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CCNL Croce Rossa Italiana

Scatti di anzianità nel CCNL Croce Rossa Italiana: posizioni economiche e anzianità

Il CCNL della Croce Rossa Italiana non prevede scatti di anzianità biennali o triennali a importo fisso: l’anzianità si traduce nei passaggi automatici di posizione economica (art. 51) e nella retribuzione individuale di anzianità già maturata. Vediamo come funzionano, quanto valgono dal 1° settembre 2022 e quali effetti hanno su TFR e tredicesima.

In sintesi

Nel CCNL CRI (2020-2022) non esistono scatti periodici: l’anzianità fa salire di posizione economica. Nelle categorie A, B e C si passa dalla posizione 1 alla 2 dopo 12 mesi, dalla 2 alla 3 dopo 24 mesi e dalla 3 alla 4 dopo 48 mesi; nelle categorie D ed E dalla 1 alla 2 dopo 24 mesi; nelle categorie F e G (Area Quadri) non c’è passaggio automatico. Ogni passaggio vale da 39,07 a 117,25 euro lordi al mese, secondo la tabella dal 1° settembre 2022.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
Istituti trattati
Posizioni economiche · Retribuzione individuale di anzianità · Decorrenza dei passaggi · Effetti su TFR e tredicesima
Riferimenti
Artt. 51, 52, 53, 60 e 68 del CCNL CRI 2020-2022 · Art. 2120 c.c. (TFR)
Fonte
Testo del CCNL del personale dipendente dalla Croce Rossa Italiana, 1/1/2020-31/12/2022

Come si traduce l’anzianità nel CCNL CRI

Gli scatti di anzianità tradizionali sono aumenti periodici che maturano ogni due o tre anni. Il CCNL CRI non li prevede. La retribuzione fondamentale (art. 52) è composta da: retribuzione della posizione economica, retribuzione individuale, ERC, eventuale assegno ad personam, tredicesima e TFR. L’anzianità emerge in due modi: la retribuzione individuale di anzianità, voce che l’art. 53 inserisce nella base della paga giornaliera e l’art. 68 nella base del TFR, e i passaggi di posizione economica dell’art. 51.

I passaggi automatici di posizione

Passaggi automatici di posizione economica (art. 51 CCNL CRI)
Categorie Passaggio Dopo quanti mesi nella posizione
A, B, C da posizione 1 a 2 12 mesi
A, B, C da posizione 2 a 3 24 mesi
A, B, C da posizione 3 a 4 48 mesi
D, E da posizione 1 a 2 24 mesi
F, G (Area Quadri) nessun passaggio automatico criteri fissati dalla contrattazione di secondo livello

Il passaggio decorre dal mese successivo a quello in cui si compiono i mesi richiesti. Le assenze, i congedi e le aspettative non retribuite non contano nel calcolo dei mesi; un passaggio anticipato concesso dall’ente non anticipa i passaggi automatici (art. 51, commi 4, 5, 7 e 8). Per le posizioni oltre quelle automatiche il passaggio dipende da percorsi di formazione e da accordi di ente (commi 1 e 2).

Quanto vale un passaggio

L’importo è la differenza tra due posizioni della tabella dell’art. 52, in vigore dal 1° settembre 2022. Per la categoria C: 1.511,15 € (C1), 1.576,29 € (C2), 1.641,43 € (C3), 1.732,61 € (C4), cioè +65,14 € al primo e al secondo passaggio e +91,18 € al terzo. Per la categoria A: 1.302,72 € (A1), 1.341,79 € (A2), 1.380,87 € (A3), 1.446,01 € (A4), cioè +39,07 €, +39,08 € e +65,14 €. Le tabelle complete sono nella scheda sulle tabelle retributive.

Cambio di categoria

Chi passa a una categoria superiore ricomincia a contare l’anzianità per le posizioni successive alla prima dal giorno del passaggio (art. 51, comma 9). La retribuzione di fatto non può comunque scendere: l’eventuale differenza è pagata come assegno assorbibile dai futuri aumenti di posizione o di categoria. Superminimi e indennità per mansioni superiori sono assorbiti, fino a concorrenza, nel passaggio (comma 3).

Decorrenza, irreversibilità e calcolo

Che cosa cambia in busta paga:

  • decorrenza: dal mese successivo a quello in cui si compie l’anzianità richiesta nella posizione;
  • TFR: l’art. 68 include nella base la retribuzione come da inquadramento, la retribuzione individuale di anzianità, le mansioni superiori, i superminimi, gli assegni ad personam, il premio di incentivazione, la tredicesima, l’indennità sostitutiva del preavviso e le altre indennità fisse e ricorrenti;
  • tredicesima: l’art. 60 la compone di «uno stipendio base secondo l’inquadramento di riferimento»; spetta entro il 20 dicembre, a dodicesimi nell’anno di assunzione o cessazione.

Casi pratici

Tizio — OSS e passaggio di posizione
Tizio, operatore socio-sanitario, è stato assunto in posizione C3 (art. 50). Dopo 48 mesi nella posizione passa a C4 dal mese successivo: dal 1° settembre 2022 la paga base mensile sale da 1.641,43 a 1.732,61 euro lordi, +91,18 euro. Il passaggio resta acquisito anche se Tizio cambia reparto.
Caia — passaggio di categoria
Caia, dalla categoria B passa alla C. Le sue posizioni successive alla prima si contano dal giorno del passaggio (art. 51, comma 9) e la retribuzione di fatto non può scendere: se l’importo della nuova posizione è inferiore, la differenza le resta come assegno assorbibile dai futuri aumenti.

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Domande frequenti

Il CCNL Croce Rossa prevede scatti di anzianità biennali?
No. Il testo 2020-2022 non contiene scatti periodici a importo fisso: l’anzianità si traduce nei passaggi automatici di posizione economica dell’art. 51 e nella retribuzione individuale di anzianità, voce già maturata che entra nella paga giornaliera e nel TFR.
Ogni quanto si passa alla posizione successiva?
Nelle categorie A, B e C dopo 12 mesi (da 1 a 2), 24 mesi (da 2 a 3) e 48 mesi (da 3 a 4); nelle categorie D ed E dopo 24 mesi (da 1 a 2). Per le categorie F e G non c’è passaggio automatico.
Se cambio azienda riparto da zero con le posizioni?
I mesi di permanenza si contano nella posizione (art. 51). Solo nel cambio di gestione di un appalto o di una convenzione l’ente subentrante assume il personale garantendo la retribuzione contrattuale, compresi gli scatti di anzianità maturati (art. 69, comma 5).
L’anzianità incide sul TFR e sulla tredicesima?
Sul TFR sì: l’art. 68 include nella base la retribuzione come da inquadramento e la retribuzione individuale di anzianità. La tredicesima, per l’art. 60, è composta da uno stipendio base secondo l’inquadramento di riferimento.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2022, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

Contenuto divulgativo aggiornato al CCNL del personale dipendente dalla Croce Rossa Italiana 2020-2022 (artt. 51, 52, 53, 60, 68, 69), letto sul testo del CCNL CRI 2020-2022 (PDF). Gli importi sono quelli della tabella in vigore dal 1° settembre 2022.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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