Indice
La guida
Malattia e infortunio nel CCNL Formazione Professionale Enti
Come funzionano il periodo di comporto, le integrazioni salariali e le tutele in caso di malattia o infortunio per i dipendenti degli enti di formazione professionale accreditati.
Nel CCNL Formazione Professionale (art. 50) il dipendente non in prova assente per malattia conserva il posto per 18 mesi, sommando le assenze per malattia dei tre anni precedenti; le terapie salvavita (per esempio emodialisi e chemioterapia) non si contano. L’ente paga il 100% della retribuzione mensile per 12 mesi e il 75% per altri 6. Raggiunto il limite, per motivi di particolare gravità si può chiedere un’aspettativa non retribuita fino a 18 mesi. In caso di infortunio sul lavoro l’ente paga con le stesse misure e il dipendente gli restituisce l’indennità INAIL (art. 52).
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa
| Voce | Malattia | Infortunio sul lavoro |
|---|---|---|
| Conservazione del posto | 18 mesi; si sommano le assenze per malattia dei 3 anni precedenti l’episodio in corso (art. 50) | Stessi trattamenti economici e normativi della malattia, salvo condizioni di legge più favorevoli (art. 52) |
| Primi 12 mesi | 100% della normale retribuzione mensile | 100%, per tutta l’inabilità temporanea assoluta entro lo stesso limite |
| Ulteriori 6 mesi | 75% della retribuzione | 75% della retribuzione |
| Dopo il limite | Aspettativa non retribuita fino a 18 mesi, su richiesta motivata, per motivi di particolare gravità | Aspettativa personale che l’ente può concedere su richiesta |
| Assenze escluse dal conteggio | Terapie salvavita o temporaneamente invalidanti (emodialisi, chemioterapia) | — |
| Indennità dell’istituto | Restano ferme le norme di legge sull’indennità di malattia | Il dipendente restituisce all’ente l’indennità INAIL relativa alla retribuzione già pagata dall’ente |
Legge e CCNL a confronto: per legge l’INAIL paga, dal quarto giorno dopo l’infortunio, il 60% della retribuzione giornaliera e il 75% dal 91° giorno (art. 68 DPR 1124/1965); il CCNL fa anticipare all’ente l’intera retribuzione nelle misure della tabella. Per i rischi non coperti dall’INAIL l’ente stipula una polizza. Fonte: artt. 50 e 52 del testo del CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (revisione del 18 dicembre 2023, pubblicato da CNOS-FAP).
Il periodo di comporto: cosa significa
Il periodo di comporto è il tempo massimo entro cui il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto al lavoratore assente per malattia. Durante il comporto il lavoratore non può essere licenziato per il solo motivo dell’assenza per malattia. Il CCNL Formazione Professionale lo fissa in 18 mesi per il dipendente non in prova, senza distinzioni per anzianità (art. 50).
Per il calcolo si sommano tutte le assenze per malattia dei tre anni precedenti l’episodio in corso; non si contano le assenze per patologie gravi che richiedono terapie salvavita o temporaneamente invalidanti, come emodialisi o chemioterapia. Raggiunto il limite, chi lo chiede con motivazione può ottenere, per motivi di particolare gravità, un’aspettativa non retribuita fino a 18 mesi. Il superamento del comporto non è automaticamente causa di licenziamento: l’ente deve notificare formalmente il superamento e la volontà di risolvere il rapporto.
Certificazione e obblighi del lavoratore
Il lavoratore malato deve:
- Comunicare tempestivamente all’ente l’assenza, di norma entro l’inizio dell’orario di lavoro del giorno di assenza;
- Trasmettere il numero di protocollo del certificato telematico (il medico lo invia direttamente all’INPS tramite sistema SAR);
- Essere reperibile durante le fasce di reperibilità stabilite dalla legge (attualmente 10.00-12.00 e 17.00-19.00) per la visita fiscale dell’INPS.
Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione o reperibilità può determinare la perdita parziale o totale dell’indennità INPS e, nei casi più gravi, sanzioni disciplinari.
Infortunio sul lavoro: la tutela più forte
L’infortunio sul lavoro riceve una tutela più ampia rispetto alla malattia comune:
- Retribuzione: durante l’inabilità temporanea assoluta l’ente paga la retribuzione nelle misure della malattia (100% per 12 mesi, 75% per altri 6) e il dipendente gli restituisce l’indennità INAIL (art. 52);
- Indennità INAIL: per legge il 60% della retribuzione giornaliera dal quarto giorno e il 75% dal 91° giorno;
- Conservazione del posto: si applicano i trattamenti della malattia, salvo condizioni di legge più favorevoli; dopo, l’ente può concedere un’aspettativa personale.
L’infortunio in itinere (accaduto nel tragitto casa-lavoro o lavoro-casa) beneficia delle stesse tutele dell’infortunio sul lavoro, ai sensi del d.lgs. 38/2000 e della giurisprudenza consolidata.
Malattia e ferie: interazione
Se la malattia insorge durante il periodo di ferie, le ferie sono sospese dalla data di inizio della malattia e il lavoratore può recuperarle in un secondo momento. È necessario che la malattia sia certificata e comunicata tempestivamente al datore di lavoro. Il periodo di malattia non è computato come ferie fruite.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Quanto dura il periodo di comporto nel CCNL Formazione Professionale?
Durante la malattia viene pagato tutto lo stipendio?
Cosa succede in caso di infortunio sul lavoro?
Il lavoratore malato può essere licenziato?
Come si certifica la malattia?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, premi e fondo incentivi.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (firma del 1° marzo 2024). Le tutele INPS e INAIL descritte sono istituti di legge; la disciplina del comporto e le integrazioni datoriali sono di fonte contrattuale. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS-CONFSAL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.