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CCNL Croce Rossa Italiana: maternità, paternità e congedi parentali
Il CCNL CRI tutela la genitorialità integrando le disposizioni di legge con miglioramenti contrattuali. Questa guida illustra maternità obbligatoria, paternità, congedo parentale facoltativo e permessi per malattia del figlio, distinguendo ciò che proviene dalla legge da ciò che il contratto aggiunge.
Maternità obbligatoria: 5 mesi con indennitˆ INPS all’80% (più eventuale integrazione contrattuale CRI). Paternità obbligatoria: 10 giorni al 100% (d.lgs. 105/2022). Congedo parentale: fino a 6 mesi per genitore, indennizzato al 30% (con miglioramenti legge di bilancio 2023). Novità CCNL 2020: permessi per malattia del figlio. Maternità e paternità non scalano dal comporto.
Distinguere legge e contratto: la chiave di lettura
Le tutele di maternità e paternità derivano principalmente dalla legge (il d.lgs. 151/2001, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, aggiornato dal d.lgs. 105/2022 in recepimento della direttiva UE 2019/1158). Il CCNL CRI interviene per migliorare le tutele minime di legge, in particolare attraverso integrazioni economiche durante i periodi di assenza.
In questa guida si indica esplicitamente quando una tutela è di legge (obbligatoria per tutti i datori privati) e quando invece è specifica del CCNL CRI.
Tabella riepilogativa: tipi di congedo e copertura economica
| Congedo | Durata | Indennizzo | Fonte |
|---|---|---|---|
| Maternità obbligatoria | 5 mesi (2+3 o 1+4) | 80% INPS + eventuale integrazione CCNL | D.lgs. 151/2001 + art. 44 CCNL |
| Paternità obbligatoria | 10 giorni lav. | 100% INPS | D.lgs. 105/2022 |
| Congedo parentale | Max 6 mesi per genitore (11 mesi totali) | 30% (elevabile a 80% per 1 mese e a 60% per 1 mese dal 2024) | D.lgs. 151/2001 come modif. d.lgs. 105/2022 |
| Permessi per malattia del figlio | Illimitati (<3 anni); 5 gg/anno (3-8 anni) | Legge: non retribuiti oltre certi limiti; CCNL: permessi retribuiti previsti | D.lgs. 151/2001 + CCNL 2020 |
| Allattamento (riposi giornalieri) | 2 ore/giorno per 1 anno (1 ora se part-time) | 100% INPS | D.lgs. 151/2001 |
Maternità obbligatoria: i 5 mesi di astensione
Il congedo di maternità obbligatoria dura 5 mesi. La distribuzione ordinaria è 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo, ma è possibile optare per la flessibilità: restare al lavoro fino a un mese prima del parto (con certificazione medica di compatibilità) e fruire di 4 mesi dopo.
Durante i 5 mesi obbligatori:
- L’INPS corrisponde l’indennitˆ all’80% della retribuzione media giornaliera.
- Il CCNL CRI (art. 44) può prevedere un’integrazione fino al 100% per tutto o parte del periodo; per i valori precisi verificare l’art. 44 del testo integrale del contratto.
- Il periodo è computato integralmente nell’anzianità di servizio (TFR, scatti, ferie, comporto).
- La lavoratrice non può essere licenziata durante la gravidanza e fino al compimento del primo anno di vita del bambino (divieto ex artt. 54-55 d.lgs. 151/2001).
Congedo di paternità obbligatorio: 10 giorni al 100%
Il d.lgs. 105/2022 ha portato a 10 giorni lavorativi il congedo obbligatorio di paternità, retribuito al 100% dall’INPS. Il padre dipendente deve fruire di questi giorni entro il quinto mese dalla nascita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento). Il congedo non è frazionabile in ore.
Il congedo di paternità obbligatorio è autonomo e indipendente dal congedo di maternità della madre: il padre ne ha diritto anche se la madre non lavora o non fruisce del congedo.
Congedo parentale facoltativo
Il congedo parentale (art. 32 d.lgs. 151/2001, come modif. dal d.lgs. 105/2022) consente a ciascun genitore di astenersi dal lavoro per un massimo di 6 mesi (complessivamente fino a 11 mesi tra entrambi) entro i 12 anni di vita del bambino. Il trattamento economico è attualmente (2024-2025):
- 1 mese indennizzato all’80% per ciascun genitore (se non ceduto all’altro).
- 1 ulteriore mese indennizzato al 60% (per il 2024-2025; percentuale in progressivo miglioramento per legge di bilancio).
- Residuo al 30% per la parte rimanente entro i 6 mesi.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Posso essere licenziata durante la gravidanza?
Quanti giorni di paternità obbligatoria ho?
Il congedo parentale viene retribuito?
Il periodo di maternità conta per il TFR?
Ho diritto ai permessi per malattia del figlio?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Croce Rossa Italiana e Terzo Settore del 27 maggio 2020 (art. 44), al d.lgs. 151/2001 e al d.lgs. 105/2022. Per le percentuali precise dell’integrazione contrattuale di maternità consultare l’art. 44 del testo integrale disponibile su cri.it, fpcgil.it o cislfp.it. Per situazioni specifiche rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP o UIL FPL, oppure all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
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