Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Croce Rossa Italiana

CCNL Croce Rossa Italiana: tredicesima, premi e mensilità aggiuntive

La tredicesima è l’unica mensilità aggiuntiva prevista a livello nazionale dal CCNL CRI. Eventuali premi di risultato o ulteriori mensilità dipendono dalla contrattazione di secondo livello. Questa guida chiarisce come si calcola, quando si paga e cosa dicono le fonti ufficiali.

In sintesi

Il CCNL CRI prevede una tredicesima mensilità a dicembre (pari al minimo tabellare + scatti). Non esiste una quattordicesima a livello di CCNL nazionale; eventuali mensilità extra o premi di risultato sono rimessi alla contrattazione di secondo livello. La tredicesima si matura proporzionalmente (1/12 per mese intero); la maternità non interrompe la maturazione.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
CCNL
27 maggio 2020, vigenza 1/1/2020-31/12/2022 (in ultrattività)
Mensilità previste
13 (tredicesima garantita; ulteriori per accordo decentrato)

La tredicesima: cos’è e quando si paga

La tredicesima mensilità (detta anche «gratifica natalizia») è la mensilità aggiuntiva che il datore di lavoro corrisponde ai dipendenti nel mese di dicembre. Nel CCNL CRI è espressamente prevista e garantita a ogni lavoratore dipendente.

La tredicesima è normalmente corrisposta entro il 24 dicembre (in concomitanza con le festività natalizie), salvo diverse pattuizioni. Non è soggetta a particolari condizioni: matura automaticamente mese per mese nel corso dell’anno.

Tabella riepilogativa: calcolo della tredicesima per livello

Stima della tredicesima per l’Area A (valori al 01/09/2022)
Livello Minimo mensile Tredicesima (annua intera) Lordo annuo (12 + 13)
A1 €1.302,72 €1.302,72 €16.935,36
A2 €1.341,79 €1.341,79 €17.443,27
A3 €1.380,87 €1.380,87 €17.951,31
A4 €1.446,01 €1.446,01 €18.798,13

I valori si riferiscono al solo minimo tabellare dell’Area A verificato al 01/09/2022. La tredicesima reale può essere superiore se il lavoratore ha maturato scatti di anzianità o percepisce un superminimo. Per le Aree B-E i valori sono proporcionalmente più alti; consultare le tabelle ufficiali del CCNL.

Come si calcola la tredicesima proporzionale

Per i lavoratori che non hanno prestato servizio per l’intero anno solare, la tredicesima si calcola proporzionalmente:

  • Si divide il monte annuo in 12 quote mensili (1/12 ciascuna).
  • Si moltiplica per il numero di mesi interi di servizio prestati nell’anno.
  • Si considera mese intero quello con almeno 15 giorni lavorati.

Esempio: un dipendente assunto il 1° aprile 2026 e ancora in servizio al 31 dicembre 2026 ha maturato 9 mesi interi. La sua tredicesima sarà pari a 9/12 di una mensilità intera.

La quattordicesima e i premi: cosa dice il CCNL

Il CCNL nazionale CRI non prevede una quattordicesima mensilità come istituto contrattuale obbligatorio per tutti. Questa è una differenza rispetto ad alcuni altri CCNL del settore terziario o dei servizi, dove la quattordicesima è esplicitamente prevista a livello nazionale.

Tuttavia, il CCNL CRI valorizza espressamente la contrattazione di secondo livello (accordi aziendali o decentrati) come strumento per istituire:

  • eventuale quattoridicesima mensilità;
  • premi di risultato o produttività collegati a obiettivi;
  • ulteriori istituti retributivi o welfare aggiuntivi.

Il dipendente che vuole sapere se il proprio comitato o ente CRI applica una quattordicesima o un premio deve consultare l’eventuale accordo integrativo in vigore, disponibile presso il responsabile del personale o il sindacato.

Tassazione della tredicesima

La tredicesima è assoggettata a contribuzione previdenziale INPS e a tassazione IRPEF come qualsiasi altra retribuzione. Non gode di tassazione separata: viene sommata alle retribuzioni del mese di dicembre e il datore opera la ritenuta IRPEF sul totale del mese. Questo può far scattare aliquote marginali più elevate nel cedolino di dicembre rispetto ai mesi ordinari.

