Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei)

Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Aninsei

Nelle scuole private laiche aderenti ad Aninsei le tutele per la genitorialità si fondano sul D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico Maternità), arricchite dall’integrazione contrattuale. Il CCNL Aninsei assicura il 100% della retribuzione durante il congedo obbligatorio, migliorando il minimo legale.

In sintesi

La maternità nelle scuole private laiche si basa sul D.Lgs. 151/2001: congedo obbligatorio di 5 mesi, indennità INPS all’80% integrata dal CCNL Aninsei fino al 100%. I congedi parentali seguono la legge (fino a 3 mesi per genitore, entro i 14 anni del figlio). La paternità obbligatoria è di 10 giorni lavorativi a carico INPS. Il divieto di licenziamento per maternità è fissato dalla legge.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Aninsei (Confindustria Federvarie) · Uil-Scuola Rua
Vigenza
1° settembre 2024 – 31 dicembre 2027
Norma principale
D.Lgs. 151/2001 (T.U. Maternità), come modificato dal D.Lgs. 105/2022
Integrazione CCNL
Retribuzione al 100% durante il congedo obbligatorio

Tabella riepilogativa

Congedi per genitorialità: legge e integrazione CCNL Aninsei
Istituto Durata Trattamento economico (legge) Integrazione CCNL
Congedo maternità obbligatorio 5 mesi (2+3 o 1+4) 80% retribuzione (INPS) Integrazione al 100% a carico datore
Congedo parentale (madre o padre) Fino a 6 mesi per genitore, 10 in totale (11 se il padre ne fruisce almeno 3); indennizzati 9 mesi 30% (80% per tre mesi di coppia, entro i 6 anni del figlio) Nessuna integrazione prevista dal CCNL
Paternità obbligatoria 10 giorni lavorativi 100% (INPS) — (già al 100% per legge)
Allattamento (riposi giornalieri) 2 ore/gg (1 ora se orario < 6 ore) 100% (INPS) —
Malattia del figlio Fino a 3 anni senza limite di giorni; da 3 a 14 anni 10 giorni lavorativi l’anno per genitore (dal 1° gennaio 2026) Senza retribuzione (nessuna indennità legale) —

La paternità obbligatoria è attualmente fissata in 10 giorni lavorativi (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001). I giorni sono da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto, adozione o affidamento.

Il congedo di maternità obbligatorio

Il congedo di maternità obbligatorio dura 5 mesi complessivi. La lavoratrice può scegliere tra due modalità:

  • Formula standard: 2 mesi prima del parto + 3 mesi dopo;
  • Formula flessibile: 1 mese prima del parto + 4 mesi dopo, se il medico attesta che la prosecuzione dell’attività lavorativa non comporta rischi per la salute della lavoratrice e del nascituro.

Durante il congedo obbligatorio è vietato il licenziamento della lavoratrice (art. 54 D.Lgs. 151/2001). Il divieto si estende fino al compimento di un anno di vita del bambino. La legge garantisce l’indennità INPS pari all’80% della retribuzione; il CCNL Aninsei (art. 48) riconosce alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria l’intera retribuzione mensile e le indennità fisse e ricorrenti, quindi il datore integra l’indennità INPS fino al 100% per l’intero periodo del congedo obbligatorio.

Il congedo parentale

Il congedo parentale (ex astensione facoltativa, disciplinato dagli artt. 32-46 D.Lgs. 151/2001, come modificati dal D.Lgs. 105/2022) consente a ciascun genitore lavoratore dipendente di assentarsi per un massimo di 6 mesi. Il totale tra entrambi i genitori non può superare i 10 mesi (11 se il padre fruisce di almeno 3 mesi); i mesi indennizzati sono 9. Il congedo è fruibile fino ai 14 anni di età del figlio, in modo continuativo o frazionato.

Il trattamento economico durante il congedo parentale è fissato dalla legge:

  • Primi 3 mesi totali tra i genitori (per figli fino a 6 anni): indennità INPS pari all’80% della retribuzione (INPS: un mese dal 2023, un secondo mese dal 2024 e un terzo dal 2025, da fruire nei sei mesi non trasferibili all’altro genitore; per gli altri periodi indennizzati resta il 30%);
  • Figli fino a 14 anni: 30% della retribuzione per un massimo di nove mesi complessivi (art. 34, c. 1); oltre i nove mesi il 30% spetta solo se il reddito individuale è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione (art. 34, c. 3), altrimenti il congedo è non retribuito.

