Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Croce Rossa Italiana

CCNL Croce Rossa Italiana: malattia, infortunio e periodo di comporto

Le assenze per malattia e infortunio sono tra le tutele più rilevanti per il personale CRI. Il CCNL (artt. 43 e 44) fissa il comporto in 18 mesi in un triennio, l’integrazione fino all’intera retribuzione globale netta per un massimo di 180 giorni l’anno e l’esclusione delle gravi patologie dal computo.

In sintesi

Il CCNL CRI (art. 43) disciplina malattia e infortunio. Il comporto è di 18 mesi complessivi in un triennio; sono escluse dal calcolo le assenze per patologie gravi che richiedono terapie salvavita e per patologie cronico-degenerative ingravescenti. L’ente integra l’indennità INPS fino all’intera retribuzione globale netta per un massimo di 180 giorni l’anno; in caso di infortunio l’integrazione arriva a 365 giorni e il posto è conservato fino alla guarigione clinica.

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
CCNL
27 maggio 2020, vigenza 1/1/2020-31/12/2022 (in ultrattività)
Articolo di riferimento
Artt. 43 e 44 CCNL; d.lgs. 1124/1965 (infortuni); d.lgs. 151/2001

Il comporto: cos’è e come funziona

Il periodo di comporto è il lasso di tempo durante il quale il rapporto di lavoro è protetto in caso di malattia: il datore di lavoro non può licenziare il dipendente malato fintanto che il comporto non sia esaurito (art. 2110 c.c.).

Esistono due tipi di comporto:

  • Comporto secco: il periodo massimo di assenza continuativa per una singola malattia.
  • Comporto per sommatoria: il cumulo delle assenze per malattia in un determinato arco temporale. Il CCNL CRI usa questo sistema: i periodi di assenza dello stesso anno si cumulano e il limite di 18 mesi vale nell’arco di un triennio.

L’art. 43 del CCNL CRI riconosce al lavoratore che non sia in prova la conservazione del posto per 18 mesi complessivi nell’arco di un triennio; se si ammala più volte nell’anno, i periodi si cumulano. Dopo il comporto il lavoratore può chiedere, con comunicazione scritta prima della scadenza e con i certificati di prosecuzione, un’aspettativa non retribuita fino a 120 giorni; al termine l’ente può risolvere il rapporto (art. 44). La norma di legge (art. 2110 c.c.) è il limite minimo inderogabile.

Tabella riepilogativa: fonte della tutela e livelli di copertura

Schema delle tutele economiche per malattia e infortunio
Fonte Evento Copertura economica Regime
INPS (legge) Malattia comune 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno; 66,66% dal 21° al 180° giorno Minimo legale
INAIL (legge) Infortunio sul lavoro/malattia professionale 60% dal 4° giorno; 75% dal 91° giorno Minimo legale
CCNL CRI (contratto) Malattia comune Integrazione dell’indennità INPS fino alla intera retribuzione globale netta, per un massimo di 180 giorni l’anno (art. 43, comma 4); conservazione del posto 18 mesi in un triennio Migliorativo
CCNL CRI (contratto) Infortunio sul lavoro Anticipo delle indennità INAIL fino alla guarigione clinica e integrazione fino alla retribuzione globale netta per un massimo di 365 giorni (art. 43, commi 10-11) Migliorativo
CCNL CRI (contratto) Gravi patologie Esclusione dal computo del comporto Tutela specifica

Nota: la retribuzione globale netta su cui si calcola l’integrazione comprende gli elementi fissi e non quelli variabili; l’integrazione non è dovuta se l’INPS non paga l’indennità (art. 43, commi 4-5). Le percentuali INPS sono quelle di legge per i lavoratori dipendenti.

Gravi patologie: assenze escluse dal comporto

L’art. 43, comma 8, prevede l’esclusione dal computo del periodo di conservazione del posto per i periodi di assenza, debitamente documentati, dovuti a patologie gravi che richiedono terapie salvavita e a patologie cronico-degenerative ingravescenti.

In pratica: se un dipendente CRI è assente per chemioterapia o per una patologia cronico-invalidante, tali giornate di assenza non vengono sommate al comporto ordinario. Il lavoratore è quindi protetto dal licenziamento per malattia in modo più esteso rispetto a quanto previsto dall’art. 2110 c.c. da solo.

