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CCNL Croce Rossa Italiana: malattia, infortunio e periodo di comporto
Le assenze per malattia e infortunio sono tra le tutele più rilevanti per il personale CRI. Il CCNL disciplina il comporto, le integrazioni retributive e introduce l’esclusione delle gravi patologie dal computo del periodo di protezione.
Il CCNL CRI (art. 43) disciplina malattia e infortunio. Il rinnovo 2020 ha introdotto l’esclusione dal comporto delle gravi patologie (oncologiche, cronico-invalidanti). Il trattamento economico combina l’indennitˆ INPS con l’eventuale integrazione datoriale prevista dal contratto. L’infortunio sul lavoro è coperto dall’INAIL con tutele più ampie rispetto alla malattia comune.
Il comporto: cos’è e come funziona
Il periodo di comporto è il lasso di tempo durante il quale il rapporto di lavoro è protetto in caso di malattia: il datore di lavoro non può licenziare il dipendente malato fintanto che il comporto non sia esaurito (art. 2110 c.c.).
Esistono due tipi di comporto:
- Comporto secco: il periodo massimo di assenza continuativa per una singola malattia.
- Comporto per sommatoria: il cumulo delle assenze per malattia in un determinato arco temporale (di norma un anno solare o un triennio).
Il CCNL CRI all’art. 43 disciplina la materia; per i valori precisi dei periodi in giorni si rimanda al testo integrale del contratto, disponibile su cri.it e sui portali sindacali di FP CGIL e CISL FP. La norma di legge (art. 2110 c.c.) costituisce il limite minimo inderogabile, che il CCNL può migliorare.
Tabella riepilogativa: fonte della tutela e livelli di copertura
| Fonte | Evento | Copertura economica | Regime |
|---|---|---|---|
| INPS (legge) | Malattia comune | 50% dal 4° giorno; 66,66% dall’8° giorno | Minimo legale |
| INAIL (legge) | Infortunio sul lavoro/malattia professionale | 60% dal 4° giorno; 75% dal 91° giorno | Minimo legale |
| CCNL CRI (contratto) | Malattia comune | Integrazione fino a raggiungere una % più alta per un n° di giorni stabiliti all’art. 43 | Migliorativo |
| CCNL CRI (contratto) | Gravi patologie | Esclusione dal computo del comporto | Tutela specifica |
Avviso: le percentuali esatte dell’integrazione datoriale e la durata esatta del comporto sono definite nell’art. 43 del testo integrale del CCNL. Non è stato possibile verificare tali valori numerici da fonti pubbliche certe; si raccomanda di consultare il testo contrattuale originale o il proprio sindacato.
Novità del CCNL 2020: esclusione delle gravi patologie
Una delle novità più rilevanti del rinnovo del 27 maggio 2020 è l’introduzione dell’esclusione dal computo del periodo di comporto per le assenze causate da gravi patologie. Sono considerate «gravi patologie» ai fini del CCNL le malattie oncologiche, le patologie cronico-invalidanti e le condizioni di particolare gravità definite nel contratto o in accordi integrativi.
In pratica: se un dipendente CRI è assente per chemioterapia o per una patologia cronico-invalidante, tali giornate di assenza non vengono sommate al comporto ordinario. Il lavoratore è quindi protetto dal licenziamento per malattia in modo più esteso rispetto a quanto previsto dall’art. 2110 c.c. da solo.
Obblighi del lavoratore: certificazione e reperibilità
Il dipendente malato ha precisi obblighi procedurali:
- Certificato medico: deve essere rilasciato dal medico di medicina generale o dallo specialista e trasmesso telematicamente all’INPS. Il numero di protocollo del certificato va comunicato al datore di lavoro entro il primo giorno di assenza (o al massimo entro il secondo giorno).
