Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL RSA e Case di Riposo (ANASTE)

Apprendistato CCNL ANASTE 2025: durata, retribuzione e formazione nelle RSA

Il CCNL ANASTE regolamenta l’apprendistato professionalizzante nelle strutture socio-assistenziali, fissando durata, percentuali retributive, profili esclusi e obblighi formativi. La cornice legale è il d.lgs. n. 81/2015 (Testo Unico dei contratti di lavoro).

In sintesi

Il CCNL ANASTE (art. 22) ammette l’apprendistato professionalizzante tra i 18 e i 29 anni per i livelli da 1 a 10, con durata da 6 mesi a 3 anni. La retribuzione è il 90% di quella del livello da conseguire nella prima parte del rapporto e il 95% nella seconda. Il contratto è escluso per medici, infermieri, fisioterapisti, logopedisti, psicomotricisti, psicologi, operatori socio-sanitari e per ogni professione che richiede un percorso abilitante o l’iscrizione a un albo.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
ANASTE (datoriale) · CIU-Unionquadri · SNALV-Confsal · Confsal · CSE · CSE Sanità · CSE Fulscam · Confelp
Ultimo rinnovo
23 luglio 2025 (verbale); testo consolidato 3 novembre 2025
Vigenza
1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025 (scaduto). Il CCNL era stato firmato il 3 novembre 2025; la piattaforma per il rinnovo e’ stata presentata l’11 febbraio 2026 e la trattativa e’ in corso. Fino alla firma restano validi i minimi del contratto scaduto
Norma legale di riferimento
D.lgs. n. 81/2015, Titolo V (artt. 41-47); d.lgs. n. 167/2011 per gli aspetti contributivi
Tipologia principale
Apprendistato professionalizzante (art. 44 d.lgs. 81/2015)

Le tre tipologie di apprendistato: quale si applica nelle RSA

Il d.lgs. n. 81/2015 prevede tre tipologie di apprendistato, con requisiti anagrafici e finalità diverse:

  • Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (art. 43): per giovani dai 15 ai 25 anni; finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale ai sensi del d.lgs. n. 226/2005. Nelle RSA è raramente utilizzato.
  • Apprendistato professionalizzante (art. 44): per soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni (17 se in possesso di qualifica professionale); finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali. È l’unica tipologia disciplinata dal CCNL ANASTE (art. 22), ammessa per le qualifiche dei livelli da 1 a 10; il contratto lo esclude per medici, infermieri, fisioterapisti, logopedisti, psicomotricisti, psicologi, operatori socio-sanitari e per ogni professione che richiede un percorso abilitante o l’iscrizione a un albo.
  • Apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 45): per soggetti fino a 29 anni; finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari o di alta formazione. Il CCNL ANASTE non lo regola: valgono le norme di legge.

Il CCNL ANASTE disciplina in dettaglio l’apprendistato professionalizzante, che è la tipologia ordinaria per l’ingresso nel settore socio-assistenziale.

Durata dell’apprendistato professionalizzante per livello

Il contratto di apprendistato dura da un minimo di 6 mesi (esclusi i casi stagionali) a un massimo di 3 anni, e si estingue in relazione alla qualifica da conseguire alle scadenze dell’art. 22, comma 15:

Scadenza dell’apprendistato per livello di destinazione — CCNL ANASTE
Livello di destinazione Scadenza
Livelli 1, 2, 3, 3S, 4, 5 12 mesi
Livelli 6, 7, 8, 9, 10 32 mesi

Fonte: testo del CCNL ANASTE, art. 22, commi 6 e 15. Il periodo può essere prolungato in caso di malattia, infortunio o altra sospensione involontaria e per il congedo parentale oltre 30 giorni (comma 12). Le percentuali del comma 12 sono quelle corrette dal verbale integrativo di dicembre 2025 (verbale pubblicato da ANASTE): il testo consolidato del 3 novembre 2025 riportava per errore materiale “fino a 32 mesi” anche per i livelli 1-5.

