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CCNL Croce Rossa Italiana: malattia, infortunio e periodo di comporto
Le assenze per malattia e infortunio sono tra le tutele più rilevanti per il personale CRI. Il CCNL disciplina il comporto, le integrazioni retributive e introduce l’esclusione delle gravi patologie dal computo del periodo di protezione.
Il CCNL CRI (art. 43) disciplina malattia e infortunio. Il rinnovo 2020 ha introdotto l’esclusione dal comporto delle gravi patologie (oncologiche, cronico-invalidanti). Il trattamento economico combina l’indennitˆ INPS con l’eventuale integrazione datoriale prevista dal contratto. L’infortunio sul lavoro è coperto dall’INAIL con tutele più ampie rispetto alla malattia comune.
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Il comporto: cos’è e come funziona
Il periodo di comporto è il lasso di tempo durante il quale il rapporto di lavoro è protetto in caso di malattia: il datore di lavoro non può licenziare il dipendente malato fintanto che il comporto non sia esaurito (art. 2110 c.c.).
Esistono due tipi di comporto:
- Comporto secco: il periodo massimo di assenza continuativa per una singola malattia.
- Comporto per sommatoria: il cumulo delle assenze per malattia in un determinato arco temporale (di norma un anno solare o un triennio).
Il CCNL CRI all’art. 43 disciplina la materia; per i valori precisi dei periodi in giorni si rimanda al testo integrale del contratto, disponibile su cri.it e sui portali sindacali di FP CGIL e CISL FP. La norma di legge (art. 2110 c.c.) costituisce il limite minimo inderogabile, che il CCNL può migliorare.
Tabella riepilogativa: fonte della tutela e livelli di copertura
| Fonte | Evento | Copertura economica | Regime |
|---|---|---|---|
| INPS (legge) | Malattia comune | 50% dal 4° giorno; 66,66% dall’8° giorno | Minimo legale |
| INAIL (legge) | Infortunio sul lavoro/malattia professionale | 60% dal 4° giorno; 75% dal 91° giorno | Minimo legale |
| CCNL CRI (contratto) | Malattia comune | Integrazione fino a raggiungere una % più alta per un n° di giorni stabiliti all’art. 43 | Migliorativo |
| CCNL CRI (contratto) | Gravi patologie | Esclusione dal computo del comporto | Tutela specifica |
Avviso: le percentuali esatte dell’integrazione datoriale e la durata esatta del comporto sono definite nell’art. 43 del testo integrale del CCNL. Non è stato possibile verificare tali valori numerici da fonti pubbliche certe; si raccomanda di consultare il testo contrattuale originale o il proprio sindacato.
Novità del CCNL 2020: esclusione delle gravi patologie
Una delle novità più rilevanti del rinnovo del 27 maggio 2020 è l’introduzione dell’esclusione dal computo del periodo di comporto per le assenze causate da gravi patologie. Sono considerate «gravi patologie» ai fini del CCNL le malattie oncologiche, le patologie cronico-invalidanti e le condizioni di particolare gravità definite nel contratto o in accordi integrativi.
In pratica: se un dipendente CRI è assente per chemioterapia o per una patologia cronico-invalidante, tali giornate di assenza non vengono sommate al comporto ordinario. Il lavoratore è quindi protetto dal licenziamento per malattia in modo più esteso rispetto a quanto previsto dall’art. 2110 c.c. da solo.
Obblighi del lavoratore: certificazione e reperibilità
Il dipendente malato ha precisi obblighi procedurali:
- Certificato medico: deve essere rilasciato dal medico di medicina generale o dallo specialista e trasmesso telematicamente all’INPS. Il numero di protocollo del certificato va comunicato al datore di lavoro entro il primo giorno di assenza (o al massimo entro il secondo giorno).
- Reperibilità: il dipendente privato in malattia è tenuto a essere reperibile nelle fasce orarie previste per le visite fiscali INPS (di norma 10:00-12:00 e 17:00-19:00). L’irreperibilità non giustificata comporta la perdita dell’indennitˆ di malattia per i giorni di irreperibilità.
- Visite periodiche: il CCNL prevede che il lavoratore si sottoponga, di norma una volta l’anno, a visita medica programmata dall’ente.
Infortunio sul lavoro: regime INAIL e tutele
L’infortunio sul lavoro è disciplinato dal d.lgs. 1124/1965 (Testo Unico Infortuni) e assicurato obbligatoriamente dall’INAIL. Rispetto alla malattia comune, l’infortunio gode di tutele più favorevoli:
- L’indennitˆ INAIL è del 60% della retribuzione giornaliera nei primi 90 giorni e del 75% dal 91° giorno.
- Il periodo di infortunio non rientra (o rientra con limiti più estesi) nel comporto ordinario.
