Indice
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  2. Vedi anche

La guida

CCNL Croce Rossa Italiana

CCNL Croce Rossa Italiana: maternità, paternità e congedi parentali

Il CCNL CRI tutela la genitorialità integrando le disposizioni di legge con miglioramenti contrattuali. Questa guida illustra maternità obbligatoria, paternità, congedo parentale facoltativo e permessi per malattia del figlio, distinguendo ciò che proviene dalla legge da ciò che il contratto aggiunge.

In sintesi

Maternità obbligatoria: 5 mesi con indennità INPS all’80%, più 13ª mensilità e integrazione al 100% delle festività a carico dell’ente (art. 78 CCNL). Paternità obbligatoria: 10 giorni al 100% (20 per parto plurimo), da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001). Congedo parentale: fino ai 14 anni del figlio, indennizzato al 30% con 3 mesi all’80% fino ai 6 anni. Malattia del figlio: 2 giorni retribuiti l’anno entro gli 8 anni (CCNL), poi i permessi di legge fino ai 14 anni. Maternità e paternità non scalano dal comporto.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
CCNL
27 maggio 2020, vigenza 1/1/2020-31/12/2022 (in ultrattività)
Articoli di riferimento
Art. 78 CCNL; d.lgs. 151/2001 (art. 27-bis paternità, art. 32 congedo parentale); L. 199/2025

Distinguere legge e contratto: la chiave di lettura

Le tutele di maternità e paternità derivano principalmente dalla legge (il d.lgs. 151/2001, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, aggiornato dal d.lgs. 105/2022 in recepimento della direttiva UE 2019/1158). Il CCNL CRI (art. 78) interviene per migliorare le tutele minime di legge in pochi punti: 13ª mensilità a carico dell’ente durante il congedo di maternità, integrazione delle festività fino al 100%, due giorni retribuiti l’anno per la malattia del figlio entro gli 8 anni, indennità di preavviso per le dimissioni durante il divieto di licenziamento. Per il resto rinvia al d.lgs. 151/2001.

In questa guida si indica esplicitamente quando una tutela è di legge (obbligatoria per tutti i datori privati) e quando invece è specifica del CCNL CRI.

Tabella riepilogativa: tipi di congedo e copertura economica

Congedi di genitorialità: fonte normativa e trattamento economico
Congedo Durata Indennizzo Fonte
Maternità obbligatoria 5 mesi (2+3 o 1+4) 80% INPS; 13ª mensilità e festività al 100% a carico dell’ente D.lgs. 151/2001 + art. 78 CCNL
Paternità obbligatoria 10 giorni lavorativi (20 per parto plurimo), da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto 100% INPS Art. 27-bis d.lgs. 151/2001 (il CCNL indica 7 giorni e rinvia alla legge)
Congedo parentale Max 6 mesi per genitore (10 mesi totali, 11 se il padre ne usa almeno 3), fino ai 14 anni del figlio 30%, con 3 mesi all’80% fino ai 6 anni del figlio Art. 32 d.lgs. 151/2001; art. 78 CCNL (che indica 12 anni, portati a 14 dalla L. 199/2025)
Permessi per malattia del figlio Illimitati (fino a 3 anni); 10 giorni lavorativi l’anno per genitore (3-14 anni) Per legge non retribuiti; il CCNL retribuisce 2 giorni l’anno entro gli 8 anni D.lgs. 151/2001 + art. 78 c. 16 CCNL
Allattamento (riposi giornalieri) 2 riposi di 1 ora al giorno per il primo anno (un solo riposo se l’orario giornaliero è inferiore a 6 ore) 100% INPS D.lgs. 151/2001

Maternità obbligatoria: i 5 mesi di astensione

Il congedo di maternità obbligatoria dura 5 mesi. La distribuzione ordinaria è 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo, ma è possibile optare per la flessibilità: restare al lavoro fino a un mese prima del parto e fruire di 4 mesi dopo, o di 5 mesi interamente dopo il parto, con l’attestazione del medico specialista del SSN avallata dal medico competente (art. 78 c. 5 CCNL).

Durante i 5 mesi obbligatori:

  • L’INPS corrisponde l’indennità all’80% della retribuzione media giornaliera.
  • Il CCNL CRI (art. 78 c. 7) aggiunge a carico dell’ente la 13ª mensilità per il periodo di congedo e, per le festività che cadono nel periodo, un’indennità integrativa che porta la retribuzione giornaliera al 100%. Per il resto del periodo l’integrazione al 100% non è prevista.
  • Il periodo è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti (art. 78 c. 7 CCNL).
  • La lavoratrice non può essere licenziata durante la gravidanza e fino al compimento del primo anno di vita del bambino (divieto ex artt. 54-55 d.lgs. 151/2001).

