Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL RSA e Case di Riposo (ANASTE)

Maternità e congedi nel CCNL ANASTE per RSA e case di riposo: legge e miglioramenti contrattuali

Il settore delle RSA è a prevalente occupazione femminile: OSS, infermiere, animatrici e ausiliari sono per lo più lavoratrici. Conoscere le tutele di maternità, i divieti di lavoro notturno in gravidanza e il funzionamento del congedo parentale è essenziale. Questa guida distingue ciò che è garantito dalla legge (d.lgs. 151/2001) da ciò che il CCNL ANASTE migliora.

In sintesi

La maternità nelle RSA è disciplinata principalmente dal d.lgs. 151/2001. Dal 1° agosto 2025 il CCNL ANASTE (art. 46, comma 15) ripartisce l’indennità tra datore e INPS fino al 100% della retribuzione, per un massimo di 5 mesi di astensione obbligatoria, e computa i periodi di assenza nell’anzianità di servizio. La lavoratrice in gravidanza non può essere adibita a turni notturni né a mansioni di movimentazione manuale dei pazienti.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
ANASTE (datoriale) · CIU-Unionquadri · SNALV-Confsal · Confsal · CSE · CSE Sanità · CSE Fulscam · Confelp
Ultimo rinnovo
23 luglio 2025 (verbale di accordo)
Vigenza
1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025 (scaduto). Il CCNL era stato firmato il 3 novembre 2025; la piattaforma per il rinnovo e’ stata presentata l’11 febbraio 2026 e la trattativa e’ in corso. Fino alla firma restano validi i minimi del contratto scaduto
Ambito
Strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie-assistenziali aderenti ad ANASTE
Norma di riferimento principale
D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico maternità e paternità), mod. d.lgs. 105/2022

Tabella riepilogativa: maternità, paternità e congedi

Congedi e trattamento economico — CCNL ANASTE + legge
Istituto Durata Trattamento legge Integrazione CCNL
Maternità obbligatoria (2 mesi pre-parto + 3 post) 5 mesi totali 80% INPS Integrazione a carico del datore fino al 100% della retribuzione, per un massimo di 5 mesi (art. 46, c. 15, dal 1° agosto 2025); in più la 13ª per il 20% della retribuzione (c. 23)
Congedo di paternità obbligatorio 10 giorni lavorativi 100% INPS Nessuna integrazione ulteriore
Congedo parentale (madre o padre) 10 mesi complessivi tra i genitori (11 se il padre ne usa almeno 3), fruibili fino ai 14 anni del figlio dal 1/1/2026 80% per 3 mesi; 30% per il resto (L. 199/2025, msg INPS 251/2026) Nessuna integrazione contrattuale
Congedo anticipato per gravidanza a rischio Durata disposta dall’ITL o dalla ASL 80% INPS Nessuna integrazione espressa dal CCNL (il comma 15 riguarda l’astensione obbligatoria entro i 5 mesi)
Riposi giornalieri per allattamento 2 ore/giorno (fino a 1 anno del bambino; 1 sola se l’orario è sotto le 6 ore) 100% INPS Nessuna integrazione ulteriore (art. 46, c. 16-17: ora considerata lavorativa)

Fonte: art. 46 del testo consolidato del CCNL ANASTE 2023-2025 (3 novembre 2025) e note tecniche ANASTE del 29 luglio 2025: la modifica del comma 15 vale dal 1° agosto 2025; prima l’indennità era a carico dell’INPS. I valori INPS si applicano sulla retribuzione media giornaliera.

Il congedo di maternità obbligatoria: struttura e flessibilità

Il congedo di maternità obbligatoria è disciplinato dal d.lgs. 151/2001 (artt. 16-22). La durata standard è di 5 mesi: 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo il parto. La lavoratrice può optare per la flessibilità (art. 20 d.lgs. 151/2001): rinunciare all’ultimo mese di astensione pre-parto e spostarlo al post-parto, portando la distribuzione a 1 mese prima e 4 dopo. La flessibilità richiede certificato medico che attesti la compatibilità con la prosecuzione del lavoro.

Nelle RSA la flessibilità pre-parto può essere compatibile con le mansioni amministrative o di coordinamento, ma è spesso sconsigliata per le figure assistenziali che svolgono movimentazione manuale dei pazienti.

Il CCNL ANASTE (art. 46) garantisce inoltre:

  • l’integrazione dell’indennità INPS fino al 100% della retribuzione durante l’astensione obbligatoria, per un massimo di 5 mesi (comma 15);
  • permessi retribuiti per esami prenatali, accertamenti e visite specialistiche da fare in orario di lavoro, da concordare con il datore;
  • il computo nell’anzianità di servizio dei periodi di assenza obbligatoria e facoltativa;
  • la conservazione del posto durante la gestazione e fino al primo anno di età del bambino;
  • in caso di dimissioni nel periodo di divieto di licenziamento, un’indennità pari a quella del preavviso (art. 98).

