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Ultimo aggiornamento: 29 Gennaio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Concia disciplina l'apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015): durata fino a 3 anni, retribuzione in percentuale del minimo del livello di destinazione. Il lavoratore riceve formazione interna sul ciclo conciario. Alla scadenza può essere confermato o receduto con preavviso.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Concia (Pelli e Cuoio)

CCNL Concia: apprendistato professionalizzante nel settore conciario

L’apprendistato professionalizzante è il contratto privilegiato per formare nuovi lavoratori nel ciclo conciario. Il CCNL Concia ne disciplina durata, retribuzione progressiva e formazione obbligatoria, tenendo conto delle specificità di un processo produttivo che richiede competenze chimiche, meccaniche e di qualità.

In sintesi

Il CCNL Concia disciplina l’apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015): durata fino a 3 anni, retribuzione in percentuale del minimo del livello di destinazione. Il lavoratore riceve formazione interna sul ciclo conciario. Alla scadenza può essere confermato o receduto con preavviso.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
UNIC – Concerie Italiane (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
Ultimo rinnovo
7 marzo 2024
Vigenza
1° luglio 2023 – 30 giugno 2026
Norma legge
D.Lgs. 81/2015 (Codice dei contratti di lavoro), artt. 41-47

Tabella riepilogativa

Caratteristiche dell’apprendistato professionalizzante – CCNL Concia
Parametro Regola applicabile
Tipo Apprendistato professionalizzante (art. 44 D.Lgs. 81/2015)
Età minima 18 anni (17 anni con diploma di qualifica triennale)
Età massima 29 anni
Durata (livelli operai base) Fino a 3 anni (minimo 6 mesi)
Durata (livelli alti) Fino a 5 anni per profili di alta specializzazione (A/B1)
Retribuzione Percentuale del minimo del livello di destinazione (progressiva)
Formazione obbligatoria Min. 120 ore/anno di tipo professionalizzante
TFR, ferie, 13ª Sì, maturati sulla retribuzione effettiva

Nota: le percentuali retributive esatte (es. 70% nel primo anno, 85% nel secondo, 100% nel terzo) sono fissate nel testo integrale del CCNL Concia. I valori riportati in questa guida sono orientativi sulla base della struttura comune ai CCNL del comparto manifatturiero tessile-moda.

La retribuzione durante l’apprendistato

L’apprendista non è pagato al minimo tabellare del livello di destinazione, ma a una percentuale progressiva che aumenta nel corso del rapporto. La logica è che all’inizio il lavoratore sta imparando e la sua produttività è inferiore; man mano che acquisisce competenze, la retribuzione si avvicina al minimo pieno.

La struttura tipica è:

  • Primo periodo (solitamente il primo anno): circa il 70-75% del minimo tabellare del livello di destinazione.
  • Periodo intermedio: circa l’80-85%.
  • Ultimo periodo (prima della scadenza): circa il 90-100%.

Le percentuali esatte vanno verificate nel testo del CCNL Concia. In ogni caso, la retribuzione dell’apprendista non può essere inferiore al minimo di due livelli sotto quello di destinazione ai sensi del D.Lgs. 81/2015.

La formazione nel ciclo conciario: obblighi e contenuti

Il CCNL Concia, in attuazione del D.Lgs. 81/2015, prevede che il piano formativo individuale dell’apprendista includa:

  • Formazione di base: sicurezza sul lavoro, conoscenza del CCNL e dei diritti/doveri del lavoratore, comunicazione e organizzazione del lavoro.
  • Formazione professionalizzante (on the job): le specifiche tecniche del ciclo conciario in cui è inserito l’apprendista (riviera, concia, rifinizione, controllo qualità, ufficio commerciale, ecc.).
  • Formazione sulla sicurezza chimica: data l’esposizione ad agenti chimici nel ciclo conciario, la formazione specifica su DPI, procedure di emergenza e smaltimento dei rifiuti è obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Il tutor aziendale (o referente formativo) è la figura designata dal datore per seguire l’apprendista nel percorso formativo. La sua designazione è un obbligo di legge.

Scatti di anzianità e istituti contrattuali per gli apprendisti

Una novità rilevante è stata introdotta nel 2025 nel rinnovo del CCNL dell’area moda/tessile-concia artigiana (anche applicabile per analogia in alcuni aspetti agli apprendisti dell’industria conciaria): gli apprendisti maturano scatti di anzianità anche durante il periodo di apprendistato.

Tutti gli altri istituti contrattuali si applicano all’apprendista proporzionalmente alla retribuzione percepita:

  • Ferie annue: 4 settimane (stessa regola degli operai).
  • TFR: maturato sulla retribuzione effettiva dell’apprendistato.
  • Tredicesima mensilità: maturata sulla retribuzione effettiva.
  • Malattia: diritto all’indennità INPS (carenza di 3 giorni) e all’integrazione contrattuale.

Conclusione dell’apprendistato: conferma o disdetta

Al termine del contratto di apprendistato il datore ha due opzioni:

  1. Silenzio = conferma: se non comunica nulla entro la scadenza, il rapporto si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato al livello di inquadramento concordato. Il periodo di apprendistato si computa nell’anzianità di servizio.
  2. Disdetta: il datore (o il lavoratore) può comunicare la disdetta al termine del contratto, con un preavviso di 30 giorni. In caso di disdetta, l’apprendista ha diritto al TFR e alla liquidazione degli istituti maturati. Non ha diritto alla NASpI se la disdetta è per volontà del lavoratore; ha diritto alla NASpI se è il datore a non confermare.