Retribuzione dell’apprendista: struttura e percentuali

La retribuzione dell’apprendista è una percentuale del minimo mensile conglobato del livello della qualifica da conseguire (art. 22, comma 12):

Livelli Prima fase: 90% Seconda fase: 95%
Da 1 a 5 (contratti fino a 12 mesi) dal 1° al 6° mese dal 7° mese
Da 6 a 10 (contratti fino a 32 mesi) dal 1° al 28° mese dal 29° mese

Gli apprendisti maggiorenni possono fare straordinario e lavorare di notte, nei festivi e nei festivo-notturni, con le maggiorazioni del CCNL. Le ore di formazione sono comprese nell’orario di lavoro e in caso di malattia l’apprendista ha lo stesso trattamento a carico dell’ente del personale qualificato.

Esempio: un apprendista destinato al livello 2 (minimo 1.390,12 € dal 1° agosto 2025) percepisce il 90%, cioè 1.251,11 € lordi al mese, per i primi 6 mesi e dal 7° mese il 95%, cioè 1.320,61 €.

La formazione obbligatoria: ore, modalità e tutore aziendale

La formazione è interna o esterna, con un monte ore definito dai percorsi formativi relativi ai profili professionali allegati al CCNL (art. 22, comma 19): gli allegati non sono pubblicati nel testo consolidato, quindi il numero di ore non è verificabile. Le ore di formazione sono comprese nell’orario di lavoro e le attività svolte presso più datori si cumulano. Il datore deve:

  • impartire l’insegnamento necessario a conseguire la qualifica e non adibire l’apprendista a lavori non attinenti;
  • concedere senza trattenute i permessi per la formazione e registrare le competenze nel libretto formativo;
  • garantire la presenza di un tutor aziendale, che affianca l’apprendista e, al termine, valuta le competenze acquisite per l’attestazione;
  • comunicare per iscritto la qualificazione 30 giorni prima della scadenza.

Il piano formativo individuale deve essere redatto per iscritto; il contratto di apprendistato richiede la forma scritta e deve indicare prestazione, periodo di prova, trattamento economico, qualifica, durata.

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Limiti di assunzione e agevolazioni

Il CCNL ANASTE (art. 22, commi 7-8) fissa questi limiti:

  • non si assumono nuovi apprendisti se non è stato mantenuto in servizio almeno il 70% di quelli il cui apprendistato è scaduto nei 36 mesi precedenti (esclusi i rapporti cessati in prova, per dimissioni o per giusta causa);
  • il numero degli apprendisti non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze qualificate a tempo indeterminato (100% fino a 9 dipendenti); chi ha meno di 3 qualificati può assumere al massimo 3 apprendisti.

In caso di mancata erogazione della formazione imputabile al datore e tale da impedire le finalità del contratto, l’art. 47, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 prevede che il datore versi la differenza di contribuzione rispetto al livello superiore che l’apprendista avrebbe raggiunto, maggiorata del 100%. Aliquote e sgravi contributivi dell’apprendistato cambiano con le leggi di bilancio e sono pubblicati nelle circolari INPS in vigore; il CCNL non ne fissa e qui non riportiamo percentuali che non abbiamo verificato.

Conferma in servizio e inquadramento finale

Al termine del periodo di apprendistato, il datore può:

  • Confermare il lavoratore a tempo indeterminato nel livello contrattuale di destinazione: il contratto di apprendistato si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato, senza necessità di stipulare un nuovo contratto. Il periodo di apprendistato è utile per la maturazione degli scatti di anzianità (art. 22, comma 12).
  • Non confermare il lavoratore: ciascuna parte può recedere al termine del periodo di apprendistato con un preavviso di 15 giorni di calendario che decorre dalla scadenza, oppure con la relativa indennità sostitutiva (art. 22, comma 16); la qualificazione va comunicata per iscritto 30 giorni prima della scadenza. Al lavoratore spettano il TFR e le competenze di fine rapporto; la NASpI è riconosciuta se ha i requisiti contributivi e il recesso non è per giusta causa.

