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Ultimo aggiornamento: 9 Febbraio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027 riconosce ferie annuali di 26 giorni lavorativi (30 per i Quadri e la 1ª categoria dopo anzianità), permessi retribuiti per eventi familiari e ore di ROL (riduzione orario lavoro) in sostituzione delle ex festività soppresse. Le ferie non possono essere monetizzate, salvo alla cessazione del rapporto.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri)

CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri: ferie, permessi e ROL

Il diritto alle ferie e ai permessi retribuiti è garantito dalla Costituzione e dalla legge, ma è il contratto collettivo a definirne la misura esatta e le modalità di fruizione. Questa guida illustra il trattamento del CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027 in materia di ferie, permessi per eventi familiari e ore di ROL.

In sintesi

Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027 riconosce ferie annuali di 26 giorni lavorativi (più elevate per i livelli superiori), permessi retribuiti per eventi familiari e ore di ROL in sostituzione delle ex festività soppresse. Le ferie non possono essere monetizzate durante il rapporto di lavoro.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confagricoltura · Coldiretti · Cia (lato datoriale) · Fai-Cisl · Flai-Cgil · Uila-Uil · Confederdia (lato sindacale)
Ultimo rinnovo
18 giugno 2024
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
Ferie (standard)
26 giorni lavorativi annui
Festività nazionali
11 giorni (art. 2 L. 260/1949 e successive)

Tabella riepilogativa: ferie, ROL e permessi

Ferie annuali e permessi — CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027
Istituto Durata / Monte Note
Ferie annuali (categorie 2ª-6ª) 26 giorni lavorativi Maturano dall’inizio del rapporto; non monetizzabili durante il rapporto
Ferie annuali (Quadri e 1ª categoria) Fino a 30 giorni lavorativi In relazione all’anzianità e al livello; verificare il testo contrattuale
Festività nazionali 11 giorni all’anno Di legge (L. 260/1949): se coincidenti con domenica, non sostituiti salvo CCNL diverso
ROL / ex festività soppresse Monte ore annuo CCNL Ore retribuite da godere entro l’anno o monetizzare/banca ore per accordo
Permesso per lutto familiare 3 giorni retribuiti Per coniuge/convivente, figli, genitori; documentazione richiesta
Permesso matrimoniale 15 giorni di calendario Aspettativa retribuita per matrimonio civile o religioso
Permessi legge 104/1992 3 giorni/mese Per assistenza a familiare con disabilità grave; di legge (D.Lgs. 151/2001 e L. 104/1992)

Nota: I valori esatti del monte ROL e le eventuali specificità per i Quadri sono definiti nel testo del CCNL 2024-2027. Alcune aziende possono migliorare i minimi contrattuali tramite accordo di secondo livello.

Le ferie annuali: diritti e regole di godimento

Il diritto alle ferie retribuite è sancito dall’art. 36, co. 3, della Costituzione («Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi») e dall’art. 10 del D.Lgs. 66/2003, che fissa il minimo inderogabile di quattro settimane all’anno. Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri migliora questo minimo, fissando 26 giorni lavorativi per le categorie dalla 2ª alla 6ª.

Le ferie maturano mese per mese in ragione di 1/12 del monte annuo per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio. In caso di assunzione o cessazione durante l’anno, si liquidano le quote pro-rata.

Il CCNL e il D.Lgs. 66/2003 prevedono che almeno due settimane di ferie (14 giorni continuativi) siano godute nell’anno di maturazione, preferibilmente nel periodo estivo; le restanti due settimane possono essere fruite nei 18 mesi successivi. Il datore pianifica le ferie tenendo conto delle esigenze aziendali e degli interessi del lavoratore.

I permessi ROL: origine e utilizzo

I permessi ROL (Riduzione dell’Orario di Lavoro) derivano dall’eliminazione di alcune festività civili operata dalla legge n. 54/1977 e da successivi provvedimenti. In luogo delle giornate soppresse, la contrattazione collettiva ha riconosciuto un monte ore annuo di permessi retribuiti aggiuntivi, denominati ROL o ex festività o permessi ex-legge.

Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri assegna un monte ore di ROL che il lavoratore può fruire su richiesta, previa comunicazione all’azienda con ragionevole anticipo. Le ore non godute entro l’anno possono, in base agli accordi aziendali, essere:

  • riportate all’anno successivo (banca ore);
  • monetizzate nella busta paga di dicembre;
  • oggetto di specifiche intese aziendali.

I permessi per eventi familiari

Il CCNL riconosce permessi retribuiti per eventi familiari specifici, che si aggiungono alle ferie ordinarie:

  • Lutto: 3 giorni lavorativi retribuiti per la morte di coniuge, convivente, figli, genitori, suoceri e altri familiari indicati dal CCNL; il lavoratore deve produrre documentazione.
  • Matrimonio: 15 giorni di calendario (aspettativa matrimoniale), retribuiti, fruibili a ridosso del giorno delle nozze.
  • Gravi motivi familiari: periodi di aspettativa non retribuita regolati dalla legge n. 53/2000 per esigenze di cura.
  • Donazione di sangue e organi: giornata retribuita ai sensi di legge.
  • Permessi legge 104/1992: 3 giorni mensili retribuiti per l’assistenza a familiari con disabilità grave certificata; si tratta di un diritto di legge (D.Lgs. 151/2001, art. 33) che non si azzera nel passaggio da un datore all’altro.

Indennità sostitutiva delle ferie non godute

Il divieto di monetizzazione delle ferie durante il rapporto è inderogabile per le prime quattro settimane (minimo di legge). Alla cessazione del rapporto, invece, il datore è obbligato a liquidare l’indennità sostitutiva per tutti i giorni di ferie maturati e non goduti, calcolata sulla retribuzione giornaliera (mensile ÷ 26).

