Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Croce Rossa Italiana

CCNL Croce Rossa Italiana: maternità, paternità e congedi parentali

Il CCNL CRI tutela la genitorialità integrando le disposizioni di legge con miglioramenti contrattuali. Questa guida illustra maternità obbligatoria, paternità, congedo parentale facoltativo e permessi per malattia del figlio, distinguendo ciò che proviene dalla legge da ciò che il contratto aggiunge.

In sintesi

Maternità obbligatoria: 5 mesi con indennitˆ INPS all’80% (più eventuale integrazione contrattuale CRI). Paternità obbligatoria: 10 giorni al 100% (d.lgs. 105/2022). Congedo parentale: fino a 6 mesi per genitore, indennizzato al 30% (con miglioramenti legge di bilancio 2023). Novità CCNL 2020: permessi per malattia del figlio. Maternità e paternità non scalano dal comporto.

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
CCNL
27 maggio 2020, vigenza 1/1/2020-31/12/2022 (in ultrattività)
Articoli di riferimento
Art. 44 CCNL; d.lgs. 151/2001; d.lgs. 105/2022

Distinguere legge e contratto: la chiave di lettura

Le tutele di maternità e paternità derivano principalmente dalla legge (il d.lgs. 151/2001, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, aggiornato dal d.lgs. 105/2022 in recepimento della direttiva UE 2019/1158). Il CCNL CRI interviene per migliorare le tutele minime di legge, in particolare attraverso integrazioni economiche durante i periodi di assenza.

In questa guida si indica esplicitamente quando una tutela è di legge (obbligatoria per tutti i datori privati) e quando invece è specifica del CCNL CRI.

Tabella riepilogativa: tipi di congedo e copertura economica

Congedi di genitorialità: fonte normativa e trattamento economico
Congedo Durata Indennizzo Fonte
Maternità obbligatoria 5 mesi (2+3 o 1+4) 80% INPS + eventuale integrazione CCNL D.lgs. 151/2001 + art. 44 CCNL
Paternità obbligatoria 10 giorni lav. 100% INPS D.lgs. 105/2022
Congedo parentale Max 6 mesi per genitore (11 mesi totali) 30% (elevabile a 80% per 1 mese e a 60% per 1 mese dal 2024) D.lgs. 151/2001 come modif. d.lgs. 105/2022
Permessi per malattia del figlio Illimitati (<3 anni); 5 gg/anno (3-8 anni) Legge: non retribuiti oltre certi limiti; CCNL: permessi retribuiti previsti D.lgs. 151/2001 + CCNL 2020
Allattamento (riposi giornalieri) 2 ore/giorno per 1 anno (1 ora se part-time) 100% INPS D.lgs. 151/2001

Maternità obbligatoria: i 5 mesi di astensione

Il congedo di maternità obbligatoria dura 5 mesi. La distribuzione ordinaria è 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo, ma è possibile optare per la flessibilità: restare al lavoro fino a un mese prima del parto (con certificazione medica di compatibilità) e fruire di 4 mesi dopo.

Durante i 5 mesi obbligatori:

  • L’INPS corrisponde l’indennitˆ all’80% della retribuzione media giornaliera.
  • Il CCNL CRI (art. 44) può prevedere un’integrazione fino al 100% per tutto o parte del periodo; per i valori precisi verificare l’art. 44 del testo integrale del contratto.
  • Il periodo è computato integralmente nell’anzianità di servizio (TFR, scatti, ferie, comporto).
  • La lavoratrice non può essere licenziata durante la gravidanza e fino al compimento del primo anno di vita del bambino (divieto ex artt. 54-55 d.lgs. 151/2001).

Congedo di paternità obbligatorio: 10 giorni al 100%

Il d.lgs. 105/2022 ha portato a 10 giorni lavorativi il congedo obbligatorio di paternità, retribuito al 100% dall’INPS. Il padre dipendente deve fruire di questi giorni entro il quinto mese dalla nascita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento). Il congedo non è frazionabile in ore.

Il congedo di paternità obbligatorio è autonomo e indipendente dal congedo di maternità della madre: il padre ne ha diritto anche se la madre non lavora o non fruisce del congedo.

Congedo parentale facoltativo

Il congedo parentale (art. 32 d.lgs. 151/2001, come modif. dal d.lgs. 105/2022) consente a ciascun genitore di astenersi dal lavoro per un massimo di 6 mesi (complessivamente fino a 11 mesi tra entrambi) entro i 12 anni di vita del bambino. Il trattamento economico è attualmente (2024-2025):

  • 1 mese indennizzato all’80% per ciascun genitore (se non ceduto all’altro).
  • 1 ulteriore mese indennizzato al 60% (per il 2024-2025; percentuale in progressivo miglioramento per legge di bilancio).
  • Residuo al 30% per la parte rimanente entro i 6 mesi.

