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Ultimo aggiornamento: 14 Marzo 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027 integra la disciplina legale del D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità e paternità): l'impiegata percepisce il trattamento INPS (80% per 5 mesi di astensione obbligatoria) integrato dal datore fino alla retribuzione piena. I congedi parentali facoltati e i permessi per allattamento seguono la legge; il CCNL può prevedere miglioramenti.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri)

CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri: maternità e congedi

Il sistema di tutela della genitorialità intreccia disposizioni di legge e clausole contrattuali. Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027 migliora il trattamento minimo legale del D.Lgs. 151/2001, integrando l’indennità INPS durante l’astensione obbligatoria e riconoscendo specifiche protezioni per la lavoratrice madre e il padre lavoratore.

In sintesi

Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027 integra la disciplina del D.Lgs. 151/2001: l’indennità INPS dell’80% durante i 5 mesi di astensione obbligatoria è integrata dal datore fino al 100%. Il padre ha diritto al congedo obbligatorio di 10 giorni. I congedi parentali e i permessi per allattamento seguono la legge.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confagricoltura · Coldiretti · Cia (lato datoriale) · Fai-Cisl · Flai-Cgil · Uila-Uil · Confederdia (lato sindacale)
Ultimo rinnovo
18 giugno 2024
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
Riferimento legale
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. maternità e paternità) e D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105

Tabella riepilogativa: maternità, paternità e congedi parentali

Tutele per la genitorialità — impiegati agricoli CCNL 2024-2027
Istituto Durata Trattamento economico Fonte
Astensione obbligatoria maternità (madre) 5 mesi (2 pre + 3 post) 80% INPS + integrazione CCNL fino al 100% Legge + CCNL
Congedo paternità obbligatorio 10 giorni lavorativi 100% INPS D.Lgs. 105/2022
Congedo parentale (facoltativo, madre o padre) Max 10 mesi totali (11 se padre ≥ 3 mesi) 80% primi 3 mesi, 60% altri 3, 30% residuo (INPS) D.Lgs. 151/2001 + D.Lgs. 105/2022
Permessi per allattamento Fino al 1° anno di vita del figlio Retribuiti al 100% (INPS) D.Lgs. 151/2001
Divieto di licenziamento Dal concepimento al 1° anno del figlio D.Lgs. 151/2001, art. 54

Nota: Le percentuali dei congedi parentali si riferiscono alle disposizioni del D.Lgs. 105/2022, progressivamente applicabili. Le eventuali integrazioni contrattuale del CCNL vanno verificate nel testo dell’accordo 2024.

L’astensione obbligatoria per maternità

L’astensione obbligatoria per maternità è il periodo durante il quale la lavoratrice è obbligata per legge a non lavorare (artt. 16-22 D.Lgs. 151/2001). Dura 5 mesi e si articola in:

  • 2 mesi prima del parto (astensione pre-natale);
  • 3 mesi dopo il parto (astensione post-natale).

Con la cosiddetta «flessibilità» (art. 20 D.Lgs. 151/2001), la lavoratrice in accordo con il proprio medico e il medico competente aziendale può spostare un mese dal pre-parto al post-parto (1+4 invece di 2+3), se le condizioni di salute e di lavoro lo consentono.

Durante i 5 mesi obbligatori:

  • L’INPS eroga un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera calcolata sull’ultimo trimestre;
  • Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri integra il 20% mancante, garantendo alla lavoratrice la retribuzione piena (100%);
  • Maturano ferie, TFR, tredicesima e quattordicesima;
  • Il periodo è computato nell’anzianità di servizio ai fini di ogni istituto contrattuale.

Il congedo di paternità obbligatorio

Il D.Lgs. 105/2022 ha rafforzato il congedo di paternità obbligatorio portandolo a 10 giorni lavorativi (da fruire entro i 5 mesi dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore per adozione/affidamento). Il congedo è indipendente dall’astensione della madre e il padre è obbligato a fruirne: la mancata fruizione non è sostituibile con denaro.

