Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas)

CCNL Misericordie ANPAS: welfare e sanità integrativa 2024

Fondi sanitari, previdenza complementare, bilateralità, divise di servizio, patrocinio legale: questa guida analizza il pacchetto di tutele integrative previste dal CCNL Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie, distinguendo ciò che è già operativo da ciò che è ancora in fase di sviluppo dopo l’unificazione contrattuale del 2024.

In sintesi

Il CCNL unificato ANPAS-Misericordie del 2024 non istituisce un fondo sanitario integrativo di settore definito. Prevede l’impegno a armonizzare la previdenza complementare già prevista dal CCNL ANPAS 2017-2019. Le tutele welfare certe includono: divise di servizio, DPI, patrocinio legale per fatti d’ufficio, EGR annuo. La bilateralità è in costruzione.

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Dati contrattuali

CCNL
Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie (unificato)
Parti datoriali
ANPAS ODV · Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia ODV
Parti sindacali
FP-CGIL · CISL-FP · UIL-FPL
Data firma
2 febbraio 2024 (errata corrige 17 aprile 2024)
Fondo sanitario integrativo
Non ancora definito nel CCNL unificato 2024
Previdenza complementare
In corso di armonizzazione (commissione paritetica)

Tabella riepilogativa

Welfare e tutele integrative – CCNL ANPAS-Misericordie 2024
Istituto Stato Descrizione
Fondo sanitario integrativo Non operativo (in costruzione) Il CCNL 2024 prevede commissione paritetica per armonizzazione; nessun fondo definito
Previdenza complementare In armonizzazione Prevista dal CCNL ANPAS 2017-2019; da estendere dopo unificazione
EGR (Elemento di Garanzia Retributiva) Operativo 120 € lordi annui a luglio; per chi non ha superminimi
Divise e indumenti di servizio Operativo Forniti gratuitamente dall’organizzazione
DPI (dispositivi di protezione) Operativo (obbligo di legge) A carico del datore ex D.Lgs. 81/2008
Patrocinio legale per fatti d’ufficio Previsto dal CCNL storico Misericordie A carico dell’ente per azioni in servizio senza negligenza grave
Visite mediche periodiche Operativo (obbligo di legge) Sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. 81/2008; a carico del datore
Bilateralità / enti bilaterali In costruzione Prevista istituzione di commissioni paritetiche nel CCNL 2024

Trasparenza sulle fonti: il testo del CCNL unificato 2 febbraio 2024 conferma l’impegno a istituire una commissione paritetica entro settembre 2021 (termine già superato, indicativo dello stato di avanzamento lento). Non è stato possibile verificare se tale commissione abbia già prodotto un fondo di settore specifico. In assenza di un fondo contrattuale operativo, le informazioni su eventuali fondi attivi devono essere verificate direttamente con ANPAS o Misericordie di riferimento.

La previdenza complementare: stato dell’arte

Il CCNL ANPAS 2017-2019 (che disciplinava i soli dipendenti ANPAS prima dell’unificazione) prevedeva già un sistema di previdenza complementare. Il CCNL unificato del 2 febbraio 2024 prevede che le parti si impegnino, tramite una commissione paritetica, ad armonizzare e uniformare il sistema pensionistico complementare per l’intera platea dei lavoratori ora coperti dal contratto unificato (sia ex-ANPAS sia ex-Misericordie).

Nel frattempo, i lavoratori ex-ANPAS che già beneficiavano di un fondo complementare mantengono tale copertura. I lavoratori ex-Misericordie, in assenza di indicazione contrattuale specifica, possono scegliere di destinare il TFR a un fondo pensione aperto o negoziale disponibile sul mercato (ex D.Lgs. 252/2005).

Sanità integrativa: la situazione nel 2024

A differenza di altri CCNL del Terzo Settore che prevedono fondi sanitari integrativi di settore (es. alcuni contratti cooperativi), il CCNL ANPAS-Misericordie unificato del 2024 non ha ancora definito un fondo sanitario integrativo specifico. Ciò è in parte riconducibile alla difficoltà di armonizzare le due tradizioni contrattuali divergenti (ANPAS e Misericordie) in tempi rapidi.

Le organizzazioni di dimensioni maggiori possono aver aderito autonomamente a fondi sanitari integrativi o polizze collettive (es. Fondo Sanità, Previmedical o analoghi). I lavoratori interessati devono verificare direttamente con il proprio ufficio del personale se è attiva una copertura sanitaria integrativa.

Tutele operative certe: DPI, divise, patrocinio legale

Indipendentemente dall’evoluzione dei fondi integrativi, il CCNL ANPAS-Misericordie garantisce alcune tutele concrete:

  • Divise e indumenti di servizio: l’organizzazione fornisce gratuitamente le divise standardizzate (abiti da lavoro, giacca, pantaloni, stivali) e provvede alla loro manutenzione o sostituzione periodica.
  • Dispositivi di protezione individuale (DPI): a carico del datore ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Per il personale del soccorso: guanti monouso, maschere, occhiali protettivi, tute anti-contaminazione.
  • Patrocinio legale: il CCNL storico delle Misericordie prevedeva che l’organizzazione assumesse le spese di difesa legale del dipendente coinvolto in procedimenti per fatti commessi nell’esercizio delle funzioni di servizio, purché non imputabili a dolo o colpa grave del dipendente. Questa tutela è particolarmente rilevante nel settore del soccorso, dove il personale può essere coinvolto in procedimenti per eventi avversi durante i soccorsi.
  • Assicurazione infortuni: obbligatoria per legge tramite INAIL; premi a carico esclusivo del datore.
  • Sorveglianza sanitaria: il medico competente effettua visite preventive (alla assunzione) e periodiche (almeno ogni 2 anni) a carico del datore.

