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La guida
CCNL Croce Rossa Italiana: maternità, paternità e congedi parentali
Il CCNL CRI tutela la genitorialità integrando le disposizioni di legge con miglioramenti contrattuali. Questa guida illustra maternità obbligatoria, paternità, congedo parentale facoltativo e permessi per malattia del figlio, distinguendo ciò che proviene dalla legge da ciò che il contratto aggiunge.
Maternità obbligatoria: 5 mesi con indennità INPS all’80%, più 13ª mensilità e integrazione al 100% delle festività a carico dell’ente (art. 78 CCNL). Paternità obbligatoria: 10 giorni al 100% (20 per parto plurimo), da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001). Congedo parentale: fino ai 14 anni del figlio, indennizzato al 30% con 3 mesi all’80% fino ai 6 anni. Malattia del figlio: 2 giorni retribuiti l’anno entro gli 8 anni (CCNL), poi i permessi di legge fino ai 14 anni. Maternità e paternità non scalano dal comporto.
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Distinguere legge e contratto: la chiave di lettura
Le tutele di maternità e paternità derivano principalmente dalla legge (il d.lgs. 151/2001, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, aggiornato dal d.lgs. 105/2022 in recepimento della direttiva UE 2019/1158). Il CCNL CRI (art. 78) interviene per migliorare le tutele minime di legge in pochi punti: 13ª mensilità a carico dell’ente durante il congedo di maternità, integrazione delle festività fino al 100%, due giorni retribuiti l’anno per la malattia del figlio entro gli 8 anni, indennità di preavviso per le dimissioni durante il divieto di licenziamento. Per il resto rinvia al d.lgs. 151/2001.
In questa guida si indica esplicitamente quando una tutela è di legge (obbligatoria per tutti i datori privati) e quando invece è specifica del CCNL CRI.
Tabella riepilogativa: tipi di congedo e copertura economica
| Congedo | Durata | Indennizzo | Fonte |
|---|---|---|---|
| Maternità obbligatoria | 5 mesi (2+3 o 1+4) | 80% INPS; 13ª mensilità e festività al 100% a carico dell’ente | D.lgs. 151/2001 + art. 78 CCNL |
| Paternità obbligatoria | 10 giorni lavorativi (20 per parto plurimo), da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto | 100% INPS | Art. 27-bis d.lgs. 151/2001 (il CCNL indica 7 giorni e rinvia alla legge) |
| Congedo parentale | Max 6 mesi per genitore (10 mesi totali, 11 se il padre ne usa almeno 3), fino ai 14 anni del figlio | 30%, con 3 mesi all’80% fino ai 6 anni del figlio | Art. 32 d.lgs. 151/2001; art. 78 CCNL (che indica 12 anni, portati a 14 dalla L. 199/2025) |
| Permessi per malattia del figlio | Illimitati (fino a 3 anni); 10 giorni lavorativi l’anno per genitore (3-14 anni) | Per legge non retribuiti; il CCNL retribuisce 2 giorni l’anno entro gli 8 anni | D.lgs. 151/2001 + art. 78 c. 16 CCNL |
| Allattamento (riposi giornalieri) | 2 riposi di 1 ora al giorno per il primo anno (un solo riposo se l’orario giornaliero è inferiore a 6 ore) | 100% INPS | D.lgs. 151/2001 |
Maternità obbligatoria: i 5 mesi di astensione
Il congedo di maternità obbligatoria dura 5 mesi. La distribuzione ordinaria è 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo, ma è possibile optare per la flessibilità: restare al lavoro fino a un mese prima del parto e fruire di 4 mesi dopo, o di 5 mesi interamente dopo il parto, con l’attestazione del medico specialista del SSN avallata dal medico competente (art. 78 c. 5 CCNL).
Durante i 5 mesi obbligatori:
- L’INPS corrisponde l’indennità all’80% della retribuzione media giornaliera.
- Il CCNL CRI (art. 78 c. 7) aggiunge a carico dell’ente la 13ª mensilità per il periodo di congedo e, per le festività che cadono nel periodo, un’indennità integrativa che porta la retribuzione giornaliera al 100%. Per il resto del periodo l’integrazione al 100% non è prevista.
- Il periodo è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti (art. 78 c. 7 CCNL).
- La lavoratrice non può essere licenziata durante la gravidanza e fino al compimento del primo anno di vita del bambino (divieto ex artt. 54-55 d.lgs. 151/2001).
Congedo di paternità obbligatorio: 10 giorni al 100%
L’art. 27-bis del d.lgs. 151/2001 (introdotto dal d.lgs. 105/2022) riconosce al padre 10 giorni lavorativi di congedo obbligatorio (20 in caso di parto plurimo), retribuiti al 100% dall’INPS. I giorni si possono usare da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento). Il CCNL CRI (art. 78 c. 6) indica ancora 7 giorni, ma precisa che il numero sarà aumentato secondo la legge nazionale: oggi valgono i 10 giorni. Il congedo non è frazionabile in ore.
Il congedo di paternità obbligatorio è autonomo e indipendente dal congedo di maternità della madre: il padre ne ha diritto anche se la madre non lavora o non fruisce del congedo.
Congedo parentale facoltativo
Il congedo parentale (art. 32 d.lgs. 151/2001) consente a ciascun genitore di astenersi dal lavoro per un massimo di 6 mesi (complessivamente 10 mesi tra entrambi, 11 se il padre ne usa almeno 3) e, dal 1° gennaio 2026, fino ai 14 anni di vita del bambino (L. 199/2025; l’art. 78 c. 13 del CCNL indica ancora 12 anni). Va chiesto con 15 giorni di preavviso, salvo urgenza, e si può usare in modo continuativo o frazionato. Il trattamento economico è:
- 3 mesi indennizzati all’80%, da usare entro i 6 anni di vita del bambino.
- Residuo al 30% per la parte rimanente.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Posso essere licenziata durante la gravidanza?
Quanti giorni di paternità obbligatoria ho?
Il congedo parentale viene retribuito?
Il periodo di maternità conta per il TFR?
Ho diritto ai permessi per malattia del figlio?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2022, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, tredicesima, premi e mensilità aggiuntive e malattia, infortunio e comporto.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Croce Rossa Italiana e Terzo Settore del 27 maggio 2020 (art. 78), al d.lgs. 151/2001 e alla L. 199/2025. Le regole contrattuali sono all’art. 78 del testo integrale (PDF). Per situazioni specifiche rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP o UIL FPL, oppure all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.