Il trattamento economico è a totale carico dell’INPS al 100% della retribuzione. Il padre deve comunicare al datore con almeno 5 giorni di anticipo le date di fruizione.

I congedi parentali (astensione facoltativa)

Dopo l’astensione obbligatoria, entrambi i genitori possono fruire di congedi parentali facoltativi nei primi 12 anni di vita del figlio (artt. 32-38 D.Lgs. 151/2001, come modificati dal D.Lgs. 105/2022):

  • A ciascun genitore spettano massimo 6 mesi di congedo parentale individuale (non cedibili all’altro genitore);
  • Il totale massimo tra entrambi i genitori è di 10 mesi, elevabili a 11 se il padre ne fruisce almeno 3 mesi;
  • I congedi si possono fruire in modo continuativo o frazionato, anche a ore, previo accordo con il datore.

Il trattamento economico durante il congedo parentale, a seguito del D.Lgs. 105/2022, è:

  • 80% della retribuzione per i primi 3 mesi (di ciascun genitore), elevato al 100% per i soli periodi sostitutivi del primo mese di astensione obbligatoria non fruiti;
  • 60% per altri 3 mesi (se l’altro genitore ne fruisce almeno 3);
  • 30% per i restanti periodi.

Permessi per allattamento e cura del neonato

La lavoratrice madre (o il padre in alternativa) ha diritto, fino al compimento del primo anno di vita del bambino, a due permessi giornalieri di un’ora ciascuno, retribuiti al 100% dall’INPS. Se l’orario di lavoro è uguale o inferiore a sei ore, i permessi si riducono a uno.

I permessi possono essere fruiti in un’unica soluzione di due ore oppure suddivisi. Il padre può fruirne in alternativa alla madre nei casi previsti dalla legge (madre non lavoratrice, madre che ha rinunciato, figlio affidato al solo padre).

Il divieto di licenziamento: estensione e eccezioni

Il divieto di licenziamento per la lavoratrice madre decorre dal momento del concepimento (comunicato al datore con certificato medico) fino al compimento di un anno di vita del bambino (art. 54 D.Lgs. 151/2001). Analoghe tutele si applicano al padre che fruisce del congedo di paternità per l’intero periodo di fruizione.

Il divieto cade nelle seguenti eccezioni tassative:

  • Giusta causa accertata e non riconducibile allo stato di gravidanza o puerperio;
  • Cessazione dell’attività aziendale;
  • Scadenza di un contratto a termine legittimamente stipulato;
  • Esito negativo del periodo di prova purché non vi sia correlazione con la gravidanza.

Casi pratici

Tizio (padre) — Congedo paternità obbligatorio durante la raccolta
Tizio, perito agrario di 1ª categoria, è diventato padre in ottobre, nel pieno della raccolta delle olive. Ha diritto ai 10 giorni di congedo obbligatorio entro 5 mesi dalla nascita: può frazionarli o concentrarli, ma non può rinunciarvi. Comunica al datore con 5 giorni di anticipo le date prescelte. L’INPS gli eroga il 100% della retribuzione per quei giorni; il datore non può negargli il congedo adducendo esigenze produttive.
Caia — Integrazione CCNL durante la maternità obbligatoria
Caia, contabile di 2ª categoria con retribuzione mensile 2025 di circa €1.570, è in astensione obbligatoria per 5 mesi. L’INPS le eroga l’80% della sua retribuzione media giornaliera: circa €1.256 mensili. Il datore, per obbligo contrattuale CCNL, integra il 20% mancante, portando la retribuzione complessiva a €1.570 mensili. Maturano regolarmente ferie, TFR (versato all’ENPAIA) e le quote di tredicesima e quattordicesima.
Sempronio — Congedo parentale frazionato
Sempronio, tecnico di 2ª categoria, decide di fruire del congedo parentale per 2 mesi (frazionati in 10 settimane non consecutive) nel primo anno di vita della figlia. I primi 3 mesi di congedo parentale sono retribuiti all’80% dall’INPS. Sempronio riceve circa €1.256 mensili (80% di €1.570) per ciascuno dei due mesi. Maturano comunque ferie (il congedo parentale vale ai fini del TFR) e scatti di anzianità.