Casi pratici

Tizio — Assunto ad aprile, tredicesima ridotta
Tizio (Area A2) è assunto il 1° aprile 2026. A dicembre matura 9 mesi interi di servizio (aprile-dicembre). La sua tredicesima è pari a 9/12 × €1.341,79 = €1.006,34 lordi, anziché la mensilità intera di €1.341,79. Questa proporzione è automatica e non richiede accordi specifici.
Caia — In maternità obbligatoria a dicembre
Caia (Area D) è in maternità obbligatoria da ottobre a febbraio. La tredicesima di dicembre matura comunque per intero: i mesi di congedo obbligatorio sono computati come mesi interi di servizio ai fini di tutti gli istituti contrattuali. Caia percepisce la tredicesima piena (minimo tabellare Area D) anche se è assente.
Sempronio — Comitato CRI con accordo integrativo
Sempronio lavora presso un comitato CRI che ha stipulato un accordo decentrato che prevede un premio di risultato annuo di €500 lordi, erogato a luglio al raggiungimento di determinati indicatori di servizio. Questo premio non è dovuto dal CCNL nazionale ma dall’accordo integrativo locale. Per verificarne l’applicazione Sempronio consulta le RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) del suo comitato.

Quanta tredicesima ti spetta?

Calcola il rateo di tredicesima maturato in base ai mesi lavorati e alla retribuzione.

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Domande frequenti

Il CCNL CRI prevede la quattordicesima?
No, il CCNL nazionale non prevede la quattordicesima. Può essere introdotta da accordi decentrati a livello di singolo comitato o ente. Verificare con il proprio responsabile del personale o il sindacato.
Quando viene pagata la tredicesima?
Di norma entro il 24 dicembre di ogni anno, contestualmente al cedolino di dicembre o in un cedolino separato a dicembre.
Se mi dimetto a giugno ho diritto alla tredicesima?
Sì, hai diritto alla quota maturata fino alla data di dimissioni: 6/12 della mensilità intera. Deve essere liquidata con il saldo finale (TFR e competenze di fine rapporto).
I permessi non retribuiti riducono la tredicesima?
Sì. I periodi di aspettativa non retribuita o le assenze non retribuite prolungate riducono proporzionalmente la maturazione della tredicesima, escludendo i mesi in cui il servizio non è stato prestato per almeno 15 giorni.
Esistono premi di risultato nel CCNL CRI?
Non a livello di CCNL nazionale. I premi di risultato sono rimessi alla contrattazione di secondo livello. Se il tuo comitato ha un accordo integrativo puoi avere diritto a un premio; in assenza di tale accordo, no.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2022, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e malattia, infortunio e comporto.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Croce Rossa Italiana e Terzo Settore del 27 maggio 2020. Per i valori precisi della tredicesima per le Aree B-E consultare le tabelle retributive del CCNL disponibili su cri.it. Per situazioni specifiche rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP o UIL FPL, oppure all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • La tredicesima è l'unica mensilità aggiuntiva garantita dal CCNL CRI; la quattordicesima non è prevista a livello nazionale.
  • Matura per dodicesimi (1/12 per mese o frazione superiore a 15 giorni) e si liquida di norma entro il 24 dicembre.
  • La base di calcolo è la retribuzione di fatto del mese di erogazione, scatti di anzianità inclusi.
  • Premi di risultato ed erogazioni ulteriori dipendono dalla contrattazione di secondo livello, non dal CCNL nazionale.
  • I periodi di maternità obbligatoria (art. 2110 c.c., D.Lgs. 151/2001) non interrompono la maturazione del rateo.
Indice dei contenuti

La tredicesima mensilità è una voce retributiva differita: il lavoratore la matura giorno per giorno durante l'anno e la incassa in un'unica soluzione a dicembre. Nel CCNL Croce Rossa Italiana questo istituto è espressamente garantito, mentre la quattordicesima - diffusa nel commercio e nel turismo - non trova fondamento nel contratto nazionale. Comprendere la differenza tra ciò che spetta per CCNL e ciò che dipende dalla contrattazione decentrata è essenziale per leggere correttamente la propria busta paga.

