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Ultimo aggiornamento: 24 Marzo 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Concia fissa l'orario ordinario a 40 ore settimanali (divisore 173 per la tariffa oraria). Le maggiorazioni per straordinario vanno dal 12% al 76% secondo la tipologia (diurno, notturno, festivo). Il ciclo conciario può richiedere lavoro su turni con specifiche indennità.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Concia (Pelli e Cuoio)

CCNL Concia: orario di lavoro, turni e maggiorazioni per straordinario

Il CCNL Concia stabilisce l’orario ordinario a 40 ore settimanali e fissa le maggiorazioni per le prestazioni che superano tale limite o che si svolgono in orario notturno o festivo. Le peculiarità del ciclo conciario — con operazioni continuative di bagnatura e trattamento chimico — rendono frequente il ricorso ai turni e allo straordinario.

In sintesi

Il CCNL Concia fissa l’orario ordinario a 40 ore settimanali (divisore 173 per la tariffa oraria). Le maggiorazioni per straordinario variano dal 12% al 76% secondo la tipologia. Il ciclo conciario può richiedere lavoro su turni con specifiche indennità.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
UNIC – Concerie Italiane (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
Ultimo rinnovo
7 marzo 2024
Vigenza
1° luglio 2023 – 30 giugno 2026
Norma quadro
D.Lgs. 66/2003 (orario di lavoro); D.Lgs. 81/2008 (sicurezza turni notturni)

Tabella riepilogativa

Maggiorazioni retributive per prestazioni oltre l’orario ordinario – CCNL Concia
Tipo di prestazione Maggiorazione indicativa Note
Straordinario diurno (prime ore) +12% Calcolata sulla retribuzione oraria base
Straordinario diurno (ore successive) +15% Percentuale progressiva oltre un certo limite
Lavoro notturno ordinario +25–30% Per ore notturne nei turni previsti
Straordinario notturno +50% Ore eccedenti l’orario in turno notturno
Lavoro festivo diurno +30–35% Domeniche e festività nazionali
Straordinario notturno festivo fino a +76% Combinazione delle maggiorazioni più onerose

Avvertenza: le percentuali indicate sono desumibili dalla struttura standard dei CCNL del comparto manifatturiero tessile-concia. Le percentuali esatte sono fissate nel testo integrale del CCNL Concia e possono differire. Verificare sempre la norma contrattuale applicabile prima di calcolare le competenze.

Orario ordinario: 40 ore settimanali e distribuzione

Il CCNL Concia stabilisce l’orario normale di lavoro in 40 ore settimanali, di norma distribuite su cinque giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì), con giornate da 8 ore. La distribuzione concreta dell’orario può essere modulata attraverso:

  • Accordi aziendali per settimane con distribuzione asimmetrica (es. 9 ore nei giorni feriali, riposo il sabato).
  • Orario multisettimana (flessibilità pluriperiodale): possibilità di superare le 40 ore in certi periodi e recuperare in altri, senza che le ore extra siano conteggiate come straordinario (entro i limiti previsti dal CCNL e dalle norme di legge).
  • Part-time: per i lavoratori a orario ridotto, le percentuali di straordinario si calcolano sulle ore effettivamente concordate nel contratto individuale.

Turni nel ciclo conciario

La lavorazione delle pelli richiede operazioni continue che non possono essere interrotte a metà ciclo (bagnatura, calcinazione, concia al cromo): per questa ragione molte concerie di medie e grandi dimensioni organizzano la produzione su due o tre turni. Le caratteristiche del lavoro a turni nel CCNL Concia:

  • Turno mattina (es. 6:00-14:00), turno pomeriggio (14:00-22:00), turno notte (22:00-6:00).
  • I lavoratori in turno di notte hanno diritto alla sorveglianza sanitaria preventiva e periodica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del D.Lgs. 66/2003.
  • Il passaggio dal turno diurno a quello notturno o viceversa richiede un adeguato periodo di riposo (almeno 11 ore consecutive tra una prestazione e l’altra).
  • I lavoratori notturni abituali non possono essere impiegati in tale orario oltre i limiti settimanali fissati dalla legge e dal CCNL.

Straordinario: limite annuo e procedure

Il D.Lgs. 66/2003 fissa in 250 ore annue il limite massimo di straordinario per lavoratore (salvo diverso limite stabilito dalla contrattazione collettiva, anche in senso migliorativo). Nel settore conciario, la stagionalità della domanda (picchi legati alle fiere del pellame e alle campagne calzatura/pelletteria) porta a concentrare lo straordinario in certi periodi dell’anno.

Dal punto di vista procedurale:

  • Lo straordinario deve essere preventivamente autorizzato dal datore di lavoro.
  • Le ore straordinarie devono essere documentate nel libro unico del lavoro e retribuite nel cedolino del mese in cui sono state prestate.
  • Il lavoratore può richiedere, in alternativa al pagamento, il recupero in riposo compensativo, se previsto da accordo aziendale.

