Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Croce Rossa Italiana

CCNL Croce Rossa Italiana: malattia, infortunio e periodo di comporto

Le assenze per malattia e infortunio sono tra le tutele più rilevanti per il personale CRI. Il CCNL disciplina il comporto, le integrazioni retributive e introduce l’esclusione delle gravi patologie dal computo del periodo di protezione.

In sintesi

Il CCNL CRI (art. 43) disciplina malattia e infortunio. Il rinnovo 2020 ha introdotto l’esclusione dal comporto delle gravi patologie (oncologiche, cronico-invalidanti). Il trattamento economico combina l’indennitˆ INPS con l’eventuale integrazione datoriale prevista dal contratto. L’infortunio sul lavoro è coperto dall’INAIL con tutele più ampie rispetto alla malattia comune.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
CCNL
27 maggio 2020, vigenza 1/1/2020-31/12/2022 (in ultrattività)
Articolo di riferimento
Art. 43 CCNL; d.lgs. 1124/1965 (infortuni); d.lgs. 151/2001

Il comporto: cos’è e come funziona

Il periodo di comporto è il lasso di tempo durante il quale il rapporto di lavoro è protetto in caso di malattia: il datore di lavoro non può licenziare il dipendente malato fintanto che il comporto non sia esaurito (art. 2110 c.c.).

Esistono due tipi di comporto:

  • Comporto secco: il periodo massimo di assenza continuativa per una singola malattia.
  • Comporto per sommatoria: il cumulo delle assenze per malattia in un determinato arco temporale (di norma un anno solare o un triennio).

Il CCNL CRI all’art. 43 disciplina la materia; per i valori precisi dei periodi in giorni si rimanda al testo integrale del contratto, disponibile su cri.it e sui portali sindacali di FP CGIL e CISL FP. La norma di legge (art. 2110 c.c.) costituisce il limite minimo inderogabile, che il CCNL può migliorare.

Tabella riepilogativa: fonte della tutela e livelli di copertura

Schema delle tutele economiche per malattia e infortunio
Fonte Evento Copertura economica Regime
INPS (legge) Malattia comune 50% dal 4° giorno; 66,66% dall’8° giorno Minimo legale
INAIL (legge) Infortunio sul lavoro/malattia professionale 60% dal 4° giorno; 75% dal 91° giorno Minimo legale
CCNL CRI (contratto) Malattia comune Integrazione fino a raggiungere una % più alta per un n° di giorni stabiliti all’art. 43 Migliorativo
CCNL CRI (contratto) Gravi patologie Esclusione dal computo del comporto Tutela specifica

Avviso: le percentuali esatte dell’integrazione datoriale e la durata esatta del comporto sono definite nell’art. 43 del testo integrale del CCNL. Non è stato possibile verificare tali valori numerici da fonti pubbliche certe; si raccomanda di consultare il testo contrattuale originale o il proprio sindacato.

Novità del CCNL 2020: esclusione delle gravi patologie

Una delle novità più rilevanti del rinnovo del 27 maggio 2020 è l’introduzione dell’esclusione dal computo del periodo di comporto per le assenze causate da gravi patologie. Sono considerate «gravi patologie» ai fini del CCNL le malattie oncologiche, le patologie cronico-invalidanti e le condizioni di particolare gravità definite nel contratto o in accordi integrativi.

In pratica: se un dipendente CRI è assente per chemioterapia o per una patologia cronico-invalidante, tali giornate di assenza non vengono sommate al comporto ordinario. Il lavoratore è quindi protetto dal licenziamento per malattia in modo più esteso rispetto a quanto previsto dall’art. 2110 c.c. da solo.

Obblighi del lavoratore: certificazione e reperibilità

Il dipendente malato ha precisi obblighi procedurali:

  • Certificato medico: deve essere rilasciato dal medico di medicina generale o dallo specialista e trasmesso telematicamente all’INPS. Il numero di protocollo del certificato va comunicato al datore di lavoro entro il primo giorno di assenza (o al massimo entro il secondo giorno).
  • Reperibilità: il dipendente privato in malattia è tenuto a essere reperibile nelle fasce orarie previste per le visite fiscali INPS (di norma 10:00-12:00 e 17:00-19:00). L’irreperibilità non giustificata comporta la perdita dell’indennitˆ di malattia per i giorni di irreperibilità.
  • Visite periodiche: il CCNL prevede che il lavoratore si sottoponga, di norma una volta l’anno, a visita medica programmata dall’ente.