Obblighi del lavoratore: certificazione e reperibilità

Il dipendente malato ha precisi obblighi procedurali:

  • Certificato medico: va trasmesso telematicamente all’INPS dal medico. Il lavoratore informa l’ente immediatamente, prima dell’inizio del turno, e comunica il numero di protocollo del certificato; se il certificato è cartaceo ne invia copia all’ente e all’INPS entro 48 ore, e il prolungamento va comunicato prima del turno con il numero di protocollo entro 48 ore (art. 43, commi 1-2).
  • Reperibilità: il dipendente privato in malattia è tenuto a essere reperibile nelle fasce orarie previste per le visite fiscali INPS (di norma 10:00-12:00 e 17:00-19:00). L’irreperibilità non giustificata comporta la perdita dell’indennità di malattia per i giorni di irreperibilità.
  • Visite periodiche: il CCNL prevede che il lavoratore si sottoponga, di norma una volta l’anno, a visita medica programmata dall’ente.
Pubblicita

Infortunio sul lavoro: regime INAIL e tutele

L’infortunio sul lavoro è disciplinato dal d.lgs. 1124/1965 (Testo Unico Infortuni) e assicurato obbligatoriamente dall’INAIL. Rispetto alla malattia comune, l’infortunio gode di tutele più favorevoli:

  • L’indennità INAIL è del 60% della retribuzione giornaliera nei primi 90 giorni e del 75% dal 91° giorno; l’ente la anticipa fino alla guarigione clinica e la integra fino alla retribuzione globale netta per un massimo di 365 giorni (art. 43, commi 10-11).
  • Il lavoratore infortunato conserva il posto fino alla guarigione clinica, comprovata dal certificato definitivo rilasciato dall’INAIL (art. 43, comma 12): non vale il comporto di 18 mesi.
  • Nella CRI, che opera in contesti di emergenza e soccorso, il rischio di infortuni sul lavoro è significativo; è fondamentale che gli infortuni vengano denunciati tempestivamente all’INAIL e al datore di lavoro.

Casi pratici

Tizio — Assenza prolungata per patologia oncologica
Tizio (autista soccorritore, categoria C) è assente per sei mesi a causa di una terapia salvavita. Per l’art. 43, comma 8, se le assenze sono debitamente documentate non vengono conteggiate nel comporto di 18 mesi. Tizio non rischia il licenziamento per superamento del comporto durante l’intera fase di cura.
Caia — Infortunio sul lavoro durante intervento di emergenza
Caia (soccorritrice, categoria C) si infortuna durante un intervento di emergenza: distorsione lombare grave. L’infortunio viene denunciato all’INAIL nei termini di legge. L’ente anticipa l’indennità INAIL (60% per i primi 90 giorni, 75% dal 91°) e la integra fino alla retribuzione globale netta per un massimo di 365 giorni. Il posto è conservato fino alla guarigione clinica.
Sempronio — Malattia comune e visita fiscale
Sempronio (operatore amministrativo, categoria A) è assente per influenza 5 giorni. Il 3° giorno non è in casa alle 11:00 quando arriva il medico fiscale INPS perché era andato in farmacia. Sempronio rischia la perdita dell’indennità per quel giorno se non riesce a documentare il giustificato motivo di assenza. È opportuno avvisare preventivamente il datore o lasciare un recapito per rintracciabilità.
Pubblicita

Domande frequenti

Posso essere licenziato durante la malattia?
No, durante il periodo di comporto il licenziamento per malattia è vietato (art. 2110 c.c.). Il datore non può intimare il licenziamento fintanto che il comporto non sia esaurito. Al superamento del comporto il licenziamento diventa possibile previa comunicazione con il relativo preavviso.
Le assenze per tumore contano nel comporto?
No. Il CCNL CRI (art. 43, comma 8) esclude dal computo le assenze, debitamente documentate, per patologie gravi che richiedono terapie salvavita e per patologie cronico-degenerative ingravescenti. Queste assenze non si sommano al comporto ordinario per il calcolo del licenziabilità.
Quanto mi paga l’INPS durante la malattia?
L’INPS corrisponde il 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno di malattia e il 66,66% dal 21° al 180°. I primi 3 giorni sono di «carenza» e non indennizzati dall’INPS. In più, per il CCNL CRI l’ente integra l’indennità INPS fino all’intera retribuzione globale netta per un massimo di 180 giorni l’anno.
Come denuncio un infortunio sul lavoro?
L’infortunio deve essere comunicato immediatamente al datore di lavoro. Il medico che presta la prima assistenza redige il certificato medico INAIL. Il datore di lavoro effettua la denuncia all’INAIL entro i termini di legge (24 ore in caso di morte o pericolo di vita, 48 ore negli altri casi). Il mancato invio è sanzionato.
Devo essere reperibile in casa durante la malattia?
Sì, nelle fasce orarie di reperibilità fiscale (di norma 10:00-12:00 e 17:00-19:00). L’irreperibilità non giustificata comporta la perdita dell’indennità INPS per i giorni in cui non si è stati trovati.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2022, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL del personale dipendente dalla Croce Rossa Italiana 2020-2022 (artt. 43 e 44), letto sul testo del CCNL CRI 2020-2022 (PDF), e alle disposizioni di legge applicabili (art. 2110 c.c., d.lgs. 1124/1965, d.lgs. 151/2001); le percentuali INPS sono quelle indicate dall’INPS. Per situazioni specifiche rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP o UIL FPL, oppure all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.