Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri)

CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri: tredicesima, quattordicesima e premi

Gli impiegati e i Quadri del settore agricolo hanno diritto a due mensilità aggiuntive ogni anno: la tredicesima a dicembre e la quattordicesima a giugno o luglio. Questa guida spiega come si calcolano, quando vengono pagate e cosa prevede il CCNL in materia di premi di risultato.

In sintesi

Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027 prevede tredicesima (dicembre) e quattordicesima (giugno/luglio), pari ciascuna a una mensilità piena di retribuzione calcolata in dodicesimi pro-rata. Il CCNL nazionale non stabilisce un premio di risultato obbligatorio; esso può essere introdotto dalla contrattazione aziendale.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confagricoltura · Coldiretti · Cia (lato datoriale) · Fai-Cisl · Flai-Cgil · Uila-Uil · Confederdia (lato sindacale)
Ultimo rinnovo
18 giugno 2024
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
Mensilità aggiuntive
Tredicesima (dicembre) + Quattordicesima (giugno/luglio)

Tabella riepilogativa: mensilità aggiuntive

Tredicesima e quattordicesima – CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027
Mensilità aggiuntiva Periodo di maturazione Data di erogazione Base di calcolo
Tredicesima (gratifica natalizia) 1° gennaio – 31 dicembre Entro il 22 dicembre Retribuzione mensile + scatti + superminimi fissi
Quattordicesima 1° luglio anno prec. – 30 giugno anno corr. Entro il 30 giugno o prima metà luglio Retribuzione mensile + scatti + superminimi fissi

Nota: La base di calcolo include il minimo tabellare conglobato, gli scatti di anzianità maturati e i superminimi individuali fissi. Non rientrano nella base le voci variabili (straordinari, indennità occasionali) salvo diverso accordo aziendale. Per i Quadri si aggiunge l’indennità di funzione di €100,00 mensili.

La tredicesima mensilità: regole e calcolo

La tredicesima mensilità (o «gratifica natalizia») è un istituto esclusivamente contrattuale: non deriva da una legge, ma dal CCNL. Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri la fissa in misura pari a una mensilità intera di retribuzione, da corrispondere entro il 22 dicembre di ogni anno.

Il calcolo avviene per dodicesimi: per ogni mese intero di servizio nell’anno solare (o frazione superiore a 15 giorni) matura 1/12 della mensilità. Un lavoratore in forza per tutto il 2025 riceverà una tredicesima piena; uno assunto il 1° maggio riceverà 8/12 (da maggio a dicembre, 8 mesi interi).

La base retributiva per il calcolo comprende:

  • Minimo tabellare conglobato (secondo il livello di inquadramento);
  • Scatti di anzianità maturati al momento dell’erogazione;
  • Superminimi individuali fissi stabiliti per contratto individuale o accordo aziendale;
  • Indennità di funzione dei Quadri (€100,00 mensili).

Non concorrono alla base di calcolo, salvo accordo diverso, le voci variabili quali compensi per lavoro straordinario, turni occasionali, indennità di trasferta.

La quattordicesima mensilità

La quattordicesima mensilità è un ulteriore istituto del CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri, elemento di maggiore tutela rispetto a molti altri contratti nazionali che non la prevedono. È pari anch’essa a una mensilità intera di retribuzione, con la stessa base di calcolo della tredicesima.

Il periodo di maturazione della quattordicesima decorre dal 1° luglio dell’anno precedente al 30 giugno dell’anno corrente, e viene erogata entro il 30 giugno o nella prima metà di luglio (prima del periodo estivo di ferie).

Il calcolo è anch’esso per dodicesimi sul periodo di riferimento (luglio-giugno): chi è in forza per tutto il periodo riceve la mensilità intera; chi è entrato a lavoro nel corso del periodo riceve la quota pro-rata.

Trattamento delle mensilità in caso di assenza

La maturazione delle mensilità aggiuntive avviene normalmente durante le assenze per:

  • Ferie e riposi: il periodo è retribuito e matura normalmente;
  • Malattia e infortunio: la maturazione prosegue entro il comporto;
  • Maternità obbligatoria e congedo di paternità: la maturazione prosegue per legge;
  • Permessi retribuiti (ROL, lutto, matrimonio): maturazione piena.

Nelle aspettative non retribuite la maturazione si sospende per il periodo di assenza senza retribuzione, salvo diverso accordo.

La cessazione del rapporto e i ratei maturati

In caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa (licenziamento, dimissioni, pensionamento, scadenza contratto a termine), il lavoratore ha diritto ai ratei di tredicesima e quattordicesima maturati e non ancora corrisposti alla data di uscita. Vengono liquidati nell’ultima busta paga.

Esempio: un impiegato che esce il 31 agosto riceverà in ultima busta il rateo di tredicesima maturato da gennaio ad agosto (8/12) e il rateo di quattordicesima già erogato a giugno (nessun rateo residuo se erogata in anticipo, oppure il rateo luglio-agosto per la competenza successiva secondo il periodo CCNL).