In caso di licenziamento per giusta causa, la giurisprudenza ammette che il datore trattenga la quota di ferie non maturate (se il lavoratore ne ha godute più di quante spettanti al momento dell’uscita).

Casi pratici

Tizio — Assunto a marzo, calcolo ferie pro-rata
Tizio è assunto il 1° marzo di un anno solare. Al 31 dicembre ha lavorato 10 mesi interi. Le ferie spettanti sono: 26 giorni × (10/12) = circa 21,67 giorni, arrotondati a 22. Se il suo contratto è cessato a dicembre e ha fruito di 18 giorni, gli vengono liquidati 4 giorni come indennità sostitutiva (paga giornaliera = mensile ÷ 26).
Caia — Malattia durante le ferie già pianificate
Caia si ammala il terzo giorno di un periodo di ferie di due settimane, con certificato medico tempestivamente comunicato al datore. I giorni di malattia certificata interrompono il decorso delle ferie: i giorni di degenza non «consumano» ferie ma sono computati come assenza per malattia. Le ferie interrotte devono essere riprogrammate. Questa regola, consolidata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza Schultz-Hoff) e dall’art. 2109 c.c., è applicata anche nel settore agricolo.
Sempronio — ROL non goduto: liquidazione o riporto?
Sempronio ha accumulato 24 ore di ROL non godute durante l’anno. L’azienda non ha un accordo aziendale sulla banca ore. Il CCNL prevede che le ore non godute entro l’anno possano essere liquidate monetariamente nella busta di dicembre, calcolate sulla paga oraria (mensile ÷ 169). Sempronio riceverà dunque un compenso pari a 24 × (minimo mensile ÷ 169) nella busta di dicembre.

Domande frequenti

Quanti giorni di ferie spettano a un impiegato agricolo?
Il CCNL prevede 26 giorni lavorativi annui di ferie per le categorie dalla 2ª alla 6ª, con un monte più elevato per i Quadri e la 1ª categoria. Il minimo legale inderogabile è di 4 settimane, ai sensi del D.Lgs. 66/2003.
Le ferie si possono monetizzare?
No. Durante il rapporto di lavoro le ferie non possono essere sostituite da indennità monetaria: è un divieto imperativo (art. 10 D.Lgs. 66/2003). Solo alla cessazione del rapporto il datore liquida l’indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti.
Cosa sono i permessi ROL?
I permessi ROL (Riduzione dell’Orario di Lavoro) sono ore retribuite riconosciute dal CCNL in sostituzione delle ex festività soppresse dalla legge. Il lavoratore può fruirne su richiesta durante l’anno; le ore non godute sono liquidate o riportate secondo le regole aziendali.
Quanti giorni di permesso retribuito spettano per un lutto familiare?
Il CCNL riconosce 3 giorni lavorativi retribuiti per la morte di familiari stretti (coniuge, convivente, figli, genitori). La documentazione (certificato di decesso o atto di stato civile) è normalmente richiesta.
Come si calcola la maturazione delle ferie in caso di malattia?
Le ferie maturano normalmente durante le assenze per malattia e infortunio (entro il comporto), per maternità obbligatoria e durante le ferie stesse. Non maturano ferie durante le aspettative non retribuite, salvo diverso accordo.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli del 18 giugno 2024 (vigenza 2024-2027). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Confederdia) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quanti giorni di ferie spettano a un impiegato agricolo?

Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri prevede ferie annuali pari a 26 giorni lavorativi per gli impiegati delle categorie dalla 2ª alla 6ª. Per i Quadri e gli impiegati di 1ª categoria, il CCNL può prevedere un monte ferie più elevato (fino a 30 giorni) in relazione all'anzianità e al livello. Il minimo legale inderogabile è di 4 settimane all'anno, ai sensi del D.Lgs. 66/2003.

Le ferie si possono monetizzare?

No, le ferie non possono essere sostituite da indennità monetaria durante il rapporto di lavoro: è un divieto imperativo dell'art. 10 D.Lgs. 66/2003 (attuativo della direttiva europea). L'indennità sostitutiva delle ferie non godute è ammessa solo alla cessazione del rapporto di lavoro, per i giorni rimasti non fruiti.

Cosa sono i permessi ROL?

I permessi ROL (Riduzione dell'Orario di Lavoro) sono ore o giornate di riposo retribuito che derivano dalla contrattazione collettiva, in sostituzione delle ex festività soppresse dalla legge n. 54/1977. Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri assegna un monte ore annuo di ROL; le ore non godute entro l'anno, salvo accordo aziendale diverso, possono essere liquidate a fine anno o accumulate nella banca ore.

Quanti giorni di permesso retribuito spettano per eventi familiari?

Il CCNL riconosce permessi retribuiti per eventi familiari documentati: tipicamente 3 giorni per lutto di familiare stretto (coniuge, figli, genitori), il giorno del matrimonio civile o religioso (oltre all'eventuale aspettativa matrimoniale), e permessi per gravi motivi familiari. Il D.Lgs. 80/2015 e la legge 53/2000 integrano con permessi per assistenza a familiari con disabilità grave (legge 104/1992).

Come si calcola la maturazione delle ferie in caso di assenza per malattia?

La maturazione delle ferie non si interrompe durante le assenze per malattia e infortunio (fino al limite del comporto), per maternità obbligatoria e per ferie stesse. Le assenze non retribuite o le aspettative non retribuite, invece, non maturano ferie, salvo diversa disposizione contrattuale o accordo individuale.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.