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Welfare, Fasiopen e previdenza complementare nel CCNL Aninsei
Il rinnovo del CCNL Aninsei 2024-2027 ha introdotto due importanti novità di welfare contrattuale: la sanità integrativa attraverso il fondo Fasiopen dal 2025, e la previdenza complementare a contribuzione definita dal 2027. Ecco cosa spetta ai dipendenti delle scuole private laiche.
Il CCNL Aninsei introduce dal 1° gennaio 2025 l’iscrizione al fondo sanitario integrativo Fasiopen (contributo datoriale minimo di 120 euro/anno per dipendente) e dal 1° gennaio 2027 la previdenza complementare (1% datore + 1% lavoratore sulla retribuzione mensile). Si tratta delle prime forme strutturate di welfare contrattuale nel settore delle scuole private laiche.
Tabella riepilogativa
| Istituto | Decorrenza | Contributo datoriale | Contributo lavoratore |
|---|---|---|---|
| Sanità integrativa – Fasiopen | 1° gennaio 2025 | Minimo 120 €/anno per dipendente | Non specificato nel testo disponibile |
| Previdenza complementare | 1° gennaio 2027 | 1% della retribuzione mensile lorda | 1% della retribuzione mensile lorda |
I dettagli del fondo pensione di destinazione per la previdenza complementare non sono specificati nel testo del rinnovo disponibile. Per informazioni sul fondo e sulle modalità di adesione è necessario rivolgersi ad Aninsei o alla Uil-Scuola Rua.
Fasiopen: il fondo sanitario integrativo
Il rinnovo CCNL del 15 giugno 2024 ha introdotto l’obbligo di iscrivere i dipendenti al fondo di assistenza sanitaria integrativa Fasiopen a partire dal 1° gennaio 2025. Fasiopen è un fondo sanitario integrativo esistente nel panorama del welfare contrattuale italiano, già utilizzato da altri CCNL di vari settori.
Le caratteristiche principali previste dal CCNL Aninsei:
- Soggetti coperti: dipendenti a tempo indeterminato (full-time e part-time) delle scuole private laiche aderenti ad Aninsei;
- Contributo datoriale minimo: 120 euro annui per dipendente (pari a 10 euro al mese);
- Finalità: copertura di spese mediche non interamente rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale (visite specialistiche, esami diagnostici, odontoiatria, ricoveri).
La soglia di 120 euro annui è un contributo minimo contrattuale: gli istituti che già avevano aderito a Fasiopen o ad altri fondi con contributi superiori mantengono il trattamento più favorevole. Il fondo è soggetto al regime fiscale agevolato previsto per la sanità integrativa (esenzione contributiva e fiscale nel limite di 3.615,20 euro annui).
La previdenza complementare dal 2027
Una delle novità più significative del rinnovo è l’introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2027, di una contribuzione alla previdenza complementare:
- Contributo datoriale: 1% della retribuzione mensile lorda;
- Contributo del lavoratore: 1% della retribuzione mensile lorda.
A titolo esemplificativo, per un docente di scuola secondaria (livello VI, 1.589,64 euro mensili), la contribuzione totale mensile al fondo pensione sarebbe di circa 31,79 euro (1% + 1% = 2% di 1.589,64 euro). Questi versamenti, sommati all’eventuale destinazione del TFR, vanno a costruire la pensione integrativa del lavoratore.
Il nome del fondo pensione di destinazione non è stato specificato nel testo del rinnovo disponibile. È necessario attendere indicazioni da Aninsei e Uil-Scuola Rua sull’istituto previdenziale di riferimento per il settore.