- Reperibilità: il dipendente privato in malattia è tenuto a essere reperibile nelle fasce orarie previste per le visite fiscali INPS (di norma 10:00-12:00 e 17:00-19:00). L’irreperibilità non giustificata comporta la perdita dell’indennitˆ di malattia per i giorni di irreperibilità.
- Visite periodiche: il CCNL prevede che il lavoratore si sottoponga, di norma una volta l’anno, a visita medica programmata dall’ente.
Infortunio sul lavoro: regime INAIL e tutele
L’infortunio sul lavoro è disciplinato dal d.lgs. 1124/1965 (Testo Unico Infortuni) e assicurato obbligatoriamente dall’INAIL. Rispetto alla malattia comune, l’infortunio gode di tutele più favorevoli:
- L’indennitˆ INAIL è del 60% della retribuzione giornaliera nei primi 90 giorni e del 75% dal 91° giorno.
- Il periodo di infortunio non rientra (o rientra con limiti più estesi) nel comporto ordinario.
- Nella CRI, che opera in contesti di emergenza e soccorso, il rischio di infortuni sul lavoro è significativo; è fondamentale che gli infortuni vengano denunciati tempestivamente all’INAIL e al datore di lavoro.
Casi pratici
Domande frequenti
Posso essere licenziato durante la malattia?
Le assenze per tumore contano nel comporto?
Quanto mi paga l’INPS durante la malattia?
Come denuncio un infortunio sul lavoro?
Devo essere reperibile in casa durante la malattia?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Croce Rossa Italiana e Terzo Settore del 27 maggio 2020 (art. 43) e alle disposizioni di legge applicabili (art. 2110 c.c., d.lgs. 1124/1965, d.lgs. 151/2001). Per i valori precisi del comporto e delle integrazioni contrattuali consultare il testo integrale del CCNL disponibile su cri.it, FP CGIL (fpcgil.it) o CISL FP (cislfp.it). Per situazioni specifiche rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP o UIL FPL, oppure all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quanto dura il periodo di comporto nel CCNL CRI?
Il CCNL CRI disciplina il comporto di malattia all'art. 43, rimandando alle norme di legge per gli aspetti non espressamente regolamentati. La durata esatta del periodo di comporto (sia secco che per sommatoria) è definita nell'articolato contrattuale; per il valore preciso in giorni occorre consultare il testo integrale del CCNL disponibile su cri.it o sui siti di FP CGIL e CISL FP.
Le gravi patologie sono escluse dal comporto?
Sì. Il CCNL 2020 ha introdotto l'esclusione dal computo del periodo di comporto per le assenze dovute a gravi patologie come malattie oncologiche, patologie cronico-invalidanti e altre condizioni di particolare gravità. Le assenze per queste cause non si sommano alle assenze ordinarie per il calcolo del comporto.
Quanto vale il trattamento economico di malattia?
Durante la malattia il lavoratore riceve dall'INPS l'indennità di malattia (50% della retribuzione dal 4° giorno, 66,66% dall'8° giorno), mentre il CCNL può prevedere un'integrazione datoriale fino al 100% della retribuzione per un numero determinato di giorni. Per i dettagli precisi delle percentuali e delle durate dell'integrazione CRI consultare l'art. 43 del CCNL.
Qual è la differenza tra malattia e infortunio sul lavoro?
L'infortunio sul lavoro è tutelato dall'INAIL: l'indennità è dell'60% della retribuzione dal 4° giorno e del 75% dal 91° giorno. Il periodo di infortunio non rientra nel comporto ordinario (o ha un comporto più lungo rispetto alla malattia comune). Il CCNL può prevedere integrazioni aggiuntive.
La visita di controllo INPS può avvenire anche a domicilio?
Sì. Il medico di controllo INPS può effettuare la visita fiscale a domicilio nelle fasce orarie obbligatorie (di norma 10:00-12:00 e 17:00-19:00 per i lavoratori privati). Il lavoratore che non sia reperibile, salvo giustificato motivo, perde l'indennità di malattia per i giorni di irreperibilità.
Vedi anche