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Ultimo aggiornamento: 24 Marzo 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL CRI fissa l'orario ordinario a 38 ore settimanali su 5 o 6 giorni. Il limite massimo di 48 ore è calcolato come media su 12 mesi. Lo straordinario ordinario è maggiorato del 20% diurno e del 30% notturno; il festivo del 30-50%. Il CCNL riconosce come orario di lavoro anche il tempo di vestizione e gli spostamenti per l'assistenza domiciliare.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Croce Rossa Italiana

CCNL Croce Rossa Italiana: orario di lavoro e straordinari

Il personale dipendente CRI opera in un contesto di emergenza e assistenza che richiede turni, reperibilità e lavoro notturno. Il CCNL definisce l’orario ordinario, i limiti massimi, le maggiorazioni per straordinario e le specificità del settore come il tempo di vestizione.

In sintesi

L’orario ordinario è di 38 ore settimanali su 5-6 giorni; il limite massimo di 48 ore medie su 12 mesi. Le maggiorazioni per straordinario vanno da +20% (diurno) a +50% (festivo notturno). Il CCNL 2020 ha introdotto il riconoscimento del tempo di vestizione come orario di lavoro e la regolamentazione degli spostamenti nell’assistenza domiciliare.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
CCNL
27 maggio 2020, vigenza 1/1/2020–31/12/2022 (in ultrattività)
Articoli di riferimento
Artt. 26, 27, 55, 61 CCNL; d.lgs. 66/2003

Orario ordinario e distribuzione settimanale

Il CCNL CRI fissa l’orario di lavoro ordinario in 38 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni a seconda delle esigenze organizzative del comitato o della struttura. Questa flessibilità risponde alle peculiarità di un’organizzazione che gestisce emergenze, pronto soccorso, assistenza domiciliare e altre attività che non si esauriscono entro i classici orari di ufficio.

Il contratto prevede che l’orario medio non superi le 48 ore settimanali calcolate su un arco di 12 mesi, in ossequio all’art. 4 del d.lgs. 66/2003 che recepisce la direttiva europea 2003/88/CE sull’organizzazione dell’orario di lavoro.

Tabella riepilogativa: maggiorazioni retributive

Maggiorazioni per straordinario e lavoro in condizioni speciali
Tipo di prestazione Maggiorazione
Ore supplementari diurne (part-time) +25%
Straordinario diurno ordinario +20%
Lavoro notturno +30%
Lavoro festivo diurno +30%
Lavoro festivo notturno +50%

Le percentuali si applicano sulla retribuzione oraria ordinaria (minimo tabellare + scatti di anzianità diviso il divisore orario, che per il CCNL CRI è 164,58). Per i lavoratori part-time le ore supplementari (quelle tra l’orario contrattuale individuale e le 38 ore settimanali) sono compensate con la maggiorazione del 25%; le ore oltre le 38 ore sono straordinario.

Riposo giornaliero e settimanale

Il d.lgs. 66/2003, applicabile anche al personale CRI, garantisce:

  • Riposo giornaliero: almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore tra la fine di un turno e l’inizio del successivo.
  • Riposo settimanale: almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni, di regola la domenica. Per i servizi di emergenza, soccorso e continuità assistenziale sono possibili deroghe, con recupero del riposo in altra giornata della settimana o del periodo di riferimento.
  • Pausa: per turni di più di 6 ore consecutive, il lavoratore ha diritto a una pausa.

Novità del CCNL 2020: vestizione e spostamenti

Il rinnovo contrattuale del 27 maggio 2020 ha introdotto due riconoscimenti importanti per il personale operativo:

  • Tempo di vestizione: il tempo necessario per indossare la divisa o il dispositivo di protezione individuale (DPI) è ora espressamente riconosciuto come orario di lavoro e deve essere computato e retribuito.
  • Spostamenti nell’assistenza domiciliare: per il personale impegnato in attività domiciliari, gli spostamenti tra un utente e l’altro sono considerati orario lavorativo, eliminando una precedente zona grigia in cui questo tempo non veniva retribuito.

Entrambe le disposizioni rappresentano un miglioramento rispetto alle prassi precedenti e sono immediatamente applicabili.

Lavoro notturno: definizione e tutele aggiuntive

Il lavoro notturno è disciplinato dagli artt. 11-15 del d.lgs. 66/2003. Il lavoratore notturno è colui che svolge almeno tre ore del proprio orario di lavoro giornaliero nelle ore notturne (di regola 22:00-6:00) per un numero minimo di giorni stabilito dalla legge o dal CCNL. Per i lavoratori notturni è prevista:

  • una visita medica preventiva e periodica;
  • il diritto al passaggio al lavoro diurno in caso di controindicazioni sanitarie certificate;
  • la maggiorazione retributiva del 30% (o del 50% se il turno notturno cade in un giorno festivo).

