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Ultimo aggiornamento: 3 Marzo 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Formazione Professionale prevede un periodo di comporto di 180 giorni (anzianità fino a 5 anni) o 270 giorni (anzianità superiore). Durante la malattia il CCNL integra l'indennità INPS per raggiungere il 100% della retribuzione. In caso di infortunio sul lavoro la retribuzione è al 100% dal primo giorno.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Formazione Professionale

Malattia e infortunio nel CCNL Formazione Professionale Enti

Come funzionano il periodo di comporto, le integrazioni salariali e le tutele in caso di malattia o infortunio per i dipendenti degli enti di formazione professionale accreditati.

In sintesi

Il CCNL Formazione Professionale prevede un comporto di 180 giorni (anzianità fino a 5 anni) o 270 giorni (anzianità oltre 5 anni). Il datore di lavoro integra l’indennità INPS per garantire il 100% della retribuzione. In caso di infortunio, la retribuzione è al 100% dal giorno dell’evento. Oltre il periodo di comporto, l’ente può risolvere il rapporto.

Dati contrattuali

Parti datoriali
FORMA · CENFOP
Parti sindacali
FLC-CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola RUA · SNALS-CONFSAL
Comporto (anzianità ≤ 5 anni)
180 giorni di calendario
Comporto (anzianità > 5 anni)
270 giorni di calendario

Tabella riepilogativa

Trattamento economico per malattia e infortunio – CCNL Formazione Professionale
Periodo Malattia Infortunio sul lavoro
Giorno evento (infortunio) 100% retribuzione
Giorni 1-3 (carenza INPS) Non retribuiti da INPS; a carico del datore se assenza >7 gg lavorativi 100% retribuzione
Giorni 4-20 INPS 50% + integrazione datore al 100% INAIL 60% + integrazione datore al 100%
Dal giorno 21 INPS 66,7% + integrazione datore al 100% INAIL 75% + integrazione datore al 100%
Oltre il comporto (180/270 gg) Possibile licenziamento per superamento comporto Stessa tutela della malattia dopo guarigione

Legge e CCNL a confronto: l’indennità INPS di malattia (50% dal 4° giorno, 66,7% dal 21°) e INAIL per infortuni sono istituti di legge. L’integrazione al 100% è un miglioramento previsto dal CCNL. Il trattamento complessivo è dunque INPS/INAIL + integrazione datoriale.

Il periodo di comporto: cosa significa

Il periodo di comporto è il tempo massimo entro cui il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto al lavoratore assente per malattia. Durante il comporto il lavoratore non può essere licenziato per il solo motivo dell’assenza per malattia. Il CCNL Formazione Professionale lo fissa in:

  • 180 giorni di calendario per i lavoratori con anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
  • 270 giorni di calendario per i lavoratori con anzianità superiore a 5 anni.

Il calcolo dei giorni di comporto si effettua sommando tutte le assenze per malattia nell’arco di un periodo di riferimento definito dal CCNL (generalmente un anno solare o un arco di 18-24 mesi, a seconda delle disposizioni contrattuali). Il superamento del comporto non è automaticamente causa di licenziamento: l’ente deve notificare formalmente il superamento e la volontà di risolvere il rapporto.

Certificazione e obblighi del lavoratore

Il lavoratore malato deve:

  • Comunicare tempestivamente all’ente l’assenza, di norma entro l’inizio dell’orario di lavoro del giorno di assenza;
  • Trasmettere il numero di protocollo del certificato telematico (il medico lo invia direttamente all’INPS tramite sistema SAR);
  • Essere reperibile durante le fasce di reperibilità stabilite dalla legge (attualmente 10.00-12.00 e 17.00-19.00) per la visita fiscale dell’INPS.

Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione o reperibilità può determinare la perdita parziale o totale dell’indennità INPS e, nei casi più gravi, sanzioni disciplinari.

Infortunio sul lavoro: la tutela più forte

L’infortunio sul lavoro riceve una tutela più ampia rispetto alla malattia comune:

  • Dal giorno dell’evento: retribuzione al 100% a carico del datore di lavoro;
  • Giorni successivi: indennità INAIL integrata dal datore al 100%;
  • Conservazione del posto: garantita per l’intera durata dell’inabilità temporanea assoluta, senza i limiti del comporto ordinario per malattia.

L’infortunio in itinere (accaduto nel tragitto casa-lavoro o lavoro-casa) beneficia delle stesse tutele dell’infortunio sul lavoro, ai sensi del d.lgs. 38/2000 e della giurisprudenza consolidata.

Malattia e ferie: interazione

Se la malattia insorge durante il periodo di ferie, le ferie sono sospese dalla data di inizio della malattia e il lavoratore può recuperarle in un secondo momento. È necessario che la malattia sia certificata e comunicata tempestivamente al datore di lavoro. Il periodo di malattia non è computato come ferie fruite.