Il premio di risultato nella contrattazione aziendale

Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri, come è comune nei contratti nazionali del settore agricolo, non stabilisce a livello nazionale un premio di risultato obbligatorio. Tuttavia, la contrattazione aziendale o territoriale di secondo livello può introdurlo, collegandolo a parametri di produttività, redditività o qualità concordati con le RSU/RSA.

Un premio di risultato introdotto con accordo aziendale conforme ai requisiti di legge (D.L. 50/2017 e successive leggi di bilancio) può beneficiare della tassazione agevolata al 10% di imposta sostitutiva IRPEF per i lavoratori con reddito da lavoro dipendente non superiore al limite annuo previsto dalla normativa vigente, su importi fino al massimo di legge annuo. I limiti esatti sono aggiornati annualmente.

Casi pratici

Tizio – Calcolo tredicesima con 3 scatti di anzianità
Tizio, impiegato di 2ª categoria con minimo 2025 di circa €1.570 e 3 scatti di anzianità (3 × €29,44 = €88,32), ha una retribuzione mensile base di €1.658,32. La sua tredicesima, avendo lavorato tutto l’anno, è pari a €1.658,32. Se avesse avuto 2 mesi di aspettativa non retribuita nel corso dell’anno, la tredicesima sarebbe ridotta a 10/12: €1.658,32 × (10/12) = €1.381,93.
Caia – Quattordicesima in caso di assunzione a marzo
Caia è assunta il 1° marzo. La quattordicesima matura dal 1° luglio al 30 giugno. Poiché è entrata il 1° marzo, nel periodo luglio-giugno dell’anno successivo avrà lavorato 12 mesi interi: riceverà la quattordicesima piena pari a una mensilità. Se invece fosse stata assunta il 1° febbraio e la quattordicesima coprisse il periodo luglio-giugno, avrebbe lavorato solo 5 mesi nel periodo (febbraio-giugno): riceverebbe 5/12.
Sempronio – Premio di risultato in un’azienda vitivinicola
Sempronio lavora per una grande cantina vitivinicola che ha siglato un accordo aziendale con la RSU per un premio di risultato legato alla qualità della produzione e alle ore di straordinario evitate. Il premio è di €1.200 annui, corrisposto a febbraio dell’anno successivo. Poiché rispetta i requisiti di legge (variabilità, accordo sindacale), Sempronio paga sul premio una tassazione sostitutiva del 10% invece dell’aliquota IRPEF marginale ordinaria, con un risparmio fiscale significativo.

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Calcola il rateo di tredicesima maturato in base ai mesi lavorati e alla retribuzione.

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Domande frequenti

Quando viene pagata la tredicesima agli impiegati agricoli?
La tredicesima è corrisposta entro il 22 dicembre di ogni anno. L’importo è pari a una mensilità di retribuzione (minimo + scatti + superminimi fissi), calcolata in dodicesimi pro-rata.
Quando viene pagata la quattordicesima?
La quattordicesima è corrisposta entro il 30 giugno o nella prima metà di luglio, prima delle ferie estive. Il periodo di maturazione va dal 1° luglio dell’anno precedente al 30 giugno dell’anno corrente.
Come si calcola la quattordicesima in caso di assunzione a metà anno?
Si calcola pro-rata: ogni mese intero (o frazione > 15 giorni) nel periodo di riferimento matura 1/12 della mensilità. Un lavoratore assunto il 1° marzo che riceve la quattordicesima a giugno ha lavorato 4 mesi: riceve 4/12 della mensilità.
La tredicesima è tassata come il normale stipendio?
Sì. È reddito da lavoro dipendente soggetto a tassazione IRPEF per scaglioni nel mese di erogazione (dicembre). Non beneficia di tassazione separata. Il premio di risultato (se previsto da accordo aziendale) può invece godere di imposta sostitutiva al 10%.
Esiste un premio di risultato nel CCNL Agricoltura Impiegati?
Il CCNL nazionale non lo prevede obbligatoriamente. Può essere introdotto dalla contrattazione aziendale o territoriale; se rispetta i requisiti di legge beneficia della tassazione agevolata al 10% per i lavoratori entro i limiti di reddito previsti.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli del 18 giugno 2024 (vigenza 2024-2027). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Confederdia) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Impiegati e Quadri agricoli hanno diritto a due mensilità aggiuntive: tredicesima a dicembre e quattordicesima a giugno o luglio.
  • Ciascuna è pari a una mensilità piena, maturata in dodicesimi pro-rata in base ai mesi di servizio nell’anno.
  • La maturazione è proporzionale: chi entra o esce in corso d’anno percepisce le quote relative ai mesi effettivamente lavorati.
  • Assenze come malattia e maternità incidono secondo le regole del CCNL e di legge; vanno verificate voce per voce.
  • Il CCNL nazionale non impone un premio di risultato: questo è rimesso alla contrattazione aziendale o territoriale.
  • Per la base di calcolo e gli importi si rinvia alla retribuzione e alle tabelle del CCNL vigente.
Indice dei contenuti

Le mensilità aggiuntive sono una parte attesa e importante del reddito annuo: per impiegati e Quadri del settore agricolo si traducono in due erogazioni — la tredicesima a fine anno e la quattordicesima a metà — che il CCNL disciplina nei tempi e nelle modalità di maturazione. Accanto a queste, il tema dei premi merita una precisazione: il contratto nazionale non li rende obbligatori, lasciandone l’introduzione alla contrattazione di secondo livello. Capire come si calcolano queste voci e quando spettano evita malintesi al momento del cedolino.

