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La guida
Contratto a tempo determinato nel CCNL Croce Rossa Italiana: causali e durata
Il contratto a tempo determinato consente di assumere per un periodo predefinito, ma entro limiti stringenti di durata, causali e numero. Dopo il Decreto Dignità molti di questi limiti rinviano espressamente alla contrattazione collettiva: conoscerli evita la conversione del rapporto a tempo indeterminato.
Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi; oltre i 12 richiede una causale prevista dalla legge (il CCNL CRI non ne aggiunge). Il CCNL fissa il tetto del 30% dei lavoratori stabili in forza al 1° gennaio (enti con più di 3 dipendenti) e intervalli di stop&go di 7 giorni (contratti fino a 6 mesi) e 10 giorni (oltre 6 mesi). Sono ammesse al massimo 4 proroghe. Il superamento dei limiti comporta la conversione a tempo indeterminato. Dopo 6 mesi matura il diritto di precedenza.
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I limiti in sintesi
La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.
| Aspetto | Regola di legge | Ruolo del CCNL |
|---|---|---|
| Durata massima | 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) | 24 mesi, proroghe incluse; contano anche i periodi in somministrazione tra lo stesso ente e lo stesso lavoratore |
| Causale | Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi | L’art. 36 non elenca causali ulteriori: valgono quelle di legge |
| Tetto di contingentamento | 20% degli stabili al 1° gennaio | 30% dei lavoratori a tempo indeterminato e apprendisti al 1° gennaio (enti con più di 3 dipendenti; fino a 3 sempre possibile). Esenti: avvio di nuove attività o convenzioni (12 mesi), sostituzioni, stagionali, over 50 |
| Proroghe | Massimo 4 nei 24 mesi | Oltre il limite di legge il contratto diventa a tempo indeterminato |
| Intervalli (stop&go) | 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) | Ridotti a 7 giorni (contratti fino a 6 mesi) e 10 giorni (oltre 6 mesi); nessun intervallo tra sostituzioni successive di assenti |
| Diritto di precedenza | Dopo 6 mesi nella stessa azienda | Vale per le assunzioni a tempo indeterminato dei 12 mesi successivi; va chiesta per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione (3 mesi per gli stagionali) e si estingue dopo un anno |
Durata, causali e limiti
La disciplina del contratto a termine, ridisegnata dal Decreto Dignità, poggia su alcuni paletti che il CCNL integra.
Durata e causali
La durata massima è di 24 mesi (sommando rinnovi e proroghe per mansioni di pari livello). Fino a 12 mesi il contratto può essere privo di causale; oltre i 12 mesi occorre una causale: sostituzione, esigenze tecnico-organizzative o le causali individuate dal contratto collettivo.
Proroghe e rinnovi
Sono ammesse al massimo 4 proroghe nei 24 mesi; il rinnovo richiede sempre la causale. Tra due contratti a termine vanno rispettati gli intervalli: la legge prevede 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre i 6 mesi), ma il CCNL CRI li riduce a 7 giorni e 10 giorni (art. 36 c. 11). Due assunzioni a termine senza soluzione di continuità fanno scattare il tempo indeterminato dal primo contratto (c. 13).
Conversione e precedenza
Il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Dopo 6 mesi nella stessa azienda matura inoltre il diritto di precedenza nelle assunzioni stabili per mansioni equivalenti.
Diritto di precedenza e conversione
Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare per iscritto la propria volontà entro 6 mesi dalla cessazione (3 mesi per gli stagionali); il diritto riguarda le assunzioni dei 12 mesi successivi e va richiamato nel contratto individuale (art. 36 c. 18-20). Le lavoratrici in congedo di maternità ne maturano il periodo utile (c. 21). La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.
Casi pratici
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Domande frequenti
Il contratto a termine deve indicare una causale?
Quante proroghe sono ammesse?
Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
Quando il contratto a termine si trasforma a tempo indeterminato?
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Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Tetto del 30%, intervalli di 7 e 10 giorni e precedenza sono quelli dell’art. 36 del CCNL CRI 2020-2022, in ultrattività.