Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL RSA e Case di Riposo (ANASTE)

Livelli, qualifiche e mansioni nel CCNL ANASTE per RSA e case di riposo

Il CCNL ANASTE disciplina l’inquadramento del personale delle strutture residenziali e semiresidenziali in 12 livelli contrattuali, dalle mansioni manuali elementari del 1° livello al 10° livello del direttore di struttura, più la categoria dei quadri. Conoscere il proprio livello è il primo passo per verificare busta paga, ferie e trattamenti normativi.

In sintesi

Il CCNL ANASTE articola il personale delle RSA in 12 livelli (da 1 a 10 più livello 3S e livello Q), con profili esemplificativi per ciascun livello (art. 27): l’OSS è al 4° livello, l’infermiere al 6°, il direttore di struttura al 10°. L’inquadramento corretto condiziona il minimo tabellare, gli scatti e il trattamento normativo.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
ANASTE (datoriale) · CIU-Unionquadri · SNALV-Confsal · Confsal · CSE · CSE Sanità · CSE Fulscam · Confelp
Ultimo rinnovo
23 luglio 2025 (verbale di accordo)
Vigenza
1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025 (scaduto). Il CCNL era stato firmato il 3 novembre 2025; la piattaforma per il rinnovo e’ stata presentata l’11 febbraio 2026 e la trattativa e’ in corso. Fino alla firma restano validi i minimi del contratto scaduto
Ambito
Strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie-assistenziali aderenti ad ANASTE (RSA, case di riposo, case-famiglia, centri diurni)

La struttura dei livelli

L’art. 27 del testo consolidato del CCNL ANASTE 2023-2025 stabilisce che l’inquadramento dipende dalle mansioni effettivamente svolte e che i profili indicati per ogni livello sono esemplificativi e non esaustivi. I profili non previsti si inquadrano in sede aziendale tra le parti, per analogia con quelli esistenti, tenendo conto di capacità professionale, autonomia, responsabilità e titoli richiesti. Per i livelli dal 7° al 10° e per i quadri l’inquadramento specifico può essere definito a livello aziendale, secondo la complessità delle strutture. Il contratto non divide i livelli in “aree”.

Il livello determina il minimo tabellare, la durata del periodo di prova, i termini di preavviso e le altre condizioni economiche.

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Tabella riepilogativa dei livelli e delle declaratorie

Profili esemplificativi per livello — CCNL ANASTE (art. 27)
Livello Profili indicati dal contratto
Quadri Lavoratori con funzioni di particolare importanza e responsabilità gestionali, secondo la L. 190/1985 (artt. 29-33)
10° Direttore di struttura
9° Responsabile di area; psicologo con 5 anni di esperienza nel ruolo e funzioni di coordinamento
8° Assistente sociale, infermiere, educatore professionale, terapista occupazionale, logopedista, terapista della riabilitazione, psicomotricista con funzioni di coordinamento di unità complesse; psicologo
7° Le stesse figure sanitarie e sociali con funzioni di coordinamento di unità semplici; impiegato amministrativo con coordinamento dell’ufficio
6° Assistente sociale, infermiere, educatore professionale, terapista occupazionale, logopedista, terapista della riabilitazione, psicomotricista, impiegato di concetto
5° Operatore socio-sanitario con funzioni di coordinamento; assistente infermiere (figure di supporto al personale infermieristico degli Accordi Stato-Regioni)
4° Operatore socio-sanitario con titoli riconosciuti dalla normativa nazionale; assistente domiciliare e dei servizi tutelari con funzioni di coordinamento; impiegato d’ordine; operaio specializzato con attestazioni di legge; cuoco; autista con patente D/C/QC
3S Assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatore tecnico dell’assistenza, operatore socio-assistenziale (con attestati di corsi di formazione professionale)
3° Ausiliario socio-sanitario, operaio qualificato, centralinista, addetto ai servizi operativi di ingresso, autista generico, bagnino, aiuto cuoco
2° Addetto a sorveglianza e custodia locali, lavanderia, stireria, guardaroba, cucina; fattorino; telefonista; operaio generico; portiere
1° Addetto alle pulizie

Il minimo tabellare di ogni livello è nelle tabelle retributive ANASTE. Il livello 3S (“3 superiore”) è riservato ad assistenti domiciliari, operatori tecnici dell’assistenza e operatori socio-assistenziali con attestati di formazione professionale: non è il livello dell’OSS, che il contratto colloca al 4°.

