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La guida

CCNL Croce Rossa Italiana

CCNL Croce Rossa Italiana: orario di lavoro e straordinari

Il personale dipendente CRI opera in un contesto di emergenza e assistenza che richiede turni, reperibilità e lavoro notturno. Il CCNL definisce l’orario ordinario, i limiti massimi, le maggiorazioni per straordinario e le specificità del settore come il tempo di vestizione.

In sintesi

L’orario ordinario è di 38 ore settimanali su 5-6 giorni; il limite massimo di 48 ore medie su 12 mesi. Le maggiorazioni per lavoro supplementare e straordinario (art. 55) vanno dal 25% (supplementare diurno) al 50% (festivo notturno); le ore ordinarie di notte, festivo e festivo notturno hanno invece indennità fisse di 2,50, 2,00 e 4,50 euro l’ora (art. 57). Il tetto è di 150 ore annue (250 per comprovate esigenze). Il tempo di vestizione è demandato alla contrattazione di secondo livello (art. 61); gli spostamenti nell’assistenza domiciliare sono orario di lavoro (art. 64).

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
CCNL
27 maggio 2020, vigenza 1/1/2020-31/12/2022 (in ultrattività)
Articoli di riferimento
Artt. 26, 27, 53, 55, 56, 57, 61, 64 CCNL; d.lgs. 66/2003

Orario ordinario e distribuzione settimanale

Il CCNL CRI fissa l’orario di lavoro ordinario in 38 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni a seconda delle esigenze organizzative del comitato o della struttura. Questa flessibilità risponde alle peculiarità di un’organizzazione che gestisce emergenze, pronto soccorso, assistenza domiciliare e altre attività che non si esauriscono entro i classici orari di ufficio.

Il contratto prevede che l’orario medio, straordinari compresi, non superi le 48 ore settimanali calcolate su un arco di 12 mesi, in ossequio all’art. 4 del d.lgs. 66/2003. L’orario può essere programmato con calendari plurisettimanali o annuali, con settimane da un minimo di 28 a un massimo di 44 ore, compensate tra loro: il maggior lavoro delle settimane lunghe non dà diritto a straordinario (art. 26, commi 2-5).

Tabella riepilogativa: maggiorazioni e indennità

Maggiorazioni per lavoro supplementare e straordinario (art. 55) e indennità sulle ore ordinarie (art. 57)
Tipo di prestazione Maggiorazione
Ore supplementari diurne (part-time) +25%
Straordinario diurno +20 (nel testo del CCNL la cifra è scritta senza il simbolo %)
Lavoro supplementare o straordinario notturno (22-6) +30%
Lavoro supplementare o straordinario festivo diurno +30%
Lavoro supplementare o straordinario festivo notturno +50%
Ore ordinarie in servizio notturno / festivo / festivo notturno (art. 57) indennità di 2,50 € / 2,00 € / 4,50 € lordi l’ora

Le percentuali si applicano sulla quota oraria della retribuzione dell’art. 53: la paga giornaliera è 1/26 delle componenti (retribuzione di posizione, retribuzione individuale di anzianità, indennità per mansioni superiori) e la paga oraria si ottiene dividendo la paga giornaliera per 6,33 (cioè la retribuzione mensile per 164,58). Le maggiorazioni non si cumulano tra loro e sostituiscono le indennità dell’art. 57. Il lavoro supplementare è quello oltre l’orario ordinario, lo straordinario quello oltre l’orario pieno: il testo fissa quel limite sia a 38 ore (comma 6) sia a 40 ore (comma 2). Per i part-time le ore aggiuntive fino al tempo pieno di 38 ore sono pagate con la maggiorazione del 25% (art. 35, comma 10).

Riposo giornaliero e settimanale

Il d.lgs. 66/2003, applicabile anche al personale CRI, garantisce:

  • Riposo giornaliero: almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore tra la fine di un turno e l’inizio del successivo.
  • Riposo settimanale: almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni, di regola la domenica. Il CCNL (art. 28) lo dichiara irrinunciabile; se non cade di domenica, la domenica è considerata normale giornata di lavoro e si applica l’indennità dell’art. 57. L’art. 27 ammette deroghe al riposo giornaliero e alla durata del lavoro notturno solo in casi elencati (servizi di emergenza-urgenza oltre il turno, cambio turno, chiamata in reperibilità, trasferimenti oltre 12 ore, maxi-emergenze, grandi eventi non programmabili, attività umanitarie straordinarie).
  • Pausa: per turni di più di 6 ore consecutive, il lavoratore ha diritto a una pausa.