- Nella CRI, che opera in contesti di emergenza e soccorso, il rischio di infortuni sul lavoro è significativo; è fondamentale che gli infortuni vengano denunciati tempestivamente all’INAIL e al datore di lavoro.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Posso essere licenziato durante la malattia?
Le assenze per tumore contano nel comporto?
Quanto mi paga l’INPS durante la malattia?
Come denuncio un infortunio sul lavoro?
Devo essere reperibile in casa durante la malattia?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Croce Rossa Italiana e Terzo Settore del 27 maggio 2020 (art. 43) e alle disposizioni di legge applicabili (art. 2110 c.c., d.lgs. 1124/1965, d.lgs. 151/2001). Per i valori precisi del comporto e delle integrazioni contrattuali consultare il testo integrale del CCNL disponibile su cri.it, FP CGIL (fpcgil.it) o CISL FP (cislfp.it). Per situazioni specifiche rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP o UIL FPL, oppure all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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In sintesi
Indice dei contenuti
Per il personale della Croce Rossa, impegnato in attività sanitarie e di soccorso, la disciplina di malattia e infortunio assume un rilievo concreto e frequente. Il punto di equilibrio è il periodo di comporto: il tempo entro cui l'assenza per salute non legittima il licenziamento, bilanciando la tutela del lavoratore e l'esigenza organizzativa dell'ente.
Il comporto come limite al recesso
L'art. 2110 c.c. stabilisce che durante malattia e infortunio il rapporto è sospeso e il datore non può recedere fino al superamento del periodo di comporto fissato dalla contrattazione. Entro tale soglia il posto è conservato; superata, il datore può procedere al licenziamento, che resta soggetto alle regole formali del recesso. La durata del comporto applicabile è indicata dal CCNL CRI vigente.
Comporto secco e comporto per sommatoria
Il contratto distingue di norma tra l'unico evento morboso prolungato (comporto secco) e la somma di più assenze in un arco temporale di riferimento (comporto per sommatoria). La corretta imputazione delle giornate è decisiva: occorre verificare quali assenze rientrano nel conteggio e quali ne sono escluse, in particolare alla luce delle tutele rafforzate introdotte dal rinnovo.
L'esclusione delle gravi patologie
Tratto qualificante del contratto CRI è l'esclusione dal computo del comporto delle gravi patologie, come quelle oncologiche o cronico-invalidanti, e dei relativi cicli terapeutici. Si tratta di una tutela migliorativa rispetto al codice civile: il lavoratore in cura non vede erodere il proprio periodo di protezione dalle assenze legate alla terapia salvavita.
Il trattamento economico durante la malattia
Durante la malattia il lavoratore percepisce l'indennità a carico dell'INPS nei limiti di legge, integrata dal datore secondo le percentuali e i massimali previsti dal contratto, così da avvicinare o ripristinare la retribuzione ordinaria per un certo periodo. Le misure dell'integrazione e la loro durata sono rimesse alle tabelle del CCNL vigente, cui si rinvia per gli importi.
La specificità dell'infortunio sul lavoro
L'infortunio occorso in servizio, frequente in attività di soccorso, è coperto dall'INAIL con prestazioni economiche e sanitarie e con tutele più ampie rispetto alla malattia comune, compresa la rendita in caso di postumi permanenti. L'ente è tenuto alla denuncia nei termini di legge e alle misure di prevenzione del D.Lgs. 81/2008, particolarmente rilevanti per chi opera su mezzi di soccorso.
Obblighi del lavoratore e controlli
Il dipendente deve comunicare tempestivamente l'assenza, trasmettere il certificato telematico e rendersi reperibile nelle fasce orarie per la visita medica di controllo. L'inosservanza di tali obblighi può incidere sul trattamento economico e, nei casi più gravi, avere rilievo disciplinare. La gestione corretta della documentazione tutela entrambe le parti.
Domande frequenti
Cos'è il periodo di comporto?
È il periodo, fissato dal CCNL, entro cui malattia o infortunio sospendono il rapporto senza che il datore possa licenziare per assenza (art. 2110 c.c.). La durata applicabile è nelle tabelle del contratto CRI vigente.
Le gravi patologie rientrano nel comporto?
No: il rinnovo CRI esclude dal computo le gravi patologie oncologiche e cronico-invalidanti e i relativi cicli terapeutici, a tutela del lavoratore in cura.
Quanto percepisco durante la malattia?
L'indennità INPS di legge, integrata dal datore nelle misure e per la durata previste dal CCNL vigente, cui si rinvia per gli importi.
L'infortunio sul lavoro è trattato come la malattia comune?
No: è coperto dall'INAIL con tutele più ampie, comprese le prestazioni per postumi permanenti; il rapporto resta sospeso e protetto.
Cosa rischio se non sono reperibile alla visita di controllo?
L'assenza ingiustificata alla visita può incidere sul trattamento economico e, nei casi gravi, avere rilievo disciplinare.