L’OSS nel CCNL ANASTE: livelli 4 e 5 a confronto

La figura dell’operatore socio-sanitario (OSS) è quella più numerosa nelle RSA. Il CCNL ANASTE la inquadra così:

  • Livello 4: operatore socio-sanitario in possesso di titoli riconosciuti dalla normativa nazionale. Minimo tabellare 1.562,10 € lordi/mese (dal 1° agosto 2025).
  • Livello 5: operatore socio-sanitario con funzioni di coordinamento, e assistente infermiere. Minimo tabellare 1.637,06 € lordi/mese.
  • Livello 3S: non è il livello dell’OSS ma di assistenti domiciliari, operatori tecnici dell’assistenza e operatori socio-assistenziali. Minimo 1.525,03 €.

Il livello 5 comprende l’assistente infermiere dal 1° agosto 2025, per effetto del rinnovo del 23 luglio 2025 (note tecniche ANASTE).

Le declaratorie contrattuali: cosa sono e come si usano

Le declaratorie sono le descrizioni ufficiali delle mansioni e competenze corrispondenti a ciascun livello, contenute nel testo del CCNL ANASTE. Hanno un’importanza pratica fondamentale:

  • Definiscono in modo cogente le attività che il lavoratore può essere chiamato a svolgere senza che ciò costituisca mutamento di mansioni;
  • Costituiscono il parametro per rivendicare un livello superiore se si svolge in via prevalente e continuativa un’attività rientrante nella declaratoria di un livello più alto;
  • Sono il riferimento in caso di contenzioso sull’inquadramento davanti al Giudice del Lavoro.

Il confronto tra declaratoria e mansioni effettive è valutato in concreto, non in base al titolo dell’inquadramento riportato nella lettera di assunzione. Se un lavoratore svolge mansioni superiori in modo non episodico, acquisisce il diritto al livello superiore ai sensi dell’art. 2103 c.c.

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Il passaggio di livello: procedura e tutele

Il lavoratore che ritiene di svolgere mansioni superiori può seguire questi passi:

  1. Documentazione: raccogliere prove delle mansioni effettivamente svolte (ordini di servizio, turni, comunicazioni del responsabile).
  2. Richiesta formale: scrivere una comunicazione al datore di lavoro chiedendo il riconoscimento del livello superiore e indicando il periodo di svolgimento delle mansioni superiori.
  3. Tentativo di conciliazione: se il datore non risponde o nega, rivolgersi alla rappresentanza sindacale aziendale (RSA/RSU) o, in assenza, alle organizzazioni sindacali di categoria esterne.
  4. Ricorso all’Ispettorato del Lavoro o al Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento giudiziale del livello superiore con effetto retroattivo.

Secondo il contratto (art. 34, comma 3) l’assegnazione a mansioni superiori diventa definitiva, salvo diversa volontà dell’interessato, dopo un periodo superiore a 6 mesi, se non avviene per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto e se il lavoratore ha il titolo professionale richiesto. Per tutto il periodo di adibizione spetta il trattamento della mansione superiore; in caso di mansioni promiscue vale quella prevalente (artt. 34-35).

Quadri ANASTE: tutele specifiche

I lavoratori inquadrati come Quadri rientrano nella L. 190/1985 (artt. 29-33 del CCNL). Il contratto riconosce:

  • un’indennità di funzione di 77,47 € al mese, in aggiunta a ciascuna mensilità (art. 70);
  • formazione e aggiornamento: le giornate scelte dall’azienda sono a suo carico e considerate lavorative (art. 30);
  • l’assegnazione alle mansioni di Quadro diventa definitiva dopo 6 mesi, se non avviene in sostituzione di un assente con diritto alla conservazione del posto (art. 31);
  • in caso di trasferimento con cambio di residenza, un preavviso di 60 giorni (80 con familiari a carico); se non rispettato spetta il trattamento di trasferta per il periodo residuo (art. 33).

