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CCNL Croce Rossa Italiana: orario di lavoro e straordinari
Il personale dipendente CRI opera in un contesto di emergenza e assistenza che richiede turni, reperibilità e lavoro notturno. Il CCNL definisce l’orario ordinario, i limiti massimi, le maggiorazioni per straordinario e le specificità del settore come il tempo di vestizione.
L’orario ordinario è di 38 ore settimanali su 5-6 giorni; il limite massimo di 48 ore medie su 12 mesi. Le maggiorazioni per straordinario vanno da +20% (diurno) a +50% (festivo notturno). Il CCNL 2020 ha introdotto il riconoscimento del tempo di vestizione come orario di lavoro e la regolamentazione degli spostamenti nell’assistenza domiciliare.
Orario ordinario e distribuzione settimanale
Il CCNL CRI fissa l’orario di lavoro ordinario in 38 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni a seconda delle esigenze organizzative del comitato o della struttura. Questa flessibilità risponde alle peculiarità di un’organizzazione che gestisce emergenze, pronto soccorso, assistenza domiciliare e altre attività che non si esauriscono entro i classici orari di ufficio.
Il contratto prevede che l’orario medio non superi le 48 ore settimanali calcolate su un arco di 12 mesi, in ossequio all’art. 4 del d.lgs. 66/2003 che recepisce la direttiva europea 2003/88/CE sull’organizzazione dell’orario di lavoro.
Tabella riepilogativa: maggiorazioni retributive
| Tipo di prestazione | Maggiorazione |
|---|---|
| Ore supplementari diurne (part-time) | +25% |
| Straordinario diurno ordinario | +20% |
| Lavoro notturno | +30% |
| Lavoro festivo diurno | +30% |
| Lavoro festivo notturno | +50% |
Le percentuali si applicano sulla retribuzione oraria ordinaria (minimo tabellare + scatti di anzianità diviso il divisore orario, che per il CCNL CRI è 164,58). Per i lavoratori part-time le ore supplementari (quelle tra l’orario contrattuale individuale e le 38 ore settimanali) sono compensate con la maggiorazione del 25%; le ore oltre le 38 ore sono straordinario.
Riposo giornaliero e settimanale
Il d.lgs. 66/2003, applicabile anche al personale CRI, garantisce:
- Riposo giornaliero: almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore tra la fine di un turno e l’inizio del successivo.
- Riposo settimanale: almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni, di regola la domenica. Per i servizi di emergenza, soccorso e continuità assistenziale sono possibili deroghe, con recupero del riposo in altra giornata della settimana o del periodo di riferimento.
- Pausa: per turni di più di 6 ore consecutive, il lavoratore ha diritto a una pausa.
Novità del CCNL 2020: vestizione e spostamenti
Il rinnovo contrattuale del 27 maggio 2020 ha introdotto due riconoscimenti importanti per il personale operativo:
- Tempo di vestizione: il tempo necessario per indossare la divisa o il dispositivo di protezione individuale (DPI) è ora espressamente riconosciuto come orario di lavoro e deve essere computato e retribuito.
- Spostamenti nell’assistenza domiciliare: per il personale impegnato in attività domiciliari, gli spostamenti tra un utente e l’altro sono considerati orario lavorativo, eliminando una precedente zona grigia in cui questo tempo non veniva retribuito.
Entrambe le disposizioni rappresentano un miglioramento rispetto alle prassi precedenti e sono immediatamente applicabili.
Lavoro notturno: definizione e tutele aggiuntive
Il lavoro notturno è disciplinato dagli artt. 11-15 del d.lgs. 66/2003. Il lavoratore notturno è colui che svolge almeno tre ore del proprio orario di lavoro giornaliero nelle ore notturne (di regola 22:00-6:00) per un numero minimo di giorni stabilito dalla legge o dal CCNL. Per i lavoratori notturni è prevista:
- una visita medica preventiva e periodica;
- il diritto al passaggio al lavoro diurno in caso di controindicazioni sanitarie certificate;
- la maggiorazione retributiva del 30% (o del 50% se il turno notturno cade in un giorno festivo).
Casi pratici
Domande frequenti
Quante ore settimanali prevede il CCNL CRI?
Quanto vale lo straordinario notturno?
Il tempo per vestirsi è retribuito?
Posso essere obbligato a lavorare la domenica?
Quante ore di riposo ho tra un turno e l’altro?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Croce Rossa Italiana e Terzo Settore del 27 maggio 2020 (artt. 26, 27, 55, 61) e al d.lgs. 66/2003. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP o UIL FPL, oppure l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Qual è l'orario settimanale nel CCNL CRI?
L'orario ordinario è di 38 ore settimanali, distribuito su 5 o 6 giorni lavorativi a seconda dell'organizzazione del servizio. Il contratto fissa anche un limite massimo di 48 ore medie su 12 mesi, in conformità alla direttiva europea 2003/88/CE e al d.lgs. 66/2003.
Quanto vale lo straordinario nel CCNL CRI?
Le maggiorazioni previste sono: +20% per lo straordinario diurno ordinario, +25% per le ore supplementari diurne, +30% per il lavoro notturno e per il festivo diurno, +50% per il lavoro festivo notturno. Queste percentuali si applicano sulla retribuzione oraria ordinaria.
Il tempo di vestizione è retribuito?
Sì. Il CCNL 2020 ha espressamente riconosciuto i tempi di vestizione come orario di lavoro, prevedendo che il tempo necessario per indossare la divisa o il dispositivo di protezione individuale sia computato nell'orario retribuito.
Il lavoro notturno ha una definizione contrattuale?
Il lavoro notturno è generalmente quello prestato nelle ore comprese tra le 22:00 e le 6:00 del mattino, in linea con la disciplina del d.lgs. 66/2003. Il CCNL prevede una maggiorazione del 30% per le ore lavorate in questo arco temporale.
Quante ore di riposo sono garantite tra un turno e l'altro?
Il CCNL e il d.lgs. 66/2003 garantiscono almeno 11 ore di riposo consecutive ogni 24 ore tra la fine di un turno e l'inizio del successivo. Il riposo settimanale è di regola la domenica, salvo le deroghe previste per i servizi di emergenza e continuità assistenziale.
Vedi anche