Congedo di paternità obbligatorio: 10 giorni al 100%

L’art. 27-bis del d.lgs. 151/2001 (introdotto dal d.lgs. 105/2022) riconosce al padre 10 giorni lavorativi di congedo obbligatorio (20 in caso di parto plurimo), retribuiti al 100% dall’INPS. I giorni si possono usare da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento). Il CCNL CRI (art. 78 c. 6) indica ancora 7 giorni, ma precisa che il numero sarà aumentato secondo la legge nazionale: oggi valgono i 10 giorni. Il congedo non è frazionabile in ore.

Il congedo di paternità obbligatorio è autonomo e indipendente dal congedo di maternità della madre: il padre ne ha diritto anche se la madre non lavora o non fruisce del congedo.

Congedo parentale facoltativo

Il congedo parentale (art. 32 d.lgs. 151/2001) consente a ciascun genitore di astenersi dal lavoro per un massimo di 6 mesi (complessivamente 10 mesi tra entrambi, 11 se il padre ne usa almeno 3) e, dal 1° gennaio 2026, fino ai 14 anni di vita del bambino (L. 199/2025; l’art. 78 c. 13 del CCNL indica ancora 12 anni). Va chiesto con 15 giorni di preavviso, salvo urgenza, e si può usare in modo continuativo o frazionato. Il trattamento economico è:

  • 3 mesi indennizzati all’80%, da usare entro i 6 anni di vita del bambino.
  • Residuo al 30% per la parte rimanente.

Casi pratici

Tizio — Padre che fruisce del congedo obbligatorio
Tizio (autista soccorritore C3) diventa padre il 10 aprile 2026. Ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo obbligatorio di paternità, retribuiti al 100% dall’INPS (art. 27-bis d.lgs. 151/2001). Decide di fruirne nei primi 15 giorni di vita del figlio. Non è necessario il consenso del datore di lavoro, che è tenuto a concedere i giorni.
Caia — Infermiera in maternità con integrazione contrattuale
Caia (categoria D, retribuzione mensile lorda €1.900) si astiene per maternità obbligatoria da marzo a luglio 2026 (5 mesi). L’INPS le corrisponde l’80% della sua retribuzione media giornaliera. In più, per l’art. 78 c. 7 del CCNL, l’ente le paga la 13ª mensilità del periodo e integra al 100% le giornate festive che cadono nei 5 mesi; il resto del periodo resta all’80%.
Sempronia — Congedo parentale con bambino di 2 anni
Sempronia (operatrice categoria A, posizione A3) chiede un mese di congedo parentale quando il figlio ha 2 anni. Poiché il bambino ha meno di 6 anni, il mese rientra nei 3 mesi indennizzati all’80% (se non li ha già esauriti). Se il datore non la autorizza senza motivo valido, Sempronia può rivolgersi all’Ispettorato del Lavoro: il congedo parentale non è subordinato al consenso del datore ma alla comunicazione con preavviso di 15 giorni (art. 78 c. 13 CCNL), salvo oggettiva impossibilità o urgenza.

Approfondisci con la guida pratica

Permessi Legge 104: requisiti, domanda e casi →

Domande frequenti

Posso essere licenziata durante la gravidanza?
No. Il licenziamento durante la gravidanza e fino al compimento del primo anno di vita del bambino è nullo, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (giusta causa per colpa grave, cessazione dell’attività aziendale, fine del contratto a termine). Art. 54 d.lgs. 151/2001.
Quanti giorni di paternità obbligatoria ho?
10 giorni lavorativi al 100% (20 per parto plurimo), art. 27-bis d.lgs. 151/2001, da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto. Non sono frazionabili in ore e non richiedono il consenso del datore di lavoro.
Il congedo parentale viene retribuito?
Sì, parzialmente: 3 mesi all’80% fino ai 6 anni del figlio e il resto al 30%. Dal 2026 il congedo si può usare fino ai 14 anni (L. 199/2025).
Il periodo di maternità conta per il TFR?
Sì. I periodi di congedo di maternità obbligatoria sono computati integralmente nell’anzianità di servizio ai fini del TFR (art. 2120 c.c.) e dell’anzianità di servizio (art. 78 c. 7 CCNL).
Ho diritto ai permessi per malattia del figlio?
Sì. Il d.lgs. 151/2001 garantisce astensioni per malattia del figlio (senza limite fino ai 3 anni; 10 giorni lavorativi l’anno per genitore tra i 3 e i 14 anni), non retribuite. Il CCNL CRI (art. 78 c. 16) riconosce in più 2 giorni retribuiti l’anno entro gli 8 anni del figlio, con certificato di un medico specialista del SSN.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2022, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, tredicesima, premi e mensilità aggiuntive e malattia, infortunio e comporto.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Croce Rossa Italiana e Terzo Settore del 27 maggio 2020 (art. 78), al d.lgs. 151/2001 e alla L. 199/2025. Le regole contrattuali sono all’art. 78 del testo integrale (PDF). Per situazioni specifiche rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP o UIL FPL, oppure all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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