Paternità obbligatoria

Il padre lavoratore dipendente ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorio (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001), da fruire entro i 5 mesi dalla nascita, adozione o affidamento. Il congedo è retribuito al 100% a carico dell’INPS. È autonomo rispetto al congedo parentale e al congedo di maternità della madre: i giorni non si sottraggono dal monte-ferie del padre né dal congedo parentale.

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Divieto di licenziamento e garanzie

La legge vieta il licenziamento della lavoratrice madre dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di vita del bambino (art. 54 D.Lgs. 151/2001). Il divieto si applica anche in caso di adozione e affidamento. L’eventuale licenziamento intimato in violazione di questo divieto è nullo. Fino a sette mesi dopo il parto la lavoratrice non può essere adibita a lavori pericolosi, faticosi o insalubri, né al trasporto e sollevamento di pesi (art. 7 D.Lgs. 151/2001).

Casi pratici

Caia – Maternità con integrazione al 100%
Caia è docente di scuola primaria (livello V) con uno stipendio lordo di 1.589,64 euro mensili. Va in congedo obbligatorio dal 1° marzo 2026 (2 mesi prima del parto previsto per il 1° maggio). La legge garantisce l’80%: circa 1.271 euro mensili da INPS. Il CCNL Aninsei obbliga il datore a integrare fino al 100%: Caia riceve l’importo pieno di 1.589,64 euro mensili per tutti i 5 mesi. Il datore anticipa l’indennità INPS e integra la differenza.
Tizio – Paternità obbligatoria
Tizio è bidello (livello I) in un asilo nido privato laico. Nasce suo figlio il 10 gennaio 2026. Ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorio, retribuiti al 100% da INPS, da fruire entro il 10 giugno 2026. Tizio li chiede subito dopo la nascita (dal 13 al 26 gennaio 2026, escluso il fine settimana). Il datore non può opporsi.
Sempronia – Congedo parentale frazionato
Sempronia è docente di scuola secondaria (livello VI). Al rientro dal congedo obbligatorio, decide di fruire del congedo parentale frazionato: 2 settimane a settembre 2026 e 6 settimane a gennaio 2027, per un totale di 2 mesi. Il figlio ha meno di 6 anni e il congedo obbligatorio è finito dopo il 31 dicembre 2024: per entrambi i mesi l’INPS eroga l’80% della retribuzione (fino a tre mesi di coppia all’80%, nei sei mesi non trasferibili; se l’altro genitore ha già usato la sua quota, i mesi restanti sono pagati al 30%). Il CCNL Aninsei non prevede integrazione sul congedo parentale: Sempronia percepisce solo l’indennità INPS.

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Permessi Legge 104: requisiti, domanda e casi →

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Domande frequenti

Quanto dura il congedo di maternità obbligatorio?
5 mesi: 2 prima del parto e 3 dopo (oppure 1+4 con la formula flessibile). È obbligatorio e non rinunciabile.
Il CCNL Aninsei integra l’indennità di maternità?
Sì. La legge garantisce l’80% della retribuzione a carico INPS. Il CCNL Aninsei prevede l’integrazione datoriale fino al 100% per tutto il congedo obbligatorio.
Quanto dura il congedo parentale?
Ciascun genitore può fruire fino a 6 mesi di congedo parentale, per un totale di 10 mesi tra entrambi (11 se il padre ne fruisce almeno 3), entro i 14 anni del figlio. L’indennità INPS è del 30% (80% per tre mesi di coppia entro i 6 anni del figlio) per un massimo di 9 mesi indennizzati.
Il padre ha diritto al congedo di paternità?
Sì. La paternità obbligatoria è di 10 giorni lavorativi, retribuiti al 100% da INPS, da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto. Si tratta di un diritto autonomo, distinto dal congedo parentale.
Si può essere licenziati durante la gravidanza?
No. La legge vieta il licenziamento della lavoratrice madre dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di vita del bambino. L’eventuale licenziamento è nullo.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi 2025-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso, licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e congedi, tredicesima e mensilità aggiuntive e malattia, infortunio e comporto.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. La disciplina della maternità è fissata principalmente dal D.Lgs. 151/2001 (T.U. Maternità), come modificato dal D.Lgs. 105/2022 (recepimento direttiva UE 2019/1158). L’integrazione contrattuale è prevista dal CCNL Aninsei vigente dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2027. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, la Uil-Scuola Rua o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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