Tutele durante la gravidanza nelle RSA: divieti e adattamenti

Il lavoro in RSA espone le lavoratrici in gravidanza a rischi specifici che la legge e il CCNL affrontano con disposizioni ad hoc:

  • Divieto di lavoro notturno: dalla conferma della gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del figlio (art. 53 d.lgs. 151/2001). La lavoratrice deve essere trasferita al turno diurno senza riduzione della retribuzione;
  • Divieto di movimentazione manuale di carichi pesanti: la gravidanza è incompatibile con la movimentazione manuale di pazienti non autosufficienti (Allegato I, d.lgs. 151/2001). Il datore deve adibire la lavoratrice a mansioni alternative compatibili;
  • Divieto di esposizione ad agenti biologici di rischio elevato: rilevante per il personale infermieristico o assistenziale esposto a patologie infettive trasmissibili;
  • Congedo anticipato (art. 17 d.lgs. 151/2001): se le condizioni di lavoro o di trasporto pregiudicano la salute della lavoratrice o del nascituro, il servizio ispettivo del Ministero del Lavoro (o l’ASL territorialmente competente) può disporre il congedo anticipato anche prima dei 2 mesi pre-parto;
  • Diritto alle visite prenatali: la lavoratrice può assentarsi per esami prenatali e visite mediche specialistiche; il tempo è retribuito e non è detratto dalle ferie né dai permessi ROL.

Il congedo di paternità obbligatorio

Il d.lgs. 105/2022 ha riformato significativamente la disciplina della paternità. Il congedo obbligatorio di paternità è pari a 10 giorni lavorativi (non frazionabili in ore), da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto, adozione o affidamento. È retribuito al 100% dall’INPS ed è autonomo rispetto al congedo di maternità della madre: il padre può fruirne anche durante la maternità obbligatoria della madre.

Nelle RSA, dove la gestione dei turni è critica, è importante comunicare tempestivamente al responsabile la data di fruizione del congedo (almeno 5 giorni prima, salvo parti prematuri), per consentire l’organizzazione della copertura.

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Il congedo parentale: regole dopo il d.lgs. 105/2022

Il congedo parentale (ex astensione facoltativa) è profondamente cambiato con il d.lgs. 105/2022 (recepimento della direttiva UE 2019/1158). Le nuove regole, in vigore dal 13 agosto 2022, prevedono:

  • 3 mesi non trasferibili per ciascun genitore e ulteriori 3 mesi che i genitori si ripartiscono;
  • un massimo di 10 mesi complessivi, che salgono a 11 se il padre si astiene per almeno 3 mesi; il genitore solo ha diritto a 11 mesi (art. 32 D.Lgs. 151/2001, come modificato dal D.Lgs. 105/2022; il CCNL, art. 46 commi 8-9, indica ancora 10 mesi);
  • indennità INPS dell’80% per 3 mesi e del 30% per il resto (L. 199/2025, msg INPS 251/2026);
  • dal 1° gennaio 2026 il congedo è fruibile fino ai 14 anni del figlio (non più 12) per i lavoratori dipendenti, a durata complessiva invariata;
  • Chi lo fruisce in modo frazionato deve dare al datore almeno 5 giorni di preavviso, indicando inizio e fine (art. 46, comma 25); il congedo può essere fruito su base giornaliera od oraria, concordando con il datore le modalità compatibili con l’organizzazione dei turni.

Il CCNL ANASTE non prevede integrazioni aggiuntive rispetto al trattamento INPS durante il congedo parentale: la lavoratrice o il lavoratore percepisce la sola indennità INPS nella misura legale. Per la malattia del bambino, il contratto riconosce assenze non retribuite, computate solo ai fini dell’anzianità (art. 46, commi 18-19); dal 1° gennaio 2026 la L. 199/2025 porta il limite di età a 14 anni, con 10 giorni lavorativi l’anno per genitore tra i 3 e i 14 anni.

Divieto di licenziamento e tutele occupazionali

La lavoratrice è protetta dal divieto assoluto di licenziamento durante:

  • La gravidanza (dalla comunicazione al datore fino al termine della maternità obbligatoria);
  • Il congedo di maternità obbligatoria e per i successivi 12 mesi dall’inizio del congedo (o fino al compimento del primo anno di vita del bambino).