Infortunio sul lavoro: regime INAIL e tutele

L’infortunio sul lavoro è disciplinato dal d.lgs. 1124/1965 (Testo Unico Infortuni) e assicurato obbligatoriamente dall’INAIL. Rispetto alla malattia comune, l’infortunio gode di tutele più favorevoli:

  • L’indennitˆ INAIL è del 60% della retribuzione giornaliera nei primi 90 giorni e del 75% dal 91° giorno.
  • Il periodo di infortunio non rientra (o rientra con limiti più estesi) nel comporto ordinario.
  • Nella CRI, che opera in contesti di emergenza e soccorso, il rischio di infortuni sul lavoro è significativo; è fondamentale che gli infortuni vengano denunciati tempestivamente all’INAIL e al datore di lavoro.

Casi pratici

Tizio — Assenza prolungata per patologia oncologica
Tizio (autista soccorritore C3) è assente per sei mesi a causa di una terapia oncologica. Grazie alla clausola del CCNL 2020, le giornate di assenza per patologia oncologica non vengono conteggiate nel comporto ordinario. Tizio non rischia il licenziamento per superamento del comporto durante l’intera fase di cura.
Caia — Infortunio sul lavoro durante intervento di emergenza
Caia (soccorritrice Area C) si infortuna durante un intervento di emergenza: distorsione lombare grave. L’infortunio viene denunciato all’INAIL entro 24 ore. Caia riceve l’indennità INAIL al 60% per i primi 90 giorni e al 75% dal 91° giorno, più l’eventuale integrazione contrattuale. Il periodo di infortunio gode di un regime di comporto più favorevole rispetto alla malattia comune.
Sempronio — Malattia comune e visita fiscale
Sempronio (operatore amministrativo Area A3) è assente per influenza 5 giorni. Il 3° giorno non è in casa alle 11:00 quando arriva il medico fiscale INPS perché era andato in farmacia. Sempronio rischia la perdita dell’indennitˆ per quel giorno se non riesce a documentare il giustificato motivo di assenza. È opportuno avvisare preventivamente il datore o lasciare un recapito per rintracciabilità.

Domande frequenti

Posso essere licenziato durante la malattia?
No, durante il periodo di comporto il licenziamento per malattia è vietato (art. 2110 c.c.). Il datore non può intimare il licenziamento fintanto che il comporto non sia esaurito. Al superamento del comporto il licenziamento diventa possibile previa comunicazione con il relativo preavviso.
Le assenze per tumore contano nel comporto?
No. Il CCNL CRI 2020 esclude le assenze per gravi patologie (tra cui quelle oncologiche) dal computo del periodo di comporto. Queste assenze non si sommano al comporto ordinario per il calcolo del licenziabilità.
Quanto mi paga l’INPS durante la malattia?
L’INPS corrisponde il 50% della retribuzione giornaliera dal 4° giorno di malattia e il 66,66% dall’8° giorno. I primi 3 giorni sono a «carenza» e non indennizzati dall’INPS, salvo integrazione contrattuale del datore di lavoro.
Come denuncio un infortunio sul lavoro?
L’infortunio deve essere comunicato immediatamente al datore di lavoro. Il medico che presta la prima assistenza redige il certificato medico INAIL. Il datore di lavoro effettua la denuncia all’INAIL entro i termini di legge (24 ore in caso di morte o pericolo di vita, 48 ore negli altri casi). Il mancato invio è sanzionato.
Devo essere reperibile in casa durante la malattia?
Sì, nelle fasce orarie di reperibilità fiscale (di norma 10:00-12:00 e 17:00-19:00). L’irreperibilità non giustificata comporta la perdita dell’indennitˆ INPS per i giorni in cui non si è stati trovati.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2022, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Croce Rossa Italiana e Terzo Settore del 27 maggio 2020 (art. 43) e alle disposizioni di legge applicabili (art. 2110 c.c., d.lgs. 1124/1965, d.lgs. 151/2001). Per i valori precisi del comporto e delle integrazioni contrattuali consultare il testo integrale del CCNL disponibile su cri.it, FP CGIL (fpcgil.it) o CISL FP (cislfp.it). Per situazioni specifiche rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP o UIL FPL, oppure all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Malattia e infortunio sospendono la prestazione ma non risolvono il rapporto entro il periodo di comporto (art. 2110 c.c.).
  • Il CCNL CRI fissa la durata del comporto e l'integrazione datoriale dell'indennità INPS, secondo le tabelle del contratto vigente.
  • Il rinnovo ha escluso dal computo del comporto le gravi patologie (oncologiche e cronico-invalidanti).
  • L'infortunio sul lavoro è coperto da INAIL, con tutele più ampie rispetto alla malattia comune.
  • Superato il comporto, il datore può recedere; durante il comporto il licenziamento per superamento è precluso.
Indice dei contenuti

