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Ultimo aggiornamento: 4 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Nel CCNL CRI il periodo di prova ha durata massima di 3 mesi per i livelli fino all'Area B e di 6 mesi per i livelli superiori (Area C-E). Deve risultare da atto scritto; in mancanza il rapporto si considera privo di prova. Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, salvo il divieto di recesso discriminatorio o ritorsivo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Croce Rossa Italiana

CCNL Croce Rossa Italiana: periodo di prova, durata e regole

Quante settimane dura la prova per un infermiere CRI? Cosa succede se si ammala durante la prova? Può il datore recedere senza spiegazioni? Questa guida risponde alle domande più frequenti sul periodo di prova nel contratto collettivo della Croce Rossa Italiana.

In sintesi

Nel CCNL CRI il periodo di prova dura al massimo 3 mesi per i livelli fino all’Area B e 6 mesi per i livelli C-D-E. Deve essere stabilito per iscritto nel contratto individuale; senza forma scritta, non esiste periodo di prova. La malattia sospende il computo. Il recesso è libero durante la prova, ma non può essere discriminatorio o ritorsivo.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
CCNL
27 maggio 2020, vigenza 1/1/2020–31/12/2022 (in ultrattività)
Articolo di riferimento
Art. 18 CCNL (Periodo di prova)

Tabella riepilogativa: durata per Area

Durata massima del periodo di prova per Area professionale
Area professionale Profili tipici Durata massima
Area A Personale ausiliario, operaio esecutivo 3 mesi
Area B Autista, operatore amministrativo base 3 mesi
Area C (incl. C3 autista soccorritore) Soccorritore, tecnico operativo 6 mesi
Area D Infermiere, educatore, assistente sociale 6 mesi
Area E Coordinatore, responsabile di servizio 6 mesi

La durata indicata è il limite massimo contrattuale. Le parti possono concordare una durata inferiore nel contratto individuale. Per i contratti a tempo determinato la prova non può superare il 50% della durata del contratto.

Forma scritta: requisito obbligatorio

Il patto di prova deve risultare per iscritto nel contratto di assunzione. Questo requisito è inderogabile: in assenza di forma scritta, il patto di prova è nullo e il rapporto di lavoro si intende instaurato senza prova, con piena tutela del lavoratore sin dal primo giorno.

Il documento scritto deve indicare:

  • la durata del periodo di prova (in mesi o giorni);
  • il livello di inquadramento (Area e posizione) e le mansioni assegnate;
  • la data di decorrenza del rapporto.

Se il contratto si limita a richiamare genericamente il CCNL senza indicare la durata, è preferibile verificare che il riferimento sia inequivoco; in caso di dubbio, ci si può rivolgere al sindacato per una valutazione.

Sospensione per malattia, infortunio e cause simili

La malattia, l’infortunio sul lavoro, il congedo di maternità obbligatoria e ogni altra causa di sospensione del rapporto interrompono il decorso del periodo di prova. Il computo riprende dalla data di rientro in servizio e il periodo di prova si prolunga di tanti giorni quanti sono stati quelli di sospensione.

La logica sottostante è garantire all’organizzazione una valutazione effettiva della prestazione lavorativa. Il lavoratore assente per malattia durante la prova ha comunque diritto al trattamento di malattia previsto dal CCNL e dalla legge.

Recesso durante la prova: libertà e limiti

Durante il periodo di prova entrambe le parti — lavoratore e datore — possono recedere liberamente, senza obbligo di preavviso, senza indennità sostitutiva e senza obbligo di motivazione. È la caratteristica principale del patto di prova rispetto al licenziamento ordinario.

Esistono però limiti precisi al recesso datoriale:

  • Divieto di recesso discriminatorio: il recesso è nullo se motivato da sesso, religione, etnia, opinioni politiche, affiliazione sindacale o altra caratteristica protetta (art. 15 St. Lav., d.lgs. 216/2003).
  • Divieto di recesso ritorsivo: il recesso è nullo se è la reazione a un atto legittimo del lavoratore (es. denuncia di irregolarità di sicurezza, richiesta di ispezione dell’INL).
  • Impossibilità di valutare la prestazione: se il lavoratore non ha avuto modo di svolgere effettivamente la prova (es. perché è rimasto assente per malattia per tutto il periodo), il recesso può essere contestato come abusivo.

Conferma automatica e computo dell’anzianità

Se nessuna delle parti recede entro la scadenza del periodo di prova, il rapporto di lavoro si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato, senza necessità di alcuna comunicazione formale.

