Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Croce Rossa Italiana

CCNL Croce Rossa Italiana: orario di lavoro e straordinari

Il personale dipendente CRI opera in un contesto di emergenza e assistenza che richiede turni, reperibilità e lavoro notturno. Il CCNL definisce l’orario ordinario, i limiti massimi, le maggiorazioni per straordinario e le specificità del settore come il tempo di vestizione.

In sintesi

L’orario ordinario è di 38 ore settimanali su 5-6 giorni; il limite massimo di 48 ore medie su 12 mesi. Le maggiorazioni per straordinario vanno da +20% (diurno) a +50% (festivo notturno). Il CCNL 2020 ha introdotto il riconoscimento del tempo di vestizione come orario di lavoro e la regolamentazione degli spostamenti nell’assistenza domiciliare.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
CCNL
27 maggio 2020, vigenza 1/1/2020-31/12/2022 (in ultrattività)
Articoli di riferimento
Artt. 26, 27, 55, 61 CCNL; d.lgs. 66/2003

Orario ordinario e distribuzione settimanale

Il CCNL CRI fissa l’orario di lavoro ordinario in 38 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni a seconda delle esigenze organizzative del comitato o della struttura. Questa flessibilità risponde alle peculiarità di un’organizzazione che gestisce emergenze, pronto soccorso, assistenza domiciliare e altre attività che non si esauriscono entro i classici orari di ufficio.

Il contratto prevede che l’orario medio non superi le 48 ore settimanali calcolate su un arco di 12 mesi, in ossequio all’art. 4 del d.lgs. 66/2003 che recepisce la direttiva europea 2003/88/CE sull’organizzazione dell’orario di lavoro.

Tabella riepilogativa: maggiorazioni retributive

Maggiorazioni per straordinario e lavoro in condizioni speciali
Tipo di prestazione Maggiorazione
Ore supplementari diurne (part-time) +25%
Straordinario diurno ordinario +20%
Lavoro notturno +30%
Lavoro festivo diurno +30%
Lavoro festivo notturno +50%

Le percentuali si applicano sulla retribuzione oraria ordinaria (minimo tabellare + scatti di anzianità diviso il divisore orario, che per il CCNL CRI è 164,58). Per i lavoratori part-time le ore supplementari (quelle tra l’orario contrattuale individuale e le 38 ore settimanali) sono compensate con la maggiorazione del 25%; le ore oltre le 38 ore sono straordinario.

Riposo giornaliero e settimanale

Il d.lgs. 66/2003, applicabile anche al personale CRI, garantisce:

  • Riposo giornaliero: almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore tra la fine di un turno e l’inizio del successivo.
  • Riposo settimanale: almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni, di regola la domenica. Per i servizi di emergenza, soccorso e continuità assistenziale sono possibili deroghe, con recupero del riposo in altra giornata della settimana o del periodo di riferimento.
  • Pausa: per turni di più di 6 ore consecutive, il lavoratore ha diritto a una pausa.

Novità del CCNL 2020: vestizione e spostamenti

Il rinnovo contrattuale del 27 maggio 2020 ha introdotto due riconoscimenti importanti per il personale operativo:

  • Tempo di vestizione: il tempo necessario per indossare la divisa o il dispositivo di protezione individuale (DPI) è ora espressamente riconosciuto come orario di lavoro e deve essere computato e retribuito.
  • Spostamenti nell’assistenza domiciliare: per il personale impegnato in attività domiciliari, gli spostamenti tra un utente e l’altro sono considerati orario lavorativo, eliminando una precedente zona grigia in cui questo tempo non veniva retribuito.

Entrambe le disposizioni rappresentano un miglioramento rispetto alle prassi precedenti e sono immediatamente applicabili.

Lavoro notturno: definizione e tutele aggiuntive

Il lavoro notturno è disciplinato dagli artt. 11-15 del d.lgs. 66/2003. Il lavoratore notturno è colui che svolge almeno tre ore del proprio orario di lavoro giornaliero nelle ore notturne (di regola 22:00-6:00) per un numero minimo di giorni stabilito dalla legge o dal CCNL. Per i lavoratori notturni è prevista:

  • una visita medica preventiva e periodica;
  • il diritto al passaggio al lavoro diurno in caso di controindicazioni sanitarie certificate;
  • la maggiorazione retributiva del 30% (o del 50% se il turno notturno cade in un giorno festivo).