Per il personale della Croce Rossa, impegnato in attività sanitarie e di soccorso, la disciplina di malattia e infortunio assume un rilievo concreto e frequente. Il punto di equilibrio è il periodo di comporto: il tempo entro cui l'assenza per salute non legittima il licenziamento, bilanciando la tutela del lavoratore e l'esigenza organizzativa dell'ente.

Il comporto come limite al recesso

L'art. 2110 c.c. stabilisce che durante malattia e infortunio il rapporto è sospeso e il datore non può recedere fino al superamento del periodo di comporto fissato dalla contrattazione. Entro tale soglia il posto è conservato; superata, il datore può procedere al licenziamento, che resta soggetto alle regole formali del recesso. La durata del comporto applicabile è indicata dal CCNL CRI vigente.

Comporto secco e comporto per sommatoria

Il contratto distingue di norma tra l'unico evento morboso prolungato (comporto secco) e la somma di più assenze in un arco temporale di riferimento (comporto per sommatoria). La corretta imputazione delle giornate è decisiva: occorre verificare quali assenze rientrano nel conteggio e quali ne sono escluse, in particolare alla luce delle tutele rafforzate introdotte dal rinnovo.

L'esclusione delle gravi patologie

Tratto qualificante del contratto CRI è l'esclusione dal computo del comporto delle gravi patologie, come quelle oncologiche o cronico-invalidanti, e dei relativi cicli terapeutici. Si tratta di una tutela migliorativa rispetto al codice civile: il lavoratore in cura non vede erodere il proprio periodo di protezione dalle assenze legate alla terapia salvavita.

Il trattamento economico durante la malattia

Durante la malattia il lavoratore percepisce l'indennità a carico dell'INPS nei limiti di legge, integrata dal datore secondo le percentuali e i massimali previsti dal contratto, così da avvicinare o ripristinare la retribuzione ordinaria per un certo periodo. Le misure dell'integrazione e la loro durata sono rimesse alle tabelle del CCNL vigente, cui si rinvia per gli importi.

La specificità dell'infortunio sul lavoro

L'infortunio occorso in servizio, frequente in attività di soccorso, è coperto dall'INAIL con prestazioni economiche e sanitarie e con tutele più ampie rispetto alla malattia comune, compresa la rendita in caso di postumi permanenti. L'ente è tenuto alla denuncia nei termini di legge e alle misure di prevenzione del D.Lgs. 81/2008, particolarmente rilevanti per chi opera su mezzi di soccorso.

Obblighi del lavoratore e controlli

Il dipendente deve comunicare tempestivamente l'assenza, trasmettere il certificato telematico e rendersi reperibile nelle fasce orarie per la visita medica di controllo. L'inosservanza di tali obblighi può incidere sul trattamento economico e, nei casi più gravi, avere rilievo disciplinare. La gestione corretta della documentazione tutela entrambe le parti.

Domande frequenti

Cos'è il periodo di comporto?

È il periodo, fissato dal CCNL, entro cui malattia o infortunio sospendono il rapporto senza che il datore possa licenziare per assenza (art. 2110 c.c.). La durata applicabile è nelle tabelle del contratto CRI vigente.

Le gravi patologie rientrano nel comporto?

No: il rinnovo CRI esclude dal computo le gravi patologie oncologiche e cronico-invalidanti e i relativi cicli terapeutici, a tutela del lavoratore in cura.

Quanto percepisco durante la malattia?

L'indennità INPS di legge, integrata dal datore nelle misure e per la durata previste dal CCNL vigente, cui si rinvia per gli importi.

L'infortunio sul lavoro è trattato come la malattia comune?

No: è coperto dall'INAIL con tutele più ampie, comprese le prestazioni per postumi permanenti; il rapporto resta sospeso e protetto.

Cosa rischio se non sono reperibile alla visita di controllo?

L'assenza ingiustificata alla visita può incidere sul trattamento economico e, nei casi gravi, avere rilievo disciplinare.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.