Bilateralità e commissioni paritetiche

Il CCNL ANPAS-Misericordie 2024 prevede l’istituzione di commissioni paritetiche (composte in egual misura da rappresentanti delle parti datoriali e sindacali) per occuparsi di:

  • Armonizzazione della previdenza complementare tra le due ex-tradizioni contrattuali.
  • Osservatorio del mercato del lavoro e delle retribuzioni nel settore.
  • Formazione professionale continua.
  • Conciliazione in caso di controversie individuali.

La struttura bilaterale piena (con enti bilaterali autonomi, fondi di categoria, etc.) non è ancora operativa come avviene in altri settori più consolidati (es. artigianato, commercio). I lavoratori interessati a novità su questo fronte devono tenersi aggiornati attraverso le comunicazioni di FP-CGIL, CISL-FP e UIL-FPL.

Casi pratici

Tizio – Autista soccorritore coinvolto in incidente durante servizio
Tizio è alla guida dell’ambulanza durante un’emergenza e, nonostante la massima attenzione, urta un veicolo che brucia il rosso. Ne consegue un procedimento civile da parte del danneggiato. In base al CCNL storico delle Misericordie (e alla prassi delle organizzazioni aderenti), la Misericordia si fa carico delle spese legali di Tizio, avendo egli agito nell’ambito delle proprie funzioni senza colpa grave. Tizio non deve sostenere costi di difesa.
Caia – OSS che verifica la copertura sanitaria integrativa
Caia viene assunta da un’associazione ANPAS di medie dimensioni. Chiede all’ufficio del personale se esiste un fondo sanitario integrativo. Le viene risposto che la sede centrale ha aderito autonomamente a un piano sanitario collettivo che copre visite specialistiche e ticket sanitari. Questa copertura non deriva dal CCNL nazionale ma da una scelta autonoma dell’organizzazione.
Sempronio – Infermiere che sceglie il fondo pensione
Sempronio, assunto come infermiere D1 in una Misericordia, deve decidere del TFR futuro entro 6 mesi. Il CCNL non indica un fondo di settore specifico ancora operativo per i dipendenti delle Misericordie. Sempronio si informa presso il sindacato CISL-FP territoriale, che lo orienta verso i fondi pensione aperti o negoziali disponibili per il Terzo Settore, e sceglie quello con il miglior rapporto costo/prestazione per il suo profilo.

Domande frequenti

Esiste un fondo sanitario integrativo nel CCNL ANPAS-Misericordie?
Il CCNL unificato del 2024 non istituisce un fondo sanitario integrativo di settore definito. Le parti si sono impegnate ad armonizzare la previdenza complementare tramite commissione paritetica. Alcune organizzazioni possono aver aderito autonomamente a fondi sanitari collettivi.
Esiste un fondo di previdenza complementare per i dipendenti ANPAS-Misericordie?
Il CCNL ANPAS 2017-2019 prevedeva un sistema di previdenza complementare, in corso di armonizzazione con il CCNL Misericordie dopo l’unificazione del 2024. In assenza di fondo di settore definito, il lavoratore può scegliere liberamente un fondo pensione aperto o negoziale.
I dipendenti del soccorso hanno diritto al patrocinio legale?
Il CCNL storico delle Misericordie prevedeva il patrocinio legale a carico dell’organizzazione per fatti commessi nell’esercizio delle funzioni, senza dolo o colpa grave del dipendente.
I dipendenti ricevono i DPI?
Sì. Il D.Lgs. 81/2008 obbliga il datore a fornire gratuitamente i DPI idonei ai rischi specifici. Per il soccorso: guanti, maschere, occhiali, tute anti-contaminazione.
Cosa si intende per bilateralità nel CCNL ANPAS-Misericordie?
La bilateralità è il sistema di enti paritetici (datore + sindacato) per gestire welfare, formazione, osservatorio del lavoro. Nel CCNL ANPAS-Misericordie 2024 è prevista la creazione di commissioni paritetiche, ma la struttura bilaterale piena non è ancora operativa.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima e premi 2024.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie del 2 febbraio 2024. Le informazioni su fondi sanitari e previdenza complementare riflettono lo stato dell’arte alla data di redazione; le parti stanno lavorando all’armonizzazione post-unificazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare le organizzazioni sindacali di categoria (FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL), ANPAS (anpas.org), la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia (misericordie.it) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il CCNL unificato ANPAS-Misericordie non istituisce un fondo sanitario integrativo di settore già definito: prevede l'impegno ad armonizzare gli istituti preesistenti.
  • La previdenza complementare resta ancorata a quanto previsto dai contratti pregressi, in attesa del consolidamento del nuovo testo unificato.
  • Le tutele welfare certe comprendono divise di servizio, DPI, patrocinio legale per fatti d'ufficio ed elemento di garanzia retributiva.
  • La bilateralità di settore è in costruzione: vanno verificate iscrizione e prestazioni sul sito dell'ente vigente.
  • Il quadro va letto sempre sul testo contrattuale aggiornato post-unificazione 2024, non su versioni superate.
Indice dei contenuti