Casi pratici

Tizio — Autista soccorritore con turni festivi
Tizio (Area C3) lavora un turno festivo dalle 6:00 alle 22:00 (16 ore). Le prime 8 ore (fino alle 14:00) rientrano nell’orario ordinario settimanale con la maggiorazione festiva diurna del 30%. Le ore da 14:00 a 22:00 sono straordinario festivo diurno (+30%). Nessuna ora notturna in questo turno.
Caia — Infermiera domiciliare e spostamenti
Caia (Area D) presta servizio di assistenza domiciliare con turni da 38 ore settimanali. Grazie al CCNL 2020, gli spostamenti tra un utente e l’altro (mediamente 45 minuti al giorno) sono ora conteggiati nell’orario lavorativo e retribuiti come ore ordinarie. In precedenza questi tempi non venivano compensati.
Sempronio — Part-time e ore supplementari
Sempronio ha un contratto part-time da 25 ore settimanali. In una settimana lavora 30 ore per coprire un’assenza. Le prime 5 ore aggiuntive (da 25 a 30 ore) sono ore supplementari, maggiorate del 25%. Le ore da 30 a 38 sarebbero ancora supplementari; solo le ore oltre le 38 settimanali varrebbero come straordinario (+20% se diurne).

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni →

Domande frequenti

Quante ore settimanali prevede il CCNL CRI?
38 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni. Il limite massimo assoluto è di 48 ore medie su un periodo di 12 mesi.
Quanto vale lo straordinario notturno?
Il lavoro notturno è maggiorato del 30% sulla retribuzione oraria ordinaria. Se il turno notturno cade in un giorno festivo la maggiorazione sale al 50%.
Il tempo per vestirsi è retribuito?
Sì, dal CCNL 2020 il tempo di vestizione è espressamente riconosciuto come orario di lavoro e deve essere retribuito.
Posso essere obbligato a lavorare la domenica?
Sì, per le attività di soccorso ed emergenza sono previste deroghe al riposo domenicale. In questo caso il dipendente ha diritto al riposo compensativo in altro giorno della settimana o del periodo di riferimento e alla maggiorazione del 30% sul festivo.
Quante ore di riposo ho tra un turno e l’altro?
Almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore, in base al d.lgs. 66/2003. Eventuali turni che non rispettino questo limite sono irregolari.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2022, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Croce Rossa Italiana e Terzo Settore del 27 maggio 2020 (artt. 26, 27, 55, 61) e al d.lgs. 66/2003. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP o UIL FPL, oppure l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il CCNL Croce Rossa Italiana disciplina orario, turni, reperibilita e straordinario di un personale impegnato in emergenza e assistenza, su base D.Lgs. 66/2003.
  • L'orario ordinario indicato e di 38 ore settimanali; il limite massimo medio e di 48 ore su periodo di riferimento, comprensive degli straordinari (D.Lgs. 66/2003).
  • Lo straordinario e prestazione eccedente l'orario ordinario, retribuita con maggiorazioni differenziate (diurno, notturno, festivo) fissate dal CCNL vigente.
  • Il lavoro notturno segue i limiti e le tutele del D.Lgs. 66/2003; il CCNL 2020 ha riconosciuto il tempo di vestizione come orario di lavoro.
  • Per turni, reperibilita e assistenza domiciliare valgono regole specifiche del settore: importi e percentuali esatti si leggono nelle tabelle del contratto.
Indice dei contenuti

Il personale della Croce Rossa Italiana opera in un contesto che la gran parte dei lavoratori non conosce: emergenza, soccorso, assistenza continuativa, con esigenze di copertura del servizio che non si fermano la notte ne i giorni festivi. Questo si riflette in una disciplina dell'orario densa di istituti - turni, reperibilita, straordinario, notturno - che il CCNL costruisce sulla cornice del D.Lgs. 66/2003 ma adatta alle peculiarita del soccorso.

