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CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri: maternità e congedi
Il sistema di tutela della genitorialità intreccia disposizioni di legge e clausole contrattuali. Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027 migliora il trattamento minimo legale del D.Lgs. 151/2001, integrando l’indennità INPS durante l’astensione obbligatoria e riconoscendo specifiche protezioni per la lavoratrice madre e il padre lavoratore.
Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027 integra la disciplina del D.Lgs. 151/2001: l’indennità INPS dell’80% durante i 5 mesi di astensione obbligatoria è integrata dal datore fino al 100%. Il padre ha diritto al congedo obbligatorio di 10 giorni. I congedi parentali e i permessi per allattamento seguono la legge.
Tabella riepilogativa: maternità, paternità e congedi parentali
| Istituto | Durata | Trattamento economico | Fonte |
|---|---|---|---|
| Astensione obbligatoria maternità (madre) | 5 mesi (2 pre + 3 post) | 80% INPS + integrazione CCNL fino al 100% | Legge + CCNL |
| Congedo paternità obbligatorio | 10 giorni lavorativi | 100% INPS | D.Lgs. 105/2022 |
| Congedo parentale (facoltativo, madre o padre) | Max 10 mesi totali (11 se padre ≥ 3 mesi) | 80% primi 3 mesi, 60% altri 3, 30% residuo (INPS) | D.Lgs. 151/2001 + D.Lgs. 105/2022 |
| Permessi per allattamento | Fino al 1° anno di vita del figlio | Retribuiti al 100% (INPS) | D.Lgs. 151/2001 |
| Divieto di licenziamento | Dal concepimento al 1° anno del figlio | — | D.Lgs. 151/2001, art. 54 |
Nota: Le percentuali dei congedi parentali si riferiscono alle disposizioni del D.Lgs. 105/2022, progressivamente applicabili. Le eventuali integrazioni contrattuale del CCNL vanno verificate nel testo dell’accordo 2024.
L’astensione obbligatoria per maternità
L’astensione obbligatoria per maternità è il periodo durante il quale la lavoratrice è obbligata per legge a non lavorare (artt. 16-22 D.Lgs. 151/2001). Dura 5 mesi e si articola in:
- 2 mesi prima del parto (astensione pre-natale);
- 3 mesi dopo il parto (astensione post-natale).
Con la cosiddetta «flessibilità» (art. 20 D.Lgs. 151/2001), la lavoratrice in accordo con il proprio medico e il medico competente aziendale può spostare un mese dal pre-parto al post-parto (1+4 invece di 2+3), se le condizioni di salute e di lavoro lo consentono.
Durante i 5 mesi obbligatori:
- L’INPS eroga un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera calcolata sull’ultimo trimestre;
- Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri integra il 20% mancante, garantendo alla lavoratrice la retribuzione piena (100%);
- Maturano ferie, TFR, tredicesima e quattordicesima;
- Il periodo è computato nell’anzianità di servizio ai fini di ogni istituto contrattuale.
Il congedo di paternità obbligatorio
Il D.Lgs. 105/2022 ha rafforzato il congedo di paternità obbligatorio portandolo a 10 giorni lavorativi (da fruire entro i 5 mesi dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore per adozione/affidamento). Il congedo è indipendente dall’astensione della madre e il padre è obbligato a fruirne: la mancata fruizione non è sostituibile con denaro.
Il trattamento economico è a totale carico dell’INPS al 100% della retribuzione. Il padre deve comunicare al datore con almeno 5 giorni di anticipo le date di fruizione.
I congedi parentali (astensione facoltativa)
Dopo l’astensione obbligatoria, entrambi i genitori possono fruire di congedi parentali facoltativi nei primi 12 anni di vita del figlio (artt. 32-38 D.Lgs. 151/2001, come modificati dal D.Lgs. 105/2022):
- A ciascun genitore spettano massimo 6 mesi di congedo parentale individuale (non cedibili all’altro genitore);
- Il totale massimo tra entrambi i genitori è di 10 mesi, elevabili a 11 se il padre ne fruisce almeno 3 mesi;
- I congedi si possono fruire in modo continuativo o frazionato, anche a ore, previo accordo con il datore.
