Indice
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La guida

CCNL Concia (Pelli e Cuoio)

CCNL Concia: ferie, permessi retribuiti e ROL

Il CCNL Concia (Pelli e Cuoio) garantisce a operai e impiegati un articolato sistema di ferie annue, permessi retribuiti per eventi familiari e congedo matrimoniale. Per i lavoratori esposti a rischi chimici tipici del ciclo conciario si aggiungono specifici diritti legati alla sorveglianza sanitaria.

In sintesi

Il CCNL Concia garantisce 4 settimane annue di ferie per gli operai e 4-5 settimane per impiegati con oltre 8 anni di anzianità. Sono previsti permessi retribuiti per eventi familiari e il congedo matrimoniale. I lavoratori conciatori maturano anche permessi per esposizione a rischi specifici del settore.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
UNIC – Concerie Italiane (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
Ultimo rinnovo
7 marzo 2024
Vigenza
1° luglio 2023 – 30 giugno 2026 (scaduto). Trattativa di rinnovo aperta per il triennio 1° luglio 2026 – 30 giugno 2029: la piattaforma unitaria Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil chiede 230 euro medi di aumento al livello D2. Fino alla firma restano validi i minimi del contratto scaduto
Norma quadro
Art. 2109 c.c.; D.Lgs. 66/2003 (ferie minime legali)

Tabella riepilogativa

Ferie annue e permessi principali – CCNL Concia
Categoria Ferie annue Condizione
Operai 4 settimane (28 giorni cal. / 20 gg lavorativi) Per tutti, indipendentemente dall’anzianità
Impiegati e quadri 4 settimane Fino a 8 anni di anzianità
Impiegati e quadri 5 settimane Oltre 8 anni di anzianità presso lo stesso datore
Congedo matrimoniale 15 giorni di calendario Per tutti, fruibili entro 1 anno dal matrimonio/unione civile
Permesso per lutto 3 giorni lavorativi Per decesso di coniuge, figli, genitori, fratelli

Nota: il CCNL del settore pelli e cuoio (contratto omogeneo per struttura) prevede questi istituti. Per le esatte disposizioni del CCNL Concia (UNIC) è necessario consultare il testo integrale. Le ferie minime di legge (4 settimane ai sensi del D.Lgs. 66/2003) costituiscono in ogni caso il pavimento inderogabile.

Ferie: maturazione, godimento e monetizzazione

Le ferie maturano per ogni mese di servizio effettivo. I lavoratori assunti nel corso dell’anno hanno diritto a 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni lavorati. Concorrono alla maturazione:

  • I periodi di malattia e infortunio (nei limiti del comporto).
  • I periodi di maternità obbligatoria e facoltativa.
  • Le assenze per congedi previsti dalla legge o dal CCNL.
  • I periodi di ferie precedentemente godute.

Ai sensi del D.Lgs. 66/2003, almeno 2 settimane di ferie devono essere fruite nel corso dell’anno di maturazione; le restanti 2 settimane possono essere fruite entro i 18 mesi successivi. La monetizzazione delle ferie non godute è ammessa solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro: durante il rapporto il datore è obbligato a far godere le ferie e non può sostituirle con un’indennità sostitutiva.

Come si calcola la retribuzione durante le ferie

Durante le ferie spetta la retribuzione di fatto, ossia la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato. Questo include:

  • Il minimo tabellare del livello di appartenenza.
  • L’Elemento Regionale di Confluenza (ERC).
  • Gli scatti di anzianità maturati.
  • Il superminimo individuale (se non assorbibile).
  • Le indennità fisse e continuative (es. indennità di turno fisso).

Non rientrano nella retribuzione feriale le voci variabili legate alla presenza effettiva (straordinari, indennità di cassa, rimborsi spesa).

Permessi retribuiti per eventi familiari

Il CCNL Concia prevede permessi retribuiti per specifici eventi, che non incidono sulle ferie annue:

  • Congedo matrimoniale: 15 giorni di calendario retribuiti, da fruirsi in prossimità del matrimonio (o dell’unione civile, ai sensi della L. 76/2016) e comunque entro un anno.
  • Lutto: 3 giorni lavorativi retribuiti per decesso del coniuge (o convivente more uxorio), di un figlio, di un genitore o di un fratello. Per altri familiari stretti (suoceri, nonni) il CCNL o la contrattazione aziendale possono prevedere ulteriori permessi.
  • Permessi per visite mediche e sorveglianza sanitaria: i lavoratori esposti a rischi chimici (cromo, solventi, solfuri) hanno diritto alle visite del medico competente durante l’orario di lavoro. Queste ore non si detraggono dai permessi o dalle ferie.
  • Permessi per cariche sindacali e rappresentanza: i componenti dell’RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) o dell’RLSSA hanno diritto ai permessi sindacali retribuiti previsti dalla legge e dal CCNL.

