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Contratto a tempo determinato nel CCNL Concia (Pelli e Cuoio): causali e durata
Il contratto a tempo determinato consente di assumere per un periodo predefinito, ma entro limiti stringenti di durata, causali e numero. Dopo il Decreto Dignità molti di questi limiti rinviano espressamente alla contrattazione collettiva: conoscerli evita la conversione del rapporto a tempo indeterminato.
Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi; oltre i 12 richiede una causale (esigenze tecnico-organizzative, sostituzione o causali individuate dal CCNL). Sono ammesse al massimo 4 proroghe e vanno rispettati gli intervalli di stop&go. Il superamento dei limiti comporta la conversione a tempo indeterminato. Matura il diritto di precedenza.
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I limiti in sintesi
La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.
| Aspetto | Regola di legge | Ruolo del CCNL |
|---|---|---|
| Durata massima | 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) | Può prevedere durate diverse in casi specifici |
| Causale | Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi | Individua causali ulteriori (art. 19) |
| Tetto di contingentamento | 20% degli stabili al 1° gennaio | Può fissare una percentuale diversa |
| Proroghe | Massimo 4 nei 24 mesi | — |
| Intervalli (stop&go) | 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) | Esenzione per attività stagionali |
| Diritto di precedenza | Dopo 6 mesi nella stessa azienda | Disciplina termini e modalità |
Durata, causali e limiti
La disciplina del contratto a termine, ridisegnata dal Decreto Dignità, poggia su alcuni paletti che il CCNL integra.
Durata e causali
La durata massima è di 24 mesi (sommando rinnovi e proroghe per mansioni di pari livello). Fino a 12 mesi il contratto può essere privo di causale; oltre i 12 mesi occorre una causale: sostituzione, esigenze tecnico-organizzative o le causali individuate dal contratto collettivo.
Proroghe e rinnovi
Sono ammesse al massimo 4 proroghe nei 24 mesi; il rinnovo richiede sempre la causale. Tra due contratti a termine vanno rispettati gli intervalli di 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre i 6 mesi).
Conversione e precedenza
Il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Dopo 6 mesi nella stessa azienda matura inoltre il diritto di precedenza nelle assunzioni stabili per mansioni equivalenti.
Diritto di precedenza e conversione
Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.
Casi pratici
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Domande frequenti
Il contratto a termine deve indicare una causale?
Quante proroghe sono ammesse?
Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
Quando il contratto a termine si trasforma a tempo indeterminato?
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Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per causali, percentuali di contingentamento e casi di stagionalità si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il contratto a tempo determinato nel CCNL Concia (Pelli e Cuoio) si muove su un binario doppio: da un lato i limiti inderogabili fissati dal D.Lgs. 81/2015, ridisegnati dal Decreto Dignita; dall'altro gli spazi che la legge stessa rimette alla contrattazione collettiva. Conoscere entrambi e cio che distingue un contratto valido da uno destinato a convertirsi a tempo indeterminato.
La durata massima e il computo
Il rapporto a termine tra le stesse parti, per mansioni di pari livello e categoria legale, non puo superare i 24 mesi, sommando rinnovi e proroghe. Il superamento di questo tetto comporta la trasformazione del contratto a tempo indeterminato dalla data di sforamento. E un limite ancorato alla legge, che il CCNL puo modulare solo nei casi espressamente previsti.
L'apposizione della causale
Fino a 12 mesi il contratto puo essere stipulato senza causale. Oltre i 12 mesi, e in ogni caso per i rinnovi, occorre indicare una giustificazione: esigenze di sostituzione di altri lavoratori, esigenze tecniche, organizzative o produttive individuate dalle parti, oppure le causali che il contratto collettivo ha eventualmente tipizzato. La causale deve risultare per iscritto: la sua mancanza o genericita espone alla conversione.
Proroghe, rinnovi e stop&go
Nell'arco dei 24 mesi sono ammesse al massimo 4 proroghe, indipendentemente dal numero di contratti. Il rinnovo richiede sempre la causale e il rispetto degli intervalli minimi tra un contratto e l'altro (stop&go): 10 giorni se il contratto scaduto durava fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attivita stagionali godono di un regime di esenzione da questi intervalli.
Il tetto di contingentamento
Il numero di contratti a termine non puo superare, di regola, il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell'anno di assunzione. La legge lascia pero al CCNL il potere di fissare una percentuale diversa, piu alta o piu bassa, in funzione delle esigenze del settore: e uno dei punti in cui il contratto collettivo incide piu concretamente.
Il diritto di precedenza
Il lavoratore che abbia prestato attivita a termine per piu di 6 mesi presso la stessa azienda matura, a certe condizioni, un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per le stesse mansioni effettuate nei 12 mesi successivi. E un diritto che va esercitato manifestando per iscritto la volonta al datore entro i termini di legge.
Cosa controllare in concreto
Prima di firmare, conviene verificare la presenza e la chiarezza della causale (se dovuta), il rispetto del tetto dei 24 mesi sommando i rapporti precedenti, il numero di proroghe gia utilizzate e gli intervalli tra i contratti. Le percentuali di contingentamento e le causali specifiche di settore sono fissate dal CCNL stipulato, tra gli altri, da UNIC - Concerie Italiane (Confindustria), Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.
Domande frequenti
Quanto puo durare al massimo un contratto a termine?
Di regola 24 mesi tra le stesse parti per mansioni di pari livello, sommando rinnovi e proroghe. Il superamento comporta la conversione a tempo indeterminato.
Quando serve la causale?
La causale e necessaria oltre i 12 mesi di durata e sempre in caso di rinnovo. Puo consistere in esigenze di sostituzione, tecnico-organizzative o nelle causali individuate dal CCNL.
Quante proroghe sono ammesse?
Al massimo 4 nei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. Oltre tale limite il rapporto si converte a tempo indeterminato.
Cos'e il tetto di contingentamento?
E il limite massimo di contratti a termine, di regola il 20% dei lavoratori stabili al 1 gennaio. Il CCNL puo fissare una percentuale diversa per il settore.
Quando matura il diritto di precedenza?
Dopo piu di 6 mesi di attivita a termine nella stessa azienda, per le assunzioni a tempo indeterminato sulle stesse mansioni nei 12 mesi successivi, previa manifestazione scritta della volonta.