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La guida
CCNL Croce Rossa Italiana: malattia, infortunio e periodo di comporto
Le assenze per malattia e infortunio sono tra le tutele più rilevanti per il personale CRI. Il CCNL (artt. 43 e 44) fissa il comporto in 18 mesi in un triennio, l’integrazione fino all’intera retribuzione globale netta per un massimo di 180 giorni l’anno e l’esclusione delle gravi patologie dal computo.
Il CCNL CRI (art. 43) disciplina malattia e infortunio. Il comporto è di 18 mesi complessivi in un triennio; sono escluse dal calcolo le assenze per patologie gravi che richiedono terapie salvavita e per patologie cronico-degenerative ingravescenti. L’ente integra l’indennità INPS fino all’intera retribuzione globale netta per un massimo di 180 giorni l’anno; in caso di infortunio l’integrazione arriva a 365 giorni e il posto è conservato fino alla guarigione clinica.
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Il comporto: cos’è e come funziona
Il periodo di comporto è il lasso di tempo durante il quale il rapporto di lavoro è protetto in caso di malattia: il datore di lavoro non può licenziare il dipendente malato fintanto che il comporto non sia esaurito (art. 2110 c.c.).
Esistono due tipi di comporto:
- Comporto secco: il periodo massimo di assenza continuativa per una singola malattia.
- Comporto per sommatoria: il cumulo delle assenze per malattia in un determinato arco temporale. Il CCNL CRI usa questo sistema: i periodi di assenza dello stesso anno si cumulano e il limite di 18 mesi vale nell’arco di un triennio.
L’art. 43 del CCNL CRI riconosce al lavoratore che non sia in prova la conservazione del posto per 18 mesi complessivi nell’arco di un triennio; se si ammala più volte nell’anno, i periodi si cumulano. Dopo il comporto il lavoratore può chiedere, con comunicazione scritta prima della scadenza e con i certificati di prosecuzione, un’aspettativa non retribuita fino a 120 giorni; al termine l’ente può risolvere il rapporto (art. 44). La norma di legge (art. 2110 c.c.) è il limite minimo inderogabile.
Tabella riepilogativa: fonte della tutela e livelli di copertura
| Fonte | Evento | Copertura economica | Regime |
|---|---|---|---|
| INPS (legge) | Malattia comune | 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno; 66,66% dal 21° al 180° giorno | Minimo legale |
| INAIL (legge) | Infortunio sul lavoro/malattia professionale | 60% dal 4° giorno; 75% dal 91° giorno | Minimo legale |
| CCNL CRI (contratto) | Malattia comune | Integrazione dell’indennità INPS fino alla intera retribuzione globale netta, per un massimo di 180 giorni l’anno (art. 43, comma 4); conservazione del posto 18 mesi in un triennio | Migliorativo |
| CCNL CRI (contratto) | Infortunio sul lavoro | Anticipo delle indennità INAIL fino alla guarigione clinica e integrazione fino alla retribuzione globale netta per un massimo di 365 giorni (art. 43, commi 10-11) | Migliorativo |
| CCNL CRI (contratto) | Gravi patologie | Esclusione dal computo del comporto | Tutela specifica |
Nota: la retribuzione globale netta su cui si calcola l’integrazione comprende gli elementi fissi e non quelli variabili; l’integrazione non è dovuta se l’INPS non paga l’indennità (art. 43, commi 4-5). Le percentuali INPS sono quelle di legge per i lavoratori dipendenti.
Gravi patologie: assenze escluse dal comporto
L’art. 43, comma 8, prevede l’esclusione dal computo del periodo di conservazione del posto per i periodi di assenza, debitamente documentati, dovuti a patologie gravi che richiedono terapie salvavita e a patologie cronico-degenerative ingravescenti.
In pratica: se un dipendente CRI è assente per chemioterapia o per una patologia cronico-invalidante, tali giornate di assenza non vengono sommate al comporto ordinario. Il lavoratore è quindi protetto dal licenziamento per malattia in modo più esteso rispetto a quanto previsto dall’art. 2110 c.c. da solo.
Obblighi del lavoratore: certificazione e reperibilità
Il dipendente malato ha precisi obblighi procedurali:
- Certificato medico: va trasmesso telematicamente all’INPS dal medico. Il lavoratore informa l’ente immediatamente, prima dell’inizio del turno, e comunica il numero di protocollo del certificato; se il certificato è cartaceo ne invia copia all’ente e all’INPS entro 48 ore, e il prolungamento va comunicato prima del turno con il numero di protocollo entro 48 ore (art. 43, commi 1-2).
- Reperibilità: il dipendente privato in malattia è tenuto a essere reperibile nelle fasce orarie previste per le visite fiscali INPS (di norma 10:00-12:00 e 17:00-19:00). L’irreperibilità non giustificata comporta la perdita dell’indennità di malattia per i giorni di irreperibilità.
- Visite periodiche: il CCNL prevede che il lavoratore si sottoponga, di norma una volta l’anno, a visita medica programmata dall’ente.
Infortunio sul lavoro: regime INAIL e tutele
L’infortunio sul lavoro è disciplinato dal d.lgs. 1124/1965 (Testo Unico Infortuni) e assicurato obbligatoriamente dall’INAIL. Rispetto alla malattia comune, l’infortunio gode di tutele più favorevoli:
- L’indennità INAIL è del 60% della retribuzione giornaliera nei primi 90 giorni e del 75% dal 91° giorno; l’ente la anticipa fino alla guarigione clinica e la integra fino alla retribuzione globale netta per un massimo di 365 giorni (art. 43, commi 10-11).
- Il lavoratore infortunato conserva il posto fino alla guarigione clinica, comprovata dal certificato definitivo rilasciato dall’INAIL (art. 43, comma 12): non vale il comporto di 18 mesi.
- Nella CRI, che opera in contesti di emergenza e soccorso, il rischio di infortuni sul lavoro è significativo; è fondamentale che gli infortuni vengano denunciati tempestivamente all’INAIL e al datore di lavoro.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Posso essere licenziato durante la malattia?
Le assenze per tumore contano nel comporto?
Quanto mi paga l’INPS durante la malattia?
Come denuncio un infortunio sul lavoro?
Devo essere reperibile in casa durante la malattia?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL del personale dipendente dalla Croce Rossa Italiana 2020-2022 (artt. 43 e 44), letto sul testo del CCNL CRI 2020-2022 (PDF), e alle disposizioni di legge applicabili (art. 2110 c.c., d.lgs. 1124/1965, d.lgs. 151/2001); le percentuali INPS sono quelle indicate dall’INPS. Per situazioni specifiche rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP o UIL FPL, oppure all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.