Se nessuna delle parti recede alla scadenza, il rapporto prosegue come ordinario rapporto a tempo indeterminato e il livello è quello della qualifica conseguita (art. 22, commi 13 e 16).

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Casi pratici

Tizio — Apprendista ausiliario (livello 2)
Tizio, 22 anni, viene assunto come apprendista professionalizzante destinato al livello 2 (ausiliario). Per i primi 6 mesi percepisce il 90% di 1.390,12 € = 1.251,11 € lordi al mese, dal 7° mese il 95% = 1.320,61 €. Alla scadenza dei 12 mesi previsti per il livello 2 nessuna delle parti recede: il rapporto prosegue a tempo indeterminato al livello 2. Un OSS, invece, non potrebbe essere assunto in apprendistato: il CCNL esclude il profilo.
Caia — Apprendista animatrice (livello 6)
Caia, 24 anni, viene assunta come apprendista animatrice destinata al livello 6 (minimo 1.696,37 €). Percepisce il 90%, cioè 1.526,73 € lordi al mese, fino al 28° mese e il 95%, cioè 1.611,55 €, dal 29°. Il datore deve affiancarle un tutor aziendale e registrare le competenze acquisite nel libretto formativo.
Sempronio — RSA che non eroga la formazione prevista dal PFI
Sempronio è apprendista destinato al livello 5 in una RSA che, per carenze organizzative interne, non eroga la formazione prevista dal piano formativo. Se l’inadempimento è imputabile solo al datore e impedisce le finalità del contratto, l’art. 47, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 lo obbliga a versare la differenza di contribuzione rispetto al livello superiore, maggiorata del 100%; Sempronio può inoltre segnalare la carenza al sindacato o all’Ispettorato.

Domande frequenti

Quanti apprendisti può assumere una RSA aderente ad ANASTE?
Il CCNL ANASTE (art. 22, comma 8) limita gli apprendisti a 3 ogni 2 lavoratori qualificati a tempo indeterminato (100% fino a 9 dipendenti); chi ha meno di 3 qualificati può assumere al massimo 3 apprendisti. Servono inoltre almeno il 70% di conferme tra gli apprendisti scaduti nei 36 mesi precedenti.
Quanto dura l’apprendistato professionalizzante nel CCNL ANASTE?
Da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni; secondo l’art. 22, comma 15, il rapporto scade dopo 12 mesi per i livelli da 1 a 5 e dopo 32 mesi per i livelli da 6 a 10.
Quale retribuzione spetta a un apprendista in una RSA?
Il 90% del minimo conglobato del livello da conseguire nella prima fase (primi 6 mesi per i livelli 1-5, primi 28 per i livelli 6-10) e il 95% dopo. Per il livello 2, ad esempio, 1.251,11 € e poi 1.320,61 € lordi al mese. Gli OSS e gli infermieri non possono essere assunti in apprendistato.
Il periodo di apprendistato conta per il calcolo degli scatti di anzianità?
Sì. Al termine dell’apprendistato e in caso di conferma in servizio, il periodo di apprendistato è computato integralmente nell’anzianità ai fini degli scatti di anzianità previsti dal CCNL ANASTE.
Cosa succede se l’apprendista non viene confermato?
Se al termine dell’apprendistato una parte recede, vale un preavviso di 15 giorni di calendario (o la relativa indennità); la qualificazione va comunicata per iscritto 30 giorni prima. Al lavoratore spettano TFR e competenze di fine rapporto. La NASpI è riconosciuta se il lavoratore ha i requisiti, salvo recesso per giusta causa.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2025, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi 2025.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si basano sull’art. 22 del testo consolidato del CCNL ANASTE 2023-2025 (3 novembre 2025), con le correzioni del verbale integrativo di dicembre 2025, e sul d.lgs. n. 81/2015. Per la redazione del piano formativo individuale e per le agevolazioni contributive regionali, è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (SNALV-Confsal, Confsal, CIU-Unionquadri, CSE) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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