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Ultimo aggiornamento: 29 Gennaio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL ANASTE disciplina l'apprendistato professionalizzante (d.lgs. 81/2015) con durata da 12 a 36 mesi per livello. La retribuzione è percentualizzata rispetto al livello di destinazione: indicativamente 80% nel primo periodo e 90% nel secondo. La formazione obbligatoria è di almeno 120 ore all'anno.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL RSA e Case di Riposo (ANASTE)

Apprendistato CCNL ANASTE 2025: durata, retribuzione e formazione nelle RSA

Il CCNL ANASTE regolamenta l’apprendistato professionalizzante nelle strutture socio-assistenziali, fissando durate differenziate per livello di destinazione, percentuali retributive e obblighi formativi. La cornice legale è il d.lgs. n. 81/2015 (Testo Unico dei contratti di lavoro).

In sintesi

Il CCNL ANASTE disciplina l’apprendistato professionalizzante (d.lgs. 81/2015) con durata da 12 a 36 mesi per livello. La retribuzione è percentualizzata rispetto al livello di destinazione: indicativamente 80% nel primo periodo e 90% nel secondo. La formazione obbligatoria è di almeno 120 ore all’anno.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
ANASTE (datoriale) · CIU-Unionquadri · SNALV-Confsal · Confsal · CSE · CSE Sanità · CSE Fulscam · Confelp
Ultimo rinnovo
23 luglio 2025 (verbale); testo consolidato 3 novembre 2025
Vigenza
1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025
Norma legale di riferimento
D.lgs. n. 81/2015, Titolo V (artt. 41-47); d.lgs. n. 167/2011 per gli aspetti contributivi
Tipologia principale
Apprendistato professionalizzante (art. 44 d.lgs. 81/2015)

Le tre tipologie di apprendistato: quale si applica nelle RSA

Il d.lgs. n. 81/2015 prevede tre tipologie di apprendistato, con requisiti anagrafici e finalità diverse:

  • Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (art. 43): per giovani dai 15 ai 25 anni; finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale ai sensi del d.lgs. n. 226/2005. Nelle RSA è raramente utilizzato.
  • Apprendistato professionalizzante (art. 44): per soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni (17 se in possesso di qualifica professionale); finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali. È la tipologia prevalente nelle strutture ANASTE per l’inquadramento di OSS, animatori, ausiliari.
  • Apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 45): per soggetti fino a 29 anni; finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari o di alta formazione. Applicabile per infermieri e professionisti sanitari in alcune strutture convenzionate.

Il CCNL ANASTE disciplina in dettaglio l’apprendistato professionalizzante, che è la tipologia ordinaria per l’ingresso nel settore socio-assistenziale.

Durata dell’apprendistato professionalizzante per livello

La durata dell’apprendistato professionalizzante è fissata dal CCNL ANASTE in relazione al livello contrattuale di destinazione (quello che il lavoratore raggiungerà al termine del percorso formativo):

Durata apprendistato professionalizzante per livello di destinazione — CCNL ANASTE
Livello di destinazione Durata minima Durata massima Riduzione per titolo di studio pertinente
Livelli Q, 10 24 mesi 36 mesi 18 mesi
Livelli 7, 8, 9 18 mesi 36 mesi 18 mesi
Livelli 4, 5, 6 12 mesi 24 mesi 12 mesi
Livelli 1, 2, 3, 3S 12 mesi 18 mesi 12 mesi

Nota: la durata effettiva è determinata dal piano formativo individuale concordato tra datore e apprendista al momento dell’assunzione. La riduzione per titolo di studio pertinente (diploma professionale, laurea in ambito sanitario o socioeducativo) è riconosciuta su richiesta documentata.

Retribuzione dell’apprendista: struttura e percentuali

Il CCNL ANASTE prevede una retribuzione percentualizzata rispetto al minimo tabellare del livello di destinazione. Il contratto articola il periodo di apprendistato in due fasi di durata uguale:

  • Primo periodo (prima metà della durata): la retribuzione è pari all’80% del minimo tabellare del livello di destinazione;
  • Secondo periodo (seconda metà della durata): la retribuzione sale al 90% del minimo tabellare del livello di destinazione.

Queste percentuali si applicano sul minimo tabellare vigente al momento dell’erogazione, quindi si adeguano automaticamente in caso di rinnovo contrattuale nel corso dell’apprendistato. L’apprendista ha diritto alle stesse maggiorazioni del contratto collettivo (straordinario, notturno, festivo) calcolate però sulla propria retribuzione effettiva.

Esempio orientativo: un apprendista OSS destinato al livello 4 (minimo 1.562,10 € dal 1° agosto 2025) percepisce nel primo periodo circa 1.249,68 € lordi mensili (80%), e nel secondo periodo circa 1.405,89 € (90%). Questi importi sono indicativi e soggetti a variazioni in caso di aggiornamento del minimo tabellare.