Casi pratici

Tizio — Padre che fruisce del congedo obbligatorio
Tizio (autista soccorritore C3) diventa padre il 10 aprile 2026. Ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo obbligatorio di paternità, retribuiti al 100% dall’INPS. Decide di fruirne nei primi 15 giorni di vita del figlio. Non è necessario il consenso del datore di lavoro, che è tenuto a concedere i giorni.
Caia — Infermiera in maternità con integrazione contrattuale
Caia (infermiera Area D, retribuzione mensile lorda €1.900) si astiene per maternità obbligatoria da marzo a luglio 2026 (5 mesi). L’INPS le corrisponde l’80% della sua retribuzione media giornaliera. Il CCNL CRI potrebbe prevedere un’integrazione che porta la retribuzione al 100% per tutto o parte del periodo; Caia verifica questa informazione sull’art. 44 del contratto o presso il suo sindacato CISL FP.
Sempronia — Congedo parentale con bambino di 2 anni
Sempronia (operatrice Area A3) chiede un mese di congedo parentale quando il figlio ha 2 anni. In base alle norme vigenti nel 2026, quel mese è indennizzato all’80% se è il primo mese da lei richiesto. Se il datore non la autorizza senza motivo valido, Sempronia può rivolgersi all’Ispettorato del Lavoro: il congedo parentale non è subordinato al consenso del datore ma alla semplice comunicazione con preavviso di almeno 5 giorni (15 giorni per parto prematuro).

Approfondisci con la guida pratica

Permessi Legge 104: requisiti, domanda e casi →

Domande frequenti

Posso essere licenziata durante la gravidanza?
No. Il licenziamento durante la gravidanza e fino al compimento del primo anno di vita del bambino è nullo, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (giusta causa per colpa grave, cessazione dell’attività aziendale, fine del contratto a termine). Art. 54 d.lgs. 151/2001.
Quanti giorni di paternità obbligatoria ho?
10 giorni lavorativi al 100% (d.lgs. 105/2022), da fruire entro 5 mesi dalla nascita. Non sono frazionabili in ore e non richiedono il consenso del datore di lavoro.
Il congedo parentale viene retribuito?
Sì, parzialmente. Il d.lgs. 105/2022 prevede 1 mese all’80% e 1 mese al 60% per ciascun genitore; il resto al 30%. I miglioramenti sono in corso di progressiva estensione con le leggi di bilancio.
Il periodo di maternità conta per il TFR?
Sì. I periodi di congedo di maternità obbligatoria sono computati integralmente nell’anzianità di servizio ai fini del TFR (art. 2120 c.c.) e degli scatti di anzianità contrattuale.
Ho diritto ai permessi per malattia del figlio?
Sì. Il d.lgs. 151/2001 garantisce astensioni per malattia del figlio (illimitate fino ai 3 anni; 5 giorni/anno tra i 3 e gli 8 anni). Il CCNL CRI 2020 ha introdotto specifici permessi retribuiti per questa fattispecie, migliorando le tutele legali.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2022, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, tredicesima, premi e mensilità aggiuntive e malattia, infortunio e comporto.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Croce Rossa Italiana e Terzo Settore del 27 maggio 2020 (art. 44), al d.lgs. 151/2001 e al d.lgs. 105/2022. Per le percentuali precise dell’integrazione contrattuale di maternità consultare l’art. 44 del testo integrale disponibile su cri.it, fpcgil.it o cislfp.it. Per situazioni specifiche rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP o UIL FPL, oppure all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Maternità obbligatoria: 5 mesi complessivi, con indennità INPS e divieto di licenziamento dall'inizio della gravidanza fino al compimento di un anno del bambino (D.Lgs. 151/2001).
  • Paternità obbligatoria: 10 giorni retribuiti, fruibili nei primi mesi di vita del figlio (D.Lgs. 105/2022).
  • Congedo parentale: fino a un periodo complessivo per genitore, indennizzato nelle misure di legge aggiornate.
  • Permessi per malattia del figlio nei limiti di legge; maternità e paternità non si computano nel periodo di comporto.
  • Il CCNL CRI può integrare i trattamenti di legge: misure e percentuali aggiuntive si leggono nel contratto vigente.
Indice dei contenuti

La tutela della genitorialità è uno degli ambiti in cui la legge fissa un nucleo di garanzie inderogabili e il contratto collettivo può solo migliorarle. Nel CCNL Croce Rossa Italiana le previsioni contrattuali si innestano sul Testo Unico a tutela della maternità e della paternità (D.Lgs. 151/2001) e sulle novità introdotte negli anni, distinguendo ciò che spetta per legge da ciò che il contratto aggiunge.