Vestizione e spostamenti nell’assistenza domiciliare

Il CCNL del 27 maggio 2020 tratta due aspetti che interessano il personale operativo:

  • Tempo di vestizione: l’ente fornisce a sue spese divise, indumenti e dispositivi di protezione (art. 61); la quantificazione dei tempi di vestizione e le modalità di fruizione, se dovuti, sono demandate alla contrattazione di secondo livello. Il CCNL nazionale non fissa quindi un numero di minuti.
  • Spostamenti nell’assistenza domiciliare: per il personale impegnato in attività domiciliari, il tempo di spostamento tra il primo utente e i successivi è orario di lavoro, esclusi il tragitto verso il primo domicilio e il ritorno dall’ultimo; si aggiunge una indennità di flessibilità di 1,80 euro per ogni giornata di effettivo lavoro di assistenza domiciliare (art. 64).

La vestizione va quindi cercata nell’accordo aziendale; gli spostamenti domiciliari sono regolati direttamente dal CCNL.

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Lavoro notturno: definizione e tutele aggiuntive

Il lavoro notturno è disciplinato dagli artt. 11-15 del d.lgs. 66/2003. Il lavoratore notturno è colui che svolge almeno tre ore del proprio orario di lavoro giornaliero nelle ore notturne (di regola 22:00-6:00) per un numero minimo di giorni stabilito dalla legge o dal CCNL. Per i lavoratori notturni è prevista:

  • una visita medica preventiva e periodica;
  • il diritto al passaggio al lavoro diurno in caso di controindicazioni sanitarie certificate;
  • per le ore ordinarie, l’indennità notturna di 2,50 euro l’ora (4,50 euro se festivo notturno); per le ore di lavoro supplementare o straordinario, la maggiorazione del 30% (50% se festivo notturno).

Casi pratici

Tizio — Autista soccorritore con turni festivi
Tizio (categoria C) lavora un turno festivo dalle 6:00 alle 22:00 (16 ore). Le prime 8 ore (fino alle 14:00) rientrano nell’orario ordinario: spetta l’indennità festiva di 2,00 euro l’ora, cioè 16,00 euro. Le ore da 14:00 a 22:00 sono straordinario festivo diurno, con la maggiorazione del 30% sulla quota oraria, non cumulabile con l’indennità. Nessuna ora notturna in questo turno.
Caia — Infermiera domiciliare e spostamenti
Caia (categoria D) presta servizio di assistenza domiciliare con turni da 38 ore settimanali. Per l’art. 64 gli spostamenti tra un utente e l’altro (mediamente 45 minuti al giorno) sono conteggiati nell’orario di lavoro e retribuiti come ore ordinarie; non conta il tragitto verso il primo utente né quello di ritorno dall’ultimo. Per ogni giornata di lavoro domiciliare le spetta anche l’indennità di flessibilità di 1,80 euro.
Sempronio — Part-time e ore supplementari
Sempronio ha un contratto part-time da 25 ore settimanali. In una settimana lavora 30 ore per coprire un’assenza. Le prime 5 ore aggiuntive (da 25 a 30 ore) sono ore supplementari, maggiorate del 25%. Le ore fino al tempo pieno di 38 sarebbero ancora supplementari; solo quelle oltre il tempo pieno sarebbero straordinario.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni →

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Domande frequenti

Quante ore settimanali prevede il CCNL CRI?
38 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni. Il limite massimo assoluto è di 48 ore medie su un periodo di 12 mesi.
Quanto vale lo straordinario notturno?
Il lavoro supplementare o straordinario notturno è maggiorato del 30% sulla quota oraria (art. 55); se cade in giorno festivo la maggiorazione sale al 50%. Le ore ordinarie notturne danno invece diritto a un’indennità di 2,50 euro l’ora (4,50 se festivo notturno).
Il tempo per vestirsi è retribuito?
Dipende dall’accordo aziendale: l’art. 61 del CCNL demanda alla contrattazione di secondo livello la quantificazione dei tempi di vestizione, se dovuti, e le modalità di fruizione. Il tempo che il lavoratore passa a disposizione dell’ente è comunque orario di lavoro secondo i principi generali del d.lgs. 66/2003.
Posso essere obbligato a lavorare la domenica?
Sì, il riposo settimanale è di regola la domenica ma può cadere in un altro giorno; in tal caso la domenica lavorata è considerata normale giornata di lavoro e spetta l’indennità festiva di 2,00 euro l’ora (art. 28 e art. 57). Il riposo settimanale resta irrinunciabile.
Quante ore di riposo ho tra un turno e l’altro?
Almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore, in base all’art. 27 del CCNL e al d.lgs. 66/2003. L’art. 27 ammette deroghe solo nei casi elencati, e la prestazione in deroga che si aggiunge all’orario settimanale è pagata come straordinario.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2022, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL del personale dipendente dalla Croce Rossa Italiana 2020-2022 (artt. 26, 27, 28, 53, 55, 57, 61, 64), letto sul testo del CCNL CRI 2020-2022 (PDF), e al d.lgs. 66/2003. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP o UIL FPL, oppure l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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