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Ultimo aggiornamento: 3 Marzo 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL CRI (art. 43) disciplina le assenze per malattia stabilendo il trattamento economico e il periodo di comporto oltre il quale il datore può risolvere il rapporto. Il CCNL 2020 ha introdotto l'esclusione dal computo del comporto per gravi patologie (oncologiche, cronico-invalidanti), tutelando i lavoratori più vulnerabili. L'infortunio sul lavoro ha un regime più favorevole rispetto alla malattia comune.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Croce Rossa Italiana

CCNL Croce Rossa Italiana: malattia, infortunio e periodo di comporto

Le assenze per malattia e infortunio sono tra le tutele più rilevanti per il personale CRI. Il CCNL disciplina il comporto, le integrazioni retributive e introduce l’esclusione delle gravi patologie dal computo del periodo di protezione.

In sintesi

Il CCNL CRI (art. 43) disciplina malattia e infortunio. Il rinnovo 2020 ha introdotto l’esclusione dal comporto delle gravi patologie (oncologiche, cronico-invalidanti). Il trattamento economico combina l’indennitˆ INPS con l’eventuale integrazione datoriale prevista dal contratto. L’infortunio sul lavoro è coperto dall’INAIL con tutele più ampie rispetto alla malattia comune.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
CCNL
27 maggio 2020, vigenza 1/1/2020–31/12/2022 (in ultrattività)
Articolo di riferimento
Art. 43 CCNL; d.lgs. 1124/1965 (infortuni); d.lgs. 151/2001

Il comporto: cos’è e come funziona

Il periodo di comporto è il lasso di tempo durante il quale il rapporto di lavoro è protetto in caso di malattia: il datore di lavoro non può licenziare il dipendente malato fintanto che il comporto non sia esaurito (art. 2110 c.c.).

Esistono due tipi di comporto:

  • Comporto secco: il periodo massimo di assenza continuativa per una singola malattia.
  • Comporto per sommatoria: il cumulo delle assenze per malattia in un determinato arco temporale (di norma un anno solare o un triennio).

Il CCNL CRI all’art. 43 disciplina la materia; per i valori precisi dei periodi in giorni si rimanda al testo integrale del contratto, disponibile su cri.it e sui portali sindacali di FP CGIL e CISL FP. La norma di legge (art. 2110 c.c.) costituisce il limite minimo inderogabile, che il CCNL può migliorare.

Tabella riepilogativa: fonte della tutela e livelli di copertura

Schema delle tutele economiche per malattia e infortunio
Fonte Evento Copertura economica Regime
INPS (legge) Malattia comune 50% dal 4° giorno; 66,66% dall’8° giorno Minimo legale
INAIL (legge) Infortunio sul lavoro/malattia professionale 60% dal 4° giorno; 75% dal 91° giorno Minimo legale
CCNL CRI (contratto) Malattia comune Integrazione fino a raggiungere una % più alta per un n° di giorni stabiliti all’art. 43 Migliorativo
CCNL CRI (contratto) Gravi patologie Esclusione dal computo del comporto Tutela specifica

Avviso: le percentuali esatte dell’integrazione datoriale e la durata esatta del comporto sono definite nell’art. 43 del testo integrale del CCNL. Non è stato possibile verificare tali valori numerici da fonti pubbliche certe; si raccomanda di consultare il testo contrattuale originale o il proprio sindacato.

Novità del CCNL 2020: esclusione delle gravi patologie

Una delle novità più rilevanti del rinnovo del 27 maggio 2020 è l’introduzione dell’esclusione dal computo del periodo di comporto per le assenze causate da gravi patologie. Sono considerate «gravi patologie» ai fini del CCNL le malattie oncologiche, le patologie cronico-invalidanti e le condizioni di particolare gravità definite nel contratto o in accordi integrativi.

In pratica: se un dipendente CRI è assente per chemioterapia o per una patologia cronico-invalidante, tali giornate di assenza non vengono sommate al comporto ordinario. Il lavoratore è quindi protetto dal licenziamento per malattia in modo più esteso rispetto a quanto previsto dall’art. 2110 c.c. da solo.

Obblighi del lavoratore: certificazione e reperibilità

Il dipendente malato ha precisi obblighi procedurali:

  • Certificato medico: deve essere rilasciato dal medico di medicina generale o dallo specialista e trasmesso telematicamente all’INPS. Il numero di protocollo del certificato va comunicato al datore di lavoro entro il primo giorno di assenza (o al massimo entro il secondo giorno).
  • Reperibilità: il dipendente privato in malattia è tenuto a essere reperibile nelle fasce orarie previste per le visite fiscali INPS (di norma 10:00-12:00 e 17:00-19:00). L’irreperibilità non giustificata comporta la perdita dell’indennitˆ di malattia per i giorni di irreperibilità.
  • Visite periodiche: il CCNL prevede che il lavoratore si sottoponga, di norma una volta l’anno, a visita medica programmata dall’ente.

Infortunio sul lavoro: regime INAIL e tutele

L’infortunio sul lavoro è disciplinato dal d.lgs. 1124/1965 (Testo Unico Infortuni) e assicurato obbligatoriamente dall’INAIL. Rispetto alla malattia comune, l’infortunio gode di tutele più favorevoli:

  • L’indennitˆ INAIL è del 60% della retribuzione giornaliera nei primi 90 giorni e del 75% dal 91° giorno.
  • Il periodo di infortunio non rientra (o rientra con limiti più estesi) nel comporto ordinario.
  • Nella CRI, che opera in contesti di emergenza e soccorso, il rischio di infortuni sul lavoro è significativo; è fondamentale che gli infortuni vengano denunciati tempestivamente all’INAIL e al datore di lavoro.