Il periodo di prova, una volta superato, è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali e di legge:

  • calcolo del TFR (art. 2120 c.c.);
  • maturazione degli scatti di anzianità biennali;
  • maturazione delle ferie e dei permessi;
  • computo del comporto di malattia;
  • calcolo del preavviso in caso di licenziamento futuro.

Casi pratici

Tizio — Infermiere Area D, prova di 6 mesi
Tizio è assunto come infermiere (Area D) il 1° febbraio 2026. Il contratto individuale prevede un periodo di prova di 6 mesi. Il 15 marzo cade in malattia per 20 giorni. La prova, anziché scadere il 31 luglio, si prolungherà di 20 giorni, fino al 19 agosto 2026. Se nessuna delle parti recede entro tale data, Tizio è confermato a tempo indeterminato senza ulteriori formalità.
Caia — Addetta amministrativa Area A, prova di 3 mesi
Caia è assunta in Area A come addetta all’amministrazione il 1° marzo 2026. Il contratto prevede prova di 3 mesi. Il datore, al 60° giorno, le comunica il recesso. Caia nota che il giorno prima aveva chiesto all’Ispettorato del Lavoro una verifica su presunte irregolarità del registro presenze. Può impugnare il recesso come ritorsivo davanti al giudice del lavoro, richiedendo la riassunzione o un’indennità risarcitoria.
Sempronio — Contratto a tempo determinato 4 mesi, prova
Sempronio viene assunto con contratto a termine di 4 mesi per coprire un picco di emergenze estive. La prova non può superare il 50% della durata del contratto, quindi è di al massimo 2 mesi. Il contratto indica correttamente 60 giorni di prova. Se il datore o Sempronio recedono entro i 60 giorni, il rapporto si risolve senza preavviso e senza indennità sostitutiva.

Domande frequenti

Quanto dura il periodo di prova nel CCNL CRI per un infermiere?
L’infermiere è inquadrato nell’Area D, per cui la durata massima del periodo di prova è di 6 mesi. Il contratto individuale può prevedere una durata inferiore.
Se non ho il patto di prova per iscritto, posso essere licenziato «in prova»?
No. Senza forma scritta il patto di prova è nullo. Dal primo giorno si applicano le tutele ordinarie del rapporto a tempo indeterminato: obbligo di preavviso, motivazione del licenziamento e, se prevista, indennità sostitutiva.
La malattia sospende la prova?
Sì. La malattia, l’infortunio e le altre cause di sospensione interrompono il computo del periodo di prova che riprende dalla ripresa del servizio.
Il datore deve darmi una motivazione per il recesso in prova?
No, il recesso in prova non richiede motivazione. Sono però nulli i recessi discriminatori (per ragioni di sesso, sindacalizzazione ecc.) e quelli ritorsivi.
Il periodo di prova conta per il TFR?
Sì. Una volta superata la prova e confermato il rapporto, il periodo di prova è computato ai fini del TFR (art. 2120 c.c.) e dell’anzianità contrattuale.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Croce Rossa Italiana e Terzo Settore del 27 maggio 2020 (art. 18). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP o UIL FPL, oppure l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quanto dura il periodo di prova nel CCNL CRI?

Il CCNL prevede una durata massima di 3 mesi per i livelli fino all'Area B e di 6 mesi per i livelli superiori (Aree C, D, E). Si tratta di un limite massimo: il contratto individuale può prevedere durate inferiori.

Il periodo di prova deve essere scritto?

Sì, deve risultare da atto scritto (clausola nel contratto di assunzione). In mancanza di forma scritta, il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova, con piena tutela del lavoratore fin dal primo giorno.

La malattia sospende il periodo di prova?

Sì. La malattia, l'infortunio e ogni altra causa di sospensione del rapporto di lavoro interrompono il decorso del periodo di prova, che riprende alla cessazione dell'evento sospensivo. La logica è garantire all'azienda una valutazione effettiva della prestazione.

Si può essere licenziati durante la prova senza motivo?

Sì, il recesso durante la prova è libero per entrambe le parti senza obbligo di motivazione e senza preavviso. Sono però vietati i recessi discriminatori (per sesso, religione, opinioni politiche, sindacalizzazione) e quelli ritorsivi, che sono nulli e impugnabili davanti al giudice del lavoro.

Cosa succede al termine della prova?

Se nessuna delle parti recede entro la scadenza del periodo di prova, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato senza necessità di comunicazione. Il periodo di prova è computato nell'anzianità di servizio ai fini di TFR, scatti, ferie e comporto.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.