Il welfare contrattuale e la sua fiscalità
I benefici di welfare contrattuale come la sanità integrativa e la previdenza complementare godono di un regime fiscale agevolato rispetto alla retribuzione ordinaria:
- Sanità integrativa: i contributi versati a fondi sanitari iscritti all’Anagrafe dei fondi integrativi (come Fasiopen) sono esenti da contributi previdenziali fino a 3.615,20 euro annui (art. 51, comma 2, lett. a del TUIR). Anche per il lavoratore, i contributi a fondi sanitari sono detraibili dal reddito (19% su spese mediche ai sensi dell’art. 15 TUIR, oppure deducibili se rientrano nei limiti di legge);
- Previdenza complementare: i contributi versati a fondi pensione (D.Lgs. 252/2005) sono deducibili dal reddito fino a 5.164,57 euro annui. In fase di rendita, la pensione complementare è tassata con un’aliquota agevolata (9-15% a seconda degli anni di iscrizione al fondo).
Una premessa storica: la prima volta del welfare
Vale la pena sottolineare che l’introduzione di Fasiopen e della previdenza complementare nel CCNL Aninsei 2024-2027 rappresenta un salto qualitativo rispetto ai contratti precedenti. I contratti 2021-2023 non prevedevano istituti di welfare strutturato di questo tipo: i dipendenti delle scuole private laiche erano privi di copertura sanitaria integrativa obbligatoria e di contribuzione datoriale alla pensione complementare. Il rinnovo ha quindi colmato un gap rispetto ad altri settori del privato.
Casi pratici
Domande frequenti
Cos’è il fondo Fasiopen nel CCNL Aninsei?
Dal 2027 ci sono novità sulla previdenza complementare?
Il CCNL Aninsei prevede la bilateralità?
I contributi a Fasiopen sono tassati?
Il CCNL Aninsei è diverso dal CCNL Agidae per il welfare?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei) del 15 giugno 2024, vigente dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2027. La disciplina fiscale della sanità integrativa è nell’art. 51 TUIR; quella della previdenza complementare nel D.Lgs. 252/2005. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, la Uil-Scuola Rua o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Aninsei è l’associazione datoriale firmataria del contratto.
Domande frequenti
Cos'è il fondo Fasiopen nel CCNL Aninsei?
Fasiopen è il fondo di assistenza sanitaria integrativa previsto dal CCNL Aninsei dal 1° gennaio 2025. Il datore di lavoro è tenuto a iscrivere i dipendenti a tempo indeterminato (e a tempo parziale) al fondo e a versare un contributo minimo di 120 euro annui per dipendente. Il fondo copre spese mediche non interamente rimborsate dal SSN.
Quanto contribuisce il lavoratore a Fasiopen?
Il CCNL Aninsei stabilisce un contributo datoriale minimo di 120 euro annui. Il testo del rinnovo disponibile non specifica un contributo obbligatorio a carico del lavoratore: per le condizioni di adesione individuali e l'eventuale compartecipazione del lavoratore è necessario verificare con il proprio datore e con il regolamento di Fasiopen.
La previdenza complementare nel CCNL Aninsei è obbligatoria?
Dal 1° gennaio 2027 il CCNL Aninsei prevede una contribuzione alla previdenza complementare pari all'1% della retribuzione mensile a carico del datore e all'1% a carico del lavoratore. Il fondo di destinazione non è specificato nel testo disponibile del rinnovo: occorre verificare con il datore e con la Uil-Scuola Rua.
Il CCNL Aninsei prevede la bilateralità?
Il CCNL Aninsei prevede istituti bilaterali come il fondo sanitario Fasiopen. Non sono emersi nel testo disponibile ulteriori enti bilaterali specifici (come enti per la formazione continua o fondi per il sostegno al reddito) oltre ai due citati. Per aggiornamenti sulla bilateralità è consigliabile verificare con Aninsei o con la Uil-Scuola Rua.
Il CCNL Aninsei è diverso dal CCNL Agidae per il welfare?
Sì. I due contratti hanno strutture di welfare distinte. Il CCNL Agidae (scuole cattoliche) ha i propri istituti bilaterali e fondi sanitari/pensionistici, diversi da quelli del CCNL Aninsei. Non sono intercambiabili.
Vedi anche