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CCNL Croce Rossa Italiana

Turni notturni, festivi e domenicali nel CCNL Croce Rossa Italiana: regole e maggiorazioni

Nei servizi che funzionano 24 ore su 24 — RSA, assistenza, soccorso — i turni notturni e il lavoro in domeniche e festivi sono parte del mestiere. La legge ne disciplina durata, riposi e sorveglianza sanitaria; la maggiorazione retributiva è quella prevista dal CCNL. Vediamo regole e tutele.

In sintesi

Nei servizi h24 il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) e nei festivi è organizzato su turni, con riposo giornaliero di 11 ore e settimanale di 24 ore. I lavoratori notturni hanno diritto alla sorveglianza sanitaria; la gestante e la neomamma fino a 1 anno del bimbo non possono essere adibite al notturno. Nel CCNL CRI le ore ordinarie hanno indennità fisse di 2,50 euro l’ora di notte (22-6), 2,00 euro nei festivi e 4,50 euro nei festivi notturni (art. 57); lavoro supplementare e straordinario hanno maggiorazioni del 30% (notturno e festivo diurno) e del 50% (festivo notturno) (art. 55).

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
Istituti trattati
Turni notturni · Festività e domeniche · Maggiorazioni · Sorveglianza sanitaria
Riferimenti
D.Lgs. 66/2003 (orario, notturno, riposi) · Art. 2109 c.c. · D.Lgs. 151/2001 (tutela maternità) · Artt. 28, 29, 55 e 57 del CCNL CRI
Fonte
Testo del CCNL del personale dipendente dalla Croce Rossa Italiana, 1/1/2020-31/12/2022

Che cosa è il lavoro notturno per la legge

Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.

Limiti e tutele del lavoratore notturno

  • l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
  • il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
  • se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.
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I turni notturni nei servizi h24

Dove l’assistenza non si ferma mai, il turno notturno è strutturale. Per legge il lavoratore notturno non può superare, in media, le 8 ore nelle 24 e ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica gratuita. Il CCNL CRI riconosce il disagio con indennità fisse sulle ore ordinarie e con maggiorazioni percentuali sul lavoro supplementare e straordinario:

Prestazione Cosa prevede di norma il CCNL
Ore ordinarie di notte (22-6) Indennità notturna di 2,50 € lordi l’ora (art. 57)
Ore ordinarie in giorno festivo Indennità festiva di 2,00 € lordi l’ora (art. 57); la festività lavorata dà diritto a un riposo da fruire di norma entro 30 giorni, o alla liquidazione della giornata (art. 29)
Ore ordinarie di notte in giorno festivo Indennità festiva notturna di 4,50 € lordi l’ora (art. 57)
Domenica lavorata, se il riposo cade in altro giorno La domenica è considerata normale giornata di lavoro e si applica l’indennità dell’art. 57 (art. 28, comma 2)
Supplementare o straordinario notturno / festivo diurno / festivo notturno Maggiorazione del 30% / 30% / 50% sulla quota oraria (art. 55, comma 7)
Le indennità dell’art. 57 si applicano solo alle ore di lavoro ordinario e non si cumulano con le maggiorazioni del lavoro supplementare e straordinario, che le sostituiscono; le diverse maggiorazioni non si cumulano tra loro (art. 55, commi 8-9 e art. 57, comma 2). Il CCNL considera notturno il lavoro tra le 22 e le 6.

Chi non può fare il notturno

La lavoratrice in gravidanza e fino a 1 anno di vita del bambino non può essere adibita al lavoro tra le 24 e le 6 (D.Lgs. 151/2001). Hanno facoltà di rifiutare il notturno anche il genitore unico di un figlio sotto i 3 anni e chi assiste un disabile convivente.

I riposi: i paletti che restano sempre

Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:

Riposo Durata minima di legge Fonte
Riposo giornaliero 11 ore consecutive ogni 24 ore Art. 7 D.Lgs. 66/2003
Riposo settimanale 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.

Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.

Casi pratici

Tizio — infermiere sul notturno
Tizio copre il turno di notte in una RSA. Riceve l’indennità notturna di 2,50 euro l’ora prevista dall’art. 57, cioè 20,00 euro per un turno ordinario di 8 ore tutto in orario notturno; il datore assicura il riposo di 11 ore prima del turno successivo e la sorveglianza sanitaria, e ne controlla la media oraria nelle 24 ore.
Caia — gestante esonerata dal notturno
Caia comunica lo stato di gravidanza: da quel momento non può più essere adibita al lavoro tra le 24 e le 6 e viene spostata su turni diurni, fino al compimento di 1 anno del bambino, come impone il D.Lgs. 151/2001.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro festivo e domenicale: come va pagato →

Domande frequenti

Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
Il lavoro notturno è la singola prestazione resa nel periodo di almeno 7 ore che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le 5. Il lavoratore notturno è invece chi svolge il notturno in modo abituale (almeno 3 ore per una parte rilevante dell’anno, secondo il CCNL): solo per lui scattano tutele come il limite delle 8 ore medie e la sorveglianza sanitaria.
Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
Di regola sì (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — dove si lavora anche la domenica — il riposo può essere collocato in un altro giorno. Resta comunque il diritto a 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni, e per la domenica lavorata, se il riposo cade in altro giorno, la domenica è considerata normale giornata di lavoro e spetta l’indennità festiva di 2,00 euro l’ora (art. 28 e art. 57 del CCNL CRI).
Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
No. Nel CCNL CRI le diverse maggiorazioni non sono cumulabili tra loro, e quelle del lavoro supplementare e straordinario sostituiscono le indennità fisse dell’art. 57 sulle ore ordinarie di notte e festivo (art. 55, commi 8 e 9).
In gravidanza posso essere messa nel turno di notte?
No. Dalla comunicazione dello stato di gravidanza e fino al compimento di 1 anno del bambino è vietato adibire la lavoratrice al lavoro tra le 24 e le 6 (D.Lgs. 151/2001). Il datore deve spostarti su turni diurni.

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Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Indennità e maggiorazioni sono quelle degli artt. 28, 29, 55 e 57 del CCNL del personale dipendente dalla Croce Rossa Italiana 2020-2022, letto sul testo del CCNL CRI 2020-2022 (PDF).

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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