Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Concia (Pelli e Cuoio)

CCNL Concia: malattia, infortunio e comporto – tutele per i lavoratori

La lavorazione delle pelli espone i dipendenti a rischi chimici e fisici che rendono le norme su malattia e infortunio particolarmente rilevanti nel CCNL Concia. La guida illustra il comporto, il trattamento economico durante le assenze e le tutele specifiche per le malattie professionali.

In sintesi

Nel CCNL concia il posto è conservato per 8 mesi fino a 3 anni di anzianità, 10 mesi fino a 6 anni e 12 mesi oltre, sommando le assenze di 36 mesi. Il trattamento è pari alla retribuzione netta intera per 3, 4 o 5 mesi e alla metà per i 5, 6 o 7 mesi successivi; per gli operai l’azienda integra l’indennità INPS fino allo stesso livello. Per l’infortunio sul lavoro il posto è conservato fino a guarigione (art. 58).

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
UNIC – Concerie Italiane (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
Ultimo rinnovo
7 marzo 2024
Vigenza
1° luglio 2023 – 30 giugno 2026 (scaduto). Trattativa di rinnovo aperta per il triennio 1° luglio 2026 – 30 giugno 2029: la piattaforma unitaria Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil chiede 230 euro medi di aumento al livello D2. Fino alla firma restano validi i minimi del contratto scaduto
Norme legge
D.P.R. 1124/1965 (infortuni); D.Lgs. 81/2008 (sicurezza); art. 2110 c.c. (comporto)

Tabella riepilogativa

Malattia e infortunio non sul lavoro – CCNL concia, art. 58
Anzianità di servizio Conservazione del posto Retribuzione netta intera Metà della retribuzione netta
Fino a 3 anni 8 mesi primi 3 mesi successivi 5 mesi
Fino a 6 anni 10 mesi primi 4 mesi successivi 6 mesi
Oltre 6 anni 12 mesi primi 5 mesi successivi 7 mesi

Il trattamento in tabella è quello dei lavoratori dei gruppi Q, 1 e 2 dell’art. 26; per gli operai (gruppo 3) l’azienda integra l’indennità INPS o INAIL fino allo stesso trattamento netto. Con più assenze i periodi si riferiscono a 36 mesi. Testo del CCNL 2016-2019: il rinnovo del 7 marzo 2024 ha migliorato conservazione del posto e integrazione per le malattie invalidanti, ma il comunicato non riporta i nuovi valori.

Il comporto: conservazione del posto per malattia

Il periodo di comporto è il periodo massimo durante il quale il datore di lavoro è tenuto a conservare il posto al lavoratore in malattia, ai sensi dell’art. 2110 c.c. Nel CCNL concia è di 8 mesi fino a 3 anni di anzianità, 10 mesi fino a 6 anni e 12 mesi oltre 6 anni; con più assenze i limiti valgono nell’arco di 36 mesi. Superato il comporto, se l’azienda risolve il rapporto spettano le normali indennità del licenziamento; se non lo fa, il rapporto resta sospeso.

Non si contano nel comporto i ricoveri ospedalieri di oltre 5 giorni continuativi, fino a 60 giorni complessivi. Per le patologie oncologiche e cronico-degenerative il lavoratore può chiedere la sospensione del comporto per i giorni di terapie salvavita, fino a 3 mesi, con un’integrazione al 100% della retribuzione netta fino a un mese; il rinnovo del 2021 ha escluso dal comporto anche i controlli periodici dei malati oncologici. Il trattamento economico riparte da capo dopo 4 mesi senza malattie, dal 16° giorno di ricovero e dopo 12 mesi dalla fine del trattamento al 100%.

Per l’infortunio sul lavoro e la malattia professionale il posto è conservato fino alla guarigione clinica; queste assenze non si sommano a quelle per malattia.

Legge e CCNL: cosa distingue i due livelli

È importante distinguere ciò che è garantito dalla legge (e che vale per tutti i lavoratori dipendenti) da ciò che il CCNL Concia migliora:

  • Di legge: obbligo di conservazione del posto durante la malattia (art. 2110 c.c.), indennità INPS (R.D. 1897/1924, D.P.R. 1124/1965), tutele INAIL per infortuni e malattie professionali, sorveglianza sanitaria (D.Lgs. 81/2008).
  • Del CCNL: durata del comporto (8, 10 o 12 mesi), trattamento pari alla retribuzione netta intera e poi alla metà, anticipo delle indennità INPS e INAIL alle normali scadenze di paga (art. 58).