Domande frequenti

Quanti mesi dura l’astensione obbligatoria per maternità?
L’astensione obbligatoria dura 5 mesi (2 pre e 3 post parto), con possibilità di flessibilità 1+4. L’INPS eroga l’80% della retribuzione; il CCNL integra fino al 100%.
Il padre impiegato agricolo ha diritto al congedo di paternità?
Sì. Il D.Lgs. 105/2022 prevede un congedo obbligatorio di 10 giorni lavorativi entro 5 mesi dalla nascita, retribuito al 100% dall’INPS. Non può essere monetizzato né rinunciato.
Cosa sono i congedi parentali?
I congedi parentali (astensione facoltativa) consentono a ciascun genitore di astenersi dal lavoro nei primi 12 anni di vita del figlio, per un massimo complessivo di 10 mesi. L’indennità INPS è all’80% per i primi 3 mesi di ciascun genitore, poi al 60% e al 30%.
La lavoratrice in gravidanza può essere licenziata?
No, salvo eccezioni tassative di legge (giusta causa non collegata alla gravidanza, cessazione aziendale, scadenza termine). Il divieto copre dal concepimento al compimento di un anno di vita del bambino.
Quando si ha diritto ai permessi per allattamento?
Fino al compimento del primo anno di vita del figlio spettano due ore di permesso giornaliero retribuito al 100% dall’INPS. Se l’orario è pari o inferiore a sei ore, il permesso è di un’ora. Possono essere fruiti anche dal padre in alternativa alla madre in alcuni casi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli del 18 giugno 2024 (vigenza 2024-2027) e alla normativa vigente (D.Lgs. 151/2001 e D.Lgs. 105/2022). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Confederdia) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quanti mesi dura l'astensione obbligatoria per maternità?

L'astensione obbligatoria per maternità dura 5 mesi ai sensi del D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico sulla tutela della maternità): normalmente 2 mesi prima del parto e 3 dopo, con possibilità di spostare 1 mese del pre-parto al post-parto (flessibilità). Durante questo periodo l'INPS eroga un'indennità pari all'80% della retribuzione; il CCNL Agricoltura Impiegati integra fino al 100%.

Il padre impiegato agricolo ha diritto al congedo di paternità?

Sì. Il D.Lgs. 151/2001, come modificato dal D.Lgs. 105/2022 (attuativo della direttiva UE 2019/1158), prevede per il padre lavoratore un congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni lavorativi (elevati gradualmente per legge), retribuito al 100% dall'INPS, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita. Il CCNL può prevedere ulteriori giornate.

Cosa sono i congedi parentali?

I congedi parentali (astensione facoltativa) consentono a ciascun genitore di astenersi dal lavoro nei primi dodici anni di vita del figlio, per un massimo complessivo di 10 mesi (elevabili a 11 se il padre ne fruisce almeno 3). L'indennità INPS è pari all'80% nei primi tre mesi, al 60% per altri 3 mesi (con le riforme del D.Lgs. 105/2022), e al 30% per i restanti. Il CCNL può integrare.

La lavoratrice in gravidanza può essere licenziata?

No. Il D.Lgs. 151/2001 (artt. 54-56) prevede il divieto assoluto di licenziamento dal momento del concepimento fino al compimento di un anno di vita del figlio, salvo casi eccezionali tassativamente elencati (es. cessazione dell'attività aziendale, giusta causa non collegata alla gravidanza accertata da apposita procedura). Anche le dimissioni della lavoratrice in questo periodo devono essere convalidate dall'Ispettorato del Lavoro.

Quando si ha diritto ai permessi per allattamento?

Fino al compimento del primo anno di vita del bambino, la lavoratrice ha diritto a due periodi di riposo giornaliero retribuiti di un'ora ciascuno (o un periodo di due ore se l'orario è superiore a sei ore). I permessi sono retribuiti dall'INPS. Se il padre ne fa richiesta, può fruirne al posto della madre in determinati casi previsti dalla legge.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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