La chiave di lettura: cosa viene dalla legge e cosa dal contratto

Le tutele fondamentali - congedo di maternità, congedo di paternità, congedo parentale, divieto di licenziamento, permessi - discendono dal D.Lgs. 151/2001 e dalle riforme successive. Il CCNL CRI interviene a integrare: può elevare l'indennità rispetto al minimo INPS, ampliare i permessi, aggiungere tutele. Per orientarsi correttamente bisogna sempre identificare la base legale del diritto e poi verificare se e quanto il contratto la migliori.

Il congedo di maternità obbligatorio

Il congedo di maternità copre cinque mesi complessivi, ripartiti di norma tra il periodo precedente e quello successivo al parto, con possibilità di flessibilità nelle modalità previste dalla legge. Durante questo periodo spetta un'indennità a carico dell'INPS, che il CCNL può integrare fino a una quota più elevata della retribuzione. È un periodo di astensione obbligatoria, posto a tutela della salute della lavoratrice e del bambino.

Il divieto di licenziamento

Una delle protezioni più forti è il divieto di licenziamento che opera dall'inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Salvo ipotesi tassative (come la giusta causa o la cessazione dell'attività), il licenziamento intimato in questo periodo è nullo. È una garanzia che mette al riparo la lavoratrice madre dalle conseguenze occupazionali della genitorialità.

Paternità e condivisione della cura

Accanto alla maternità, l'ordinamento ha rafforzato il ruolo paterno: il congedo di paternità obbligatorio (introdotto e potenziato dal D.Lgs. 105/2022) riconosce al padre alcuni giorni retribuiti da fruire intorno alla nascita, indipendentemente dalla madre. È un tassello della logica di condivisione dei compiti di cura, che il CCNL CRI recepisce e può integrare.

Congedo parentale e permessi per malattia del figlio

Dopo i congedi obbligatori, il congedo parentale consente a ciascun genitore di astenersi per ulteriori periodi nei primi anni di vita del bambino, con un'indennità nelle misure fissate dalla legge, periodicamente aggiornate. Sono inoltre previsti permessi per la malattia del figlio. Un punto importante: i periodi di maternità e paternità non si computano nel periodo di comporto, cioè non erodono il tetto di assenze per malattia oltre il quale scatta il rischio di licenziamento.

Come far valere i diritti

Per esercitare correttamente questi istituti occorre rispettare le procedure e i termini di preavviso verso il datore e l'INPS, e verificare nel CCNL CRI vigente le eventuali integrazioni economiche. Conoscere la distinzione tra base legale e miglioramento contrattuale evita di rinunciare a tutele spettanti o di pretendere trattamenti non previsti. Le percentuali e le quote aggiuntive vanno sempre lette nel testo del contratto aggiornato.

Domande frequenti

Quanto dura il congedo di maternità obbligatorio?

Cinque mesi complessivi, ripartiti tra prima e dopo il parto secondo le modalità del D.Lgs. 151/2001, con possibilità di flessibilità. Durante il periodo spetta un'indennità INPS, che il CCNL CRI può integrare.

Posso essere licenziata durante la gravidanza?

No, salvo ipotesi tassative. Il divieto di licenziamento opera dall'inizio della gravidanza fino al compimento di un anno del bambino: un licenziamento intimato in questo periodo, fuori dai casi eccezionali, è nullo.

Quanti giorni di congedo di paternità spettano?

Il congedo di paternità obbligatorio riconosce al padre alcuni giorni retribuiti intorno alla nascita, secondo il D.Lgs. 105/2022, fruibili indipendentemente dalla madre. Il CCNL CRI può prevedere integrazioni.

Le assenze per maternità contano nel comporto?

No. I periodi di maternità e paternità non si computano nel periodo di comporto e non erodono il tetto di assenze per malattia oltre il quale scatta il rischio di licenziamento.

Come è indennizzato il congedo parentale?

Nelle misure fissate dalla legge, periodicamente aggiornate dalle norme e dalle circolari INPS vigenti. Il CCNL CRI può prevedere integrazioni: le quote aggiuntive vanno verificate nel contratto vigente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.