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La guida
CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri: tredicesima, quattordicesima e premi
Gli impiegati e i Quadri del settore agricolo hanno diritto a due mensilità aggiuntive ogni anno: la tredicesima entro il 15 dicembre e la quattordicesima entro il 10 agosto. Questa guida spiega come si calcolano, quando vengono pagate e cosa prevede il CCNL in materia di premi di risultato.
Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027 prevede tredicesima (entro il 15 dicembre) e quattordicesima (entro il 10 agosto), pari alla retribuzione del mese di dicembre e del mese di agosto e frazionabili in dodicesimi se il rapporto inizia o cessa nel corso dell’anno (art. 35). Il CCNL nazionale non stabilisce un premio di risultato obbligatorio; esso può essere introdotto dalla contrattazione aziendale.
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Tabella riepilogativa: mensilità aggiuntive
| Mensilità aggiuntiva | Importo | Data di erogazione | Base di calcolo |
|---|---|---|---|
| Tredicesima | Retribuzione percepita nel mese di dicembre | Entro il 15 dicembre | Voci dell’art. 31: stipendio contrattuale e scatti di anzianità |
| Quattordicesima | Retribuzione percepita nel mese di agosto | Entro il 10 agosto | Voci dell’art. 31: stipendio contrattuale e scatti di anzianità |
Nota: per l’art. 31 le mensilità aggiuntive si calcolano sugli elementi della retribuzione: stipendio contrattuale (minimo di stipendio-base, contingenza, EDR, minimo integrativo provinciale) e aumenti periodici di anzianità. Per i Quadri l’indennità di funzione di 100 € è corrisposta per 14 mensilità (art. 18). In caso di inizio o cessazione nel corso dell’anno spettano i dodicesimi, calcolati sulla retribuzione del mese di cessazione; i dodicesimi spettano anche se il rapporto si chiude durante la prova (art. 35). Per gli impiegati che risiedono in azienda, sulla 13ª e sulla 14ª non si effettuano le trattenute per l’alloggio. Fonte: CCNL 18 giugno 2024.
La tredicesima mensilità: regole e calcolo
La tredicesima mensilità (o «gratifica natalizia») è un istituto esclusivamente contrattuale: non deriva da una legge, ma dal CCNL. Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri la fissa in misura pari a una mensilità intera di retribuzione, pari alla retribuzione percepita nel mese di dicembre, da corrispondere entro il 15 dicembre (art. 35).
Il calcolo avviene per dodicesimi: il CCNL rende le mensilità aggiuntive frazionabili in dodicesimi quando il rapporto inizia o cessa nel corso dell’anno. Un lavoratore in forza per tutto il 2026 riceve una tredicesima piena; uno assunto il 1° maggio riceve 8/12 (da maggio a dicembre). Il CCNL nazionale non dice come contare le frazioni di mese: la regola va cercata nel contratto provinciale o nella prassi aziendale.
La base retributiva per il calcolo comprende:
- Minimo tabellare conglobato (secondo il livello di inquadramento);
- Scatti di anzianità maturati al momento dell’erogazione;
- Superminimi individuali fissi stabiliti per contratto individuale o accordo aziendale;
- Indennità di funzione dei Quadri (100 € mensili, per 14 mensilità).
Non concorrono alla base di calcolo, salvo accordo diverso, le voci variabili quali compensi per lavoro straordinario, turni occasionali, indennità di trasferta.
La quattordicesima mensilità
La quattordicesima mensilità è un ulteriore istituto del CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri, elemento di maggiore tutela rispetto a molti altri contratti nazionali che non la prevedono. È pari anch’essa a una mensilità intera di retribuzione, con la stessa base di calcolo della tredicesima.
Per l’art. 35 la quattordicesima è pari alla retribuzione percepita nel mese di agosto e va pagata entro il 10 agosto. Il CCNL non fissa un periodo di maturazione luglio-giugno: stabilisce solo che è frazionabile in dodicesimi in caso di inizio o cessazione del rapporto nel corso dell’anno.
Chi è in forza per tutto l’anno riceve la mensilità intera; chi entra o esce nel corso dell’anno riceve i dodicesimi, calcolati sulla retribuzione del mese di cessazione quando il rapporto si chiude.
Trattamento delle mensilità in caso di assenza
La maturazione delle mensilità aggiuntive avviene normalmente durante le assenze per:
- Ferie e riposi: il periodo è retribuito e matura normalmente;
- Malattia e infortunio: la maturazione prosegue entro il comporto;
- Maternità obbligatoria e congedo di paternità: la maturazione prosegue per legge;
- Permessi retribuiti (matrimonio, lutto, motivi familiari): maturazione piena.
Nelle aspettative non retribuite la maturazione si sospende per il periodo di assenza senza retribuzione, salvo diverso accordo.
La cessazione del rapporto e i ratei maturati
In caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa (licenziamento, dimissioni, pensionamento, scadenza contratto a termine), il lavoratore ha diritto ai ratei di tredicesima e quattordicesima maturati e non ancora corrisposti alla data di uscita. Vengono liquidati nell’ultima busta paga.
Esempio: un impiegato che esce il 31 ottobre riceve in ultima busta 10/12 di tredicesima, calcolati sulla retribuzione di ottobre (art. 35). La quattordicesima di quell’anno gli è già stata pagata entro il 10 agosto.
Il premio di risultato nella contrattazione aziendale
Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri non stabilisce a livello nazionale un premio di risultato obbligatorio; prevede invece la possibilità di concordare per iscritto una retribuzione a cointeressenza, che non può dare uno stipendio annuo inferiore a quello contrattuale (art. 32). Tuttavia, la contrattazione aziendale o territoriale di secondo livello può introdurlo, collegandolo a parametri di produttività, redditività o qualità concordati con le RSU/RSA.
Un premio di risultato introdotto con accordo aziendale conforme ai requisiti di legge (D.L. 50/2017 e successive leggi di bilancio) può beneficiare dell’imposta sostitutiva al posto dell’IRPEF: per i premi erogati nel 2026 e nel 2027 l’aliquota è dell’1%, su un importo massimo di 5.000 € l’anno (L. 199/2025), per i lavoratori del settore privato entro il limite di reddito previsto dalla legge.
Casi pratici
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Calcola il rateo di tredicesima maturato in base ai mesi lavorati e alla retribuzione.
Domande frequenti
Quando viene pagata la tredicesima agli impiegati agricoli?
Quando viene pagata la quattordicesima?
Come si calcola la quattordicesima in caso di assunzione a metà anno?
La tredicesima è tassata come il normale stipendio?
Esiste un premio di risultato nel CCNL Agricoltura Impiegati?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli del 18 giugno 2024 (vigenza 2024-2027); mensilità aggiuntive: art. 35 del testo del CCNL. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Confederdia) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.