Il welfare del comparto soccorso e volontariato organizzato (Misericordie e Anpas) va letto come un sistema in transizione: l'unificazione contrattuale del 2024 ha avviato una razionalizzazione di istituti che storicamente vivevano in contratti separati. Per il lavoratore questo significa che alcune tutele sono già pienamente operative, mentre altre restano in fase di armonizzazione. Capire la differenza è decisivo per non rivendicare prestazioni non ancora attive né rinunciare a tutele già esigibili.

La logica del "secondo pilastro" nel terzo settore

Nel volontariato organizzato la previdenza complementare e la sanità integrativa svolgono una funzione di integrazione del trattamento pubblico. Il fondo negoziale opera in regime di adesione, con il contributo datoriale che si aggiunge alla quota del lavoratore e all'eventuale conferimento del TFR. La fonte di questo schema è l'art. 51 del TUIR per il profilo fiscale dei contributi e la disciplina della previdenza complementare per il funzionamento del fondo.

Cosa è già certo e cosa è in costruzione

Sono prestazioni certe quelle che il contratto àncora a obblighi datoriali immediati: fornitura delle divise di servizio, dispositivi di protezione individuale, patrocinio legale per fatti connessi al servizio, elemento di garanzia retributiva annuo per chi non riceve contrattazione di secondo livello. La sanità integrativa di settore, invece, dipende dal completamento dell'unificazione: finché il fondo non è formalmente costituito o esteso, il riferimento resta agli istituti previgenti.

Patrocinio legale e DPI: tutele operative

Il patrocinio legale per fatti d'ufficio è una tutela tipica dei settori a esposizione operativa: copre l'assistenza in procedimenti connessi all'attività di soccorso, salvo conflitto di interessi con l'ente. I DPI rientrano nell'obbligo generale di sicurezza datoriale, rafforzato dalla natura del servizio. Sono profili da non confondere con il welfare in senso stretto, perché discendono da obblighi di legge oltre che contrattuali.

Previdenza complementare: perché aderire conviene

Il vantaggio dell'adesione al fondo negoziale non sta solo nella prestazione finale, ma nel contributo datoriale aggiuntivo che si attiva con l'iscrizione: chi non aderisce vi rinuncia. A questo si aggiunge il trattamento fiscale agevolato della contribuzione entro le soglie di legge. La scelta tra mantenere il TFR in azienda o conferirlo al fondo va valutata caso per caso, ma incide sulla pensione integrativa futura.

Bilateralità in costruzione

L'ente bilaterale di settore, quando operativo, eroga prestazioni accessorie (sostegno al reddito, formazione, welfare). Nel comparto unificato la bilateralità è ancora in fase di assestamento: prima di rivendicare una prestazione bilaterale occorre verificare l'effettiva costituzione e operatività dell'ente sul testo vigente.

Come orientarsi in pratica

Il consiglio operativo è leggere sempre il pacchetto welfare sul testo contrattuale aggiornato successivo all'unificazione 2024, distinguendo gli istituti immediatamente esigibili da quelli programmatici. Le condizioni economiche e contributive vanno verificate sui regolamenti dei fondi e sulle circolari aggiornate, mai su importi memorizzati che possono essere superati dai rinnovi.

Domande frequenti

Il CCNL ANPAS-Misericordie prevede un fondo sanitario di settore?

Il testo unificato del 2024 non istituisce un fondo sanitario integrativo di settore già definito: contiene l'impegno ad armonizzare gli istituti preesistenti. Va quindi verificato sul testo vigente se e quale fondo è effettivamente operativo.

Cosa rientra tra le tutele welfare già certe?

Sono operative la fornitura delle divise di servizio, i dispositivi di protezione individuale, il patrocinio legale per fatti d'ufficio e l'elemento di garanzia retributiva annuo per chi non ha contrattazione di secondo livello.

Conviene aderire alla previdenza complementare?

L'adesione attiva il contributo datoriale aggiuntivo, che chi non aderisce perde, oltre al trattamento fiscale agevolato della contribuzione entro le soglie di legge previste dall'art. 51 TUIR.

Cos'è il patrocinio legale per fatti d'ufficio?

È la copertura dell'assistenza legale in procedimenti connessi all'attività di servizio, salvo conflitto di interessi con l'ente. Va distinto dal welfare in senso stretto perché è una tutela operativa.

Dove verifico gli importi dei contributi welfare?

Mai su valori memorizzati: le quote e le percentuali contributive vanno controllate sui regolamenti dei fondi negoziali e sulle circolari INPS aggiornate, perché i rinnovi possono modificarle.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.