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Ultimo aggiornamento: 29 Gennaio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL CRI prevede l'apprendistato professionalizzante per i livelli da A a E con durate differenziate: 18 mesi per l'Area A, 24 mesi per l'Area B, 36 mesi per le Aree C-D-E. La formazione obbligatoria va da 100 a 180 ore totali. L'età di ammissione è 18-29 anni (17 anni con qualifica). Al termine il datore deve confermare almeno il 45% degli apprendisti per poter assumerne di nuovi (aziende con 50+ addetti).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Croce Rossa Italiana

CCNL Croce Rossa Italiana: apprendistato professionalizzante

L’apprendistato professionalizzante è il contratto a causa mista (lavoro + formazione) attraverso cui i giovani possono entrare nel mondo del lavoro della CRI acquisendo le qualifiche professionali del settore. Il CCNL ne disciplina durata, formazione, retribuzione e obblighi di conferma.

In sintesi

Apprendistato professionalizzante: età 18-29 anni (17 con qualifica). Durata: 18 mesi (Area A), 24 mesi (Area B), 36 mesi (Aree C-D-E). Formazione: 100-180 ore totali incluse nell’orario di lavoro. Retribuzione inferiore al minimo pieno (percentuale progressiva). Al termine il datore può confermare o recedere; per aziende ≥50 addetti obbligo di mantenere almeno il 45% dei confermati nei 36 mesi precedenti per nuove assunzioni in apprendistato.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
CCNL
27 maggio 2020, vigenza 1/1/2020–31/12/2022 (in ultrattività)
Articolo di riferimento
Art. 39 CCNL; d.lgs. 81/2015 (artt. 41-47)

La base normativa: d.lgs. 81/2015 e CCNL

L’apprendistato professionalizzante è disciplinato dagli artt. 41-47 del d.lgs. 81/2015 (Testo Unico dei contratti). Il CCNL CRI (art. 39) integra la disciplina legale specificando le durate per ciascun livello di inquadramento, il monte ore formativo e le condizioni retributive nel settore.

Rispetto ad altri contratti di lavoro, l’apprendistato gode di vantaggi contributivi per il datore di lavoro (aliquote previdenziali ridotte) e costituisce per il lavoratore un percorso formativo riconosciuto che porta all’acquisizione della qualifica professionale del livello di riferimento.

Tabella riepilogativa: durate e formazione per Area

Apprendistato professionalizzante nel CCNL CRI: riepilogo per Area
Area di qualifica Profili tipici Durata Ore formazione
Area A Personale ausiliario, operatore base 18 mesi 100 ore
Area B Autista, operatore amministrativo 24 mesi ~120-130 ore
Area C Soccorritore, autista soccorritore 36 mesi ~150-180 ore
Area D Infermiere, educatore, assistente sociale 36 mesi ~150-180 ore
Area E Coordinatore, professionista con funzioni direttive 36 mesi ~150-180 ore

Le ore di formazione indicate per le Aree B-E sono orientative e basate sulla struttura generale dell’art. 39 CCNL. I valori esatti per ciascuna Area sono contenuti nel testo del CCNL; per la verifica puntuale consultare il documento ufficiale.

Età di ammissione e condizioni

Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante:

  • Soggetti con età compresa tra 18 e 29 anni (entro il giorno antecedente il compimento del 30° anno di età).
  • Soggetti con età di 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del d.lgs. 226/2005.

Non ci sono limitazioni di genere o di livello di istruzione per l’accesso all’apprendistato professionalizzante.

La formazione: contenuti e obblighi

Il CCNL CRI prevede che la formazione nell’ambito dell’apprendistato comprenda:

  • Formazione professionalizzante: svolta principalmente on the job, mediante affiancamento al tutor aziendale. Riguarda le competenze specifiche del profilo professionale di destinazione.
  • Formazione trasversale: competenze relazionali, di sicurezza sul lavoro, normative di base. Può essere erogata anche in aula o con modalità e-learning.

Tutte le ore di formazione sono incluse nell’orario di lavoro e retribuite come ore ordinarie. Il tutor aziendale è il referente del percorso formativo: il suo nominativo deve essere indicato nel contratto di apprendistato.

Retribuzione durante l’apprendistato

La retribuzione dell’apprendista è inferiore a quella del lavoratore qualificato dello stesso livello. Il CCNL e il d.lgs. 81/2015 consentono di applicare una percentuale progressiva del minimo tabellare del livello di destinazione. Il contratto individuale deve indicare espressamente il livello di qualifica al quale è finalizzato l’apprendistato e la progressione retributiva.

Al termine dell’apprendistato, con la conferma del rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore ha diritto al minimo tabellare pieno del livello di qualifica conseguito.