La formazione obbligatoria: ore, modalità e tutore aziendale

L’apprendistato professionalizzante ha una componente formativa obbligatoria, di tipo esclusivamente aziendale o inter-aziendale, pari ad almeno 120 ore all’anno per ciascun anno del contratto. La formazione può essere erogata internamente dalla struttura o tramite enti di formazione accreditati dalla Regione.

Il piano formativo individuale (PFI) deve essere redatto per iscritto al momento dell’assunzione e allegato al contratto. Il PFI definisce:

  • le competenze da acquisire e le relative attività formative;
  • le modalità di erogazione della formazione (in presenza, a distanza, on the job);
  • il nominativo del tutore aziendale, obbligatoriamente designato dal datore.

Il tutore aziendale deve possedere qualifica professionale o esperienza almeno triennale nel settore di riferimento. La sua funzione è affiancare l’apprendista, trasmettere le competenze previste dal PFI e attestare il raggiungimento degli obiettivi formativi. Il datore può nominare al massimo 5 apprendisti per tutore (3 per le strutture con meno di 30 dipendenti).

Obblighi del datore e incentivi contributivi

Il datore che assume apprendisti beneficia di una contribuzione previdenziale ridotta: la legge n. 296/2006 e successive modifiche fissano l’aliquota contributiva a carico del datore al 11,61% per le strutture con 9 dipendenti o meno, e al 15,61% per le strutture più grandi, rispetto all’aliquota ordinaria del 23,81% (per la categoria dei dipendenti). La riduzione è applicata per tutta la durata dell’apprendistato e per i 12 mesi successivi alla conferma in servizio.

Ulteriori incentivi possono essere previsti dalla normativa regionale (es. voucher formativi, contributi per spese formative). Il datore deve verificare le disposizioni vigenti nella propria Regione.

In caso di mancata erogazione della formazione prevista dal PFI, imputabile al datore, l’apprendista ha diritto alla differenza retributiva rispetto al livello di destinazione per tutto il periodo in cui la formazione è stata omessa. Questa regola, prevista dall’art. 47, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015, costituisce un presidio a tutela dell’apprendista.

Conferma in servizio e inquadramento finale

Al termine del periodo di apprendistato, il datore può:

  • Confermare il lavoratore a tempo indeterminato nel livello contrattuale di destinazione: il contratto di apprendistato si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato, senza necessità di stipulare un nuovo contratto. Il periodo di apprendistato è computato nell’anzianità ai fini degli scatti.
  • Non confermare il lavoratore: il datore deve comunicare il recesso con almeno 30 giorni di preavviso (decorrenti dalla scadenza del periodo formativo). Al lavoratore spettano il TFR e le competenze di fine rapporto; la NASpI è riconosciuta se il lavoratore ha i requisiti contributivi e il recesso non è per giusta causa.

La percentuale di conferma degli apprendisti è un indicatore monitorato dall’Ispettorato del Lavoro ai fini della verifica dell’utilizzo non strumentale dello strumento contrattuale.

Casi pratici

Tizio — Apprendista OSS (livello 4, 24 mesi)
Tizio, 22 anni, viene assunto come apprendista professionalizzante destinato al livello 4 (OSS) con una durata contrattuale di 24 mesi. Nei primi 12 mesi (primo periodo) percepisce il 80% di 1.562,10 € = circa 1.249,68 € lordi mensili. Negli ultimi 12 mesi (secondo periodo) percepisce il 90% = circa 1.405,89 €. Al termine, il datore lo conferma a tempo indeterminato al livello 4. Il TFR accumulato nel biennio viene integralmente computato nell’anzianità.
Caia — Apprendista animatrice con diploma pertinente (livello 6, riduzione durata)
Caia, 24 anni, ha conseguito un diploma professionale regionale in animazione socio-culturale. Il CCNL ANASTE prevede la riduzione della durata per i titoli pertinenti: la struttura fissa la durata dell’apprendistato al livello 6 in 18 mesi invece di 24. Nel primo periodo di 9 mesi percepisce l’80% del minimo del livello 6 (1.696,37 €), pari a circa 1.357 €. Nel secondo periodo di 9 mesi percepisce il 90%, pari a circa 1.527 €. Le 120 ore annuali di formazione obbligatoria sono erogate anche tramite piattaforma e-learning accreditata dalla Regione.
Sempronio — RSA che non eroga la formazione prevista dal PFI
Sempronio è apprendista destinato al livello 5 in una RSA che, nel secondo anno del contratto, ha omesso di erogare 60 delle 120 ore di formazione previste dal PFI per carenze organizzative interne. Al termine del contratto, Sempronio contesta la carenza formativa. Il datore, verificata l’omissione imputabile all’azienda, è tenuto a corrispondere la differenza retributiva tra quanto percepito come apprendista (90% del minimo del livello 5) e il minimo pieno del livello 5 per il periodo interessato, ai sensi dell’art. 47, comma 2, d.lgs. n. 81/2015.