Sicurezza e orario nelle lavorazioni chimiche

Le operazioni di concia al cromo, tintura e rifinizione implicano esposizione a sostanze chimiche che richiedono specifiche misure di protezione. In relazione all’orario di lavoro, rilevano in particolare:

  • Pause obbligatorie nelle lavorazioni con agenti chimici particolarmente irritanti (es. solfuri di calcio nella fase di calcinazione).
  • Rotazione delle mansioni per ridurre l’esposizione cumulata a sostanze come il cromo esavalente, ove presente.
  • Sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a rischi chimici, biologici o di natura cancerogena, con periodicità stabilita dal medico competente aziendale.

Casi pratici

Tizio – straordinario notturno nella settimana di punta
Tizio è un operaio D1 addetto al reparto concia al cromo. A ottobre, in vista della fiera di Lineapelle, l’azienda lo chiama a svolgere 3 ore di straordinario notturno per due sere consecutive. Tizio ha diritto alla maggiorazione per straordinario notturno, che è la più elevata tra quelle previste dal CCNL. Le ore vanno autorizzate formalmente e retribuite nel cedolino di ottobre.
Caia – turno di notte e sorveglianza sanitaria
Caia lavora stabilmente in turno notturno (22:00-6:00) nel reparto rifinizione. Ai sensi del D.Lgs. 66/2003 e 81/2008, ha diritto a una visita medica periodica (sorveglianza sanitaria per lavoratrice notturna) a carico del datore di lavoro. Il rifiuto della sorveglianza da parte del datore è una violazione di legge, indipendentemente dal CCNL applicato.
Sempronio – recupero dello straordinario in riposo
Sempronio, impiegato B2, ha accumulato 12 ore di straordinario diurno in novembre. L’accordo aziendale della conceria prevede la facoltà di recuperare le ore in riposo compensativo entro il primo trimestre dell’anno successivo. Sempronio sceglie il recupero invece del pagamento: prende tre giornate di riposo aggiuntivo a gennaio.

Domande frequenti

Quante ore settimanali prevede il CCNL Concia?
L’orario ordinario di lavoro è di 40 ore settimanali. Il divisore convenzionale per il calcolo della retribuzione oraria è 173.
Qual è la maggiorazione per lo straordinario diurno?
Le percentuali di maggiorazione variano per tipologia e sono fissate nel testo integrale del CCNL: indicativamente il 12% per le prime ore di straordinario diurno, con percentuali progressive. Verificare sempre le cifre esatte nel contratto.
Cosa si intende per lavoro notturno nel CCNL Concia?
Il lavoro notturno è quello svolto nella fascia oraria definita dal D.Lgs. 66/2003 (di norma 22:00-6:00). I lavoratori notturni hanno diritto a maggiorazioni retributive e a sorveglianza sanitaria periodica.
Il ciclo conciario prevede lavoro su turni?
Sì, nelle concerie medio-grandi il ciclo produttivo può essere organizzato su due o tre turni. I lavoratori su turni notturni o a ciclo continuo hanno diritto alle maggiorazioni contrattuali e alle tutele del D.Lgs. 66/2003.
Posso rifiutare lo straordinario?
In linea generale il lavoratore può essere chiamato a svolgere straordinario nei limiti del CCNL e del D.Lgs. 66/2003 (massimo 250 ore annue). L’impossibilità a prestare straordinario per gravi motivi personali o familiari può essere giustificata: è opportuno comunicarla tempestivamente al datore di lavoro.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Concia (Pelli e Cuoio) del 7 marzo 2024. Le percentuali di maggiorazione indicate sono orientative: per i valori esatti è necessario consultare il testo integrale del CCNL. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quante ore settimanali prevede il CCNL Concia?

L'orario ordinario di lavoro è fissato a 40 ore settimanali. Il divisore convenzionale per il calcolo della retribuzione oraria è 173.

Qual è la maggiorazione per lo straordinario diurno nel CCNL Concia?

Le percentuali di maggiorazione previste dal CCNL Concia variano per tipologia: lo straordinario diurno è maggiorato indicativamente del 12-15%, quello notturno di percentuali superiori (25-30%), quello festivo del 30-35% e lo straordinario notturno festivo fino al 76% circa. Verificare le percentuali esatte nel testo integrale del CCNL.

Cosa si intende per lavoro notturno nel CCNL Concia?

Il lavoro notturno è quello svolto nella fascia oraria definita dal D.Lgs. 66/2003 (di norma dalle 22:00 alle 6:00). I lavoratori notturni stabilmente adibiti a questo orario hanno diritto a specifiche tutele sanitarie (sorveglianza medica periodica) e alla maggiorazione retributiva prevista dal CCNL.

Il ciclo conciario prevede lavoro su turni?

Sì, nelle concerie di grandi dimensioni il ciclo produttivo può essere organizzato su due o tre turni giornalieri. I lavoratori in turni rotanti hanno diritto alle maggiorazioni previste dal CCNL per il lavoro notturno e nei giorni festivi, oltre all'organizzazione dell'orario di lavoro definita dalla contrattazione aziendale.

Posso rifiutare lo straordinario nel CCNL Concia?

In linea generale, il lavoratore può essere chiamato a svolgere prestazioni straordinarie in base alle esigenze aziendali documentate, nei limiti fissati dal CCNL e dalla legge (massimo 250 ore annue ai sensi del D.Lgs. 66/2003, salvo diverso limite contrattuale). L'impossibilità a prestare straordinario per giustificati motivi personali deve essere documentata.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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