Casi pratici

Tizio – apprendista al reparto concia al cromo
Tizio, 20 anni, viene assunto con contratto di apprendistato professionalizzante, livello di destinazione C2 (operaio specializzato), durata 3 anni. Al primo anno percepisce circa il 75% del minimo C2 (2.234,82 €), pari a circa 1.676 €. Al terzo anno sale al 90%, pari a circa 2.011 €. Il piano formativo include 120 ore di formazione sul ciclo conciario con focus sulla sicurezza chimica.
Caia – apprendista impiegata B2 non confermata
Caia termina il suo apprendistato di 3 anni come impiegata B2 (livello di destinazione). L’azienda comunica disdetta 30 giorni prima della scadenza per motivi organizzativi (riduzione del personale amministrativo). Caia ha diritto al TFR maturato, alla tredicesima proporzionale, alle ferie residue. Avendo perso il lavoro per disdetta del datore, può richiedere la NASpI se ne ha i requisiti previdenziali.
Sempronio – apprendista formato e promosso
Sempronio completa l’apprendistato di 3 anni come operaio specializzato C2 in una conceria di Santa Croce sull’Arno. L’azienda lo conferma senza comunicazione (silenzio-assenso): il contratto diventa a tempo indeterminato. Sempronio viene subito inquadrato C2 con il minimo tabellare pieno di 2.234,82 €. Il suo tutore aziendale, riconoscendone le competenze, propone la promozione a C1 dopo 6 mesi di valutazione.

Domande frequenti

Quanto dura l’apprendistato nel CCNL Concia?
L’apprendistato professionalizzante dura fino a 3 anni per i livelli operai/impiegatizi di base, e fino a 5 anni per profili di alta specializzazione (livelli B/A). La durata minima è di 6 mesi. Verificare le durate per ciascun livello nel testo integrale del CCNL.
Quanto si guadagna durante l’apprendistato?
La retribuzione è una percentuale progressiva del minimo del livello di destinazione: orientativamente dal 70-75% nel primo periodo fino al 90-100% nell’ultimo. Le percentuali esatte sono fissate nel testo del CCNL Concia.
Quante ore di formazione sono obbligatorie?
Il D.Lgs. 81/2015 prevede almeno 120 ore annue di formazione professionalizzante. Nel settore conciario include formazione tecnica sul ciclo produttivo, sicurezza con agenti chimici e DPI specifici del settore.
L’apprendista matura ferie, TFR e tredicesima?
Sì, l’apprendista matura tutti gli istituti contrattuali (ferie, TFR, tredicesima, malattia) calcolati sulla retribuzione effettivamente percepita durante l’apprendistato.
Cosa succede al termine dell’apprendistato?
Se il datore non comunica disdetta, il rapporto si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato al livello concordato. In caso di disdetta del datore, l’apprendista ha diritto a TFR e NASpI.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Concia (Pelli e Cuoio) del 7 marzo 2024 e al D.Lgs. 81/2015 (Codice dei contratti di lavoro). Le percentuali retributive indicate sono orientative: per i valori esatti consultare il testo integrale del CCNL. Per situazioni specifiche rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quanto dura l'apprendistato nel CCNL Concia?

L'apprendistato professionalizzante nel CCNL Concia può durare fino a 3 anni per i livelli operai e impiegatizi di base, e fino a 5 anni per profili di alta specializzazione (livelli B/A). La durata minima è di 6 mesi. Le durate esatte per ciascun livello di destinazione sono fissate nel testo integrale del CCNL.

Quanto si guadagna durante l'apprendistato?

La retribuzione dell'apprendista è una percentuale del minimo tabellare del livello di destinazione. Tradizionalmente si parte dal 70-75% nel primo periodo e si sale al 90% nell'ultimo. Le percentuali esatte sono definite dal CCNL e possono essere migliorate da accordi aziendali.

Quante ore di formazione sono obbligatorie nell'apprendistato conciario?

Il D.Lgs. 81/2015 prevede almeno 120 ore annue di formazione di tipo professionalizzante per l'apprendista. Nel settore conciario la formazione comprende nozioni sul ciclo produttivo (chimica del cuoio, sicurezza con agenti chimici, tecniche di lavorazione), generalmente erogata on the job con tutoraggio interno.

L'apprendista matura ferie, TFR e tredicesima?

Sì, l'apprendista ha diritto a ferie, TFR, tredicesima e tutti gli istituti contrattuali, calcolati sulla retribuzione effettivamente percepita durante l'apprendistato. Dal 2025 (rinnovo CCNL area moda), gli apprendisti del settore maturano anche gli scatti di anzianità contrattuale.

Cosa succede al termine dell'apprendistato?

Al termine dell'apprendistato professionalizzante, se il datore non comunica disdetta, il rapporto si trasforma automaticamente in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato al livello di inquadramento previsto. In caso di disdetta, si applica un preavviso di 30 giorni (salvo diversa previsione del CCNL).

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.