Tredicesima: natura e tempi di erogazione

La tredicesima è una mensilità aggiuntiva che matura lungo l’anno solare e viene erogata a dicembre, in prossimità delle festività. La sua funzione storica è quella di sostenere il lavoratore in un periodo di spese maggiori. Per impiegati e Quadri agricoli corrisponde a una mensilità piena di retribuzione, calcolata sulla base di paga in atto al momento dell’erogazione. La maturazione è mensile: ogni mese di servizio fa maturare un dodicesimo dell’importo annuo.

Quattordicesima: la seconda mensilità di metà anno

La quattordicesima è una seconda mensilità aggiuntiva, erogata tra giugno e luglio, pensata per alleggerire le spese del periodo estivo. Anch’essa pari a una mensilità piena e maturata in dodicesimi, segue però un proprio periodo di maturazione, di norma riferito ai dodici mesi che precedono l’erogazione. La presenza di entrambe le mensilità distingue il trattamento di impiegati e Quadri agricoli e va tenuta presente nella pianificazione del reddito annuo.

Maturazione in dodicesimi e quote pro-rata

Il principio chiave è la proporzionalità. Chi non ha lavorato l’intero periodo di riferimento — perché assunto o cessato in corso d’anno — matura solo i dodicesimi corrispondenti ai mesi di servizio. Di norma il mese si considera intero quando si superano i quindici giorni di prestazione. Questo meccanismo assicura che la mensilità aggiuntiva rifletta l’effettiva durata del rapporto, evitando sia perdite ingiustificate sia attribuzioni non maturate.

Incidenza delle assenze sulla maturazione

Non tutte le assenze pesano allo stesso modo. I periodi coperti da istituti che la legge equipara al servizio — come la maternità obbligatoria ex D.Lgs. 151/2001 o, nei limiti previsti, la malattia entro il comporto — di regola non interrompono la maturazione delle mensilità aggiuntive. Altre assenze non retribuite possono invece ridurre i dodicesimi. La regola applicabile va letta nel CCNL vigente, che dettaglia quali assenze sono utili e quali no ai fini del calcolo.

Premi di risultato: facoltà, non obbligo

Il CCNL nazionale Agricoltura Impiegati e Quadri non istituisce un premio di risultato obbligatorio. Ciò non significa che non possa esistere: la contrattazione aziendale o territoriale può introdurlo, legandolo a obiettivi di produttività, redditività o qualità. Quando previsto, il premio di risultato può beneficiare della tassazione agevolata stabilita dalla normativa fiscale per i premi di produttività, entro i limiti e alle condizioni di legge. In assenza di accordo di secondo livello, però, non vi è un diritto a riceverlo.

Come verificare le voci in busta paga

Per il lavoratore conviene controllare tre elementi: il numero di dodicesimi accreditati rispetto ai mesi lavorati, la base di calcolo applicata (la mensilità piena in atto) e l’eventuale incidenza delle assenze. In caso di assunzione o cessazione infrannuale, il rateo va corrisposto in proporzione, tipicamente in sede di liquidazione finale insieme al TFR ex art. 2120 c.c. Importi e basi precise si leggono nelle tabelle del CCNL vigente, che il rinnovo può aggiornare.

Domande frequenti

Quante mensilità aggiuntive spettano a impiegati e Quadri agricoli?

Due: la tredicesima erogata a dicembre e la quattordicesima erogata tra giugno e luglio, ciascuna pari a una mensilità piena maturata in dodicesimi pro-rata.

Se vengo assunto a metà anno, perdo le mensilità aggiuntive?

No: maturi i dodicesimi corrispondenti ai mesi di servizio. La maturazione è proporzionale e il mese si considera utile, di norma, superati i quindici giorni di lavoro.

La maternità fa perdere i ratei di tredicesima?

Di regola no: i periodi di maternità obbligatoria ex D.Lgs. 151/2001 sono equiparati al servizio. Le assenze non retribuite, invece, possono ridurre i dodicesimi: va verificato nel CCNL vigente.

Ho sempre diritto a un premio di risultato?

No. Il CCNL nazionale non lo rende obbligatorio: spetta solo se introdotto dalla contrattazione aziendale o territoriale, legato a obiettivi misurabili.

Dove trovo l’importo esatto della mensilità aggiuntiva?

Corrisponde alla mensilità piena di retribuzione in atto: la base si legge nelle tabelle del CCNL vigente, che i rinnovi possono aggiornare.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.