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Scatti di anzianità nel CCNL Croce Rossa Italiana: posizioni economiche e anzianità
Il CCNL della Croce Rossa Italiana non prevede scatti di anzianità biennali o triennali a importo fisso: l’anzianità si traduce nei passaggi automatici di posizione economica (art. 51) e nella retribuzione individuale di anzianità già maturata. Vediamo come funzionano, quanto valgono dal 1° settembre 2022 e quali effetti hanno su TFR e tredicesima.
Nel CCNL CRI (2020-2022) non esistono scatti periodici: l’anzianità fa salire di posizione economica. Nelle categorie A, B e C si passa dalla posizione 1 alla 2 dopo 12 mesi, dalla 2 alla 3 dopo 24 mesi e dalla 3 alla 4 dopo 48 mesi; nelle categorie D ed E dalla 1 alla 2 dopo 24 mesi; nelle categorie F e G (Area Quadri) non c’è passaggio automatico. Ogni passaggio vale da 39,07 a 117,25 euro lordi al mese, secondo la tabella dal 1° settembre 2022.
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Come si traduce l’anzianità nel CCNL CRI
Gli scatti di anzianità tradizionali sono aumenti periodici che maturano ogni due o tre anni. Il CCNL CRI non li prevede. La retribuzione fondamentale (art. 52) è composta da: retribuzione della posizione economica, retribuzione individuale, ERC, eventuale assegno ad personam, tredicesima e TFR. L’anzianità emerge in due modi: la retribuzione individuale di anzianità, voce che l’art. 53 inserisce nella base della paga giornaliera e l’art. 68 nella base del TFR, e i passaggi di posizione economica dell’art. 51.
I passaggi automatici di posizione
| Categorie | Passaggio | Dopo quanti mesi nella posizione |
|---|---|---|
| A, B, C | da posizione 1 a 2 | 12 mesi |
| A, B, C | da posizione 2 a 3 | 24 mesi |
| A, B, C | da posizione 3 a 4 | 48 mesi |
| D, E | da posizione 1 a 2 | 24 mesi |
| F, G (Area Quadri) | nessun passaggio automatico | criteri fissati dalla contrattazione di secondo livello |
Il passaggio decorre dal mese successivo a quello in cui si compiono i mesi richiesti. Le assenze, i congedi e le aspettative non retribuite non contano nel calcolo dei mesi; un passaggio anticipato concesso dall’ente non anticipa i passaggi automatici (art. 51, commi 4, 5, 7 e 8). Per le posizioni oltre quelle automatiche il passaggio dipende da percorsi di formazione e da accordi di ente (commi 1 e 2).
Quanto vale un passaggio
L’importo è la differenza tra due posizioni della tabella dell’art. 52, in vigore dal 1° settembre 2022. Per la categoria C: 1.511,15 € (C1), 1.576,29 € (C2), 1.641,43 € (C3), 1.732,61 € (C4), cioè +65,14 € al primo e al secondo passaggio e +91,18 € al terzo. Per la categoria A: 1.302,72 € (A1), 1.341,79 € (A2), 1.380,87 € (A3), 1.446,01 € (A4), cioè +39,07 €, +39,08 € e +65,14 €. Le tabelle complete sono nella scheda sulle tabelle retributive.
Cambio di categoria
Chi passa a una categoria superiore ricomincia a contare l’anzianità per le posizioni successive alla prima dal giorno del passaggio (art. 51, comma 9). La retribuzione di fatto non può comunque scendere: l’eventuale differenza è pagata come assegno assorbibile dai futuri aumenti di posizione o di categoria. Superminimi e indennità per mansioni superiori sono assorbiti, fino a concorrenza, nel passaggio (comma 3).
Decorrenza, irreversibilità e calcolo
Che cosa cambia in busta paga:
- decorrenza: dal mese successivo a quello in cui si compie l’anzianità richiesta nella posizione;
- TFR: l’art. 68 include nella base la retribuzione come da inquadramento, la retribuzione individuale di anzianità, le mansioni superiori, i superminimi, gli assegni ad personam, il premio di incentivazione, la tredicesima, l’indennità sostitutiva del preavviso e le altre indennità fisse e ricorrenti;
- tredicesima: l’art. 60 la compone di «uno stipendio base secondo l’inquadramento di riferimento»; spetta entro il 20 dicembre, a dodicesimi nell’anno di assunzione o cessazione.
Casi pratici
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Domande frequenti
Il CCNL Croce Rossa prevede scatti di anzianità biennali?
Ogni quanto si passa alla posizione successiva?
Se cambio azienda riparto da zero con le posizioni?
L’anzianità incide sul TFR e sulla tredicesima?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2022, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.
Contenuto divulgativo aggiornato al CCNL del personale dipendente dalla Croce Rossa Italiana 2020-2022 (artt. 51, 52, 53, 60, 68, 69), letto sul testo del CCNL CRI 2020-2022 (PDF). Gli importi sono quelli della tabella in vigore dal 1° settembre 2022.