si può comunque assumere un apprendista.
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Malattia e infortunio dell’apprendista

Il CCNL non prevede un trattamento separato per gli apprendisti: si applica la disciplina di malattia e infortunio del personale dipendente (artt. 50 e 52), con conservazione del posto per 18 mesi e retribuzione al 100% per 12 mesi e al 75% per altri 6. Per legge gli apprendisti hanno la tutela previdenziale per malattia e infortunio (art. 42, c. 6 D.Lgs. 81/2015), e la contrattazione può prevedere il prolungamento dell’apprendistato per malattia, infortunio o altra sospensione involontaria oltre 30 giorni (art. 42, c. 5).

Casi pratici

Tizio – Apprendista formatore destinato al livello V
Tizio, 24 anni, viene assunto come apprendista formatore destinato al livello V (minimo 2.057,63 € dal settembre 2025). Per legge l’ente può inquadrarlo fino a due livelli sotto, cioè non meno del livello III (1.834,59 €), oppure fissare una percentuale crescente; il contratto scritto deve dire quale scelta è stata fatta e per quanto tempo. Al termine, se nessuno recede, il rapporto prosegue a tempo indeterminato al livello V.
Caia – Apprendista di segreteria destinata al livello III
Caia viene assunta come apprendista di segreteria destinata al livello III, con una durata scritta nel contratto entro il massimo di 3 anni. Il piano formativo individuale è contenuto in forma sintetica nel contratto, con formazione su software gestionali, organizzazione dell’ufficio e sicurezza sul lavoro; la parte di base e trasversale è quella offerta dalla Regione. Il tutor è la responsabile amministrativa dell’ente.
Sempronio – Ente che verifica i limiti di assunzione
Un ente con 40 dipendenti, di cui 6 qualificati, vuole assumere apprendisti. Può arrivare a 9 apprendisti (3 ogni 2 qualificati). La quota di conferma del 20% non lo riguarda, perché per legge vale solo da 50 dipendenti in su.
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Domande frequenti

Quanto dura l’apprendistato nel CCNL Formazione Professionale?
Il testo del CCNL 2024-2027 non fissa durate per livello. Per legge la durata va da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni ed è scritta nel contratto. Al termine, se nessuno recede, il rapporto prosegue a tempo indeterminato.
Quanto viene pagato un apprendista nel CCNL Formazione Professionale?
Il CCNL non contiene una scala propria. La legge consente di inquadrare l’apprendista fino a due livelli sotto quello di destinazione oppure di pagarlo in percentuale crescente con l’anzianità: per un apprendista destinato al livello V il minimo non può scendere sotto quello del livello III (1.834,59 € dal settembre 2025).
Cosa deve contenere il piano formativo individuale?
Le competenze da acquisire, le modalità di formazione (di base e trasversale, professionalizzante), il tutor aziendale e il percorso di qualificazione. Per legge sta in forma sintetica nel contratto scritto di apprendistato.
Quale quota di apprendisti deve essere confermata prima di assumerne nuovi?
Il CCNL non fissa una quota. Per legge l’obbligo vale solo per chi ha almeno 50 dipendenti: va confermato il 20% degli apprendisti dei 36 mesi precedenti.
L’apprendista ha diritto alle ferie nel CCNL Formazione Professionale?
Sì, l’apprendista ha diritto alle stesse ferie dei lavoratori ordinari (32 giorni lavorativi) e agli stessi permessi retribuiti per eventi familiari.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, premi e fondo incentivi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (firma del 1° marzo 2024). L’apprendistato professionalizzante è disciplinato dal d.lgs. 81/2015 (istituto di legge) e dalle normative regionali; il CCNL (art. 7) affida all’ente bilaterale EBiNFoP la definizione dei profili formativi. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS-CONFSAL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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