Casi pratici

Tizio — Assenza prolungata per patologia oncologica
Tizio (autista soccorritore C3) è assente per sei mesi a causa di una terapia oncologica. Grazie alla clausola del CCNL 2020, le giornate di assenza per patologia oncologica non vengono conteggiate nel comporto ordinario. Tizio non rischia il licenziamento per superamento del comporto durante l’intera fase di cura.
Caia — Infortunio sul lavoro durante intervento di emergenza
Caia (soccorritrice Area C) si infortuna durante un intervento di emergenza: distorsione lombare grave. L’infortunio viene denunciato all’INAIL entro 24 ore. Caia riceve l’indennità INAIL al 60% per i primi 90 giorni e al 75% dal 91° giorno, più l’eventuale integrazione contrattuale. Il periodo di infortunio gode di un regime di comporto più favorevole rispetto alla malattia comune.
Sempronio — Malattia comune e visita fiscale
Sempronio (operatore amministrativo Area A3) è assente per influenza 5 giorni. Il 3° giorno non è in casa alle 11:00 quando arriva il medico fiscale INPS perché era andato in farmacia. Sempronio rischia la perdita dell’indennitˆ per quel giorno se non riesce a documentare il giustificato motivo di assenza. È opportuno avvisare preventivamente il datore o lasciare un recapito per rintracciabilità.

Domande frequenti

Posso essere licenziato durante la malattia?
No, durante il periodo di comporto il licenziamento per malattia è vietato (art. 2110 c.c.). Il datore non può intimare il licenziamento fintanto che il comporto non sia esaurito. Al superamento del comporto il licenziamento diventa possibile previa comunicazione con il relativo preavviso.
Le assenze per tumore contano nel comporto?
No. Il CCNL CRI 2020 esclude le assenze per gravi patologie (tra cui quelle oncologiche) dal computo del periodo di comporto. Queste assenze non si sommano al comporto ordinario per il calcolo del licenziabilità.
Quanto mi paga l’INPS durante la malattia?
L’INPS corrisponde il 50% della retribuzione giornaliera dal 4° giorno di malattia e il 66,66% dall’8° giorno. I primi 3 giorni sono a «carenza» e non indennizzati dall’INPS, salvo integrazione contrattuale del datore di lavoro.
Come denuncio un infortunio sul lavoro?
L’infortunio deve essere comunicato immediatamente al datore di lavoro. Il medico che presta la prima assistenza redige il certificato medico INAIL. Il datore di lavoro effettua la denuncia all’INAIL entro i termini di legge (24 ore in caso di morte o pericolo di vita, 48 ore negli altri casi). Il mancato invio è sanzionato.
Devo essere reperibile in casa durante la malattia?
Sì, nelle fasce orarie di reperibilità fiscale (di norma 10:00-12:00 e 17:00-19:00). L’irreperibilità non giustificata comporta la perdita dell’indennitˆ INPS per i giorni in cui non si è stati trovati.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Croce Rossa Italiana e Terzo Settore del 27 maggio 2020 (art. 43) e alle disposizioni di legge applicabili (art. 2110 c.c., d.lgs. 1124/1965, d.lgs. 151/2001). Per i valori precisi del comporto e delle integrazioni contrattuali consultare il testo integrale del CCNL disponibile su cri.it, FP CGIL (fpcgil.it) o CISL FP (cislfp.it). Per situazioni specifiche rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP o UIL FPL, oppure all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quanto dura il periodo di comporto nel CCNL CRI?

Il CCNL CRI disciplina il comporto di malattia all'art. 43, rimandando alle norme di legge per gli aspetti non espressamente regolamentati. La durata esatta del periodo di comporto (sia secco che per sommatoria) è definita nell'articolato contrattuale; per il valore preciso in giorni occorre consultare il testo integrale del CCNL disponibile su cri.it o sui siti di FP CGIL e CISL FP.

Le gravi patologie sono escluse dal comporto?

Sì. Il CCNL 2020 ha introdotto l'esclusione dal computo del periodo di comporto per le assenze dovute a gravi patologie come malattie oncologiche, patologie cronico-invalidanti e altre condizioni di particolare gravità. Le assenze per queste cause non si sommano alle assenze ordinarie per il calcolo del comporto.

Quanto vale il trattamento economico di malattia?

Durante la malattia il lavoratore riceve dall'INPS l'indennità di malattia (50% della retribuzione dal 4° giorno, 66,66% dall'8° giorno), mentre il CCNL può prevedere un'integrazione datoriale fino al 100% della retribuzione per un numero determinato di giorni. Per i dettagli precisi delle percentuali e delle durate dell'integrazione CRI consultare l'art. 43 del CCNL.

Qual è la differenza tra malattia e infortunio sul lavoro?

L'infortunio sul lavoro è tutelato dall'INAIL: l'indennità è dell'60% della retribuzione dal 4° giorno e del 75% dal 91° giorno. Il periodo di infortunio non rientra nel comporto ordinario (o ha un comporto più lungo rispetto alla malattia comune). Il CCNL può prevedere integrazioni aggiuntive.

La visita di controllo INPS può avvenire anche a domicilio?

Sì. Il medico di controllo INPS può effettuare la visita fiscale a domicilio nelle fasce orarie obbligatorie (di norma 10:00-12:00 e 17:00-19:00 per i lavoratori privati). Il lavoratore che non sia reperibile, salvo giustificato motivo, perde l'indennità di malattia per i giorni di irreperibilità.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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