Rischi specifici del ciclo conciario: malattie professionali

La lavorazione delle pelli è caratterizzata da esposizione a sostanze potenzialmente nocive che possono causare patologie professionali:

  • Cromo esavalente (Cr VI): cancerogeno classificato (Gruppo 1 IARC), presente nelle concerie al cromo se i processi di riduzione non sono adeguati. Può causare dermatiti da contatto, asma professionale e cancro ai polmoni.
  • Solfuri (H&sub2;S, Na&sub2;S): utilizzati nella fase di depilazione. L’idrogeno solforato è un gas tossico che richiede sistemi di ventilazione adeguati e DPI specifici.
  • Solventi organici: usati nella rifinizione. Esposizioni croniche possono determinare danni al sistema nervoso centrale e al fegato.
  • Formaldeide: usata come conservante nelle pelli grezze. Classificata come cancerogeno del gruppo 1 (IARC).

I lavoratori esposti a questi agenti hanno diritto alla sorveglianza sanitaria preventiva (prima dell’assunzione) e periodica (con frequenza fissata dal medico competente) a carico del datore di lavoro. Le malattie professionali contratte sono indennizzate dall’INAIL, indipendentemente dalla colpa del datore.

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Obblighi del lavoratore in caso di malattia

Il lavoratore in malattia deve:

  • Inviare il certificato medico telematico (trasmesso direttamente dal medico all’INPS e comunicato automaticamente al datore) entro i termini previsti.
  • Essere reperibile per le visite fiscali dell’INPS dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, o nelle diverse fasce fissate a livello territoriale (art. 58).
  • Comunicare tempestivamente al datore di lavoro l’assenza, preferibilmente prima dell’inizio dell’orario di lavoro.

Per il CCNL, se il medico di controllo non trova il lavoratore nelle fasce, il trattamento economico a carico dell’azienda decade per l’intero periodo di malattia, oltre alle conseguenze previste dalla legge per l’indennità INPS.

Casi pratici

Tizio – infortunio nel reparto riviera
Tizio, operaio D1 addetto alla fase di calcinazione, scivola su una pozza di soluzione alcalina e si frattura un polso. È un infortunio sul lavoro, coperto dall’INAIL. L’azienda gli anticipa l’indennità INAIL e la integra fino al trattamento netto previsto dall’art. 58; il posto è conservato fino alla guarigione clinica.
Caia – malattia professionale da esposizione a cromo
Caia lavora da 12 anni nel reparto concia al cromo. Le viene diagnosticata una dermatite allergica da cromati, riconosciuta dall’INAIL come malattia professionale. L’INAIL eroga una rendita periodica in proporzione al grado di inabilità permanente riconosciuto. L’azienda è tenuta a valutare la possibilità di cambio mansione in applicazione del D.Lgs. 81/2008.
Sempronio – superamento del comporto
Sempronio è assente per malattia per periodi ricorrenti: ha 4 anni di anzianità e nell’arco di 36 mesi ha accumulato oltre 10 mesi di assenza, il comporto previsto per la sua anzianità. L’azienda comunica il licenziamento per superamento del comporto, con preavviso e TFR. Sempronio verifica con il sindacato se tra le assenze ci sono ricoveri di oltre 5 giorni o giorni di terapie salvavita, che il CCNL esclude dal computo.
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Domande frequenti

Quanto dura il comporto per malattia nel CCNL Concia?
8 mesi fino a 3 anni di anzianità, 10 mesi fino a 6 anni, 12 mesi oltre 6 anni; con più assenze i limiti valgono in 36 mesi. Per le terapie salvavita si può chiedere la sospensione del comporto fino a 3 mesi (art. 58).
Il primo giorno di malattia è pagato?
L’INPS non paga i primi 3 giorni. Il CCNL garantisce ai lavoratori dei gruppi Q, 1 e 2 la retribuzione netta intera dall’inizio del periodo; per gli operai l’integrazione è riferita al trattamento INPS, e il testo non dice in modo esplicito come sono coperti i giorni di carenza.
Cosa succede in caso di infortunio sul lavoro?
L’infortunio sul lavoro è coperto dall’INAIL. L’azienda anticipa e integra il trattamento INAIL secondo l’art. 58 e conserva il posto fino alla guarigione clinica.
I lavoratori esposti a cromo o solventi hanno diritti speciali?
Sì, hanno diritto alla sorveglianza sanitaria preventiva e periodica a carico del datore (D.Lgs. 81/2008). Le malattie professionali contratte sono indennizzate dall’INAIL, indipendentemente dalla colpa del datore.
Posso essere licenziato per malattia?
Il licenziamento per malattia è ammesso solo dopo il superamento del periodo di comporto previsto dal CCNL. Prima di quel termine, qualsiasi licenziamento collegato alla malattia è nullo. Al superamento del comporto, il datore deve comunque corrispondere il preavviso e il TFR.

Fonti: CCNL concia 2016-2019, art. 58 (testo pubblicato da WageIndicator) · comunicato unitario sul rinnovo del 7 marzo 2024. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima e premi (nessuna quattordicesima).

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Concia (Pelli e Cuoio) del 7 marzo 2024. I valori di comporto e trattamento sono quelli dell’art. 58 del testo contrattuale 2016-2019. Per situazioni specifiche rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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