Ferie solidali e smart working: le novità del rinnovo 2024

Il rinnovo del 7 marzo 2024 ha introdotto alcune novità in materia di flessibilità del lavoro:

  • Ferie solidali: i lavoratori possono cedere volontariamente parte dei propri permessi o ferie (eccedenti il minimo legale) a colleghi che ne abbiano necessità per gravi motivi familiari o di salute, senza oneri aggiuntivi per l’azienda.
  • Smart working: il contratto introduce linee guida sull’organizzazione del lavoro agile (smart working) anche per le funzioni amministrative e commerciali delle concerie. I periodi in smart working non incidono sulla maturazione di ferie e permessi.
  • Congedi per vittime di violenza di genere: il rinnovo ha incrementato di un mese il congedo retribuito per le lavoratrici vittime di violenza di genere, portandolo a 4 mesi di congedo complessivi.

Casi pratici

Tizio – ferie non godute alla fine dell’anno
Tizio, operaio D2, ha accumulato 10 giorni di ferie residue al 31 dicembre che non ha potuto godere per esigenze produttive dell’azienda. Il datore non può monetizzarle: deve garantirne la fruizione entro il 30 giugno del secondo anno successivo (18 mesi dalla maturazione). In caso di mancato godimento per colpa del datore, Tizio avrà diritto all’indennità sostitutiva.
Caia – impiegata con 9 anni di anzianità
Caia è impiegata B2 con 9 anni di anzianità nella stessa conceria. Ha maturato il diritto alle 5 settimane annue (25 giorni lavorativi). Pianifica le ferie principali a luglio-agosto (3 settimane) e le rimanenti 2 settimane tra Natale e Capodanno. Il datore deve autorizzarle, tenendo conto delle esigenze produttive ma senza negarne la fruizione complessiva.
Sempronio – congedo matrimoniale
Sempronio si sposa il 15 giugno. Ha diritto a 15 giorni di calendario retribuiti di congedo matrimoniale. Li chiede dal 13 al 27 giugno. L’azienda li autorizza: il congedo è un diritto soggettivo e il datore non può negarlo per esigenze organizzative. I 15 giorni non si detraggono dalle ferie annue.

Approfondisci con la guida pratica

Permessi ROL ed ex festivita: come maturano →

Domande frequenti

Quante settimane di ferie spettano a un operaio della concia?
Un operaio matura 4 settimane di ferie annue, indipendentemente dall’anzianità. Almeno 2 settimane devono essere godute nell’anno di maturazione; le restanti entro i successivi 18 mesi.
Gli impiegati con lunga anzianità hanno più ferie?
Sì, gli impiegati e i quadri con oltre 8 anni di anzianità maturano 5 settimane annue invece di 4. La quinta settimana si matura al compimento dell’ottavo anno di servizio continuativo presso lo stesso datore.
Cosa succede se le ferie cadono in un giorno festivo?
Se durante le ferie cade una festività nazionale, il giorno festivo non si computa nelle ferie. Il lavoratore ha diritto a un giorno aggiuntivo di riposo per ogni festività intercorsa nel periodo feriale.
Quanti giorni di permesso per matrimonio?
Il CCNL prevede 15 giorni di calendario retribuiti come congedo matrimoniale, fruibili entro un anno dalla data del matrimonio o dell’unione civile. Non si detraggono dalle ferie annue.
I lavoratori conciatori hanno permessi speciali per rischi professionali?
I lavoratori esposti a rischi chimici (cromo, solfuri, solventi) hanno diritto alle visite del medico competente durante l’orario di lavoro, a carico del datore, senza detrazione da ferie o permessi. Queste tutele derivano dal D.Lgs. 81/2008 e dalla valutazione del rischio aziendale.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi (nessuna quattordicesima) e malattia, infortunio e comporto.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Concia (Pelli e Cuoio) del 7 marzo 2024. Per le esatte disposizioni è necessario consultare il testo integrale del CCNL. Per situazioni specifiche rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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