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La guida
Contratto a tempo determinato e contingentamento nel CCNL Formazione Professionale
Dove l’attività segue commesse e picchi di domanda, il contratto a tempo determinato è molto diffuso. La sua disciplina ruota attorno a tre cardini: il tetto di contingentamento, le causali e i limiti a proroghe e rinnovi, fissati in parte dalla legge e in parte dal CCNL.
Nel CCNL Formazione Professionale 2024-2027 i contratti a termine non possono superare il 20% del personale a tempo indeterminato, esclusi i sostituti di lavoratori assenti, salvo diversa regola della contrattazione regionale o di Ente (art. 6). Per chi è assunto a termine la prova è pari a un quarto della durata del contratto, entro il limite previsto per il livello (art. 22).
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I limiti in sintesi
La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.
| Aspetto | Regola di legge | Ruolo del CCNL |
|---|---|---|
| Durata massima | 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) | Può prevedere durate diverse in casi specifici |
| Causale | Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi | Individua causali ulteriori (art. 19) |
| Tetto di contingentamento | 20% degli stabili al 1° gennaio | Può fissare una percentuale diversa |
| Proroghe | Massimo 4 nei 24 mesi | — |
| Intervalli (stop&go) | 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) | Esenzione per attività stagionali |
| Diritto di precedenza | Dopo 6 mesi nella stessa azienda | Disciplina termini e modalità |
Cosa prevede il CCNL della Formazione Professionale
Il CCNL per la Formazione Professionale 2024-2027, stipulato da FORMA e CENFOP con FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS Confsal, ha decorrenza quadriennale dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027 (art. 20). Sul contratto a termine l’art. 6 rinvia al D.Lgs. 81/2015 e all’allegato n. 4 del contratto, e fissa il tetto di settore:
«La percentuale massima dei contratti a tempo determinato […] non potrà superare il 20% del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, salvo diversa regolamentazione stabilita in sede di contrattazione regionale e/o di Ente» (art. 6, comma 2).
Dal computo sono esclusi i lavoratori assunti per sostituire dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto. Il superamento della soglia del 20% è una delle materie affidate alla contrattazione di Ente, che si attiva trascorsi 6 mesi dalla firma del CCNL o alla conclusione del contratto regionale (art. 11).
Per il periodo di prova l’art. 22 stabilisce che, per il personale di tutti i livelli assunto a tempo determinato, la prova è pari a un quarto della durata del contratto, con un limite massimo pari a quello previsto per un dipendente a tempo indeterminato dello stesso livello: 6 mesi dal V al IX livello e 3 mesi dal I al IV livello. La prova non può essere prolungata; se è interrotta per malattia o infortunio, il dipendente può completarla entro il periodo fissato dall’articolo.
Fonte: CCNL Formazione Professionale 2024-2027, artt. 6, 11, 20 e 22, nella revisione del 18 dicembre 2023 pubblicata da CNOS-FAP (testo poi sottoscritto in via definitiva il 1° marzo 2024). L’allegato n. 4, che regola nel dettaglio il tempo determinato, non era compreso nel file consultato.
Il tetto di contingentamento e le causali
Nei settori dei servizi la gestione dei contratti a termine ruota attorno a due vincoli che la legge fissa e il CCNL può modulare.
Il tetto di contingentamento
Il numero dei lavoratori assunti a termine non può superare, di norma, il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio, salvo diversa percentuale stabilita dal CCNL. Il superamento non comporta la conversione ma sanzioni amministrative.
Le causali
Per i primi 12 mesi il contratto a termine può essere acausale. Oltre i 12 mesi (e per rinnovi e proroghe che superano tale soglia) serve una causale: esigenze di sostituzione, ragioni tecniche, organizzative o produttive, oppure le causali individuate dal CCNL.
Proroghe, rinnovi e precedenza
Sono ammesse al massimo 4 proroghe nell’arco dei 24 mesi; tra un contratto e l’altro vanno rispettati gli intervalli di stop&go (10 o 20 giorni). Dopo 6 mesi nella stessa azienda matura il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato.
Diritto di precedenza e conversione
Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.
Casi pratici
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Domande frequenti
Il contratto a termine deve indicare una causale?
Quante proroghe sono ammesse?
Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
Quanti contratti a termine può avere l’azienda?
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Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per causali, percentuali di contingentamento e casi di stagionalità si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.