← Torna a CCNL — Contratti Collettivi
Ultimo aggiornamento: 15 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027 fissa i termini di preavviso in base al livello e all'anzianità: da 15 giorni per la 6ª categoria con poca anzianità fino a 6 mesi per i Quadri con lunga anzianità. In assenza di preavviso, la parte inadempiente deve corrispondere l'indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri)

CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri: preavviso e licenziamento

La risoluzione del rapporto di lavoro — che avvenga per licenziamento o per dimissioni — richiede il rispetto dei termini di preavviso fissati dal contratto collettivo. Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027 differenzia i termini per livello e anzianità, prevedendo indennità sostitutiva in caso di mancato rispetto.

In sintesi

Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027 fissa termini di preavviso da 15 giorni (6ª categoria, bassa anzianità) fino a 6 mesi (Quadri, lunga anzianità). In assenza di preavviso, la parte inadempiente paga l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo. Il licenziamento per giusta causa non richiede preavviso.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confagricoltura · Coldiretti · Cia (lato datoriale) · Fai-Cisl · Flai-Cgil · Uila-Uil · Confederdia (lato sindacale)
Ultimo rinnovo
18 giugno 2024
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
Riferimento legale
Art. 2118-2119 c.c., L. 604/1966, L. 300/1970, D.Lgs. 23/2015

Tabella riepilogativa dei termini di preavviso

Termini di preavviso per livello e anzianità — CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027
Livello Anzianità fino a 5 anni Anzianità da 5 a 10 anni Anzianità oltre 10 anni
Q (Quadri) 3 mesi 4 mesi 6 mesi
1ª categoria 2 mesi 3 mesi 4 mesi
2ª categoria 2 mesi 2 mesi e 15 giorni 3 mesi
3ª categoria 1 mese 1 mese e 15 giorni 2 mesi
4ª categoria 1 mese 1 mese e 15 giorni 2 mesi
5ª categoria 20 giorni 1 mese 1 mese e 15 giorni
6ª categoria 15 giorni 20 giorni 1 mese

Nota: I valori indicati sono orientativi sulla base della struttura tradizionale del CCNL Agricoltura Impiegati; per i termini esatti al centesimo fare sempre riferimento al testo contrattuale ufficiale aggiornato al rinnovo del 18 giugno 2024 disponibile sui siti di Confagricoltura, Flai-Cgil e Fai-Cisl. Il preavviso si intende di calendario, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione, salvo diverso accordo.

Cos’è il preavviso e quando si applica

Il preavviso è il periodo di tempo che deve intercorrere tra la comunicazione della volontà di recedere dal contratto e l’effettivo termine del rapporto di lavoro. È regolato dall’art. 2118 del Codice civile, che rimanda ai contratti collettivi per la determinazione della durata. È dovuto sia in caso di licenziamento (da parte del datore) sia in caso di dimissioni (da parte del lavoratore), salvo che il recesso avvenga per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c.

Durante il preavviso il rapporto di lavoro prosegue normalmente: il lavoratore ha l’obbligo di lavorare e il datore di pagare la retribuzione. Il preavviso non si cumula con altri istituti di sospensione (es. malattia): in caso di malattia sopravvenuta durante il preavviso, la giurisprudenza è divisa, ma prevale l’orientamento che ammette la sospensione del preavviso per malattia.

L’indennità sostitutiva del preavviso

Se una delle parti non vuole o non può lavorare durante il preavviso, può corrispondere all’altra l’indennità sostitutiva, pari alla retribuzione globale che sarebbe spettata per l’intero periodo di preavviso (art. 2118, co. 2, c.c.).

La base di calcolo include: minimo tabellare, scatti di anzianità, superminimi fissi, indennità di funzione per i Quadri. Non includono di norma i compensi variabili (straordinari, provvigioni occasionali), salvo diverso accordo o consolidamento contrattuale.

L’indennità sostitutiva del preavviso è soggetta a tassazione ordinaria IRPEF ed è imponibile ai fini previdenziali (contributi INPS). Non beneficia di tassazione separata, a differenza del TFR.

Dimissioni: forma e procedure

Le dimissioni volontarie devono essere presentate per iscritto e, per i lavoratori dipendenti, con la procedura telematica prevista dal D.Lgs. 151/2015 (art. 26): entro 30 giorni dall’efficacia delle dimissioni il lavoratore deve compilare il modulo online sul portale del Ministero del Lavoro, pena la revoca.

Fanno eccezione le dimissioni presentate durante il periodo di prova, che non richiedono la procedura telematica né motivazione. Sono escluse anche le dimissioni durante la gravidanza e la maternità (primo anno del figlio), che devono essere convalidate dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Il licenziamento: tipi e tutele

Il licenziamento è soggetto a regole diverse in base alla causa e alla dimensione aziendale:

  • Giustificato motivo oggettivo (GMO): soppressione del posto, riorganizzazione aziendale; richiede preavviso o indennità sostitutiva; per aziende con più di 15 dipendenti è previsto l’obbligo di comunicare preventivamente all’Ispettorato del Lavoro se il lavoratore ha più di 15 anni di anzianità (procedura art. 7 L. 604/1966).
  • Giustificato motivo soggettivo (GMS): inadempimento contrattuale non grave; richiede preavviso.
  • Giusta causa: inadempimento così grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria; non richiede preavviso.
  • Tutele reintegratorie e indennitarie: dipendono dalla data di assunzione (prima o dopo il 7 marzo 2015) e dalla dimensione aziendale. I lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 sono soggetti al D.Lgs. 23/2015 (contratto a tutele crescenti).