Natura giuridica della mensilità aggiuntiva

La tredicesima ha natura di retribuzione differita: non è una liberalità del datore, ma una parte del corrispettivo della prestazione (art. 2099 c.c.) la cui erogazione è semplicemente posticipata. Ciò significa che essa è dovuta in proporzione al servizio prestato e che il diritto al rateo si consolida mese per mese, indipendentemente dalla volontà datoriale.

Maturazione per dodicesimi e base di calcolo

Il rateo si determina in dodicesimi: ogni mese di servizio, o frazione superiore a quindici giorni, vale un dodicesimo. La base di calcolo è la retribuzione di fatto in godimento al momento dell'erogazione, comprensiva dei minimi tabellari del CCNL vigente e degli scatti di anzianità. Per gli importi puntuali occorre fare riferimento alle tabelle retributive del CCNL CRI in vigore, soggette ad aggiornamento.

Incidenza di assenze e sospensioni

Non tutte le assenze incidono allo stesso modo. I periodi di maternità obbligatoria, in forza dell'art. 2110 c.c. e del D.Lgs. 151/2001, sono coperti e non riducono il rateo; lo stesso vale per le assenze tutelate. Diversamente, l'aspettativa non retribuita e i periodi di sospensione disciplinare sospendono la maturazione. La malattia incide secondo le regole del CCNL e dell'art. 2110 c.c.

Tredicesima e rapporti a tempo parziale o a termine

Il principio di non discriminazione impone che il lavoratore a tempo parziale percepisca la tredicesima riproporzionata all'orario svolto, e il lavoratore a termine il rateo corrispondente alla durata del rapporto. La cessazione in corso d'anno, qualunque ne sia la causa, dà diritto alla liquidazione dei dodicesimi maturati in sede di conguaglio finale, voce che confluisce nelle competenze di fine rapporto.

Premi e mensilità ulteriori: il ruolo del secondo livello

Eventuali premi di risultato, di produttività o ulteriori erogazioni economiche non discendono dal CCNL nazionale ma da accordi territoriali o aziendali di secondo livello. La loro spettanza, misura e periodicità vanno verificate caso per caso: in assenza di accordo decentrato, il lavoratore CRI può contare sulla sola tredicesima quale mensilità aggiuntiva garantita.

Tutele in caso di omesso o ritardato pagamento

Il mancato o tardivo pagamento della tredicesima costituisce inadempimento retributivo. Il lavoratore può sollecitare l'adempimento e, in mancanza, agire per il recupero del credito, che si prescrive secondo le ordinarie regole dei crediti di lavoro. È buona prassi conservare le buste paga e verificare la corretta esposizione del rateo, soprattutto in presenza di scatti o variazioni di inquadramento intervenuti nel corso dell'anno.

Domande frequenti

Il CCNL Croce Rossa prevede la quattordicesima?

No. A livello di contratto nazionale è garantita la sola tredicesima. Eventuali ulteriori mensilità possono derivare solo da accordi di secondo livello, territoriali o aziendali.

Come si calcola la tredicesima se ho lavorato solo parte dell'anno?

Si calcola in dodicesimi: spetta un dodicesimo per ogni mese intero di servizio o frazione superiore a quindici giorni. Alla cessazione i ratei maturati vengono liquidati nel conguaglio finale.

La maternità riduce la tredicesima?

No. Il periodo di maternità obbligatoria, ai sensi dell'art. 2110 c.c. e del D.Lgs. 151/2001, è coperto e non interrompe la maturazione del rateo.

Gli scatti di anzianità entrano nel calcolo?

Sì. La base di calcolo è la retribuzione di fatto del mese di erogazione, che comprende i minimi tabellari del CCNL vigente e gli scatti di anzianità maturati.

Quando va pagata la tredicesima?

Di norma entro il 24 dicembre, in concomitanza con le festività natalizie, salvo diverse pattuizioni. Il ritardo configura inadempimento retributivo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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