Orario ordinario e tetto delle 48 ore

L'orario ordinario indicato dal contratto e di 38 ore settimanali, distribuite su piu giornate secondo l'organizzazione del servizio. Sopra questa soglia opera il limite legale: la durata media della prestazione, comprensiva dello straordinario, non puo superare le 48 ore settimanali calcolate come media su un periodo di riferimento, secondo l'art. 4 del D.Lgs. 66/2003. E un tetto pensato a tutela della salute, particolarmente rilevante in un settore esposto a picchi di attivita.

Lo straordinario e le sue maggiorazioni

Lo straordinario e la prestazione resa oltre l'orario ordinario. Per la sua natura eccezionale e per il sacrificio che comporta, e retribuito con maggiorazioni differenziate a seconda che sia diurno, notturno o festivo: piu gravosa e la collocazione, piu alta e la percentuale. Le aliquote precise sono fissate dal CCNL vigente e vanno lette nelle relative tabelle, non desunte da stime.

Lavoro notturno: salute prima di tutto

Il lavoro notturno e disciplinato dal D.Lgs. 66/2003, che ne fissa la definizione, i limiti e le tutele: sorveglianza sanitaria periodica, limiti alla durata, attenzione a categorie protette. In un'organizzazione come la CRI, che garantisce assistenza ininterrotta, il notturno e strutturale e va gestito nel rispetto rigoroso di queste garanzie, oltre che remunerato con le maggiorazioni contrattuali.

Il tempo di vestizione come orario di lavoro

Una delle novita rilevanti e il riconoscimento del tempo di vestizione - l'indossare e dismettere divise e dispositivi di protezione - come tempo di lavoro effettivo. Il principio risponde alla logica per cui e orario di lavoro il tempo in cui il dipendente e a disposizione del datore e nell'esercizio delle sue funzioni: se la vestizione e imposta e funzionale al servizio, va computata e retribuita.

Reperibilita e assistenza domiciliare

La reperibilita - lo stato di disponibilita a intervenire fuori dal normale orario - e tipica del settore del soccorso e va distinta dall'orario di lavoro vero e proprio: e remunerata con indennita proprie e si trasforma in orario solo in caso di chiamata. Il CCNL 2020 ha inoltre regolato gli spostamenti nell'assistenza domiciliare, riconoscendo il rilievo dei tempi di trasferimento tra un assistito e l'altro.

Salute del lavoratore e continuita del servizio

L'intera disciplina dell'orario CRI cerca un equilibrio tra due esigenze: garantire la continuita di un servizio essenziale e proteggere la salute di chi lo eroga. Il rispetto dei riposi, dei limiti di durata e delle maggiorazioni non e solo adempimento formale, ma presidio della sicurezza di operatori che lavorano in condizioni di stress elevato.

Domande frequenti

Qual e l'orario ordinario del personale CRI?

Il contratto indica 38 ore settimanali, distribuite su piu giornate secondo l'organizzazione del servizio. Il limite massimo medio, comprensivo dello straordinario, e di 48 ore settimanali su periodo di riferimento (D.Lgs. 66/2003).

Come si calcolano le maggiorazioni per straordinario?

Lo straordinario e retribuito con maggiorazioni differenziate per straordinario diurno, notturno e festivo: piu gravosa la collocazione, piu alta la percentuale. Le aliquote esatte sono nelle tabelle del CCNL vigente.

Il tempo di vestizione e retribuito?

Si. Il CCNL 2020 ha riconosciuto il tempo di vestizione come orario di lavoro, in coerenza col principio per cui e lavoro il tempo in cui il dipendente e a disposizione del datore nell'esercizio delle funzioni.

La reperibilita conta come orario di lavoro?

No, di regola. La reperibilita e disponibilita a intervenire ed e remunerata con indennita propria; diventa orario di lavoro solo se si traduce in una chiamata e in un intervento effettivo.

Quali tutele esistono per il lavoro notturno?

Il D.Lgs. 66/2003 prevede definizione, limiti di durata e tutele come la sorveglianza sanitaria periodica. In un servizio continuativo come la CRI il notturno e strutturale e va gestito nel rispetto di queste garanzie.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.