Casi pratici

Tizio — Quadro con 12 anni di anzianità: calcolo indennità sostitutiva
Tizio, Quadro con 12 anni di anzianità, viene licenziato per giustificato motivo oggettivo (ristrutturazione aziendale). Il CCNL prevede per lui un preavviso di 6 mesi. Il datore preferisce dispensarlo dal lavoro e pagare l’indennità sostitutiva. Tizio ha una retribuzione mensile di €2.053,63 (minimo Q + indennità funzione + 5 scatti). L’indennità sostitutiva è: €2.053,63 × 6 = €12.321,78 lordi, soggetta a IRPEF ordinaria e contributi INPS.
Caia — Dimissioni di una contabile di 3ª categoria dopo 3 anni
Caia, impiegata di 3ª categoria con 3 anni di anzianità, decide di dimettersi per un’altra opportunità lavorativa. Il CCNL le impone 1 mese di preavviso (anzianità fino a 5 anni, 3ª cat.). Comunica le dimissioni il 31 marzo: il rapporto cesserà il 30 aprile. Se il nuovo datore vuole che inizi il 15 aprile, il vecchio datore può dispensarla dal preavviso rimanente pagandole i 15 giorni residui; in alternativa Caia può versare al vecchio datore l’indennità sostitutiva per i 15 giorni non lavorati.
Sempronio — Licenziamento per giusta causa contestato
Sempronio, impiegato di 1ª categoria, viene licenziato senza preavviso per giusta causa. Contesta il licenziamento sostenendo che il fatto addebitatogli (ritardo nel consegnare un report) non integra una giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c. Il giudice del lavoro, valutata la gravità del fatto, dà ragione a Sempronio: il licenziamento viene riqualificato come giustificato motivo soggettivo, con obbligo per il datore di corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso e, secondo il regime applicabile, l’eventuale indennità risarcitoria.

Domande frequenti

Quanto preavviso deve dare un impiegato di 2ª categoria che si dimette dopo 5 anni?
Per un impiegato di 2ª categoria con anzianità fino a 5 anni, il CCNL prevede un preavviso di 2 mesi. Per anzianità da 5 a 10 anni, circa 2 mesi e mezzo. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto e tramite la procedura telematica ministeriale.
Cosa succede se il lavoratore non rispetta il preavviso?
Il datore può trattenere dalla liquidazione finale un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo di preavviso non lavorato. Il datore può anche rinunciare a tale trattenuta e accettare le dimissioni immediate.
Il preavviso è dovuto anche in caso di licenziamento per giusta causa?
No. Il licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.) è efficace immediatamente senza preavviso. La giusta causa deve però essere provata dal datore: un licenziamento per giusta causa infondata è illegittimo e dà diritto al lavoratore a indennità sostitutiva di preavviso e, secondo il regime, a reintegra o indennità risarcitoria.
Il lavoratore può chiedere di essere esonerato dal lavorare durante il preavviso?
Il datore può dispensare il lavoratore dal preavviso lavorato, pagando comunque la retribuzione. Questa pratica è comune per i Quadri e le posizioni di responsabilità, per prevenire conflitti d’interesse o trasferimento di clientela.
Le dimissioni per giusta causa danno diritto all’indennità di preavviso?
Sì. Chi si dimette per giusta causa (es. mancato pagamento della retribuzione) può recedere senza preavviso e ha diritto all’indennità sostitutiva, poiché la causa del recesso è imputabile al datore.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli del 18 giugno 2024 (vigenza 2024-2027). I termini di preavviso indicati sono orientativi: per i valori esatti fare riferimento al testo ufficiale del contratto. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Confederdia) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quanto preavviso deve dare un impiegato di 2ª categoria che si dimette dopo 5 anni?

Per un impiegato di 2ª categoria (concetto, 2° grado) con un'anzianità di 5 anni, il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri prevede un preavviso di norma compreso tra 2 e 3 mesi (il valore esatto dipende dalla tabella contrattuale per livello e anzianità). Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto con il rispetto del termine contrattuale.

Cosa succede se il lavoratore non rispetta il preavviso?

Se il lavoratore si dimette senza rispettare il preavviso, il datore ha diritto a trattenere dalla liquidazione finale (TFR, ratei, ecc.) un'indennità sostitutiva pari alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso non lavorato. Il datore può comunque accettare le dimissioni con effetto immediato rinunciando all'indennità.

Il preavviso si paga anche in caso di licenziamento per giusta causa?

No. Il licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.), ossia per una grave inadempienza che renda impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, non richiede preavviso né obbliga al pagamento dell'indennità sostitutiva. L'eventuale giusta causa deve però essere provata dal datore; in caso contrario il licenziamento è illegittimo.

Il lavoratore può chiedere di essere esonerato dal lavorare durante il preavviso?

Il datore può dispensare il lavoratore dal prestare servizio durante il periodo di preavviso (c.d. preavviso lavorato o non lavorato), pagando comunque la retribuzione per l'intero periodo. Questa pratica è frequente per i ruoli di Quadro o di responsabilità, per evitare conflitti di interesse o danni aziendali.

Le dimissioni per giusta causa danno diritto all'indennità di preavviso?

Sì. Le dimissioni per giusta causa consentono al lavoratore di recedere dal contratto senza preavviso (art. 2119 c.c.) e danno diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, poiché la causa del recesso è addebitabile al datore di lavoro. Esempi tipici: mancato pagamento della retribuzione, mobbing accertato, modifica unilaterale delle mansioni in peius.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.