Il divieto si applica anche in caso di licenziamento collettivo e di recesso durante il periodo di prova, se la gravidanza è preesistente o sopravvenuta. Il licenziamento effettuato in violazione del divieto è nullo di diritto. Lo stesso divieto si applica al padre durante il congedo obbligatorio di paternità e nei casi di adozione.

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Casi pratici

Tizio (padre) — OSS, congedo di paternità obbligatorio
Tizio è un OSS di livello 4 il cui figlio nasce il 10 marzo 2026. Ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo obbligatorio di paternità, da fruire entro il 10 agosto 2026. Comunica al responsabile con 5 giorni di anticipo la settimana in cui intende fruirne. Durante i 10 giorni percepisce l’indennità INPS al 100%; il datore non deve integrare nulla. Il congedo non si computa nel comporto, non consuma le ferie e non riduce i ROL.
Caia — Infermiera in gravidanza, trasferimento al turno diurno
Caia è infermiera di livello 6, solitamente in turnazione su tre fasce. Alla sedicesima settimana di gravidanza comunica lo stato al direttore con certificato medico. Il datore è tenuto a trasferirla immediatamente al turno diurno (art. 53 d.lgs. 151/2001): il turno notturno è vietato dalla comunicazione della gravidanza fino al compimento del primo anno del figlio. La retribuzione rimane invariata: la maggiorazione del 20% per turno notturno che Caia non percepisce più è perduta per la scelta del legislatore di privilegiare la tutela della salute sul trattamento economico.
Sempronia — OSS, maternità obbligatoria: calcolo dell’integrazione CCNL
Sempronia è OSS di livello 3S (minimo tabellare 1.525,03 €/mese). Va in maternità obbligatoria per 5 mesi. In questo periodo l’INPS le eroga l’80% della retribuzione media giornaliera e il datore integra la differenza fino al 100%, per tutti e 5 i mesi (art. 46, comma 15). Il datore le corrisponde inoltre la 13ª per l’aliquota del 20% della retribuzione (comma 23) e i cinque mesi contano per l’anzianità di servizio.

Approfondisci con la guida pratica

Permessi Legge 104: requisiti, domanda e casi →

Domande frequenti

Quanti mesi di maternità obbligatoria spettano nel CCNL ANASTE?
La durata del congedo obbligatorio è di 5 mesi per legge (d.lgs. 151/2001): 2 mesi pre-parto e 3 post-parto, con possibilità di flessibilità. Il CCNL ANASTE non modifica questa durata: l’INPS paga l’80% della retribuzione media giornaliera e dal 1° agosto 2025 il datore integra fino al 100% della retribuzione, per un massimo di 5 mesi (art. 46, comma 15).
Il congedo parentale è retribuito nel CCNL ANASTE?
Il congedo parentale è retribuito secondo le regole di legge (d.lgs. 105/2022): 80% per 3 mesi, 30% per il resto (L. 199/2025, msg INPS 251/2026). Il CCNL ANASTE non prevede integrazioni aggiuntive: si percepisce la sola indennità INPS.
La lavoratrice in gravidanza può fare turni notturni in una RSA?
No. Il d.lgs. 151/2001 vieta il lavoro notturno dalla conferma della gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del figlio. La lavoratrice ha diritto al trasferimento al turno diurno senza riduzione della retribuzione.
Il padre lavoratore in una RSA ha diritto al congedo obbligatorio?
Sì. Il d.lgs. 105/2022 prevede 10 giorni lavorativi di congedo obbligatorio di paternità, da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto. È retribuito al 100% dall’INPS. Il CCNL ANASTE non integra ulteriormente.
La maternità si computa nel periodo di comporto CCNL ANASTE?
No. Il congedo di maternità obbligatoria e le assenze per gravidanza a rischio non si computano nel comporto per malattia comune. È un principio di legge inderogabile (art. 2110 c.c. e d.lgs. 151/2001).
Durante la maternità continuano a maturare ferie e tredicesima?
Sì. I periodi di assenza obbligatoria e facoltativa sono computati nell’anzianità di servizio (art. 46, comma 14). Per la tredicesima il datore versa l’aliquota del 20% della retribuzione (comma 23); la quattordicesima è già conglobata nei minimi tabellari.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2025, ferie, permessi e ROL, tredicesima, quattordicesima e premi 2025 e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si basano sull’art. 46 del testo consolidato del CCNL ANASTE 2023-2025 (3 novembre 2025). Le tutele di maternità e paternità descritte fanno riferimento al d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e alle modifiche apportate dal d.lgs. 30 giugno 2022, n. 105. Per la propria situazione specifica è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (SNALV-Confsal, Confsal, CIU-Unionquadri, CSE) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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