Casi pratici

Tizio — Assunto come ausiliario (livello 3), svolge mansioni da OSS (livello 4)
Tizio è stato assunto come ausiliario socio-sanitario al livello 3 (minimo 1.487,96 €), ma da sette mesi svolge in via stabile le mansioni di OSS (igiene personale degli ospiti, supporto alle terapie, mobilizzazione) ed è in possesso del titolo OSS. L’assegnazione non è per sostituzione di un assente: secondo l’art. 34, comma 3, è diventata definitiva e Tizio può chiedere per iscritto l’inquadramento al livello 4 (1.562,10 €), con la differenza di 74,14 € al mese per il periodo di adibizione, allegando il titolo e i turni degli ultimi mesi.
Caia — Infermiera assunta al livello 5, contesta l’inquadramento
Caia è infermiera iscritta all’albo, assunta da una RSA al livello 5 (1.637,06 €) invece del 6° livello che il contratto indica per l’infermiere (1.696,37 €). Il datore sostiene che non ha ancora esperienza geriatrica, ma l’art. 27 inquadra le mansioni, non l’esperienza. Caia chiede la rettifica al datore, con l’aiuto del sindacato, e le differenze retributive: 59,31 € al mese per il periodo di inquadramento sbagliato.
Sempronio — OSS che coordina il reparto, quale livello spetta?
Sempronio è OSS di livello 4 e da otto mesi coordina il reparto assistenziale nei turni notturni, senza sostituire un collega assente con diritto alla conservazione del posto. Il contratto colloca al 5° livello l’operatore socio-sanitario con funzioni di coordinamento: dopo più di 6 mesi l’assegnazione diventa definitiva (art. 34, comma 3) e Sempronio può chiedere l’inquadramento al livello 5 (1.637,06 € contro 1.562,10 €, cioè 74,96 € al mese in più).

Approfondisci con la guida pratica

Demansionamento illegittimo: il risarcimento →

Domande frequenti

In quale livello CCNL ANASTE è inquadrato un OSS?
L’operatore socio-sanitario con titoli riconosciuti dalla normativa nazionale è al 4° livello (1.562,10 € dal 1° agosto 2025); con funzioni di coordinamento sale al 5° livello (1.637,06 €). Il livello 3S è invece per assistenti domiciliari, operatori tecnici dell’assistenza e operatori socio-assistenziali (art. 27).
Come si chiede il passaggio di livello in una RSA?
Si ottiene quando il lavoratore svolge mansioni di un livello superiore: l’assegnazione diventa definitiva dopo un periodo superiore a 6 mesi, se non è per sostituzione di un assente con diritto alla conservazione del posto e se il lavoratore ha il titolo richiesto (art. 34, comma 3). Intanto spetta il trattamento della mansione superiore. In assenza di risposta del datore ci si può rivolgere al sindacato o all’Ispettorato del lavoro.
Un infermiere professionale in quale livello rientra nel CCNL ANASTE?
L’infermiere è al 6° livello (1.696,37 € lordi mensili dal 1° agosto 2025); sale al 7° o all’8° se coordina unità semplici o complesse. Al personale con qualifica e mansioni di infermiere spetta inoltre un’indennità professionale di 155,00 € al mese per 12 mesi, assorbibile fino a concorrenza (art. 70, comma 2).
Il direttore di una RSA è un quadro secondo il CCNL ANASTE?
Sì. Il contratto colloca il direttore di struttura al 10° livello (1.972,13 €); i Quadri (2.130,15 €) sono i lavoratori con funzioni continuative di particolare importanza e responsabilità gestionali (art. 29) e hanno l’indennità di funzione di 77,47 € mensili.
Cosa succede se un lavoratore viene adibito a mansioni inferiori?
Il CCNL ANASTE, in linea con l’art. 2103 c.c. riformato dal d.lgs. 81/2015, ammette lo jus variandi verso il basso solo in casi tassativi. In tutti gli altri casi il demansionamento è illegittimo e il lavoratore conserva il livello e la retribuzione del livello di provenienza.
Il livello 3S del CCNL ANASTE è diverso dal livello 3?
Sì. Il livello 3S («tre superiore») è riservato agli assistenti domiciliari, agli operatori tecnici dell’assistenza e agli operatori socio-assistenziali con attestati di formazione professionale (non agli OSS, che sono al 4° livello). Il minimo tabellare del 3S (1.525,03 € dal 1° agosto 2025) è più alto del 3 (1.487,96 €) e più basso del 4 (1.562,10 €).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2025, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi 2025.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si basano sugli artt. 27-37 del testo consolidato del CCNL ANASTE 2023-2025 (3 novembre 2025), con le modifiche del verbale di accordo del 23 luglio 2025. Per verifiche individuali sull’inquadramento, rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (SNALV-Confsal, Confsal, CIU-Unionquadri, CSE) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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