Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri)

CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri: ferie, permessi e ROL

Il diritto alle ferie e ai permessi retribuiti è garantito dalla Costituzione e dalla legge, ma è il contratto collettivo a definirne la misura esatta e le modalità di fruizione. Questa guida illustra il trattamento del CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027 in materia di ferie, permessi per eventi familiari ed ex festività soppresse.

In sintesi

Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027 riconosce a tutti gli impiegati e ai quadri 30 giorni lavorativi di ferie l’anno (art. 23), 18 giorni di congedo matrimoniale e permessi retribuiti per motivi familiari, lutto e nascita (art. 25). Non prevede un monte ore di ROL: per le 4 ex festività soppresse lavorate spetta un riposo compensativo o una giornata di paga in più (art. 22). Le ferie non possono essere monetizzate durante il rapporto di lavoro.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confagricoltura · Coldiretti · Cia (lato datoriale) · Fai-Cisl · Flai-Cgil · Uila-Uil · Confederdia (lato sindacale)
Ultimo rinnovo
18 giugno 2024
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
Ferie
30 giorni lavorativi annui (art. 23)
Festività
4 nazionali e 9 infrasettimanali, compreso il patrono (art. 22)

Tabella riepilogativa: ferie, permessi ed ex festività

Ferie annuali e permessi – CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027
Istituto Durata / Monte Note
Ferie annuali (tutte le categorie e quadri) 30 giorni lavorativi Per ogni anno di servizio, compreso il primo; malattia, infortunio, congedo matrimoniale e permessi non si computano nelle ferie (art. 23)
Festività 4 nazionali + 9 infrasettimanali 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 4 novembre; 1° gennaio, Epifania, lunedì dell’Angelo, 15 agosto, 1° novembre, 8, 25 e 26 dicembre, patrono (art. 22)
Ex festività soppresse 4 giornate S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo: se lavorate, riposo compensativo oppure una giornata di paga in più (1/26 del mensile) ciascuna (art. 22)
Congedo matrimoniale 18 giorni Con retribuzione normale (art. 25)
Permessi per motivi familiari 3 giorni l’anno Documentati, anche frazionati, da usare entro l’anno, non cumulabili con le ferie (art. 25)
Permesso per lutto 3 giorni per evento Decesso di parenti di primo grado o di un affine di primo grado e altri casi di legge (art. 25)
Nascita, adozione o affidamento 1 giorno Permesso retribuito (art. 25)
Permessi legge 104/1992 3 giorni/mese Per assistenza a familiare con disabilità grave; di legge (art. 33 L. 104/1992)

Nota: fonte CCNL Quadri e Impiegati agricoli 18 giugno 2024, artt. 22, 23 e 25. Il contratto nazionale non prevede permessi ROL a monte ore e non distingue la durata delle ferie per categoria o anzianità. Accordi di secondo livello possono migliorare questi trattamenti.

Le ferie annuali: diritti e regole di godimento

Il diritto alle ferie retribuite è sancito dall’art. 36, co. 3, della Costituzione («Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi») e dall’art. 10 del D.Lgs. 66/2003, che fissa il minimo inderogabile di quattro settimane all’anno. Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri migliora questo minimo, fissando 30 giorni lavorativi per ogni anno di servizio presso la stessa azienda, compreso il primo, per tutte le categorie e per i quadri (art. 23). La giornata o mezza giornata libera del sabato non si conta come festiva ai fini delle ferie (art. 19).

Se alla cessazione del rapporto l’impiegato non ha maturato l’intero periodo, gli spettano tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi di servizio prestati nell’anno (art. 23). Le ferie maturate e non godute alla cessazione sono pagate con l’indennità sostitutiva.

Per il D.Lgs. 66/2003 almeno due settimane vanno godute nell’anno di maturazione e le altre due entro i 18 mesi successivi. Il CCNL aggiunge che il periodo di ferie si concorda tra le parti ed è di norma continuativo; se le esigenze aziendali lo impongono si può dividere in periodi non inferiori a 15 giorni, e l’impiegato sceglie uno di questi periodi secondo le sue necessità. Se il datore, per esigenze eccezionali, rinvia o interrompe le ferie, rimborsa le spese di viaggio e i giorni non goduti si fruiscono entro giugno dell’anno successivo (art. 23).

Ex festività soppresse e ROL: cosa prevede il CCNL

I permessi ROL (Riduzione dell’Orario di Lavoro) derivano dall’eliminazione di alcune festività civili operata dalla legge n. 54/1977 e da successivi provvedimenti. Molti contratti hanno trasformato quelle giornate in un monte ore di permessi (ROL o ex festività). Il CCNL Quadri e Impiegati agricoli no: le 4 ex festività (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo) sono giornate lavorative, e all’impiegato che vi lavora spetta per ciascuna un giorno di riposo compensativo, da concordare con il datore preferibilmente in modo continuativo, oppure, in alternativa, una giornata di paga in più pari a 1/26 della retribuzione mensile (art. 22). Il 4 novembre è festeggiato la prima domenica di novembre ed è giornata lavorativa.