Obblighi di conferma per le grandi organizzazioni

Il d.lgs. 81/2015 prevede che i datori di lavoro con 50 o più dipendenti possano assumere nuovi apprendisti solo se hanno confermato a tempo indeterminato almeno il 45% degli apprendisti i cui contratti siano scaduti nei 36 mesi precedenti. Questa norma punta a evitare l’abuso del contratto di apprendistato come forma di lavoro precario a basso costo.

Casi pratici

Tizio — Apprendista soccorritore Area C
Tizio ha 23 anni e viene assunto come apprendista nell’Area C (soccorritore) presso un comitato CRI. Il suo contratto dura 36 mesi. La retribuzione iniziale è una percentuale del minimo tabellare C1 (il minimo del livello di qualifica), crescente durante il periodo. Dopo 36 mesi, se confermato, diventa dipendente a tempo indeterminato al livello C con il minimo tabellare pieno.
Caia — Apprendista Area A e formazione
Caia ha 19 anni ed è assunta in Area A come apprendista. La durata è 18 mesi con 100 ore di formazione totale. Il tutor aziendale le segue il percorso. Le ore di formazione rientrano nelle 38 ore settimanali: non sono aggiuntive all’orario di lavoro e non generano straordinario.
Sempronio — Cosa succede al termine dei 36 mesi
Sempronio ha concluso il suo apprendistato di 36 mesi come educatore (Area D). Il comitato gli comunica il recesso al termine dell’apprendistato. Il recesso è legittimo ma richiede il rispetto del preavviso; Sempronio riceve la liquidazione del TFR maturato durante l’apprendistato (che matura anche per gli apprendisti) e l’indennità NASPI se i requisiti sono soddisfatti.

Domande frequenti

Quanti mesi dura l’apprendistato nel CCNL CRI per un infermiere?
L’infermiere è inquadrato nell’Area D; la durata dell’apprendistato professionalizzante è di 36 mesi (3 anni), con formazione di 150-180 ore incluse nell’orario di lavoro.
L’apprendista matura il TFR?
Sì. Il TFR matura anche durante il contratto di apprendistato, calcolato sulla retribuzione effettivamente percepita dall’apprendista nel corso del rapporto.
Posso avere un contratto di apprendistato a 30 anni?
No. Il contratto di apprendistato professionalizzante è consentito fino al giorno precedente il compimento del 30° anno. Dal 30° compleanno non è più possibile essere assunti con questa tipologia contrattuale.
Il datore è obbligato a confermarmi dopo l’apprendistato?
No. Al termine del periodo di apprendistato il datore può recedere con preavviso. La conferma non è obbligatoria, ma per le organizzazioni con 50+ dipendenti esiste il vincolo di aver confermato almeno il 45% degli apprendisti precedenti per poter assumerne di nuovi.
Quante ore di formazione devo fare?
Tra 100 e 180 ore totali a seconda dell’Area di qualifica di destinazione. Le ore di formazione sono incluse nell’orario di lavoro e retribuite; non sono ore aggiuntive.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Croce Rossa Italiana e Terzo Settore del 27 maggio 2020 (art. 39) e al d.lgs. 81/2015. Per situazioni specifiche rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP o UIL FPL, oppure all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quanti mesi dura l'apprendistato nel CCNL CRI?

Il CCNL CRI prevede durate differenziate: 18 mesi per l'Area A, 24 mesi per l'Area B, 36 mesi per le Aree C, D ed E. La durata è conteggiata in mesi di lavoro effettivo; le assenze per malattia, infortunio e maternità sospendono il computo.

Quanti anni deve avere l'apprendista?

L'apprendistato professionalizzante è ammesso dai 18 anni (o dai 17 anni per chi ha già conseguito una qualifica professionale) fino ai 29 anni compiuti. Dopo il compimento del 30° anno non è più possibile essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.

L'apprendista riceve lo stesso stipendio di un dipendente ordinario?

No. Il CCNL e il d.lgs. 81/2015 consentono di retribuire l'apprendista con un minimo inferiore rispetto al lavoratore qualificato dello stesso livello. Solitamente il CCNL prevede una percentuale crescente della retribuzione (es. 80% nel primo periodo, 90% nel secondo), che si eleva progressivamente. Al termine dell'apprendistato, con la conferma, si applica il minimo tabellare pieno.

Quante ore di formazione sono obbligatorie?

Il CCNL CRI prevede un monte ore di formazione professionale tra 100 e 180 ore totali per l'intero periodo di apprendistato, variabile in base all'Area di inquadramento. Le ore di formazione sono incluse nell'orario di lavoro e retribuite.

Cosa succede al termine dell'apprendistato?

Al termine del periodo di apprendistato il datore può confermare il rapporto a tempo indeterminato oppure recedere con preavviso. Per le organizzazioni con 50 o più dipendenti, per assumere nuovi apprendisti è necessario aver confermato almeno il 45% di quelli assunti nei 36 mesi precedenti.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.