Casi pratici

Tizio – Formatore con 4 anni di anzianità e lunga malattia
Tizio è formatore con 4 anni di anzianità. Si ammala per una patologia grave e resta assente 5 mesi (circa 150 giorni di calendario). Il suo comporto è di 180 giorni. Nei 180 giorni la sua retribuzione è garantita al 100% (INPS + integrazione datoriale). Al 150° giorno rientra; il rapporto continua regolarmente. Se avesse superato i 180 giorni, l’ente avrebbe potuto avviare la procedura di licenziamento per superamento del comporto.
Caia – Coordinatrice con 8 anni di anzianità
Caia ha 8 anni di anzianità e nel corso del 2025 ha accumulato 200 giorni di assenza per diverse malattie. Il suo comporto è di 270 giorni. Al 200° giorno l’ente deve ancora conservare il posto; solo dopo il superamento del 270° giorno può avviare la procedura di recesso, con le modalità previste dalla legge (comunicazione scritta, verifica del comporto effettivo, eventuale offerta di aspettativa non retribuita prima del recesso).
Sempronio – Tutor che subisce un infortunio in aula
Sempronio, tutor d’aula al livello III, si infortuna durante un’attività laboratoriale riportando una distorsione alla caviglia con 15 giorni di prognosi. Dal giorno dell’evento riceve il 100% della retribuzione. L’infortunio viene denunciato all’INAIL dall’ente entro 2 giorni. Sempronio non deve preoccuparsi di carenze: il CCNL garantisce la totale integrazione dell’indennità INAIL per tutta la durata dell’inabilità temporanea.

Domande frequenti

Quanto dura il periodo di comporto nel CCNL Formazione Professionale?
180 giorni di calendario per i lavoratori con anzianità non superiore a 5 anni; 270 giorni per chi ha anzianità superiore a 5 anni. Oltre questi limiti l’ente può procedere al licenziamento per superamento del comporto.
Durante la malattia viene pagato tutto lo stipendio?
Sì, il CCNL integra l’indennità INPS per raggiungere il 100% della retribuzione netta. I primi 3 giorni di carenza (non retribuiti dall’INPS) sono a carico del datore se l’assenza supera i 7 giorni lavorativi.
Cosa succede in caso di infortunio sul lavoro?
Per l’infortunio sul lavoro il CCNL prevede la retribuzione al 100% dal giorno dell’evento, con integrazione dell’indennità INAIL per tutta la durata dell’inabilità temporanea.
Il lavoratore malato può essere licenziato?
No, durante il periodo di comporto il lavoratore è tutelato contro il licenziamento per malattia. Il recesso può avvenire solo al superamento del comporto (180 o 270 giorni a seconda dell’anzianità).
Come si certifica la malattia?
Il medico di base trasmette telematicamente il certificato all’INPS. Il lavoratore deve comunicare tempestivamente l’assenza all’ente e fornire il numero di protocollo del certificato. Il datore può richiedere la visita fiscale tramite INPS nelle fasce di reperibilità.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (firma del 1° marzo 2024). Le tutele INPS e INAIL descritte sono istituti di legge; la disciplina del comporto e le integrazioni datoriali sono di fonte contrattuale. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS-CONFSAL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quanto dura il periodo di comporto nel CCNL Formazione Professionale?

180 giorni di calendario per i lavoratori con anzianità di servizio non superiore a 5 anni; 270 giorni per chi ha anzianità superiore a 5 anni. Oltre questi limiti l'ente può procedere al licenziamento per superamento del comporto.

Durante la malattia viene pagato tutto lo stipendio nel CCNL Formazione Professionale?

Sì, il CCNL integra l'indennità INPS (pari al 50% dal 4° giorno e ai 2/3 dal 21° giorno) fino a raggiungere il 100% della retribuzione netta. I primi 3 giorni di carenza sono invece a carico del datore di lavoro se l'assenza supera i 7 giorni lavorativi; per assenze brevi (fino a 7 giorni lavorativi) i 3 giorni di carenza non sono retribuiti dall'INPS.

Cosa succede in caso di infortunio sul lavoro?

Per l'infortunio sul lavoro il CCNL prevede la retribuzione al 100% dal giorno dell'evento e per i 3 giorni successivi, con integrazione dell'indennità INAIL. Dal 4° giorno in poi l'indennità INAIL (pari al 60% dei giorni 4-20, 75% dal 21° giorno) viene integrata dal datore per raggiungere il 100%.

Il lavoratore malato può essere licenziato nel CCNL Formazione Professionale?

No, durante il periodo di comporto il lavoratore è tutelato contro il licenziamento per malattia. Il licenziamento può avvenire solo al superamento del comporto (180 o 270 giorni a seconda dell'anzianità). È illegittimo il licenziamento prima del superamento del comporto.

Come si certifica la malattia nel CCNL Formazione Professionale?

La certificazione avviene tramite il medico di base che trasmette telematicamente il certificato all'INPS. Il lavoratore deve comunicare tempestivamente all'ente l'assenza e il numero del certificato telematico. Il datore di lavoro può richiedere la visita fiscale tramite l'INPS.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.