Il trattamento economico durante il congedo parentale, a seguito del D.Lgs. 105/2022, è:
- 80% della retribuzione per i primi 3 mesi (di ciascun genitore), elevato al 100% per i soli periodi sostitutivi del primo mese di astensione obbligatoria non fruiti;
- 60% per altri 3 mesi (se l’altro genitore ne fruisce almeno 3);
- 30% per i restanti periodi.
Permessi per allattamento e cura del neonato
La lavoratrice madre (o il padre in alternativa) ha diritto, fino al compimento del primo anno di vita del bambino, a due permessi giornalieri di un’ora ciascuno, retribuiti al 100% dall’INPS. Se l’orario di lavoro è uguale o inferiore a sei ore, i permessi si riducono a uno.
I permessi possono essere fruiti in un’unica soluzione di due ore oppure suddivisi. Il padre può fruirne in alternativa alla madre nei casi previsti dalla legge (madre non lavoratrice, madre che ha rinunciato, figlio affidato al solo padre).
Il divieto di licenziamento: estensione e eccezioni
Il divieto di licenziamento per la lavoratrice madre decorre dal momento del concepimento (comunicato al datore con certificato medico) fino al compimento di un anno di vita del bambino (art. 54 D.Lgs. 151/2001). Analoghe tutele si applicano al padre che fruisce del congedo di paternità per l’intero periodo di fruizione.
Il divieto cade nelle seguenti eccezioni tassative:
- Giusta causa accertata e non riconducibile allo stato di gravidanza o puerperio;
- Cessazione dell’attività aziendale;
- Scadenza di un contratto a termine legittimamente stipulato;
- Esito negativo del periodo di prova purché non vi sia correlazione con la gravidanza.
Casi pratici
Domande frequenti
Quanti mesi dura l’astensione obbligatoria per maternità?
Il padre impiegato agricolo ha diritto al congedo di paternità?
Cosa sono i congedi parentali?
La lavoratrice in gravidanza può essere licenziata?
Quando si ha diritto ai permessi per allattamento?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli del 18 giugno 2024 (vigenza 2024-2027) e alla normativa vigente (D.Lgs. 151/2001 e D.Lgs. 105/2022). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Confederdia) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quanti mesi dura l'astensione obbligatoria per maternità?
L'astensione obbligatoria per maternità dura 5 mesi ai sensi del D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico sulla tutela della maternità): normalmente 2 mesi prima del parto e 3 dopo, con possibilità di spostare 1 mese del pre-parto al post-parto (flessibilità). Durante questo periodo l'INPS eroga un'indennità pari all'80% della retribuzione; il CCNL Agricoltura Impiegati integra fino al 100%.
Il padre impiegato agricolo ha diritto al congedo di paternità?
Sì. Il D.Lgs. 151/2001, come modificato dal D.Lgs. 105/2022 (attuativo della direttiva UE 2019/1158), prevede per il padre lavoratore un congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni lavorativi (elevati gradualmente per legge), retribuito al 100% dall'INPS, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita. Il CCNL può prevedere ulteriori giornate.
Cosa sono i congedi parentali?
I congedi parentali (astensione facoltativa) consentono a ciascun genitore di astenersi dal lavoro nei primi dodici anni di vita del figlio, per un massimo complessivo di 10 mesi (elevabili a 11 se il padre ne fruisce almeno 3). L'indennità INPS è pari all'80% nei primi tre mesi, al 60% per altri 3 mesi (con le riforme del D.Lgs. 105/2022), e al 30% per i restanti. Il CCNL può integrare.
La lavoratrice in gravidanza può essere licenziata?
No. Il D.Lgs. 151/2001 (artt. 54-56) prevede il divieto assoluto di licenziamento dal momento del concepimento fino al compimento di un anno di vita del figlio, salvo casi eccezionali tassativamente elencati (es. cessazione dell'attività aziendale, giusta causa non collegata alla gravidanza accertata da apposita procedura). Anche le dimissioni della lavoratrice in questo periodo devono essere convalidate dall'Ispettorato del Lavoro.
Quando si ha diritto ai permessi per allattamento?
Fino al compimento del primo anno di vita del bambino, la lavoratrice ha diritto a due periodi di riposo giornaliero retribuiti di un'ora ciascuno (o un periodo di due ore se l'orario è superiore a sei ore). I permessi sono retribuiti dall'INPS. Se il padre ne fa richiesta, può fruirne al posto della madre in determinati casi previsti dalla legge.
Vedi anche