Domande frequenti

Quanti apprendisti può assumere una RSA aderente ad ANASTE?
Ai sensi dell’art. 42, comma 7, del d.lgs. n. 81/2015, il datore non può avere un numero di apprendisti superiore al 100% dei lavoratori qualificati a tempo indeterminato. Per le imprese con meno di 10 dipendenti, il rapporto è di 1 apprendista per ogni qualificato. Senza dipendenti qualificati, si possono assumere al massimo 3 apprendisti.
Quanto dura l’apprendistato professionalizzante nel CCNL ANASTE?
Il CCNL ANASTE fissa la durata dell’apprendistato da un minimo di 12 a un massimo di 36 mesi in base al livello di destinazione. Per i livelli più elevati (8-10, Q) si prevede la durata massima di 36 mesi; per i livelli operativi (1-3S) è di 12-18 mesi. La durata è ridotta per i lavoratori con titolo di studio pertinente.
Quale retribuzione spetta a un apprendista OSS in una RSA?
Il CCNL ANASTE prevede una retribuzione percentualizzata rispetto al minimo del livello di destinazione (livello 4 per un OSS): indicativamente l’80% nel primo periodo e il 90% nel secondo. Sul minimo di 1.562,10 € dal 1° agosto 2025, si ottengono circa 1.249 € e 1.406 € lordi mensili rispettivamente.
Il periodo di apprendistato conta per il calcolo degli scatti di anzianità?
Sì. Al termine dell’apprendistato e in caso di conferma in servizio, il periodo di apprendistato è computato integralmente nell’anzianità ai fini degli scatti di anzianità previsti dal CCNL ANASTE.
Cosa succede se l’apprendista non supera il periodo formativo?
Se al termine del periodo di apprendistato il datore non intende confermare il lavoratore, può recedere con almeno 30 giorni di preavviso. Al lavoratore spettano TFR e competenze di fine rapporto. La NASpI è riconosciuta se il lavoratore ha i requisiti, salvo recesso per giusta causa.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al testo consolidato del CCNL Istituzioni Socio-Assistenziali ANASTE del 3 novembre 2025 (vigenza 2023-2025) e al d.lgs. n. 81/2015. Le percentuali retributive e le durate indicate rispecchiano la struttura del contratto; i valori assoluti in euro dipendono dai minimi vigenti al momento dell’assunzione. Per la redazione del piano formativo individuale e per le agevolazioni contributive regionali, è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (SNALV-Confsal, Confsal, CIU-Unionquadri, CSE) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quanti apprendisti può assumere una RSA aderente ad ANASTE?

Ai sensi dell'art. 42, comma 7, del d.lgs. n. 81/2015, il datore di lavoro non può avere in servizio un numero di apprendisti superiore al 100% dei lavoratori qualificati e specializzati in servizio a tempo indeterminato. Per le imprese con meno di 10 dipendenti, il rapporto è di 1 apprendista ogni dipendente qualificato. Un datore senza dipendenti qualificati può assumere al massimo 3 apprendisti.

Quanto dura l'apprendistato professionalizzante nel CCNL ANASTE?

Il CCNL ANASTE fissa la durata dell'apprendistato professionalizzante da un minimo di 12 mesi a un massimo di 36 mesi, variabile in base al livello di destinazione. Per i livelli più elevati (8-10 e Q) si prevede la durata massima di 36 mesi; per i livelli più bassi (1-3) la durata è generalmente di 12-24 mesi. La durata è ridotta del 50% per i lavoratori in possesso di titolo di studio pertinente.

Quale retribuzione spetta a un apprendista OSS in una RSA?

Il CCNL ANASTE prevede una retribuzione percentualizzata rispetto al minimo tabellare del livello di destinazione (livello 4 per un OSS). Indicativamente l'apprendista percepisce l'80% del minimo nel primo periodo contrattuale e il 90% nel secondo. Questi importi non vanno intesi come fissi al centesimo, ma come struttura: il CCNL rinvia alle tabelle aggiornate per i valori esatti.

Il periodo di apprendistato conta per il calcolo degli scatti di anzianità?

Sì. Al termine dell'apprendistato, e in caso di conferma in servizio, il periodo di apprendistato è computato integralmente nell'anzianità di servizio ai fini degli scatti di anzianità previsti dal CCNL ANASTE.

Cosa succede se l'apprendista non supera il periodo formativo?

Se al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro non intende confermare il lavoratore, può recedere dal contratto con un preavviso di almeno 30 giorni (decorrenti dalla scadenza del periodo formativo), ai sensi dell'art. 42, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015. In questo caso al lavoratore spetta il TFR maturato e le altre competenze di fine rapporto, ma non l'indennità di NASpI salvo che il recesso non integri una giusta causa.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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