Casi pratici

Tizio — Autista soccorritore con turni festivi
Tizio (Area C3) lavora un turno festivo dalle 6:00 alle 22:00 (16 ore). Le prime 8 ore (fino alle 14:00) rientrano nell’orario ordinario settimanale con la maggiorazione festiva diurna del 30%. Le ore da 14:00 a 22:00 sono straordinario festivo diurno (+30%). Nessuna ora notturna in questo turno.
Caia — Infermiera domiciliare e spostamenti
Caia (Area D) presta servizio di assistenza domiciliare con turni da 38 ore settimanali. Grazie al CCNL 2020, gli spostamenti tra un utente e l’altro (mediamente 45 minuti al giorno) sono ora conteggiati nell’orario lavorativo e retribuiti come ore ordinarie. In precedenza questi tempi non venivano compensati.
Sempronio — Part-time e ore supplementari
Sempronio ha un contratto part-time da 25 ore settimanali. In una settimana lavora 30 ore per coprire un’assenza. Le prime 5 ore aggiuntive (da 25 a 30 ore) sono ore supplementari, maggiorate del 25%. Le ore da 30 a 38 sarebbero ancora supplementari; solo le ore oltre le 38 settimanali varrebbero come straordinario (+20% se diurne).

Domande frequenti

Quante ore settimanali prevede il CCNL CRI?
38 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni. Il limite massimo assoluto è di 48 ore medie su un periodo di 12 mesi.
Quanto vale lo straordinario notturno?
Il lavoro notturno è maggiorato del 30% sulla retribuzione oraria ordinaria. Se il turno notturno cade in un giorno festivo la maggiorazione sale al 50%.
Il tempo per vestirsi è retribuito?
Sì, dal CCNL 2020 il tempo di vestizione è espressamente riconosciuto come orario di lavoro e deve essere retribuito.
Posso essere obbligato a lavorare la domenica?
Sì, per le attività di soccorso ed emergenza sono previste deroghe al riposo domenicale. In questo caso il dipendente ha diritto al riposo compensativo in altro giorno della settimana o del periodo di riferimento e alla maggiorazione del 30% sul festivo.
Quante ore di riposo ho tra un turno e l’altro?
Almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore, in base al d.lgs. 66/2003. Eventuali turni che non rispettino questo limite sono irregolari.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Croce Rossa Italiana e Terzo Settore del 27 maggio 2020 (artt. 26, 27, 55, 61) e al d.lgs. 66/2003. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP o UIL FPL, oppure l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Qual è l'orario settimanale nel CCNL CRI?

L'orario ordinario è di 38 ore settimanali, distribuito su 5 o 6 giorni lavorativi a seconda dell'organizzazione del servizio. Il contratto fissa anche un limite massimo di 48 ore medie su 12 mesi, in conformità alla direttiva europea 2003/88/CE e al d.lgs. 66/2003.

Quanto vale lo straordinario nel CCNL CRI?

Le maggiorazioni previste sono: +20% per lo straordinario diurno ordinario, +25% per le ore supplementari diurne, +30% per il lavoro notturno e per il festivo diurno, +50% per il lavoro festivo notturno. Queste percentuali si applicano sulla retribuzione oraria ordinaria.

Il tempo di vestizione è retribuito?

Sì. Il CCNL 2020 ha espressamente riconosciuto i tempi di vestizione come orario di lavoro, prevedendo che il tempo necessario per indossare la divisa o il dispositivo di protezione individuale sia computato nell'orario retribuito.

Il lavoro notturno ha una definizione contrattuale?

Il lavoro notturno è generalmente quello prestato nelle ore comprese tra le 22:00 e le 6:00 del mattino, in linea con la disciplina del d.lgs. 66/2003. Il CCNL prevede una maggiorazione del 30% per le ore lavorate in questo arco temporale.

Quante ore di riposo sono garantite tra un turno e l'altro?

Il CCNL e il d.lgs. 66/2003 garantiscono almeno 11 ore di riposo consecutive ogni 24 ore tra la fine di un turno e l'inizio del successivo. Il riposo settimanale è di regola la domenica, salvo le deroghe previste per i servizi di emergenza e continuità assistenziale.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.