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Malattia e infortunio nel CCNL Formazione Professionale Enti
Come funzionano il periodo di comporto, le integrazioni salariali e le tutele in caso di malattia o infortunio per i dipendenti degli enti di formazione professionale accreditati.
Il CCNL Formazione Professionale prevede un comporto di 180 giorni (anzianità fino a 5 anni) o 270 giorni (anzianità oltre 5 anni). Il datore di lavoro integra l’indennità INPS per garantire il 100% della retribuzione. In caso di infortunio, la retribuzione è al 100% dal giorno dell’evento. Oltre il periodo di comporto, l’ente può risolvere il rapporto.
Tabella riepilogativa
| Periodo | Malattia | Infortunio sul lavoro |
|---|---|---|
| Giorno evento (infortunio) | — | 100% retribuzione |
| Giorni 1-3 (carenza INPS) | Non retribuiti da INPS; a carico del datore se assenza >7 gg lavorativi | 100% retribuzione |
| Giorni 4-20 | INPS 50% + integrazione datore al 100% | INAIL 60% + integrazione datore al 100% |
| Dal giorno 21 | INPS 66,7% + integrazione datore al 100% | INAIL 75% + integrazione datore al 100% |
| Oltre il comporto (180/270 gg) | Possibile licenziamento per superamento comporto | Stessa tutela della malattia dopo guarigione |
Legge e CCNL a confronto: l’indennità INPS di malattia (50% dal 4° giorno, 66,7% dal 21°) e INAIL per infortuni sono istituti di legge. L’integrazione al 100% è un miglioramento previsto dal CCNL. Il trattamento complessivo è dunque INPS/INAIL + integrazione datoriale.
Il periodo di comporto: cosa significa
Il periodo di comporto è il tempo massimo entro cui il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto al lavoratore assente per malattia. Durante il comporto il lavoratore non può essere licenziato per il solo motivo dell’assenza per malattia. Il CCNL Formazione Professionale lo fissa in:
- 180 giorni di calendario per i lavoratori con anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
- 270 giorni di calendario per i lavoratori con anzianità superiore a 5 anni.
Il calcolo dei giorni di comporto si effettua sommando tutte le assenze per malattia nell’arco di un periodo di riferimento definito dal CCNL (generalmente un anno solare o un arco di 18-24 mesi, a seconda delle disposizioni contrattuali). Il superamento del comporto non è automaticamente causa di licenziamento: l’ente deve notificare formalmente il superamento e la volontà di risolvere il rapporto.
Certificazione e obblighi del lavoratore
Il lavoratore malato deve:
- Comunicare tempestivamente all’ente l’assenza, di norma entro l’inizio dell’orario di lavoro del giorno di assenza;
- Trasmettere il numero di protocollo del certificato telematico (il medico lo invia direttamente all’INPS tramite sistema SAR);
- Essere reperibile durante le fasce di reperibilità stabilite dalla legge (attualmente 10.00-12.00 e 17.00-19.00) per la visita fiscale dell’INPS.
Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione o reperibilità può determinare la perdita parziale o totale dell’indennità INPS e, nei casi più gravi, sanzioni disciplinari.
Infortunio sul lavoro: la tutela più forte
L’infortunio sul lavoro riceve una tutela più ampia rispetto alla malattia comune:
- Dal giorno dell’evento: retribuzione al 100% a carico del datore di lavoro;
- Giorni successivi: indennità INAIL integrata dal datore al 100%;
- Conservazione del posto: garantita per l’intera durata dell’inabilità temporanea assoluta, senza i limiti del comporto ordinario per malattia.
L’infortunio in itinere (accaduto nel tragitto casa-lavoro o lavoro-casa) beneficia delle stesse tutele dell’infortunio sul lavoro, ai sensi del d.lgs. 38/2000 e della giurisprudenza consolidata.
Malattia e ferie: interazione
Se la malattia insorge durante il periodo di ferie, le ferie sono sospese dalla data di inizio della malattia e il lavoratore può recuperarle in un secondo momento. È necessario che la malattia sia certificata e comunicata tempestivamente al datore di lavoro. Il periodo di malattia non è computato come ferie fruite.
Casi pratici
Domande frequenti
Quanto dura il periodo di comporto nel CCNL Formazione Professionale?
Durante la malattia viene pagato tutto lo stipendio?
Cosa succede in caso di infortunio sul lavoro?
Il lavoratore malato può essere licenziato?
Come si certifica la malattia?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (firma del 1° marzo 2024). Le tutele INPS e INAIL descritte sono istituti di legge; la disciplina del comporto e le integrazioni datoriali sono di fonte contrattuale. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS-CONFSAL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quanto dura il periodo di comporto nel CCNL Formazione Professionale?
180 giorni di calendario per i lavoratori con anzianità di servizio non superiore a 5 anni; 270 giorni per chi ha anzianità superiore a 5 anni. Oltre questi limiti l'ente può procedere al licenziamento per superamento del comporto.
Durante la malattia viene pagato tutto lo stipendio nel CCNL Formazione Professionale?
Sì, il CCNL integra l'indennità INPS (pari al 50% dal 4° giorno e ai 2/3 dal 21° giorno) fino a raggiungere il 100% della retribuzione netta. I primi 3 giorni di carenza sono invece a carico del datore di lavoro se l'assenza supera i 7 giorni lavorativi; per assenze brevi (fino a 7 giorni lavorativi) i 3 giorni di carenza non sono retribuiti dall'INPS.
Cosa succede in caso di infortunio sul lavoro?
Per l'infortunio sul lavoro il CCNL prevede la retribuzione al 100% dal giorno dell'evento e per i 3 giorni successivi, con integrazione dell'indennità INAIL. Dal 4° giorno in poi l'indennità INAIL (pari al 60% dei giorni 4-20, 75% dal 21° giorno) viene integrata dal datore per raggiungere il 100%.
Il lavoratore malato può essere licenziato nel CCNL Formazione Professionale?
No, durante il periodo di comporto il lavoratore è tutelato contro il licenziamento per malattia. Il licenziamento può avvenire solo al superamento del comporto (180 o 270 giorni a seconda dell'anzianità). È illegittimo il licenziamento prima del superamento del comporto.
Come si certifica la malattia nel CCNL Formazione Professionale?
La certificazione avviene tramite il medico di base che trasmette telematicamente il certificato all'INPS. Il lavoratore deve comunicare tempestivamente all'ente l'assenza e il numero del certificato telematico. Il datore di lavoro può richiedere la visita fiscale tramite l'INPS.
Vedi anche