Un monte ore di riduzione dell’orario non è previsto dal contratto nazionale: può esistere solo se introdotto da un accordo territoriale o aziendale, che ne fissa anche il trattamento delle ore non godute.

I permessi per eventi familiari

Il CCNL riconosce permessi retribuiti per eventi familiari specifici, che si aggiungono alle ferie ordinarie:

  • Lutto: 3 giorni retribuiti per ciascun evento in caso di decesso di parenti di primo grado o di un affine di primo grado, e negli altri casi previsti dalla legge (art. 25).
  • Motivi familiari: 3 giorni retribuiti l’anno per motivi documentati, anche frazionati, da usare entro l’anno e non cumulabili con le ferie (art. 25).
  • Nascita, adozione internazionale o affidamento preadottivo: 1 giorno di permesso retribuito (art. 25).
  • Matrimonio: permesso straordinario di 18 giorni con retribuzione normale (art. 25).
  • Gravi motivi familiari: periodi di aspettativa non retribuita regolati dalla legge n. 53/2000 per esigenze di cura.
  • Donazione di sangue e organi: giornata retribuita ai sensi di legge.
  • Permessi legge 104/1992: 3 giorni mensili retribuiti per l’assistenza a familiari con disabilità grave certificata; si tratta di un diritto di legge (art. 33 L. 104/1992), non di una concessione del CCNL.
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Indennità sostitutiva delle ferie non godute

Il divieto di monetizzazione delle ferie durante il rapporto è inderogabile per le prime quattro settimane (minimo di legge). Alla cessazione del rapporto, invece, il datore è obbligato a liquidare l’indennità sostitutiva per tutti i giorni di ferie maturati e non goduti, calcolata sulla retribuzione giornaliera (mensile ÷ 26).

In caso di licenziamento per giusta causa, la giurisprudenza ammette che il datore trattenga la quota di ferie non maturate (se il lavoratore ne ha godute più di quante spettanti al momento dell’uscita).

Casi pratici

Tizio – Assunto a marzo, calcolo ferie pro-rata
Tizio è assunto il 1° marzo di un anno solare. Al 31 dicembre ha lavorato 10 mesi interi. Se il rapporto cessa al 31 dicembre, le ferie spettanti sono 30 giorni × 10/12 = 25 giorni (art. 23). Se ne ha fruiti 18, gli vengono liquidati 7 giorni come indennità sostitutiva, a 1/26 della retribuzione mensile ciascuno (art. 31).
Caia – Malattia durante le ferie già pianificate
Caia si ammala il terzo giorno di un periodo di ferie di due settimane, con certificato medico tempestivamente comunicato al datore. I giorni di malattia certificata interrompono il decorso delle ferie: i giorni di degenza non «consumano» ferie ma sono computati come assenza per malattia. Le ferie interrotte devono essere riprogrammate. Il CCNL lo dice espressamente: le assenze per malattia non sono computabili nelle ferie (art. 23).
Sempronio – Ex festività lavorate: riposo o paga?
Sempronio, impiegato di 2ª categoria, lavora il giorno di S. Giuseppe e quello dell’Ascensione. Per ciascuna giornata ha diritto a un giorno di riposo compensativo da concordare con il datore; in alternativa può essere pagato con una giornata in più pari a 1/26 della retribuzione mensile: al minimo nazionale di 1.541,41 € sono 59,29 € a giornata (art. 22).

Approfondisci con la guida pratica

Permessi ROL ed ex festivita: come maturano →

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Domande frequenti

Quanti giorni di ferie spettano a un impiegato agricolo?
30 giorni lavorativi per ogni anno di servizio, compreso il primo, uguali per tutte le categorie e per i quadri (art. 23 CCNL). Il minimo legale inderogabile è di 4 settimane, ai sensi del D.Lgs. 66/2003.
Le ferie si possono monetizzare?
No. Durante il rapporto di lavoro le ferie non possono essere sostituite da indennità monetaria: è un divieto imperativo (art. 10 D.Lgs. 66/2003). Solo alla cessazione del rapporto il datore liquida l’indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti.
Gli impiegati agricoli hanno i permessi ROL?
Il CCNL nazionale non prevede un monte ore di ROL. Per le 4 ex festività soppresse (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo), se lavorate, spetta un giorno di riposo compensativo o, in alternativa, una giornata di paga in più pari a 1/26 del mensile (art. 22). Eventuali ROL possono derivare solo da accordi territoriali o aziendali.
Quanti giorni di permesso retribuito spettano per un lutto familiare?
3 giorni retribuiti per ciascun evento in caso di decesso di parenti di primo grado o di un affine di primo grado, oltre agli altri casi previsti dalla legge (art. 25 CCNL). In più l’impiegato ha 3 giorni l’anno per motivi familiari documentati.
Come si calcola la maturazione delle ferie in caso di malattia?
Le ferie maturano normalmente durante le assenze per malattia e infortunio (entro il comporto), per maternità obbligatoria e durante le ferie stesse. Non maturano ferie durante le aspettative non retribuite, salvo diverso accordo.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli del 18 giugno 2024 (vigenza 2024-2027); ferie, festività e permessi: artt. 22, 23 e 25 del testo del CCNL. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Confederdia) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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